Articolo 9 della Legge 2 luglio 1949, n. 408
Articolo 8Articolo 10
Versione
18 luglio 1949
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Versione
30 marzo 1952
Art. 9. ((Le disposizioni dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono dei concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto concerne il consenso alle cessioni, nei casi in cui il mutuo per la costruzione sia concesso da altro ente))
Gli alloggi di cui al precedente comma non possono essere ceduti o comunque alienati se non siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi.
Il primo comma dell'art. 113 del testo unico 28 aprile 1938, n. 165 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 30 marzo 1952
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