Sentenza 20 giugno 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 20/06/2013, n. 6212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6212 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06212/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03265/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3265 del 2011, proposto da:
TO ST, RI AN, De RI RI, La IA IA, DI NC, ZO RI, NO RO IT, AL SI, AL ROlia, La RO NA RI, OL LA, AR AL, AG EN, TA EL AC NT, ZI BE, Di AL EN, TT GI, RO AT, AG VA, US NT, CA NU, US RI SA, AZ AN TA, CO RO, RI NA, ON OM, OS NT, VA IN, La BA CE, AR AT, Di NO RI, RO LF, LL NZ, I' RA, D'RS GI, CO TA AT, ME IO, DO GI, RA ROrio IO, DA UI EL, GH NA, PI AR, TI RI IA, ZO GI, ME IA, UZ EF, AR SA GI, OT GI, CI RI NT, CI IN, AZ NT GI, UN RO, GL UC, IG GI, LA NA RI, D'LE UC, GU ZI, RI ME RI, SAgati EL RO, AM RI FI, IV AN, AF RA, MU UC, AG EN, ON EF, IN IL, AT EN VA, PA VA, EZ RO, TU UC, LI LU, LD EP, RO RB, NC VA, AL TA, RI IT, LI AD, FE CO, Di NO RI, La DE IE, PR ND, GA AL RI LA, IL VA, FF RI OM, EN EP, CO NT, UB NA, GN TA, QU RA, CC TA, Lo IT GI, FA UC RA, CI RI, IG ZO, RO DR, TI TA IM, OT SA, RC ET, A' GA, AB AT, D'MI GI, MI GI, LI GI, BA NC, IA IA AT, DA NA, IF GA RI AT, Lo IT EN, AD TA, rappresentati e difesi dagli avvocati IO Guzzetta e IN UN ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Paolo Emilio, n. 65;
contro
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in persona del ministro legale rappresentante p.t., l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei POghesi n. 12 domiciliano ex lege;
nei confronti di
NI NC, RI VA, NE LI, ST EN, rappresentati e difesi dagli avv. LU Manzi, RE Reggio D'Aci, VA Mazza, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;
DR ROlia, GN RO, IE OR, RO FA OM, LI GI, BO TA, NO UC, BR EP, AV RG, Di TA EN NT, UL AT, FI NI, LO SI, IAnola NC, GR IO, RAno AT, VI DR, NE AN, La NA TA RI NA, RI IO, Lo UD GI, Lo PO GI, Lo UR VI, AG RI PI, AN AN, IO ZI, RC IO, MA VA, MI AN, TO EP, PO TA, BO OR, AL RA, PA EL, PIcenti LA, IU ER, TI RI, ZO AN, CO ROria RE, ZO RO RI, RO AN, RO CE, OR GI, RO LI, RI RI RO, rappresentati e difesi dall’Avv. Luca Pescatore e dall’Avv. Prof. Carlo Bavetta ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Via Vittorio Veneto, n. 108;
RA TI, RT LF, CI GI, ND NA, AL TA, I' NA AD, D'NA TI, UT IO, ZZ AT, BI NA, IA GI TI, Palazzo UC, BA OM, RI GI, AN RA, MP NA, CI VA, AT BR, RO AR, IF TI, VI RI, UZ RI ON, OB IA IL, AN ND, TT AN, NT EL, FI ER, AN EL, IAnino NC, IC RI SA, AR RI, UP LA, Lo AR IN, US RI PI, MI EL, ER NC, RU OL, NE AN RI, IT AL, CI AR, AN ET RI AI, FA UC, LL RI LA, AR RI NC, OB NA RI, ZZ ND, AP RO, NI AR, NU AL, MA RE, ME NA, NO GI, NT ROria, CA PA, D'AR RA, Di ES EL, IN ROnna, TI AR NO, TI EP, RA RI, AS IT, IT EP, NO GI, NO SI, UF IN, BA RI TA, LE RA, TI TA, AS RI NC, RT LL, LE EL, IA RI RA, Lo CO RA, CI AN, BO IO, GN EL, RA IN GL, AN IL, AN BE, ON ME, ST ROria, TO AT, rappresentati e difesi dall’Avv. TI Licciardello ed elettivamente domiciliati presso Aristide Police in Roma, PIzza DR, n. 20;
IC NC, MO GI, TI SA RA, AS RI, AR AB RA, AN BE, ON ME, AR AN, IN NA, LA ST, Di FA NA RI NA, CO ROria e TO AT rappresentati e difesi dall'avv. RE Scuderi, presso il cui studio in Roma, via NT Stoppani, 1 elettivamente domiciliano;
AL TA TE NT NU, CE BR, ST UT, TA DI, RI EP Lo AN, NC NO, NA ME, ET DI, LO IS, GI CE rappresentati e difesi dagli avv. IO Rossi, AR Selvaggi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via Nomentana, n. 76;
ON CE, GN NA RI, GN TA, EL RA RI, AR RI SA, DA RE, RI AN, EL RI EA, MA LA, ME GI, MI ER, RR NC, NT RA, NE RI, VO RI DA, ON IE, NI ROrio, NE EL e IG IO rappresentati e difesi dall'avv. AB Deplano, con domicilio eletto presso GI IE SI in Roma, via dell'Elettronica, 20;
DR ROlia ed altri già intervenienti ad opponendum nel ricorso n. 1166/2010 proposto dinanzi al CGA per la Regione Sicilia, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Pescatore, Carlo Bavetta ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Vittorio Veneto, n.108;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
EN RI, LS TA, LL UC, ON RA, Di RT EL, RR SA, MA SI, PO EL, NO EP, IG RA, rappresentati e difesi dagli avv. IO Guzzetta, IN UN ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Paolo Emilio, n. 65;
ad opponendum:
RD RA RI, Accurso AN NT, BB ER, De NC NA, CO OR, ZE TE, AS IN IC, BA GI, ON SA, ON ON, US RN, SI IN, VA CH, AL EN, PI NA, SAngelo RI, AR GI, RO EP, ER NC rappresentati e difesi dall'avv. GI Pennisi, presso il cui studio in Roma, Circ.Ne Clodia, n. 82 sono elettivamente domiciliati;
e BI DO FI RI ed altri nello stesso atto riportati, rappresentati e difesi dall'avv. TI Licciardello, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, p.zza DR, n. 20;
per l'annullamento
del decreto MIUR n. 2 in data 3 gennaio 2011;
del decreto in data 13 gennaio 2011 con il quale il MIUR ha dato incarico al dr. AR EL di gestire le operazioni di rinnovazione della procedura concorsuale;
del decreto a prot. n. A00DIRSI.REG.Uff. n. 724 del 14 gennaio 2011 con il quale il dr. AR EL ha proceduto alla nomina della Commissione riservandosi di nominare successivamente i membri supplenti
nonché in via incidentale
ai sensi dell’art. 134 Cost., dell’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e degli articoli 23 e seguenti della legge n. 87/1953 per la questione di legittimità costituzionale della legge 3 dicembre 2010, n. 202 pubblicata sulla G.Ufficiale n. 284 serie generale del 4 dicembre 2010 recante “Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004” per violazione degli articoli 3, 24, 97, 103 e 113 Cost.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dei controinteressati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il ricorso incidentale proposto da NI NC, RI VA, NE LI e ST EN rappresentati e difesi dagli Avvocati LU Manzi, RE Reggio D’Aci e VA Mazza ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei primi due in Roma alla Via RI Confalonieri, n. 5;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2012 il dott. NA ANfiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate in data 6 aprile 2011 e depositato il successivo 18 aprile 2011, pervenuto per riassunzione dinanzi al TAR Lazio dei giudizi riuniti n. 1166 e 1167/2010, n. 6, 44 e 193 del 2011 proposti avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana a seguito dell’ordinanza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 9 marzo 2011, i ricorrenti, docenti che hanno partecipato alla procedura del corso concorso di formazione per dirigenti scolastici bandito con d.dg. 22 novembre 2004 nella tranche prevista per la Regione Sicilia, espongono la complessa vicenda in esito alla quale il concorso è stato annullato ed è stato nuovamente celebrato nelle parti e secondo i criteri previsti dalla legge 3 dicembre 2010, n. 202, previa nomina di una nuova Commissione di esami per la suddetta Regione.
2. Col gravame in esame, propongono la questione di legittimità costituzionale della legge n. 202 del 2010 con conseguente illegittimità derivata del decreto ministeriale n. 2/2011 adottato in adempimento e sul fondamento autorizzatorio della predetta legge.
Concludono la questione di legittimità costituzionale sostenendo, dunque, che la norma viola l’art. 3 della Costituzione sotto i profili della irragionevolezza e della eguaglianza, nonché in combinato con l’art. 97 per il profilo di violazione del principio del concorso per l’accesso ai pubblici uffici; viola ancora il principio costituzionale di intangibilità del giudicato e cioè gli articoli 24, 103 e 113 Cost. sotto i profili per cui l’intervento legislativo a carattere provvedimentale non potrebbe mai incidere su una fattispecie oggetto di esecuzione di giudicato, in quanto la tripartizione dei soggetti ammessi alla rinnovazione della procedura inserisce una differenza che in realtà nei giudicati non esiste, quando sono stati annullati gli atti dell’intero concorso ed in quanto prevede per un delle categorie la sola ricorrezione delle prove scritte; viola inoltre l’att. 51 Cost. in materia di accesso a posti pubblici mediante concorso.
2.1 Con altre doglianze aggrediscono gli atti ministeriali di rinnovazione della procedura in particolar deducendo la contraddittorietà e disparità di trattamento tra i candidati di un medesimo concorso.
2.2. Concludono con istanza di sospensione del giudizio ai fini della proposizione della questione di legittimità costituzionale e per la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
3.L’Amministrazione si è costituita in giudizio, così come pure numerosi controinteressati.
4. Alcuni gruppi di partecipanti alla medesima procedura hanno presentato atti di intervento ad adiuvandum ed atti di intervento ad opponendum, come in epigrafe indicati, o sostenendo la richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della legge n. 202/2010 oppure negandone la fondatezza.
5. Alcuni dei controinteressati (NI ed altri) hanno presentato anche ricorso incidentale.
Essi rappresentano di essere quattro dei 400 dirigenti scolastici assunti a tempo indeterminato dal MIUR a seguito della approvazione della graduatoria definitiva del concorso in questione e riproponendo l’intera vicenda giurisdizionale che ha dato la scaturigine al presente ricorso, originariamente presentato dinanzi al TAR Sicilia e riassunto dinanzi al TAR Lazio proprio in base a tre regolamenti di competenza da essi proposti, chiedono che esso sia dichiarato irricevibile, improcedibile, inammissibile o comunque infondato.
5.1.Eccepiscono che il ricorso per riassunzione doveva essere notificato per pubblici proclami; questo è avvenuto per il ricorso presentato dinanzi al TAR Sicilia, in esecuzione dell’ordinanza n. 183/2011 del CGA, ma non per quello riassunto dinanzi al TAR Lazio.
5.2. Osservano che non è dato ricavare da nessuna parte del ricorso quale sia la posizione rivestita dai ricorrenti, di tal che il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
5.3 Il ricorso sarebbe anche inammissibile in quanto collettivo e proposto senza specificare le posizioni di ciascuno sicché esse potrebbero confliggere tra loro.
5.4 La questione di legittimità costituzionale proposta è irrilevante e manifestamente infondata.
6. Concludono il ricorso incidentale chiedendo che venga accertata la validità ed intangibilità delle graduatorie finali e di merito del concorso come approvate con d.dg. MIUR del 3 luglio 2007.
7. Alle Camere di Consiglio del 12 maggio 2011 e del 5 luglio 2011 l’istanza cautelare è stata rinviata ad altra data.
8. Il ricorso infine previo scambio di ulteriori memorie tra le parti è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 dicembre 2012.
DIRITTO
1. In primo luogo va dato atto della rinuncia al ricorso dei ricorrenti sotto specificati, rinunce comunicate nelle date a fianco di ciascuno riportate:
- IA ME, rappresentata e difesa dall’Avv. IN UN, atto di rinuncia acquisito a prot. TAR n. 76940 del 5 dicembre 2012;
- NA UB, rappresentata e difesa dall’Avv. IN UN, atto di rinuncia acquisito a prot. TAR n. 76359 del 4 dicembre 2012;
- NC MI DI, rappresentata e difesa dall’Avv. IN UN, atto di rinuncia acquisito a prot. TAR n. 76360 del 4 dicembre 2012.
Nei confronti delle suddette il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che la rinuncia non risulta ritualmente presentata.
2. Come rappresentato dall’Avv. Lucciardello difensore dei controinteressati RA ed altri il prof. Lo NO RI è stato inserito per errore tra i resistenti al ricorso in esame e va pertanto estromesso. (atto a prot. n. 40161 del 24 giugno 2011).
3. Secondo il portato dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 7 aprile 2011 si procede all’esame del ricorso incidentale, in quanto con esso i ricorrenti incidentali propongono una questione di legittimazione dei ricorrenti principali.
Infatti viene osservato che questi ultimi in nessuna parte del ricorso specificano la posizione ricoperta rispetto al provvedimento impugnato che è costituito dal decreto con il quale il Ministero ha disposto la rinnovazione della procedura concorsuale in base alle regole dettate dalla legge 3 dicembre 2010, n. 202.
Invero essa non si ricava neppure dall’intervento ad adiuvandum proposto da EN RI ed altri nel quale risulta specificato che i professori sopra indicati, “tutti partecipanti al corso – concorso annullato e non ammessi alle prove orali hanno interesse alla prosecuzione dei ricorsi proposti nei giudizi riuniti n. 1166/1167 del 2010 e dei ricorsi n. reg. 6, 44 e 193/2011 riassunti dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale”, che sono appunto quelli riassunti nel ricorso in esame.
Infatti, se a rigor di logica, potrebbe ipotizzarsi l’identità di posizione tra gli intervenienti ad adiuvandum e i ricorrenti principali, con la conseguenza che se gli intervenienti ad adiuvandum sono soggetti bocciati alla prova scritta del concorso del 2004 potrebbero esserlo anche i ricorrenti principali, e con l’ulteriore conseguenza che dunque essi hanno tutto l’interesse ad aggredire gli atti di rinnovazione della procedura siccome determinati dalla legge n. 202/2010 la cui illegittimità costituzionale pure ritengono, tuttavia tale identità di posizione non può essere in alcun modo rilevata dal TAR non fornendo i ricorrenti principali la dimostrazione che essi sono tutti e proprio tutti coloro che hanno proposto i ricorsi la cui riassunzione dinanzi al TAR Lazio è stata effettuata col ricorso in esame.
La semplice conta dei nominativi dei ricorrenti principali non consente di smentire l’eccezione dei ricorrenti incidentali, posto che essi sono 109, mentre nel ricorso n. 6/2011 Di AL più altri 134 – che fa parte del gruppo dei ricorsi riassunti - i ricorrenti principali già superano il numero di 109 degli attuali interessati.
E’ bene precisare che il dato numerico è soltanto un aspetto dal quale inferire la carenza di legittimazione degli interessati, posto che, come chiarito sopra, nel ricorso manca anche qualunque riferimento alla posizione sostanziale dagli stessi rivestita in riferimento agli atti che impugnano ed alle questioni che propongono.
Osservano correttamente i ricorrenti incidentali, che la legge n. 202 del 2010 agli articoli 2 e 3 ha distinto le posizioni degli originari partecipanti al concorso indetto con DDG MIUR 22 novembre 2004, nella considerazione del fatto che i vincitori del concorso di cui alla graduatoria finale approvata con DDG MIUR 3 luglio 2007 svolgono ininterrottamente le funzioni dirigenziali oramai a far data dal settembre del 2007 e che molti degli idonei sono stati chiamati ad esaurimento della graduatoria ed hanno svolto il corso di formazione e superato l’esame finale, mentre i ricorrenti principali non specificano nulla in ordine a tali fasi della procedura né in ordine alle categorie di interessati dalla norma previste, rimanendo dunque sprovvista di definizione la loro legittimazione ad agire.
L’eccezione va dunque accolta e per l’effetto il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione.
4. Ma il ricorso incidentale va anche accolto nella considerazione che la questione di legittimità costituzionale della legge n. 202 del 3 dicembre 2010 è irrilevante e manifestamente infondata, contrariamente a quanto dai ricorrenti principali sostenuto.
4.1. E’ irrilevante in quanto non dimostrando i ricorrenti principali quale sia la posizione dagli stessi rivestita in rapporto alla detta legge, non possono dolersi che l’applicazione della norma alla loro situazione produrrebbe conseguenze nefaste.
In particolare, posto che la legge n. 202/2010 distingue tre differenti categorie di soggetti che hanno partecipato al concorso del 2004 e nei cui confronti dispone la rinnovazione della procedura, non specificando i ricorrenti quale sia la lesione concreta ed attuale della loro posizione, impediscono al giudicante di valutare la rilevanza della questione.
I ricorrenti incidentali sostengono che la irrilevanza della questione si manifesta per la pendenza dinanzi al TAR Sicilia di numerosi ricorsi per opposizione di terzo (n. registro 1478/2009, 1480/2009, 1529/2009 e 1593/2009) e numerosi ricorsi per revocazione proposti avverso le decisioni n. 477, 478 e 1064 e 1065 del 2009 che hanno dato la scaturigine alla vicenda. E poiché la legge n. 202/2010 si fonda sul presupposto che esistono nel mondo giuridico le ridette decisioni del CGA per la Sicilia è evidente che la auspicata riforma delle suddette decisioni farebbe venir meno quantomeno uno dei fatti storici presi in considerazione nel procedimento di formazione della stessa legge – provvedimento, con i connessi obblighi e/o necessità di riesame ed aggiornamento dell’intera vicenda.
Con memoria per l’udienza rendono poi edotto il Collegio che il CGA per la Sicilia con la sentenza n. 503 del 7 luglio 2011 ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le opposizioni di terzo, con ciò “certificando la legittimità costituzionale della legge n. 202/2010”.
Pur restando utili alla completezza del giudizio ed alla rappresentazione dei fatti, le argomentazioni dei ricorrenti incidentali riguardo alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale non colgono nel segno.
In svariate occasioni la Corte Costituzionale ha chiarito che il giudizio di rilevanza va affidato ad una motivazione autosufficiente (C. Cost. 28 ottobre 2003, n. 317) e non apoditticamente enunciata (C. Cost. 23 maggio 2003, n. 171) evitando quindi il mero riferimento a circostanze del tutto estranee dalle quali inferire l’espressa incidenza della norma ritenuta incostituzionale sulla posizione di chi la aggredisce, come non avviene appunto nel caso in esame e per le ragioni sopra esposte, in cui si è osservato che la irrilevanza è e resta legata alla mancata precisazione della posizione rivestita dai ricorrenti, rispetto alla legge n. 202/2010 della cui illegittimità costituzionale si dolgono.
4.2. La questione proposta è anche manifestamente infondata, come pure sostengono i ricorrenti incidentali.
4.2.1 Nei confronti della ridetta norma i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza tra obiettivi perseguiti e disciplina prevista.
Osservano che l’art. 1 della legge motiva l’intervento del legislatore con l’esigenza di dare esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa al fine della rinnovazione della procedura concorsuale de qua e con lo scopo di garantire “la continuità dell’esercizio della funzione dirigenziale”. Ma in relazione ad entrambi tali obiettivi la previsione legislativa si appalesa inutile e contraddittoria.
Inutile perché “la continuità dell’esercizio della funzione dirigenziale” è assicurata dalla previsione del decreto legge 27 novembre 2009, n. 170 recante disposizione correttiva del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (cd. salva precari) convertito con modificazioni nella legge 21 dicembre 2009, n. 190 nel quale è stato previsto che “i soggetti con funzioni di dirigente scolastico a seguito della procedura concorsuale annullata, continuano ad esercitare tali funzioni nelle sedi ad essi attribuite”. La continuità della funzione dirigenziale è stata già garantita.
Sarebbe pure contraddittoria perché l’effetto dell’intervento legislativo sarebbe proprio quello di interrompere l’esecuzione delle decisioni del CGA e non di agevolarla.
La tesi non può essere condivisa e colgono nel segno i ricorrenti incidentali quando osservano che la ratio della norma è proprio quella di far fronte alle problematiche organizzative sorte a livello nazionale, a seguito delle vicende anche giurisdizionali relative al concorso del 2004.
E ciò è stato messo in rilievo proprio dall’Adunanza Plenaria con l’ordinanza n. 2 del 2011 stante la quale: “…non può non osservarsi come la legge in questione abbia riguardo anche agli interessi nazionali e non solo locali, disciplinando in modo nuovo e diverso rapporti oramai estesi sull’intero territorio nazionale e oramai scissi, quantomeno in parte, dall’annosa vicenda concorsuale e giurisdizionale.
Né tali effetti possono relegarsi a effetti mediati o indiretti, in quanto il decreto del Ministro, che sancisce nuovi criteri per la rinnovazione della procedura concorsuale a seguito delle statuizioni del giudice amministrativo, deve essere inteso anche – in parte qua - come atto di organizzazione della dirigenza scolastica nazionale e quindi non riconducibile alla sola sfera d’interessi regionali.”.
Data la rilevanza dunque delle problematiche insorte sul e per il concorso di dirigente scolastico del 2004 non può proprio condividersi la dedotta cosiddetta inutilità della legge, approvata al chiaro scopo di risolvere tali problematiche.
4.2.2. I ricorrenti incidentali contestano la illegittimità, dedotta in via principale, della ridetta legge per violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza tra obiettivi perseguiti e disciplina prevista e, in particolare, per violazione del principio di uguaglianza e par condicio tra i concorrenti.
Si oppongono alla norma sopravvenuta perché essa partendo dallo scopo di procedere ad una rinnovazione del concorso con l’obiettivo di innestarsi sull’originario tronco in realtà valuta differentemente le posizioni dei vari concorrenti, a seconda delle vicende medio tempore intercorse, finendo dunque per violare il canone di uguaglianza tra i concorrenti.
L’aspetto non può essere condiviso.
Poiché i ricorrenti principali non chiariscono quale sia la loro posizione rispetto alle categorie di dirigenti scolastici presi in considerazione dalla legge, non è fornito il parametro della situazione rispetto alla quale la legge opererebbe la presunta disparità di trattamento, con conseguente reiezione dell’aspetto.
4.2.3 Con il terzo profilo, riferito ancora alla violazione dell’art. 3 Cost. in combinato disposto con l’art. 97, i ricorrenti fanno valere l’elusione del principio del concorso per l’accesso ai pubblici uffici.
Secondo le loro prospettazioni la disciplina legislativa appare manifestamente elusiva del principio costituzionale di ragionevolezza in combinato disposto con l’art. 97 Cost. sotto il profilo della ratio soggiacente alla nozione giuridica di concorso, volta ad assicurare “le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell’efficienza della stessa amministrazione”.
In realtà malgrado il titolo della norma essa finisce per costituire delle vere e proprie nuove procedure:
a. per la tipologia di candidati “presidi già nominati” la legge prevede lo svolgimento di una prova scritta sulla attività svolta, con tale prova in sostanza negandosi ogni funzione selettiva del merito e della capacità specifiche proprie del concorso;
b. per la tipologia di candidati “presidi idonei” la legge prevede che si sostenga una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. La libertà di scelta dell’argomento della prova rende pressocchè simbolica la stessa;
c. solo per la terza tipologia di candidati si può configurare un’attività di selezione operante mediante correzione di compiti scritti, ma consistendo in una ricorrezione di compiti già consegnati, ma privati del requisito della segretezza, tale previsione si espone alla censura di legittimità costituzionale sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia per violazione del principio di intangibilità del giudicato.
Ferma restando anche in questo caso, come nel precedente la mancata dimostrazione della disuguaglianza tra la categoria a cui essi appartengono e quelle individuate dalla legge, che finisce per ricadere in termini di inammissibilità del profilo, rilevano i ricorrenti incidentali che pare non tenersi conto che la legge n. 202 del 2010 interviene in una situazione nella quale la procedura selettiva, in realtà si è già svolta, almeno in parte, e prende in considerazione le situazioni incise dal sindacato giurisdizionale. La rinnovazione è solo parziale e tiene conto di quanto a suo tempo già accertato e pure concluso con il decreto del direttore generale dell’USR per la Sicilia a prot. n. 16555 del 3 luglio 2007 recante l’approvazione finale della graduatoria, mai annullato per la Regione Sicilia.
Ciò comporta che la norma, incidendo su una realtà fattuale e giuridica ad un certo punto della procedura non ha potuto far altro, per dare esecuzione alle pronunce giurisdizionali, che distinguere le varie categorie di destinatari a seconda del passo della procedura dagli stessi effettuato e quindi a seconda se fossero già stati nominati, se fossero idonei o se non avendo superato gli scritti dovessero in ogni caso essere ricorretti i compiti.
4.2.4 I ricorrenti principali deducono la illegittimità costituzionale della norma per violazione degli articoli 24, 103 e 113 Cost. per violazione del principio di intangibilità del giudicato.
Con la censura i ricorrenti fanno valere che la disciplina legislativa coincide con lo specifico oggetto di un’attività ottemperativa dell’amministrazione che stava già procedendo all’esecuzione della relativa attività amministrativa.
L’intervento legislativo finisce per interferire pesantemente con l’esecuzione del giudicato.
Osservano che con una nota sentenza, la n. 374 del 2000, la Corte Costituzionale ha infatti precisato che una disciplina legislativa sopravvenuta “non lede la funzione giurisdizionale solo ove risulti che l’intento legislativo non è la correzione concreta dell’attività giurisdizionale, ma piuttosto la creazione di una regola astratta”. Principio pure ribadito dalla recente sentenza n. 94 del 2009.
Invece un tale illegittimo intento “correttivo” e di incidenza sul giudicato si evince chiaramente dalla disciplina della legge n. 202/2010 sotto molteplici profili.
Il legislatore infatti ha inteso rinnovare la procedura concorsuale, non in generale, ma in relazione unicamente allo specifico concorso annullato, vanificando gli effetti del giudicato, consistenti nel dichiarare l’illegittimità delle prove svolte a partire dal momento della correzione di quelle scritte. Distinguere tra coloro che siano “in servizio”, coloro che siano “utilmente collocati in graduatoria” e coloro che abbiano semplicemente consegnato le prove scritte significa erigere a criterio distintivo una “differenza” di status tra concorrenti, che le decisioni dell’autorità giudiziaria hanno espressamente “demolito”, allorchè hanno annullato gli atti del concorso. Ovvero in altri termini la qualifica di “vincitore di concorso” o di “utilmente collocato in graduatoria” non può costituire a nessun fine un criterio di discriminazione ai fini della rinnovazione, perché tale circostanza vanificherebbe, in concreto gli effetti delle decisioni giurisdizionali.
La censura prende in considerazione il delicato problema del rapporto tra attività normativa e pronunce giurisdizionali, quando l’attività normativa si presenta come una classica legge – provvedimento ed essa può essere esaminata a fattore comune con l’ultima censura, con la quale i ricorrenti in via principale fanno valere che la legge n. 202 del 2010 violerebbe pure la normativa costituzionale in materia di concorsi pubblici e accesso al pubblico impiego (articoli 3, 51 comma 1 e 97 commi 1 e 3 Cost.).
Con quest’ultimo gli interessati osservano che la citata legge si atteggia a classica legge provvedimento in materia di concorsi pubblici. Essa è cioè finalizzata a disciplinare una specifica situazione, incidendo su un numero determinato di destinatari con un contenuto particolare e concreto.
La costante giurisprudenza della Corte Costituzionale ha al riguardo osservato che, in casi del genere, lo scrutinio di legittimità della potestà legislativa debba essere particolarmente stringente in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 34 del 2004 a proposito di una disciplina legislativa istitutiva di un concorso riservato, dopo avere ribadito che, “questa corte ha riconosciuto nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione”, con la conseguenza che “la regola del pubblico concorso possa dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi”.
Ora applicando i suddetti principi, la legge n. 202/2010 non sfugge alla censura di illegittimità costituzionale in quanto si pone come derogatrice della regola generale del pubblico concorso aperto a tutti.
Essa infatti prevede un concorso nei fatti riservato ad alcune categorie di presidi ponendo in essere tre procedure riservate.
Insistono che “solo in peculiari ipotesi la Corte ha ritenuto legittime procedure concorsuali integralmente riservate a personale interno e specificamente qualificato” (sentenza n. 228 del 1997, n. 447 del 1995), mentre nel caso in esame non appaiono rispettati gli evocati presupposti.
E’ infatti difficile ritenere “specificamente qualificati” coloro dei quali addirittura è indubbia la qualificazione tecnica originaria all’esercizio delle funzioni, all’accertamento delle quali era finalizzato il concorso annullato.
Si arriverebbe al paradosso per cui esercizio di “fatto” di funzioni dirigenziali sia di per sé titolo più rilevante del titolo giuridico attribuito attraverso la procedura concorsuale.
Quanto al primo aspetto – il rapporto tra pronunce giurisdizionali ed intervento normativo avente carattere di legge provvedimento – i ricorrenti incidentali rilevano che ancora non si sarebbe formato il giudicato sulle numerose pronunce (477, 478, 1064 e 1065 del 2009) essendo pendenti numerosi giudizi per opposizione di terzo e per revocazione delle stesse.
Fermo restando che con sentenza n. 503/2011 il CGA per la Regione Siciliana ha dichiarato improcedibili 18 tra opposizioni di terzo e revocazioni proposte avverso le sentenze appena citate in quanto private, per legge, di qualunque efficacia, al riguardo è comunque da rappresentare che nel caso in esame il legislatore è proprio intervenuto per dare esecuzione, ovviamente prima che ne intervenisse la pronuncia di improcedibilità, alle decisioni del giudice amministrativo per come è dato leggere all’art. 1: “Al fine di consentire all’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso – concorso indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa…il Ministro dell’istruzione è autorizzato ad emanare…”.
E che la norma sia nata proprio con quello scopo risulta sancito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione alle quali i vincitori del concorso si erano rivolti per sentirsi dichiarare che le ridette sentenze n. 477, 478, 1064 e 1065 del 2009 erano state pronunciate dal CGA in quanto lesive del principio del giusto processo ex art. 111 della Costituzione. Le Sezioni Unite si sono pronunciate con altrettante ordinanze di inammissibilità ed in particolare in una di esse la n. 5524 del 2011 ha chiarito che: “…le norme sopravvenute…appaiono iscriversi in una scelta del legislatore di dare piena attuazione alle “statuizioni della giustizia amministrativa” (art. 1) al contempo facendosi carico nella sede delle regole per la rinnovazione delle operazioni concorsuali, della esigenza di garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni dei dirigenti scolastici nominati”.
Quindi nessun conflitto tra autorità giurisdizionale amministrativa e potere legislativo è prefigurabile con la ridetta norma impugnata.
La ricostruzione poi che in realtà la legge n. 202 del 2010 “copra” un nuovo concorso, ma riservato, contro tutti i principi sovente riaffermati dalla Corte Costituzionale, di preferenza per le procedure selettive aperte, contro quelle riservate non pare tenere conto che la norma si innesta su una fattispecie del tutto particolare, in cui il concorso è stato già effettuato e per effetto delle pronunce del TAR Sicilia il legislatore ha inteso reiterarlo secondo le particolari disposizioni dettate dalla legge-provvedimento e, come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione tale scelta è stata “…imposta dalla natura della illegittimità ravvisata”, in sede appunto giurisdizionale, (ordinanza n. 5526 del 9 marzo 2011).
5. In accoglimento del ricorso incidentale la questione di legittimità costituzionale della legge 3 dicembre 2010, n. 202, dunque va dichiarata irrilevante e manifestamente infondata.
6. Con altra parte del ricorso principale i ricorrenti censurano pure il decreto ministeriale n. 2 del 2011 con il quale sono state dettate le disposizioni relative alle modalità di rinnovazione della procedura, deducendo avverso di esso contraddittorietà e disparità di trattamento tra i candidati di un medesimo concorso.
Al riguardo i ricorrenti incidentali osservano che la doglianza appare generica e non ben precisata, ma al di là di tale notazione pare al Collegio che la censura sia proprio inammissibile, ed ancora una volta per la mancata definizione, che i ricorrenti non forniscono mai, della loro posizione.
7. Per le superiori considerazioni il ricorso incidentale va accolto con conseguente reiezione della questione di legittimità costituzionale della legge 3 dicembre 2010, n. 202 proposta dai ricorrenti principali ed il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nei confronti delle ricorrenti IA ME, UB NA, NC MI DI e per il resto va dichiarato inammissibile, in accoglimento della eccezione di carenza di legittimazione opposta dai ricorrenti incidentali. Va altresì estromesso il controinteressato Lo NO RI, inserito per errore tra i resistenti.
8. La delicatezza delle questioni trattate e la complessità del contenzioso verificatosi sulla vicenda in esame consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie il ricorso incidentale e per l’effetto dichiara irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 3 dicembre 2010, n. 202, proposta in via principale;
- dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale nei confronti delle ricorrenti IA ME, UB NA, NC MI DI e per il resto lo dichiara inammissibile come in motivazione indicato;
- estromette dal giudizio il controinteressato Lo NO RI come in motivazione indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
NA ANfiore, Consigliere, Estensore
Ines Simona Immacolata PI, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2013
IL SEGRETARIO