Ordinanza cautelare 25 febbraio 2021
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01994/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS-, del Comando Interregionale dell'Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della perdita di grado per rimozione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 il dott. NI PU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati i provvedimenti enucleati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In particolare la controversia riguarda la legittimità o meno della sanzione comminata al ricorrente della perdita del grado per rimozione.
2. I motivi di ricorso attengono, in sostanza:
- il primo, alla denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 1393 del d.lgs. 66/2010, sussistendo, secondo la tesi ricorsuale, pregiudizialità penale obbligatoria nella fattispecie perché si tratterebbe di fatti compiuti dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni;
- il secondo, alla denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 1393 del d.lgs. 66/2010, sussistendo, secondo la tesi ricorsuale, in subordine, pregiudizialità penale facoltativa; nella presente fattispecie tale facoltà non sarebbe stata correttamente esercitata, anche tenendo presente la particolare complessità dell’accertamento e l’assenza di elementi conoscitivi sufficienti alla valutazione disciplinare, dandosi quindi luogo ad eccesso di potere per illogicità;
- il terzo, alla denunziata violazione del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione, nonché alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1355 e 1357 del d.lgs. 66/2010, oltre che dell’art. 2149 del d.lgs. 66/2010.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio contestando e avversando le domande ricorsuali, evidenziando l’ampia discrezionalità di cui gode in subiecta materia ed il notevole allarme sociale e funzionale che le condotte contestate al ricorrente implicano, e chiedendo infine il respingimento del gravame.
4. In sede cautelare, la domanda di tutela interinale del ricorrente è stata respinta.
5. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e deve dunque essere respinto.
7. Con riguardo al primo motivo di gravame, afferente alla mancata sospensione del procedimento disciplinare, invocata nel ricorso sul presupposto della sussistenza della pregiudiziale penale obbligatoria, deve osservarsi che il ricorrente non ha allegato elementi concreti, anche solo di natura indiziaria ma comunque verosimili, che possano ragionevolmente condurre a qualificare gli accessi alle banche dati, oggetto di puntuale e dettagliata contestazione disciplinare, come attività direttamente riconducibili all’esercizio delle funzioni istituzionali del militare.
Non risulta quindi soddisfatto l’obbligo di allegare gli elementi a fondamento della domanda processuale come invece previsto dall’art. 64 c.p.a..
Sotto tale profilo, occorre ricordare che l’onere di prospettare circostanze idonee a dimostrare la sussistenza di un nesso funzionale tra le consultazioni delle banche dati e l’espletamento dei compiti d’ufficio, nella presente sede, grava sul ricorrente, il quale avrebbe dovuto almeno fornire elementi capaci di rendere plausibile l’inquadramento degli accessi contestati nell’alveo delle ordinarie attività operative. L’assenza di qualsivoglia deduzione o accertamento tecnico in tal senso impedisce di configurare uno scenario in cui debba ritenersi che le contestazioni disciplinari per cui è causa siano subordinate, in via necessaria e vincolata, all’accertamento penale circa la legittimità o meno dell’operato del militare.
Ne discende che la pretesa pregiudizialità penale obbligatoria non è stata adeguatamente dimostrata e non trova alcun ancoraggio nelle allegazioni del ricorrente. Per tale ragione, essa non può assumere rilievo ai fini della sospensione del procedimento disciplinare che invece è correttamente giunto al suo esito provvedimentale.
8. Con riguardo al secondo mezzo di gravame, afferente alla dedotta pregiudiziale penale facoltativa, occorre riconoscere che l’Amministrazione conserva un ampio potere discrezionale nella valutazione dell’opportunità di sospendere il procedimento disciplinare nelle more della definizione del parallelo procedimento penale.
Tale margine di apprezzamento, comunque, non è arbitrario ed è sindacabile nei limiti della manifesta illogicità o della macroscopica maggiore attendibilità della tesi ricorsuale.
Premesso quanto sopra, e venendo al caso in esame, i fatti contestati, pur inserendosi in un più ampio quadro investigativo di competenza dell’autorità giudiziaria, non presentano un livello di complessità fattuale o giuridica tale da postulare la necessità di sospendere l’azione disciplinare.
L’Amministrazione ha dunque potuto ragionevolmente ritenere che l’analisi disciplinare non dipendesse, in modo imprescindibile o comunque strettamente connesso, dagli esiti del procedimento penale, e che l’accertamento dei profili di rilevanza interna potesse proseguire autonomamente senza rischio di interferenze pregiudizievoli o di anticipazione indebita del giudizio penale.
Del resto, la peculiarità delle contestazioni mosse al ricorrente, ossia accessi abusivi al sistema informatico in dotazione ed omessa denunzia di reato, per la loro natura di attività funzionalmente rilevanti sotto il profilo della pericolosità e della idoneità immediata, diretta ed attuale, ad infettare ulteriori attività di indagini ed operative, oltre che l’immagine pubblica del Corpo, implicano la necessità di un intervento disciplinare rapido ed efficace, sia che si risolva in favore dell’incolpato sia che l’esito sia a lui sfavorevole.
La scelta di proseguire il procedimento disciplinare non appare pertanto irragionevole, né suscettibile di essere qualificata come eccesso di potere in relazione ai principi di proporzionalità e adeguatezza.
9. Con riguardo alla terza lamentela, afferente alla dedotta violazione del principio di proporzionalità quanto alla sanzione comminata, deve osservarsi quanto segue.
In riferimento alla contestata omessa denuncia di reato, le risultanze della captazione da cui traspare la fattispecie criminosa ed il contenuto della conversazione intercettata (posta -OMISSIS- alla base dei provvedimenti impugnati) sono inequivoche. Il ricorrente non nega di aver assistito alla conversazione incriminata e, alla luce della qualifica rivestita dallo stesso e delle competenze professionali da questi possedute in virtù delle funzioni svolte, è consentito ritenere che sia stata acquisita dal fatto una lettura univocamente orientata verso la configurabilità di una proposta corruttiva rivolta ad altro militare.
L’obbligo di segnalazione, pur non richiedendo un grado di certezza pari a quello proprio dell’accertamento penale, implica la presenza di elementi ragionevoli e oggettivamente percepibili: elementi che, nel caso di specie, appaiono integrati dal contenuto stesso della conversazione.
A fronte di tali elementi, il ricorrente non ha articolato alcuna ricostruzione alternativa verosimile, né ha offerto interpretazioni che possano privare la conversazione del suo portato lesivo o ridimensionarne la valenza incriminante, di modo da neutralizzare l’obbligo di denuncia sul medesimo gravante.
Per ciò che riguarda il presunto accesso abusivo alle banche dati, occorre notare che non emergono elementi destinati a comprovare la legittimità o la necessità anche in astratto degli accessi contestati. Le deduzioni del ricorrente sul punto sono molto generiche e non appaiono dunque idonee a dimostrare una riconducibilità degli stessi a esigenze operative reali, né a rendere manifestamente irragionevoli le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione, la quale ha ritenuto che gli accessi non fossero sorretti da una finalità di servizio documentata o quantomeno riconoscibile ex post .
In tale quadro circostanziale, non ha consistenza la violazione del principio di proporzionalità della sanzione dedotta dal ricorrente, giacché il complesso delle condotte addebitate, considerate nella loro dimensione unitaria e nel contesto funzionale delineato dal provvedimento impugnato, risulta oggettivamente idoneo ad integrare una violazione dei doveri inerenti al giuramento prestato dal ricorrente ed ai correlati obblighi di lealtà, correttezza e affidabilità propri dell’appartenenza al Corpo. La sanzione applicata si pone dunque in un rapporto di adeguatezza rispetto alla natura e alla rilevanza delle violazioni contestate, non emergendo profili tali da suggerire uno scostamento irragionevole dai parametri di proporzionalità e graduazione sanzionatoria imposti dall’ordinamento.
10. In definitiva, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
11. Le spese di lite possono essere compensate, considerando le peculiarità del caso controverso e la circostanza che la modifica del regime della pregiudizialità penale, all’epoca dell’emanazione dei provvedimenti impugnati, era collocabile in un arco temporale recente, ed al riguardo, quindi, potevano registrarsi indirizzi giurisprudenziali non univoci.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio da remoto del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
NI PU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI PU | VO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.