Ordinanza cautelare 23 maggio 2019
Decreto decisorio 4 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 04/01/2021, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2021
N. 00002/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00416/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2019, proposto da
LU ET e RI EL NO, rappresentate e difese dagli Avvocati Cristiano ET ed Elena Bergamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Verona, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di Verona in data 17 dicembre 2018;
- della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di Verona in data 20 febbraio 2019;
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Verona in data 25 settembre 2015;
- della deliberazione del Senato Accademico in data 12 novembre 2015;
- della nota del Rettore dell’Università di Verona prot. n. 115259 in data 6 aprile 2017;
- della nota del Rettore dell’Università di Verona prot. n. 272731 in data 4 settembre 2018;
- della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di Verona in data 5 febbraio 2018;
- della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di Verona in data 28 marzo 2018;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;
nonché per la condanna al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 84 e 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Rilevato che in data 22 ottobre 2020 l’Avvocato ET ha depositato l’atto con cui le ricorrenti – a seguito dell’incontro intervenuto con il Dipartimento Diagnostica e Sanità Pubblica dell’Università di Verona – dichiarano di rinunciare al ricorso;
Rilevato che tale atto non risulta notificato all’Amministrazione intimata, come richiesto dall’art. 84, comma 1, cod. proc. amm.;
Considerato peraltro che l’atto medesimo può essere ritenuto argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. (cfr. sul punto, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2011, n. 6484; Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940);
Ritenuto altresì - valutate le circostanze connotanti la controversia all’esame e tenuto conto dell’accordo tra le parti in ordine alla compensazione delle spese - che sussistono i presupposti di legge per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso il giorno 31 dicembre 2020.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO