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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/12/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 406/2023 promossa
Da
nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Siracusa, viale Tica 15, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv.
TT RI (c.f. ) e dall'avv. Vanessa Greco (c.f. C.F._2
); C.F._3
Opponente
Contro
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. Controparte_1
), corrente in Milano alla Via San Prospero n. 4, in persona dell'A.U. Fenice Trust P.IVA_1
Company S.r.l. (codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. , P.IVA_2 corrente in Milano alla Via Dante n. 4, con il Dott. , (C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza (c.f. C.F._4
; CodiceFiscale_5
Opposta
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con il decreto n. 1891/2022 emesso il 6.12.2022 il Tribunale di Siracusa ha ingiunto a Parte_1
di pagare l'importo di € 9.446,83, oltre interessi e spese, in virtù del contratto di
[...] finanziamento stipulato in data 7.7.2004 con la ME spa.
Con citazione ritualmente notificata ha proposto opposizione chiedendo di Parte_1 revocarsi il decreto ingiuntivo ed eccependo: la mancanza di legittimazione attiva, la prescrizione del credito, l'erroneità del quantum richiesto e l'esistenza di un rapporto assicurativo sottoscritto a garanzia dell'adempimento.
Si è costituita in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e va respinta.
In casi analoghi la Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato che spetta a colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 il compito di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione della posizione creditoria oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Il principio è stato più volte ribadito, precisandosi che “la parte che agisca affermandosi successore
a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. del 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. Civ., n. 5857/2022).
Nel caso di specie, però, la parte opponente non ha espressamente contestato l'esistenza dei vari contratti di cessione del credito che hanno determinato il trasferimento della sua titolarità dalla
ME fino alla In difetto di tale contestazione tali circostanze devono ritenersi CP_1 pacifiche tra le parti.
L'opponente, viceversa, si è limitato ad affermare che non avrebbe ricevuto la comunicazione della prima cessione tra la ME e la AM, avvenuta il 16.4.2013; tale circostanza avrebbe determinato, a suo giudizio, l'invalidità del trasferimento e di tutti quelli successivi. La tesi non è
2 condivisibile in quanto, come è noto, la notifica al debitore ceduto ha il solo scopo di rendere il negozio opponibile a quest'ultimo, mentre non ha la funzione di rendere il contratto valido o efficace.
CP In secondo luogo, l'opponente ha affermato che la cessione dalla AM alla sarebbe nulla, con conseguente invalidità anche delle cessioni successive, poiché compiuta in violazione del divieto previsto dall'art. 14 del contratto di cessione tra la ME e la AM. Anche tale difesa non è fondata in quanto la violazione di un patto negoziale non rende nullo il contratto, ma espone la parte inadempiente solo all'eventuale azione di risoluzione o al risarcimento del danno. Ne consegue che, se anche la AM avesse ceduto il credito in violazione di un patto negoziale stipulato con la propria cedente, ciò non determinerebbe la nullità del contratto né di tutte le successive cessioni.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata poiché la giurisprudenza ha più volte precisato che il termine decennale decorre non dalla conclusione del contratto di finanziamento, ma dal pagamento dell'ultima rata o, come nel caso di specie, dall'ultima movimentazione del rapporto avvenuta il
18/04/2011 con l'ultima transazione effettuata con la carta. Tale termine è stato interrotto in data
14.6.2016 con la richiesta di pagamento da parte di richiesta che l'opponente ha CP_4 riconosciuto di aver ricevuto. Ne consegue che quando nel 2022 è stato proposto il ricorso monitorio, il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso.
La contestazione dell'opponente relativa al quantum è estremamente generica, non avendo la parte indicato ragioni specifiche per le quali la somma ingiunta non sarebbe dovuta, circostanza che rende infondato anche tale motivo di opposizione.
Infine, quanto all'esistenza della polizza assicurativa, l'opponente non ha fornito prova che il debito sia stato pagato, in tutto o in parte, dalla compagnia, della quale non ha neanche indicato la denominazione.
L'opposizione è, pertanto, infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto.
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M.
n. 55/2014 – modificato dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'entità del credito ingiunto, dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità non elevato delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1891/2022 emesso il 6.12.2022;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in €.
3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in data 4.12.2025
Il Giudice
dott. Roberto Notaro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 406/2023 promossa
Da
nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Siracusa, viale Tica 15, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv.
TT RI (c.f. ) e dall'avv. Vanessa Greco (c.f. C.F._2
); C.F._3
Opponente
Contro
(codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. Controparte_1
), corrente in Milano alla Via San Prospero n. 4, in persona dell'A.U. Fenice Trust P.IVA_1
Company S.r.l. (codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. , P.IVA_2 corrente in Milano alla Via Dante n. 4, con il Dott. , (C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza (c.f. C.F._4
; CodiceFiscale_5
Opposta
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con il decreto n. 1891/2022 emesso il 6.12.2022 il Tribunale di Siracusa ha ingiunto a Parte_1
di pagare l'importo di € 9.446,83, oltre interessi e spese, in virtù del contratto di
[...] finanziamento stipulato in data 7.7.2004 con la ME spa.
Con citazione ritualmente notificata ha proposto opposizione chiedendo di Parte_1 revocarsi il decreto ingiuntivo ed eccependo: la mancanza di legittimazione attiva, la prescrizione del credito, l'erroneità del quantum richiesto e l'esistenza di un rapporto assicurativo sottoscritto a garanzia dell'adempimento.
Si è costituita in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e va respinta.
In casi analoghi la Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato che spetta a colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 il compito di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione della posizione creditoria oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Il principio è stato più volte ribadito, precisandosi che “la parte che agisca affermandosi successore
a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. del 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. Civ., n. 5857/2022).
Nel caso di specie, però, la parte opponente non ha espressamente contestato l'esistenza dei vari contratti di cessione del credito che hanno determinato il trasferimento della sua titolarità dalla
ME fino alla In difetto di tale contestazione tali circostanze devono ritenersi CP_1 pacifiche tra le parti.
L'opponente, viceversa, si è limitato ad affermare che non avrebbe ricevuto la comunicazione della prima cessione tra la ME e la AM, avvenuta il 16.4.2013; tale circostanza avrebbe determinato, a suo giudizio, l'invalidità del trasferimento e di tutti quelli successivi. La tesi non è
2 condivisibile in quanto, come è noto, la notifica al debitore ceduto ha il solo scopo di rendere il negozio opponibile a quest'ultimo, mentre non ha la funzione di rendere il contratto valido o efficace.
CP In secondo luogo, l'opponente ha affermato che la cessione dalla AM alla sarebbe nulla, con conseguente invalidità anche delle cessioni successive, poiché compiuta in violazione del divieto previsto dall'art. 14 del contratto di cessione tra la ME e la AM. Anche tale difesa non è fondata in quanto la violazione di un patto negoziale non rende nullo il contratto, ma espone la parte inadempiente solo all'eventuale azione di risoluzione o al risarcimento del danno. Ne consegue che, se anche la AM avesse ceduto il credito in violazione di un patto negoziale stipulato con la propria cedente, ciò non determinerebbe la nullità del contratto né di tutte le successive cessioni.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata poiché la giurisprudenza ha più volte precisato che il termine decennale decorre non dalla conclusione del contratto di finanziamento, ma dal pagamento dell'ultima rata o, come nel caso di specie, dall'ultima movimentazione del rapporto avvenuta il
18/04/2011 con l'ultima transazione effettuata con la carta. Tale termine è stato interrotto in data
14.6.2016 con la richiesta di pagamento da parte di richiesta che l'opponente ha CP_4 riconosciuto di aver ricevuto. Ne consegue che quando nel 2022 è stato proposto il ricorso monitorio, il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso.
La contestazione dell'opponente relativa al quantum è estremamente generica, non avendo la parte indicato ragioni specifiche per le quali la somma ingiunta non sarebbe dovuta, circostanza che rende infondato anche tale motivo di opposizione.
Infine, quanto all'esistenza della polizza assicurativa, l'opponente non ha fornito prova che il debito sia stato pagato, in tutto o in parte, dalla compagnia, della quale non ha neanche indicato la denominazione.
L'opposizione è, pertanto, infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto.
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M.
n. 55/2014 – modificato dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'entità del credito ingiunto, dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità non elevato delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1891/2022 emesso il 6.12.2022;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in €.
3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in data 4.12.2025
Il Giudice
dott. Roberto Notaro
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