CASS
Ordinanza 23 febbraio 2023
Ordinanza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 23/02/2023, n. 5623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5623 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29731/2019 R.G. proposto da : RO AN, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati SA TI OV RI ([...]), RR RI LO ([...]) -ricorrente-
contro
RC RI IG, elettivamente domiciliato in ROMA [...], presso lo studio dell'avvocato B G ([...]) chela rappresenta e difende unitamente all'avvocato S R ([...]) -controricorrente- non ché contro RO NA RI, RO LV, RO RI -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 188/2019 depositata il27/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere dr. M M .
RAGIONI DI FATTO
Il Tribunale di Oristano accertò l'intervenuta usucapione di una servitù di veduta a favore di un immobile di Tresnuraghes appartenente a M L P, e condannò i convenuti F, A M, S e M M ad arretrare, mediante demolizione, "la parete prospettante sul cortile interno del fabbricato di loro proprietà". F RO impugnò la predetta pronunzia avanti la Corte d'Appello di Cagliari, la quale, con sentenza n. 188 del 27 febbraio 2019, rigettò il gravame. I giudici di secondo grado, al fine di riconfermare la sussistenza di una vera e propria veduta, richiamarono gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale e le risultanze delle prove per testi. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione F RO, sulla scorta di tre motivi. Resiste con controricorso M L P.
RAGIONI DI DIRITTO
1) Col primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027 e ss. c.c. nonché dell'art. 81 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. Afferma che la RC sarebbe stata carente di legittimazione attiva, avendo i giudici di merito mancato di verificare la titolarità del diritto di proprietà in capo alla medesima. 1.1) Mediante la seconda doglianza, la RO invoca omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. La circostanza sarebbe stata sostanzialmente costituita dalla richiesta espressa della RC alla RO di arretrare la costruzione per consentirle di mantenere la luce irregolare e questo avrebbe dimostrato la carenza dell'animus possidendi in capo a controparte. 1.2) Attraverso il terzo mezzo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4, 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte d'appello avrebbe erroneamente valorizzato la C.T.U., senza considerare gli innumerevoli errori e manchevolezza dell'elaborato peritale. 2) Costituendosi, la controricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria , per mancato rilascio della procura speciale ai difensori. Il rilievo, che ha carattere pregiudiziale, è fondato. 2.1) Il ricorso per cassazione di F RO riporta in calce la procura del seguente tenore: "La sottoscritta RO F, nata a Tresnuraghes (OR) il [...] ed ivi residente, delega a rappresentarla e difenderla in ogni fase e grado del presente giudizio, e nella eventuale fase esecutiva di opposizione, congiuntamente e disgiuntamente, l'Avv. G M P e l'Avv. M F M, iscritte all'Albo degli Avvocati appartenenti al Foro di Nuoro e a quello dei Cassazionisti, e ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliate in Nuoro alla via Gramsci n. 64, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia". Manca, pertanto , qualunque riferimento al giudizio di cassazione o alla sentenza impugnata, in quanto la procura è rilasciata ad altri fini. 2.2) Si tratta dunque di un ricorso inammissibile, privo di procura speciale e senza alcun riferimento alricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio dicassazione;
non v'è alcun consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del ricorso per cassazi one , così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (Sez. 1 n. 4069 del 18 febbraio 2020;
Sez. 6-3, n. 16040 del 27 agosto 2020;
Sez. 1, n. 905 del 20 gennaio 2021). 2.3) Questo Collegio è ben a conoscenza del recentissimo arresto delle Sezioni Unite di codesta Corte, secondo cui "il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso;
tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art.159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti" (Sez. Un., n. 36057 del 9 dicembre 2022). Tuttavia, nella specie, il conferimento di incarichi assolutamente generici ed incompatibili con la funzione del ricorso in sede di legittimità ("ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le facoltà di transigere, conciliare, incassare") dimostra in modo inequivocabile che la procura non si riferiva al giudizio di cassazione. Non rimane che dichiarare il ricorso inammissibile. 3) L'inammissibilità del ricorso percassazione per avere il difensore agito senza validaprocura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore debba essere considerato parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto dellaprocura speciale a ricorrere percassazione. Ne consegue che la condanna allespese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità (Sez. 6-1, n. 25435 del 10 ottobre 2019;
Sez. L., n. 11551 del 4 giugno 2015;
Sez. 1, n. 14281 del 20 giugno 2006). 3.1) Allo stesso modo deve provvedersi con riguardo alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, poiché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato (Sez. 6-1, n. 32008 del 9 dicembre 2019). Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Va dato atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna gli Avv.ti G M P e M F M, in solido, a rifondere a M L Ple spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500 (duemila/500) per compenso, oltre ad I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che a carico dei suddetti Avvocati ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 pe
contro
RC RI IG, elettivamente domiciliato in ROMA [...], presso lo studio dell'avvocato B G ([...]) chela rappresenta e difende unitamente all'avvocato S R ([...]) -controricorrente- non ché contro RO NA RI, RO LV, RO RI -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 188/2019 depositata il27/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere dr. M M .
RAGIONI DI FATTO
Il Tribunale di Oristano accertò l'intervenuta usucapione di una servitù di veduta a favore di un immobile di Tresnuraghes appartenente a M L P, e condannò i convenuti F, A M, S e M M ad arretrare, mediante demolizione, "la parete prospettante sul cortile interno del fabbricato di loro proprietà". F RO impugnò la predetta pronunzia avanti la Corte d'Appello di Cagliari, la quale, con sentenza n. 188 del 27 febbraio 2019, rigettò il gravame. I giudici di secondo grado, al fine di riconfermare la sussistenza di una vera e propria veduta, richiamarono gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale e le risultanze delle prove per testi. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione F RO, sulla scorta di tre motivi. Resiste con controricorso M L P.
RAGIONI DI DIRITTO
1) Col primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027 e ss. c.c. nonché dell'art. 81 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. Afferma che la RC sarebbe stata carente di legittimazione attiva, avendo i giudici di merito mancato di verificare la titolarità del diritto di proprietà in capo alla medesima. 1.1) Mediante la seconda doglianza, la RO invoca omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. La circostanza sarebbe stata sostanzialmente costituita dalla richiesta espressa della RC alla RO di arretrare la costruzione per consentirle di mantenere la luce irregolare e questo avrebbe dimostrato la carenza dell'animus possidendi in capo a controparte. 1.2) Attraverso il terzo mezzo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4, 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte d'appello avrebbe erroneamente valorizzato la C.T.U., senza considerare gli innumerevoli errori e manchevolezza dell'elaborato peritale. 2) Costituendosi, la controricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria , per mancato rilascio della procura speciale ai difensori. Il rilievo, che ha carattere pregiudiziale, è fondato. 2.1) Il ricorso per cassazione di F RO riporta in calce la procura del seguente tenore: "La sottoscritta RO F, nata a Tresnuraghes (OR) il [...] ed ivi residente, delega a rappresentarla e difenderla in ogni fase e grado del presente giudizio, e nella eventuale fase esecutiva di opposizione, congiuntamente e disgiuntamente, l'Avv. G M P e l'Avv. M F M, iscritte all'Albo degli Avvocati appartenenti al Foro di Nuoro e a quello dei Cassazionisti, e ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliate in Nuoro alla via Gramsci n. 64, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia". Manca, pertanto , qualunque riferimento al giudizio di cassazione o alla sentenza impugnata, in quanto la procura è rilasciata ad altri fini. 2.2) Si tratta dunque di un ricorso inammissibile, privo di procura speciale e senza alcun riferimento alricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio dicassazione;
non v'è alcun consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del ricorso per cassazi one , così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (Sez. 1 n. 4069 del 18 febbraio 2020;
Sez. 6-3, n. 16040 del 27 agosto 2020;
Sez. 1, n. 905 del 20 gennaio 2021). 2.3) Questo Collegio è ben a conoscenza del recentissimo arresto delle Sezioni Unite di codesta Corte, secondo cui "il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso;
tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art.159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti" (Sez. Un., n. 36057 del 9 dicembre 2022). Tuttavia, nella specie, il conferimento di incarichi assolutamente generici ed incompatibili con la funzione del ricorso in sede di legittimità ("ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le facoltà di transigere, conciliare, incassare") dimostra in modo inequivocabile che la procura non si riferiva al giudizio di cassazione. Non rimane che dichiarare il ricorso inammissibile. 3) L'inammissibilità del ricorso percassazione per avere il difensore agito senza validaprocura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore debba essere considerato parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto dellaprocura speciale a ricorrere percassazione. Ne consegue che la condanna allespese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità (Sez. 6-1, n. 25435 del 10 ottobre 2019;
Sez. L., n. 11551 del 4 giugno 2015;
Sez. 1, n. 14281 del 20 giugno 2006). 3.1) Allo stesso modo deve provvedersi con riguardo alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, poiché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato (Sez. 6-1, n. 32008 del 9 dicembre 2019). Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Va dato atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna gli Avv.ti G M P e M F M, in solido, a rifondere a M L Ple spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500 (duemila/500) per compenso, oltre ad I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che a carico dei suddetti Avvocati ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 pe