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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1193 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MANZOLI Parte_1 C.F._1
STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA CIALDINI, 36 10138
TORINO;
- appellante contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. ZARAMELLA PAOLO ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo Studio in VIA PIFFETTI 42 10143 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Opposizione a precetto.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.am Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 184/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 17.2.2022:
- confermare la sentenza n. 378/2017 del Tribunale di Ivrea nella parte in cui ha disposto la regolazione delle spese di lite del grado;
- compensare integralmente, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, le spese del giudizio
d rinvio, stante l'accoglimento solo parziale delle domande ivi formulate dai sig.ri ; CP_1
- condannare i sig.ri alla rifusione in favore dell'esponente delle spese relative al CP_1
giudizio di Cassazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condannare gli odierni convenuti alla rifusione in favore dell'esponente delle spese relative al presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Sezione I civile, disattesa ogni contraria ragione, nel merito - principale
• dichiarare inammissibili e/o respingere le conclusioni tutte formulate dall'appellante
, e per l'effetto confermare la sentenza 792/2023 del Tribunale di Ivrea;
Pt_1
• in subordine, se chiesto dall'appellante, correggere la sentenza 792/2023 del Tribunale di
Ivrea secondo giustizia;
in punto spese
• in principalità, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio tutti, Iva, Cpa e spese generali ex l.p.f., spese di negoziazione assistita e/o mediazione, spese di consulenza tecnica anche di parte ove disposta, il tutto secondo quanto documentato in giudizio ovvero con riferimento ai parametri di liquidazione, applicando la maggiorazione ex art. 4, comma
1 bis, D.M. 55/2014 per il deposito con modalità ipertestuali, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., sino al saldo e successive occorrende, ponendo il definitivo pagamento del contributo unificato nella misura dovuta ai sensi del Testo unico in materia di spese di giustizia, nonché le imposte di registrazione degli atti, a carico della controparte;
• in subordine, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo il disposto dell'art. 92 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
2 1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – I fratelli e hanno corrisposto al geom. la CP_1 Controparte_2 Parte_1
somma oggetto del decreto ingiuntivo n. 621/2015, emesso dal Tribunale di Ivrea e dichiarato provvisoriamente esecutivo;
essendo, all'esito del giudizio, stato ridotto l'importo dell'originaria domanda monitoria da € 8.520,70 ad € 1.340,18, il geom. è stato Pt_1 da ultimo condannato, con sent. n. 184 del 17.02.2022 dalla Corte d'Appello di Torino, in funzione di giudice di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di secondo grado decisa dalla Corte di Cassazione con ord. n. 15.457/2020, a restituire ai fratelli CP_1
“la somma di euro 7.180,52, oltre interessi decorrenti, a partire dal 24.7.2015, calcolati, per ogni specifica rata, dal momento della corresponsione della stessa, fino al saldo” (così a pag. 10 della motivazione;
il dispositivo è il seguente “in accoglimento dei motivi formulati, condanna a corrispondere a e euro Parte_1 CP_1 Controparte_2
7.180,52, oltre interessi decorrenti, a partire dal 24.7.2015, calcolati, per ogni specifica rata, dal momento della corresponsione della stessa, fino al saldo …”).
1.2 – Con atto di precetto notificato il 7.9.2022 e fondato sulla citata sent. n. 184/2022 della
Corte d'Appello di Torino, i fratelli intimavano al geom. il pagamento CP_1 Pt_1 della somma capitale di € 7.421,21, oltre a interessi richiesti al tasso previsto dall'art. 1284,
4° co., c.c.
1.3 – Il geom. ha proposto opposizione al precetto dinanzi al Tribunale di Ivrea, Pt_1
asserendo di aver pagato integralmente la somma capitale più gli interessi correttamente calcolati ai sensi dell'art. 1284, 1° co., c.c. e contestando, per contro, la debenza degli interessi dalla sentenza, al diverso e maggiore tasso dell'art. 1284, 4° co., c.c. Ciò in quanto:
- la sentenza costituente titolo esecutivo non menzionava gli interessi di cui all'art. 1284, 4° co., c.c.;
- gli interessi al tasso commerciale dell'art. 1284, 4° co., c.c. erano applicabili soltanto alle obbligazioni di fonte contrattuale, mentre nella fattispecie si trattava di un'obbligazione restitutoria conseguente a domanda di restituzione di indebito.
1.3 – Il Tribunale di Ivrea, con sent. n. 792/2023 del 25.08.2023, ha respinto l'opposizione
(in cui l'oggetto del contendere era esclusivamente il saggio di interessi applicabile alla somma capitale, se quello dell'art. 1284, 1° co., c.c. oppure quello dell'art. 1284, 4° co., c.c.) sul rilievo che la più recente giurisprudenza di legittimità (si richiama la Cass., 3.01.2023, n.
3 61) aveva riconosciuto l'applicabilità dei super-interessi anche rispetto alle domande di condanna per obbligazioni di natura non contrattuale, come nel caso di specie;
ha infine condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2. – L'appello del geom. e l'unico motivo di impugnazione. Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il geom. . Pt_1
2.1 – Con il primo motivo, preso atto del mutamento di indirizzo della giurisprudenza di legittimità circa l'applicazione dell'art. 1284, 4° co., c.c. anche alle obbligazioni non di fonte contrattuale, l'appellante lamenta che la sentenza costituente titolo esecutivo contiene solo una “generica ed indistinta condanna” agli interessi, che non poteva che essere intesa come riferita al solo saggio legale dell'art. 1284, 1° co., c.c.; per di più, la sentenza costituente titolo esecutivo faceva decorrere la condanna restitutoria non dalla data di proposizione della domanda, come previsto dall'art. 1284, 4° co., c.c., bensì dalla data in cui è stato effettuato dai fratelli il pagamento delle somme di cui era stata ordinata la CP_1
restituzione. Del resto, la sent. n. 184/22 della Corte torinese era stata emessa in vigenza del primo orientamento di legittimità che circoscriveva la portata dell'art. 1284, 4° co., c.c. alle sole obbligazioni contrattuali, di talchè il significato della pronuncia dei giudici del rinvio andava interpretato alla luce di tale primitivo indiritto giurisprudenziale;
di contro,
l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale fornita dal Tribunale di Ivrea come giudice dell'opposizione a precetto si traduceva in una manipolazione o modificazione del titolo stesso, senz'altro inammissibile.
2.2 – Con il secondo motivo, l'appellante contesta la condanna alle spese: sebbene il primo
Giudice avesse dato atto del mutamento giurisprudenziale operato dalla Cass., n. 61/2023 cit., egli avrebbe, a questo punto, dovuto disporre la compensazione dei costi di lite a norma dell'art. 92, 2° co., c.p.c.
2.3 – L'appello è fondato, per quanto di ragione.
La recente Cass., Sez. Unite, 13.05.2024, n. 12.974 ha stabilito che “Ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla
4 proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La sent. n. 184/2022 della Corte d'Appello di Torino ha genericamente condannato il geom.
alla restituzione della maggior somma percepita oltre “interessi decorrenti, a Pt_1
partire dal 24.7.2015, calcolati, per ogni specifica rata, dal momento della corresponsione della stessa, fino al saldo”, quindi non soltanto senza specificare in alcun modo la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione del saggio maggiorato ex art. 1284, 4° co., c.c., ma anche fissando il dies a quo di decorrenza dagli interessi da ciascun pagamento (rateale) di indebito, e non con riferimento alla notificazione della domanda, secondo la previsione dell'art. 1284, 4° co., c.c. Da ciò consegue che gli interessi così indicati nel titolo esecutivo debbono essere interpretati come interessi ex art. 1284, 1° co., c.c.
Il geom. ha già corrisposto la somma capitale con gli interessi al tasso legale ex Pt_1 art. 1284, 1° co., c.c. (il dato è pacifico), e con tale pagamento ha esaurito l'adempimento dell'obbligo sancito dalla citata sent. n. 184/2022.
Le incertezze giurisprudenziali, sui temi dell'applicazione dell'art. 1284, 4° co., c.c. alle obbligazioni di natura non contrattuale, all'epoca dell'introduzione della causa, e della interpretazione del titolo esecutivo giudiziale quanto alla condanna agli interessi legali, costituiscono motivo, ai sensi dell'art. 92, 2° co., per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. 792/2023 Parte_1 CP_1
emessa dal Tribunale di Ivrea in data 25.08.2023, con atto di citazione notificato in data
25.09.2023:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione a precetto, dichiara che il geom. ha saldato integralmente il suo debito restitutorio derivante dalla Pt_1 sent. n. 184/2022 della Corte d'Appello di Torino;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9/05/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1193 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MANZOLI Parte_1 C.F._1
STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA CIALDINI, 36 10138
TORINO;
- appellante contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. ZARAMELLA PAOLO ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo Studio in VIA PIFFETTI 42 10143 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Opposizione a precetto.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.am Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 184/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 17.2.2022:
- confermare la sentenza n. 378/2017 del Tribunale di Ivrea nella parte in cui ha disposto la regolazione delle spese di lite del grado;
- compensare integralmente, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, le spese del giudizio
d rinvio, stante l'accoglimento solo parziale delle domande ivi formulate dai sig.ri ; CP_1
- condannare i sig.ri alla rifusione in favore dell'esponente delle spese relative al CP_1
giudizio di Cassazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condannare gli odierni convenuti alla rifusione in favore dell'esponente delle spese relative al presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Sezione I civile, disattesa ogni contraria ragione, nel merito - principale
• dichiarare inammissibili e/o respingere le conclusioni tutte formulate dall'appellante
, e per l'effetto confermare la sentenza 792/2023 del Tribunale di Ivrea;
Pt_1
• in subordine, se chiesto dall'appellante, correggere la sentenza 792/2023 del Tribunale di
Ivrea secondo giustizia;
in punto spese
• in principalità, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio tutti, Iva, Cpa e spese generali ex l.p.f., spese di negoziazione assistita e/o mediazione, spese di consulenza tecnica anche di parte ove disposta, il tutto secondo quanto documentato in giudizio ovvero con riferimento ai parametri di liquidazione, applicando la maggiorazione ex art. 4, comma
1 bis, D.M. 55/2014 per il deposito con modalità ipertestuali, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., sino al saldo e successive occorrende, ponendo il definitivo pagamento del contributo unificato nella misura dovuta ai sensi del Testo unico in materia di spese di giustizia, nonché le imposte di registrazione degli atti, a carico della controparte;
• in subordine, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo il disposto dell'art. 92 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
2 1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – I fratelli e hanno corrisposto al geom. la CP_1 Controparte_2 Parte_1
somma oggetto del decreto ingiuntivo n. 621/2015, emesso dal Tribunale di Ivrea e dichiarato provvisoriamente esecutivo;
essendo, all'esito del giudizio, stato ridotto l'importo dell'originaria domanda monitoria da € 8.520,70 ad € 1.340,18, il geom. è stato Pt_1 da ultimo condannato, con sent. n. 184 del 17.02.2022 dalla Corte d'Appello di Torino, in funzione di giudice di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di secondo grado decisa dalla Corte di Cassazione con ord. n. 15.457/2020, a restituire ai fratelli CP_1
“la somma di euro 7.180,52, oltre interessi decorrenti, a partire dal 24.7.2015, calcolati, per ogni specifica rata, dal momento della corresponsione della stessa, fino al saldo” (così a pag. 10 della motivazione;
il dispositivo è il seguente “in accoglimento dei motivi formulati, condanna a corrispondere a e euro Parte_1 CP_1 Controparte_2
7.180,52, oltre interessi decorrenti, a partire dal 24.7.2015, calcolati, per ogni specifica rata, dal momento della corresponsione della stessa, fino al saldo …”).
1.2 – Con atto di precetto notificato il 7.9.2022 e fondato sulla citata sent. n. 184/2022 della
Corte d'Appello di Torino, i fratelli intimavano al geom. il pagamento CP_1 Pt_1 della somma capitale di € 7.421,21, oltre a interessi richiesti al tasso previsto dall'art. 1284,
4° co., c.c.
1.3 – Il geom. ha proposto opposizione al precetto dinanzi al Tribunale di Ivrea, Pt_1
asserendo di aver pagato integralmente la somma capitale più gli interessi correttamente calcolati ai sensi dell'art. 1284, 1° co., c.c. e contestando, per contro, la debenza degli interessi dalla sentenza, al diverso e maggiore tasso dell'art. 1284, 4° co., c.c. Ciò in quanto:
- la sentenza costituente titolo esecutivo non menzionava gli interessi di cui all'art. 1284, 4° co., c.c.;
- gli interessi al tasso commerciale dell'art. 1284, 4° co., c.c. erano applicabili soltanto alle obbligazioni di fonte contrattuale, mentre nella fattispecie si trattava di un'obbligazione restitutoria conseguente a domanda di restituzione di indebito.
1.3 – Il Tribunale di Ivrea, con sent. n. 792/2023 del 25.08.2023, ha respinto l'opposizione
(in cui l'oggetto del contendere era esclusivamente il saggio di interessi applicabile alla somma capitale, se quello dell'art. 1284, 1° co., c.c. oppure quello dell'art. 1284, 4° co., c.c.) sul rilievo che la più recente giurisprudenza di legittimità (si richiama la Cass., 3.01.2023, n.
3 61) aveva riconosciuto l'applicabilità dei super-interessi anche rispetto alle domande di condanna per obbligazioni di natura non contrattuale, come nel caso di specie;
ha infine condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2. – L'appello del geom. e l'unico motivo di impugnazione. Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il geom. . Pt_1
2.1 – Con il primo motivo, preso atto del mutamento di indirizzo della giurisprudenza di legittimità circa l'applicazione dell'art. 1284, 4° co., c.c. anche alle obbligazioni non di fonte contrattuale, l'appellante lamenta che la sentenza costituente titolo esecutivo contiene solo una “generica ed indistinta condanna” agli interessi, che non poteva che essere intesa come riferita al solo saggio legale dell'art. 1284, 1° co., c.c.; per di più, la sentenza costituente titolo esecutivo faceva decorrere la condanna restitutoria non dalla data di proposizione della domanda, come previsto dall'art. 1284, 4° co., c.c., bensì dalla data in cui è stato effettuato dai fratelli il pagamento delle somme di cui era stata ordinata la CP_1
restituzione. Del resto, la sent. n. 184/22 della Corte torinese era stata emessa in vigenza del primo orientamento di legittimità che circoscriveva la portata dell'art. 1284, 4° co., c.c. alle sole obbligazioni contrattuali, di talchè il significato della pronuncia dei giudici del rinvio andava interpretato alla luce di tale primitivo indiritto giurisprudenziale;
di contro,
l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale fornita dal Tribunale di Ivrea come giudice dell'opposizione a precetto si traduceva in una manipolazione o modificazione del titolo stesso, senz'altro inammissibile.
2.2 – Con il secondo motivo, l'appellante contesta la condanna alle spese: sebbene il primo
Giudice avesse dato atto del mutamento giurisprudenziale operato dalla Cass., n. 61/2023 cit., egli avrebbe, a questo punto, dovuto disporre la compensazione dei costi di lite a norma dell'art. 92, 2° co., c.p.c.
2.3 – L'appello è fondato, per quanto di ragione.
La recente Cass., Sez. Unite, 13.05.2024, n. 12.974 ha stabilito che “Ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla
4 proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La sent. n. 184/2022 della Corte d'Appello di Torino ha genericamente condannato il geom.
alla restituzione della maggior somma percepita oltre “interessi decorrenti, a Pt_1
partire dal 24.7.2015, calcolati, per ogni specifica rata, dal momento della corresponsione della stessa, fino al saldo”, quindi non soltanto senza specificare in alcun modo la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione del saggio maggiorato ex art. 1284, 4° co., c.c., ma anche fissando il dies a quo di decorrenza dagli interessi da ciascun pagamento (rateale) di indebito, e non con riferimento alla notificazione della domanda, secondo la previsione dell'art. 1284, 4° co., c.c. Da ciò consegue che gli interessi così indicati nel titolo esecutivo debbono essere interpretati come interessi ex art. 1284, 1° co., c.c.
Il geom. ha già corrisposto la somma capitale con gli interessi al tasso legale ex Pt_1 art. 1284, 1° co., c.c. (il dato è pacifico), e con tale pagamento ha esaurito l'adempimento dell'obbligo sancito dalla citata sent. n. 184/2022.
Le incertezze giurisprudenziali, sui temi dell'applicazione dell'art. 1284, 4° co., c.c. alle obbligazioni di natura non contrattuale, all'epoca dell'introduzione della causa, e della interpretazione del titolo esecutivo giudiziale quanto alla condanna agli interessi legali, costituiscono motivo, ai sensi dell'art. 92, 2° co., per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sent. n. 792/2023 Parte_1 CP_1
emessa dal Tribunale di Ivrea in data 25.08.2023, con atto di citazione notificato in data
25.09.2023:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione a precetto, dichiara che il geom. ha saldato integralmente il suo debito restitutorio derivante dalla Pt_1 sent. n. 184/2022 della Corte d'Appello di Torino;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9/05/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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