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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4116/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4116/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BEGHELLI ROBERTO, elettivamente domiciliato in via VILLATICO 12, CHIARI (BS) presso il difensore avv. BEGHELLI ROBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARANCA CP_1 C.F._2
MONICA, elettivamente domiciliato in VIA PAGLIA 3, BERGAMO presso il difensore avv.
BARANCA MONICA AR AC (C.F. ) C.F._3
(C.F. CP_2 C.F._4
Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti
, SI. AC AR, SI.ra , SI. , Controparte_3 CP_2 CP_1
anche in concorso tra loro, nella causazione del danno patito dall'attore Parte_1 per i fatti e gli eventi di cui in parte premessa, e per l'effetto condannarli in solido
[...]
tra loro al risarcimento nella misura di € 20.000,00 oltre interessi legali nella misura di cui
1 all'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria e/o danni conseguenti al mancato guadagno da investimento in titoli di stato quinquennali. Oltre al risarcimento dei danni morali in misura equitativa. Spese di lite interamente rifuse.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova di cui alla II memoria
CP_ attorea e con i testi ivi indicati: 1) Il SI. e il SI. sono amici di vecchia data e Pt_1
CP_ reciproci clienti il SI. si serviva di pneumatici dalla ditta F.LLI DELBARBA DI DELBARBA
CL S.N.C. (di cui l'attore è socio) e la società stipulava polizze assicurative con
IA, compagnia di cui era agente di zona?; 4) Vero che in data 31.07.2018 CP_1 presso gli uffici della F.LL BA Di BA CL snc in Palazzolo sull'Oglio l'attore CP_ sottoscriveva il contratto SIlato al n. AT498 (doc. 02) e sottopostogli dal;
5) Vero che, su
CP_ indicazione del SI. il SI. intestava l'assegno bancario n. 1410055981- 09 Pt_1 dell'importo di €. 20.000,00 (doc. 03 att.) al beneficiario ?; 6) Vero Controparte_4
CP_ che il SI. consegnò, a mani e in contanti, nel mese di settembre 2018 presso gli uffici della
F.LL BA Di BA CL snc in Palazzolo sull'Oglio, un'unica rate di interessi per
l'importo di €. 600,00?; 9) Vero che in data in data 31.01.2019 presso gli uffici della F.LL
BA Di BA CL snc in Palazzolo sull'Oglio l'attore sottoscriveva il contratto CP_ SIlato al n. AT552 (doc. 04) sottopostogli dal e, appunto, senza versare alcunché? 10) Vero
CP_ che, per vincere le perplessità dell'attore, il SI. consegnava al SI. un ordine di Pt_1 pagamento condizionato irrevocabile dell'importo di €. 27.200,00 (pari al capitale investito oltre agli interessi promessi) (doc. 05)?; 11) Vero che né la né il SI. Controparte_4 [...]
hanno pagato alcuna rata né restituito il capitale versato?; 12)Vero che verso la fine CP_1
del giugno 2019 il SI. girava, tramite whatsapp, la circolare della CP_1 [...]
come doc. 06 che mi si rammostra?; 13) Vero che in data 21.01.2020 il Parte_2
SI. girava, tramite whatsapp, il messaggio pervenutogli dalla SI.ra CP_1 [...]
come da documento n. 11 che mi si rammostra?; 16) Vero che il SI. non ha CP_2 Pt_1
mai conosciuto né incontrato il SI. AC RC né la SI.ra ; 17) Vero che la prima CP_2 rata di interessi dell'importo di €. 600,00 fu consegnata al SI. , nel mese di settembre Pt_1
2018 presso gli uffici della F.LL BA di BA CL snc in Palazzolo sull'Oglio, dal
CP_ CP_ SI. a mani e in contanti? 18) Vero che a dire dello stesso, il SI. si procurava il danaro contante per pagare gli interessi agli investitori da tale SI.ra , soggetto che Parte_3
effettivamente risulta socia del SI. AC RC nella AEMME DI AC AR E MODINA
2 FERDINANDA S.N.C. (doc. 15)? 19) Vero che, a fronte delle lamentele - da parte di chi aveva investito in - per la mancata corresponsione degli interessi promessi, il SI. CP_3
CP_ si è proposto di farsi latore del sollecito presso il SI. RC AC, A.U. della
CP_ ; 20) Vero che il. Sig. si assunse l'impegno con gli investitori Controparte_4
di trasmettere loro, mediante whatsapp e/o email, tutte le comunicazioni e le circolari provenienti dalle società proponenti l'investimento?; 22) Vero che gli assegni emessi dagli investitori CP_ venivano consegnati al SI. il quale si impegnò a trasferirli materialmente all'A.U. SI. AC
CP_ RC?; 23) Vero che il SI. disse agli investitori che l'affare che proponeva loro era certamente sicuro al punto di avere egli stesso e il i lui padre investito nel medesimo?; 24) Vero che nel corso dell'anno 2020 il SI. quale socio della CP_1 CP_1 Parte_4
ha effettuato prelievi per circa 400.000,00 euro a fronte di un bilancio 2020
[...]
come da documenti n. 45 e 46 che si rammostrano?; 25) vero che il bonifico di cui al documento
n. 19 che mi si rammostra attiene a fondi nella reale disponibilità del SI. ”. CP_1
Per CP_1
“Nel merito, in via principale: respingersi le domande tutte formulate dall'attore in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto.
Nel merito, in via subordinata: in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannarsi il faLLmento della RC AC e in via Controparte_3 CP_2
solidale e/o alternativa tra loro, a tenere manlevato il convenuto da tutte le pretese di parte
CP_ attrice e, per l'effetto, condannare gli stessi alla rifusione delle somme che il SInor fosse costretto a corrispondere all'attore, a titolo di capitale, interesse e spese di lite;
nella denegatissima ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da parte attrice, determinare il danno subito dall'attore in considerazione del disposto di cui all'art. 1227, primo
e secondo comma, c.p.c., per le ragioni di cui in atti.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art.
183, n. 2, sesto comma cpc.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
RC AC e contumaci. Controparte_3 CP_2
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio RC AC, ed Parte_1 CP_1 CP_2
al fine di vederli condannare al risarcimento dei danni patiti a causa di Controparte_3 un'operazione finanziaria rivelatasi truffaldina.
L'attore ha allegato di essere socio di F.LL BA di BA CL s.n.c.; che la predetta società ha stipulato diverse polizze assicurative con ALLanz, avvalendosi dell'operato di CP_1
quale agente di zona della compagnia assicurativa;
di essere legato a da un
[...] CP_1
rapporto di amicizia di lunga data;
che, in occasione del rinnovo di una delle polizze assicurative,
CP_ il ha proposto a l'impiego di capitali in investimenti redditizi, a Parte_1
capitale garantito e con interessi mensili;
che, attesa la fiducia che riponeva in in CP_1
data 31.07.2018 l'attore ha sottoscritto il contratto SIlato al n. AT498 e ha consegnato a quest'ultimo l'assegno bancario n. 1410055981-09 dell'importo di € 20.000,00, a favore del CP_ beneficiario così come indicatogli dal che il predetto contratto aveva Controparte_3
a oggetto un investimento di € 40.000,00, con versamento del 50% alla sottoscrizione, interessi mensili di € 600,00 (pari a € 3.600,00 semestrali) e la restituzione dell'intero capitale versato al termine del semestre;
che egli, tuttavia, ha percepito una sola rata di interessi, pari a € 600,00, consegnatagli in contanti da che, in data 31.01.2019, nuovamente convinto da CP_1
a rinnovare il precedente contratto di investimento (senza versare ulteriori capitali) CP_1
ha sottoscritto il contratto SIlato al n. AT552; che il predetto contratto aveva ad oggetto un investimento di € 40.000,00, interessi mensili di € 600,00 (pari a € 7.200,00 annuali) e la restituzione dell'intero capitale versato alla scadenza della dodicesima mensilità; che, a garanzia, la società (sodale della ha rilasciato un “ordine Controparte_5 Controparte_3 di pagamento condizionato irrevocabile” dell'importo di € 27.200,00, ossia pari al capitale investito, oltre agli interessi promessi;
che, in relazione a tale secondo contratto, nulla ha percepito, né a titolo di interessi né di restituzione del capitale;
che, verso la fine di giugno 2019,
CP_ il ha inoltrato a tramite Whatsapp, una circolare di Pt_1 Pt_2 Parte_2
nella quale si avvisavano gli investitori che “a partire dalla data del 15 maggio 2019 ha cessato tutti i finanziamenti in corso sottoscritti. Il rimborso dei capitali versati sarà restituito entro la durata di 90 (novanta) giorni lavorativi”; che, in data 23.10.2019, l'attore ha chiesto aggiornamenti in merito alla propria situazione a che, in data 29.11.2019 Controparte_3
è stata trasmessa, a mezzo mail da parte di altra circolare nella quale si dava atto di CP_3
4 una truffa a danno di da parte di non meglio precisati soggetti, che allo Parte_2
stato impediva alla società di rimborsare i finanziatori;
che in data 18.12.2019 è stata inviata una nuova circolare da parte di ove si dava atto dell'imminente rimborso dei capitali CP_2
investiti; che, in data 21.01.2020, ha inoltrato a a mezzo CP_1 Parte_1
Whatsapp, un messaggio pervenutogli da con cui venivano fornite rassicurazioni CP_2
circa la volontà di procedere alla restituzione del danaro investito;
che, tuttavia, egli non ha ricevuto alcunché.
Alla luce delle ragioni suesposte, parte attrice ha ritenuto di essere stata vittima di una truffa, compiuta con il concorso di più persone, anche per il tramite di diverse società, e attuata CP_ mediante falsi contratti di investimento proposti dall'agente assicurativo che godeva della precedente fiducia dei suoi clienti e amici;
ha pertanto richiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno ingiusto subito, ex artt. 2043 e 2055 c.c.
L'attore ha dedotto che la prova degli artifizi e raggiri a suo danno è rinvenibile nei seguenti elementi: a) l'utilizzo di una modulistica del tutto estranea a quella richiesta dalla normativa vigente in materia di investimenti (nello specifico, dal T.U.F.); b) la mancanza, in capo alle società proponenti l'affare, della necessaria qualifica di intermediario finanziario;
c) la atipica struttura della solidarietà tra la società austriaca e quella italiana, indicata come “collaborazione”, atteso che tutti i contratti riportano la dizione “la società X in collaborazione con la società Y”, dove la locuzione “in collaborazione” manifesterebbe “un'incertezza giuridica volutamente ambigua, una apparenza di solidarietà utile solo a trarre in inganno l'investitore”; d)
l'inesistenza della società indicata come stipulante – – al momento Parte_2
della stipula del contratto avente n. AT498; e) mancata sottoscrizione dei contratti da parte della società austriaca, in quanto gli stessi sono sottoscritti unicamente dall'amministratore della società italiana, RC AC;
f) l'indicazione, quale prenditore del titolo emesso dal Pt_1
della società italiana sebbene questa non risulti essere la proponente l'investimento; g) la sottoscrizione delle circolari provenienti da da parte di RC AC Parte_2
che, tuttavia, non né è mai stato rappresentante legale della stessa;
h) la natura del tutto peculiare della garanzia rilasciata in relazione al contratto AT552470, consistente in un “ordine di pagamento condizionato irrevocabile”; i) la promessa di elevati interessi, del tutto fuori dal mercato e, anche per ciò, atti ad attrarre l'investitore; j) la finalità sottesa all'investimento,
5 consistente nel consentire alla società “l'ottenimento del suo oggetto sociale”, requisito talmente indeterminato da rendere nullo il contratto stesso. si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria CP_1
avanzata dall'attore nei propri confronti. In particolare, ha allegato che egli era effettivamente legato a da un rapporto di amicizia di lunga data;
che non ha ricoperto Parte_1
alcun ruolo nella società che non ha partecipato alla redazione dei Controparte_3
contratti sottoscritti da e da che si è limitato a segnalare a Pt_1 Controparte_3
l'esistenza dell'investimento; che la somma di € 600,00, in contanti, è stata da lui Pt_1
consegnata a su specifica richiesta e indicazione di RC AC, il quale gli ha Pt_1
comunicato di recarsi presso una cartoleria ove gli veniva consegnata, da tale Persona_1 una busta chiusa, che egli ha successivamente portato al che l'entità della somma Pt_1
consegnata non era a lui nota e non ha partecipato in alcun modo, tanto meno con denaro proprio, al pagamento degli importi ricevuti da che, in ogni caso, sussiste un concorso colposo Pt_1
del danneggiato, attesa l'esperienza dell'attore, comprovata dall'attività imprenditoriale svolta dallo stesso. In subordine ha chiesto di essere manlevato da RC AC e Controparte_3
in relazione a quanto dovesse essere chiamato a pagare in favore dell'attore. CP_2
All'udienza del 26.11.2021 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti RC AC,
[...]
ed e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, CP_2 Controparte_3
comma VI c.p.c.
Con comparsa depositata in data 12.09.2022 si è costituito RC AC al solo fine di rappresentare l'intervenuto faLLmento di dichiarato da questo Tribunale Controparte_3
con sentenza n. 92 del 03.06.2021; in data 23.09.2022, visti gli artt. 43 L.F. e 300 c.p.c., è stata pertanto dichiarata l'interruzione del giudizio.
A seguito della riassunzione del giudizio è stata dichiarata la contumacia di di CP_2
RC AC e del Controparte_3
La causa è stata poi istruita mediante prove orali dal g.o.p., al cui esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.24, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Deve osservarsi, in primo luogo, che la domanda attorea di condanna del
[...]
al risarcimento del danno, così come la domanda di manleva proposta dal Controparte_3
convenuto nei confronti del predetto faLLmento, sono entrambe affidate alla CP_1
cognizione del giudice faLLmentare e sono, pertanto, improcedibili in questa sede.
Come è noto, a seguito della dichiarazione di faLLmento, a norma dell'art. 24 L. Fall. il Tribunale faLLmentare diviene competente a conoscere di tutte le azioni che derivano dal faLLmento;
si impone l'esclusività del procedimento di accertamento del passivo, che determina il necessario trasferimento nella sede speciale di tutte le azioni di accertamento dei crediti concorsuali. Ne consegue che il giudice, al quale sia chiesto in sede ordinaria l'accertamento di un diritto di credito contro la massa faLLmentare, deve dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito.
Alla luce di quanto osservato, l'intervenuto faLLmento in corso di causa di Controparte_3
cui è seguita la riassunzione del giudizio da parte dell'attore, ha reso improcedibile sia la
[...]
domanda risarcitoria formulata dall'attore che la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti del stante la competenza CP_1 Controparte_3
funzionale del Tribunale FaLLmentare di Brescia a decidere di tutte le azioni derivanti dal faLLmento, ai sensi dell'art. 24 l.fall.; fra queste, d'altra parte, debbono intendersi ricomprese tutte le domande che “comunque incidono sul patrimonio del faLLto, ivi compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano dirette a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna” (Cass. n.
17388/07; cfr. anche Cass. S.U. 23077/04).
Ed invero, qualora a seguito della dichiarazione di faLLmento la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del soggetto poi faLLto coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda deve essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del faLLmento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis.
7 Alcuna dichiarazione di tale contenuto è stata fatta dalle parti nel presente giudizio al momento della estensione del contraddittorio nei confronti del , a seguito della riassunzione del CP_3
giudizio da parte dell'attore; anzi, l'attore nelle conclusioni formulate ha espressamente richiesto
CP_ la condanna del , così come il convenuto ha chiesto di esserne manlevato. CP_3
Deve peraltro escludersi che la questione, sollevata d'ufficio, richieda la sollecitazione del contradittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., trattandosi di questione di mero diritto (cfr., ex multis, cfr. Cass. n. 11269/23).
Alla luce dei principi richiamati deve essere pertanto dichiarata l'improcedibilità di ogni domanda formulata nei confronti del Controparte_3
2. La domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore nei confronti di CP_1
RC AC e è fondata nei limiti che seguono. CP_2
2.1 Come è noto, incombe sull'attore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito previsti dalla norma, ovvero la condotta, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva.
Dagli atti di causa risulta provato che ha sottoscritto due contratti – n. Parte_1
AT498 in data 31.07.2018 e n. AT552 – in data 31.01.2019 – con e la Controparte_3
società di diritto austriaco , mediante i quali ha assunto la qualità di Parte_2
“partner finanziario” delle predette società, al fine di consentire loro il raggiungimento dell'oggetto sociale (cfr. docc. 2 e 4 fasc. attoreo).
In forza del primo contratto, di durata semestrale, si è impegnato a finanziare alla Pt_1
società la somma di euro 40.000,00, con versamento del 50% del totale finanziato, di cui era prevista la restituzione al termine del semestre;
all'attore è stato garantito un importo pari a euro
600,00 mensili, a titolo di utile, per complessivi euro 3.600,00.
In forza del secondo contratto, di durata annuale, si è impegnato a versare alla società la Pt_1
somma di euro 40.000,00, con versamento del 50% del totale finanziato, di cui era prevista la restituzione al termine dell'annualità; all'attore è stato garantito un importo pari a euro 600,00 mensili, a titolo di utile, per complessivi euro 7.200,00.
Come pacificamente ammesso in citazione, l'attore ha corrisposto a Controparte_3
soltanto la prima tranche, pari ad euro 20.000,00, relativa al contratto sottoscritto in data
31.07.2018, a mezzo assegno bancario (cfr. doc. 3 fasc. attoreo). L'assegno è stato consegnato
8 nelle mani di tale circostanza allegata dall'attore non è stata contestata in modo CP_1
CP_ specifico dal e, per l'effetto, deve ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.
L'avvenuto pagamento da parte dell'attore risulta ulteriormente confermato dalla restituzione della (sola) somma di euro 600,00, in contanti, come pacificamente ammesso in sede di comparsa
CP_ di costituzione e risposta da parte del sia dalle molteplici comunicazioni inviate a Pt_1
concernenti la posticipazione della data di restituzione del capitale investito.
Dall'istruttoria orale è emerso che investimenti analoghi a quello effettuato da Parte_1
sono stati proposti anche ad altri soggetti, in particolare a e
[...] CP_6 [...]
(cfr. verbale di udienza 21.4.2023), che al pari dell'attore non hanno ottenuto né la CP_7 restituzione del capitale né il versamento dell'utile “garantito”. Giova precisare che l'eccezione di incapacità a testimoniare di e sollevata dalla difesa di CP_6 Controparte_7
è destituita di fondamento. Difatti, “l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 CP_1
c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio” (così, ex multis, Cass. n. 167/2018).
Nel caso di specie, i testi e hanno soltanto un interesse di fatto nel presente CP_6 CP_7
giudizio, non traendo gli stessi nessun effetto diretto dalla pronuncia che definisce il contenzioso azionato da Ne consegue, sul piano giuridico, l'insussistenza di una incapacità a Pt_1
testimoniare dei testi, rilevando il predetto interesse di fatto sul piano dell'attendibilità e della credibilità del teste.
Nel caso concreto, non v'è ragione per dubitare del narrato degli stessi, che hanno riferito di aver sottoscritto un contratto di investimento con del resto, sono stati versati in Controparte_3
atti documenti che forniscono un valido riscontro esterno ai fatti oggetto delle deposizioni testimoniali. Da un lato, invero, vi sono le molteplici circolari provenienti da Controparte_3
(docc. 8, 9 e 10 fasc. attoreo) rivolte a una collettività indeterminata di “investitori”, che
[...]
9 forniscono un indizio circa il fatto che l'attore non sia stato l'unico finanziatore della società.
Dall'altro lato, i provvedimenti relativi al contenzioso cautelare azionato da relativi a CP_7
un finanziamento stipulato tra lo stesso ed forniscono un riscontro alle sue CP_3
dichiarazioni (cfr. docc. 16 e 17 fasc. attoreo). Infine, perfino la querela proposta verso ignoti da
RC AC – seppur finalizzata ad addebitare la responsabilità dell'accaduto a soggetti terzi – dà atto di molteplici contratti di finanziamento di sottoscritti da terzi investitori (cfr. CP_3
doc. 14, fascicolo attoreo). Vi sono dunque molteplici elementi sulla cui base poter ritenere che finanziamenti analoghi a quello effettuato da siano stati sottoscritti da molteplici Pt_1
soggetti, secondo uno schema comune, e deve ritenersi provato, altresì, che tra gli stessi vi siano e CP_6 Controparte_7
Ciò premesso, passando alla disamina del testo contrattuale – limitatamente ai profili rilevanti nel presente giudizio, ove è dedotta una responsabilità extracontrattuale – deve rilevarsi che lo stesso prevedeva un elevato utile “garantito” agli investitori e un arco temporale molto ridotto nel quale la somma investita doveva essere restituita, in uno con l'utile promesso. Tale operazione di mercato appare indicativa di un colpevole indebitamento da parte di come Controparte_3
comprovato dalle molteplici circolari che hanno più volte differito il termine di restituzione del capitale e dall'incapacità di versare con cadenza mensile l'utile promesso agli investitori.
La sussistenza del danno lamentato dall'attore deve ritenersi comprovata in ragione dell'intervenuto faLLmento di al quale consegue l'impossibilità, per Controparte_3
l'attore, di procedere ad un efficace recupero della somma versata.
Quanto agli ulteriori requisiti dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., deve ritenersene la sussistenza, potendosi dunque affermare la responsabilità solidale dei convenuti RC AC,
e CP_2 CP_1
Giova evidenziare, difatti, che quando l'attore ha sottoscritto il primo contratto – in esecuzione del quale ha versato la somma di euro 20.000,00 – l'amministratore di era Controparte_3
(cfr. doc. 12 fasc. attoreo); nondimeno, il contratto riporta la sottoscrizione di CP_2
RC AC. Le comunicazioni ricevute da inoltre, provengono tutte da RC AC e Pt_1
il ruolo attivo di entrambi i convenuti nella complessiva operazione contrattuale CP_2
sopra descritta, pertanto, risulta evidente.
Basti osservarsi la tipologia e modalità di redazione dei contratti per ritenere che, sin dalla loro conclusione, il legale rappresentante di – ovvero chi agiva in tale qualità – Controparte_3
10 fosse ben consapevole dell'impossibilità di rispettare gli impegni contrattuali assunti, nei termini indicati: era contrattualmente previsto l'impegno alla corresponsione di interessi garantiti in misura decisamente elevata, con rilascio di garanzie solo generiche (“ordine di pagamento condizionato irrevocabile”) e in assenza di alcuna informativa su eventuali rischi dell'investimento.
Deve dunque ritenersi che la concreta possibilità per la società contraente, alla data di conclusione del contratto, di restituire il capitale e corrispondere gli interessi pattuiti appariva del tutto inverosimile e che tale circostanza non poteva non essere a conoscenza sia di RC AC che di stante le loro qualità di amministratori o comunque soci di CP_2 [...]
CP_3
La conclusione di contratti nell'oggettiva impossibilità di adempimento e l'illegittimità stessa dei contratti nei termini evidenziati denotano, dunque, una condotta quantomeno colposa dei predetti convenuti.
Risulta altresì la sussistenza del nesso di causa tra tale condotta e il danno subito da Pt_1
quale conseguenza della conclusione del contratto per cui è causa.
Un ruolo causale di evidente rilievo, nondimeno, è stato assunto anche dalla condotta di CP_1
che, sfruttando la fiducia in lui riposta dagli investitori – e, per quanto qui rileva, dall'attore
[...]
– ha indotto gli stessi a effettuare le operazioni di investimento in favore di Pt_1 [...]
A tal proposito, giova osservare che è pacifico tra le parti che e CP_3 CP_1 [...]
CP_ fossero legati da un rapporto di amicizia;
altrettanto incontestato è che Parte_1
fosse l'agente di zona di ALLanz con il quale la società di cui era socio aveva stipulato Pt_1 vari contratti di assicurazione. I testi CL BA e – della cui Controparte_7
attendibilità, per quanto già osservato, non sono emerse ragioni per dubitarsi – hanno confermato che ha sottoposto i contratti all'attore (cfr. verbale di udienza del 21.04.2023). Lo CP_1
CP_ stesso ha ammesso, nella comparsa di costituzione e risposta, di aver consegnato a Pt_1
il denaro contante fatto pervenire da per il tramite di tale in una CP_8 Persona_1
busta chiusa.
Alla luce dell'attività di intermediazione svolta da sia nella conclusione dei CP_1
contratti sia nei trasferimenti di denaro, deve ritenersi provato che il convenuto abbia fornito un contributo concausale determinante nella sottoscrizione dei predetti contratti da parte di
CP_
È stato proprio il a proporre tali “investimenti” e a convincere l'attore a Pt_1
11 sottoscrivere i contratti;
in assenza della sua “intermediazione” – che ha avuto un esito positivo
CP_ proprio grazie alla fiducia che l'attore riponeva nel sia quale agente assicurativo che quale amico – è più probabile che non che l'attore non si sarebbe determinato a concludere il contratto.
Si deve, altresì, ritenere che lo stesso fosse a conoscenza delle plurime anomalie dell'operazione contrattuale – attese le competenze professionali dello stesso – desumibili dall'eccessivamente alta somma riconosciuta a titolo di utile in un arco temporale così ridotto, dal contenuto del testo contrattuale, nonché dall'anomala modalità di corresponsione degli interessi, consistente in un pagamento in contanti.
CP_ Né la responsabilità del può essere esclusa in ragione della documentazione offerta dallo stesso. In primo luogo, nulla prova il contratto sottoscritto da talr (cfr. doc. 7, fasc. Persona_2
CP_
, che non include alcun dato utile all'identificazione del sottoscrittore (quali data e luogo di nascita, codice fiscale); nemmeno è dato sapere chi sia il predetto soggetto, in assenza di qualsivoglia allegazione. Né vi è la prova che tale soggetto abbia effettivamente effettuato il pagamento indicato nel testo contrattuale. In secondo luogo, la querela di falso proposta da non assume rilievo alcuno in relazione alla condotta dallo stesso posta in essere ai CP_1
CP_ danni di concernendo il solo rapporto tra AC e (cfr. docc. 5, 6 e 8, Parte_1
CP_ CP_ fasc. . Quanto al doc. 9, prodotto dal soltanto con la comparsa conclusionale, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato prodotto successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie e in assenza di istanza di rimessione in termini con allegazione delle ragioni della dell'impossibilità di produrre tale documentazione tempestivamente;
deve peraltro osservarsi come tale documentazione non assuma rilievo ai fini del presente giudizio, concernendo un finanziatore diverso rispetto all'odierno attore. CP_ Nemmeno può rilevare – al fine di escluderne la responsabilità – l'estraneità del alla compagine societaria di così come la circostanza che l'assegno, Controparte_3
CP_ consegnato a mani del sia stato emesso da a favore di e non Pt_1 Controparte_3
CP_ dello stesso
Del tutto ininfluente, invero, deve ritenersi l'assenza di prova in atti circa l'effettiva percezione di
CP_ somme da parte del – che verosimilmente deve comunque aver conseguito un qualche beneficio economico da tali “intermediazioni” – essendo sufficiente la prova del contributo CP_ causale della condotta del in quanto l'ingiusto profitto è elemento costitutivo del reato di truffa e non già dell'illecito civile ex art. 2043 c.c.
12 Da ultimo, giova precisare che non assume rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità di quanto dedotto da RC AC in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di CP_1
udienza del 7.06.2023) – ammesso limitatamente ai capitoli di parte attrice, essendone stata revocata l'ammissione in relazione ai capitoli formulati da – atteso che, come è CP_1
noto, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da uno dei convenuti hanno efficacia probatoria solo in quanto a sé sfavorevoli, e non già ove finalizzate ad affermare la responsabilità di altro convenuto, cercando di elidere la propria.
Tutto ciò premesso, deve essere affermata la responsabilità extracontrattuale di RC AC,
[...]
e e gli stessi devono essere condannati in via solidale al risarcimento dei CP_2 CP_1
danni in favore di nella misura di seguito indicata. Parte_1
In relazione al quantum del risarcimento, è pacifico in atti che ha Parte_1
corrisposto a la somma di euro 20.000,00, ottenendo la restituzione di Controparte_3
euro 600,00. Ne deriva che lo stesso ha patito un danno pari a euro 19.400,00, corrispondente alla differenza tra quanto versato e quanto gli è stato restituito.
Parte attrice non ha fornito prova alcuna del c.d. maggior danno, idoneo a configurare la sussistenza di un danno da mancato guadagno da investimenti in titoli di stato quinquennali, che, come noto, non integra una ipotesi di danno in re ipsa; ed invero, alcuna allegazione sul punto è stata fornita in atti. Giova inoltre considerare che lo stesso ha riposto la propria fiducia Pt_1
CP_ nel proprio in quanto non avvezzo a effettuare investimenti. Ne consegue che non emergono elementi tali da far ritenere che lo stesso, ove non fosse stato indotto a concludere il contratto per cui è causa, avrebbe investito l'importo in titoli di stato quinquennali. Sono pertanto dovuti i soli interessi compensativi al tasso legale, nonché la rivalutazione.
Ne consegue che l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data del versamento, con gli interessi calcolati sulle stesse somme via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
2.2 Deve escludersi la sussistenza di un concorso colposo da parte di Parte_1
CP_ Difatti, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto non è emerso alcun elemento dal quale desumere che l'attore avesse particolari competenze nell'ambito degli investimenti. Il mero rilievo che egli sia socio di una società di persone che gestisce un'attività da gommista non
13 consente di ritenere provata in capo allo stesso una conoscenza del settore finanziario – con particolare riguardo al settore degli investimenti – tale da far ritenere che egli si sia accorto – o si
CP_ sarebbe potuto agevolmente accorgere – delle anomalie dei contratti. Del resto, è lo stesso ad ammettere che era solito rivolgersi a lui per la stipula di contratti assicurativi e che tra i Pt_1
CP_ due sussisteva un rapporto di amicizia e fiducia. L'affidamento riposto dall'attore nel trova fonte proprio nella natura del rapporto sussistente tra le parti e nelle competenze tecniche del CP_
Ciò solo è sufficiente a ritenere insussistente un concorso di colpa in capo all'attore sul piano della causalità materiale (1227, comma I, c.c.). Né, tantomeno, è ipotizzabile un concorso dell'attore sul piano della causalità giuridica (1227, comma II, c.c.), non sussistendo nel caso di specie – e non essendo nemmeno stato allegato – alcun danno che avrebbe potuto Pt_1
evitare con l'ordinaria diligenza, in considerazione del rilievo che il pagamento effettuato si pone su un piano di adeguatezza causale con l'investimento che lo stesso è stato dolosamente indotto a contrarre.
2.3 Deve escludersi, invece, la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile in capo all'attore, sub specie di danno morale.
A tal proposito, deve rammentarsi che secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte,
l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, dunque, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.; cfr., ex multis, Cass. n. 25164/2020). Nel caso di specie, alcuna allegazione sul punto è stata effettuata dall'attore, il quale si è limitato a domandare il risarcimento del danno morale senza nulla specificare;
né, di conseguenza, alcun danno morale è stato provato nel presente giudizio.
Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
3. Il convenuto ha formulato domanda riconvenzionale trasversale di manleva nei CP_1
confronti degli altri convenuti.
Sul punto deve rammentarsi che la norma di cui all'art. 2055 c.c. oltre a prevedere, al primo comma, la responsabilità in solido di coloro cui sia imputabile il fatto dannoso, contempla al secondo comma non una manleva, bensì la facoltà di regresso in capo a chi ha risarcito il danno nei confronti di ciascuno dei corresponsabili in solido, nella misura determinata dalla gravità
14 della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Come è noto, la domanda di regresso ex art. 2055 comma 2 c.c. è proponibile dal danneggiante nei confronti del soggetto ritenuto corresponsabile anche in via preventiva, ossia in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero (Cass. 13.11.2002, n. 15930).
Ne consegue che, ferma restando la condanna solidale dei danneggianti nei confronti di parte attrice, deve ora procedersi alla determinazione delle singole quote di responsabilità, ai fini del riparto interno tra gli stessi della responsabilità, atteso l'esercizio dell'azione di regresso –
CP_ genericamente qualificata come manleva – da parte del
Sul punto deve osservarsi che la valutazione in merito alle quote di responsabilità non va estesa ad considerato che l'inadempimento della società contraente e la sua Controparte_3
insolvenza costituisce il presupposto della responsabilità extracontrattuale di CP_1
ponendosi su un piano diverso rispetto all'obbligo risarcitorio di questi Controparte_9
ultimi.
Ciò posto, si reputa il grado di efficienza causale della condotta di preponderante CP_1
rispetto a quella posta in essere singolarmente da AC e dalla che complessivamente si CP_2
CP_ può però valutare in misura paritaria a quella del ovvero del 50% (e così, 25% in capo ad
AC e 25% in capo alla;
deve osservarsi, invero, che l'attività di intermediazione del CP_2
CP_ è stata determinante al fine di convincere - amico e cliente di lunga data - a Pt_1
concludere il contratto di investimento.
Quanto a RC AC e ritiene il Tribunale che la responsabilità debba essere CP_2
accertata in misura paritaria tra gli stessi, ovvero del 25% ciascuno, atteso che i predetti convenuti si sono susseguiti nella gestione di e considerato il contributo Controparte_3
fornito da entrambi.
RC AC e pertanto, devono essere condannati a rifondere, ciascuno entro i CP_2
limiti della propria quota di responsabilità del 25%, quanto dovesse eventualmente CP_1 corrispondere all'attore a titolo risarcitorio per capitale, interessi, rivalutazione e spese in esecuzione della presente sentenza.
4. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente
15 esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti e a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di Parte_1
e a carico solidale di RC AC e secondo i parametri di cui al CP_1 CP_2
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum, della media difficoltà delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, in euro 264,00 per spese e in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Con riferimento ai rapporti tra i convenuti devono essere compensate le spese di lite, attesa la loro concorrente responsabilità e considerata la misura di responsabilità accertata, nei rapporti interni, in capo a ciascun convenuto, dovendosi escludere che il parziale accoglimento della domanda di regresso determini una situazione di soccombenza sostanziale dei convenuti AC e
CP_ nei confronti del CP_2
Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra e il Parte_1 Controparte_3
e nei rapporti tra e il attesa la
[...] CP_1 Controparte_3
contumacia del . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna RC AC e in solido tra loro, al pagamento in CP_1 CP_2
favore di della somma di euro 19.400,00 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come indicato in motivazione;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dall'attore nei confronti di RC AC e CP_1 CP_2
- in parziale accoglimento della domanda di manleva formulata da nei CP_1
confronti di RC AC e di condanna RC AC e a CP_2 CP_2
rifondere ciascuno entro i limiti della propria quota di responsabilità del CP_1
16 25%, quanto dovesse corrispondere all'attore a titolo di risarcimento del CP_1
danno patrimoniale, per capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali in esecuzione della presente sentenza;
- condanna RC AC e in solido tra loro, a rifondere CP_1 CP_2
delle spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per spese e Parte_1
in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa le spese di lite tra e RC AC;
CP_1
- compensa le spese di lite tra e CP_1 CP_2
- dichiara improcedibili le domande formulate da e Parte_1 CP_1
nei confronti del Controparte_3
Così deciso in Brescia, il 14.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4116/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BEGHELLI ROBERTO, elettivamente domiciliato in via VILLATICO 12, CHIARI (BS) presso il difensore avv. BEGHELLI ROBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARANCA CP_1 C.F._2
MONICA, elettivamente domiciliato in VIA PAGLIA 3, BERGAMO presso il difensore avv.
BARANCA MONICA AR AC (C.F. ) C.F._3
(C.F. CP_2 C.F._4
Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti
, SI. AC AR, SI.ra , SI. , Controparte_3 CP_2 CP_1
anche in concorso tra loro, nella causazione del danno patito dall'attore Parte_1 per i fatti e gli eventi di cui in parte premessa, e per l'effetto condannarli in solido
[...]
tra loro al risarcimento nella misura di € 20.000,00 oltre interessi legali nella misura di cui
1 all'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria e/o danni conseguenti al mancato guadagno da investimento in titoli di stato quinquennali. Oltre al risarcimento dei danni morali in misura equitativa. Spese di lite interamente rifuse.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova di cui alla II memoria
CP_ attorea e con i testi ivi indicati: 1) Il SI. e il SI. sono amici di vecchia data e Pt_1
CP_ reciproci clienti il SI. si serviva di pneumatici dalla ditta F.LLI DELBARBA DI DELBARBA
CL S.N.C. (di cui l'attore è socio) e la società stipulava polizze assicurative con
IA, compagnia di cui era agente di zona?; 4) Vero che in data 31.07.2018 CP_1 presso gli uffici della F.LL BA Di BA CL snc in Palazzolo sull'Oglio l'attore CP_ sottoscriveva il contratto SIlato al n. AT498 (doc. 02) e sottopostogli dal;
5) Vero che, su
CP_ indicazione del SI. il SI. intestava l'assegno bancario n. 1410055981- 09 Pt_1 dell'importo di €. 20.000,00 (doc. 03 att.) al beneficiario ?; 6) Vero Controparte_4
CP_ che il SI. consegnò, a mani e in contanti, nel mese di settembre 2018 presso gli uffici della
F.LL BA Di BA CL snc in Palazzolo sull'Oglio, un'unica rate di interessi per
l'importo di €. 600,00?; 9) Vero che in data in data 31.01.2019 presso gli uffici della F.LL
BA Di BA CL snc in Palazzolo sull'Oglio l'attore sottoscriveva il contratto CP_ SIlato al n. AT552 (doc. 04) sottopostogli dal e, appunto, senza versare alcunché? 10) Vero
CP_ che, per vincere le perplessità dell'attore, il SI. consegnava al SI. un ordine di Pt_1 pagamento condizionato irrevocabile dell'importo di €. 27.200,00 (pari al capitale investito oltre agli interessi promessi) (doc. 05)?; 11) Vero che né la né il SI. Controparte_4 [...]
hanno pagato alcuna rata né restituito il capitale versato?; 12)Vero che verso la fine CP_1
del giugno 2019 il SI. girava, tramite whatsapp, la circolare della CP_1 [...]
come doc. 06 che mi si rammostra?; 13) Vero che in data 21.01.2020 il Parte_2
SI. girava, tramite whatsapp, il messaggio pervenutogli dalla SI.ra CP_1 [...]
come da documento n. 11 che mi si rammostra?; 16) Vero che il SI. non ha CP_2 Pt_1
mai conosciuto né incontrato il SI. AC RC né la SI.ra ; 17) Vero che la prima CP_2 rata di interessi dell'importo di €. 600,00 fu consegnata al SI. , nel mese di settembre Pt_1
2018 presso gli uffici della F.LL BA di BA CL snc in Palazzolo sull'Oglio, dal
CP_ CP_ SI. a mani e in contanti? 18) Vero che a dire dello stesso, il SI. si procurava il danaro contante per pagare gli interessi agli investitori da tale SI.ra , soggetto che Parte_3
effettivamente risulta socia del SI. AC RC nella AEMME DI AC AR E MODINA
2 FERDINANDA S.N.C. (doc. 15)? 19) Vero che, a fronte delle lamentele - da parte di chi aveva investito in - per la mancata corresponsione degli interessi promessi, il SI. CP_3
CP_ si è proposto di farsi latore del sollecito presso il SI. RC AC, A.U. della
CP_ ; 20) Vero che il. Sig. si assunse l'impegno con gli investitori Controparte_4
di trasmettere loro, mediante whatsapp e/o email, tutte le comunicazioni e le circolari provenienti dalle società proponenti l'investimento?; 22) Vero che gli assegni emessi dagli investitori CP_ venivano consegnati al SI. il quale si impegnò a trasferirli materialmente all'A.U. SI. AC
CP_ RC?; 23) Vero che il SI. disse agli investitori che l'affare che proponeva loro era certamente sicuro al punto di avere egli stesso e il i lui padre investito nel medesimo?; 24) Vero che nel corso dell'anno 2020 il SI. quale socio della CP_1 CP_1 Parte_4
ha effettuato prelievi per circa 400.000,00 euro a fronte di un bilancio 2020
[...]
come da documenti n. 45 e 46 che si rammostrano?; 25) vero che il bonifico di cui al documento
n. 19 che mi si rammostra attiene a fondi nella reale disponibilità del SI. ”. CP_1
Per CP_1
“Nel merito, in via principale: respingersi le domande tutte formulate dall'attore in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto.
Nel merito, in via subordinata: in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannarsi il faLLmento della RC AC e in via Controparte_3 CP_2
solidale e/o alternativa tra loro, a tenere manlevato il convenuto da tutte le pretese di parte
CP_ attrice e, per l'effetto, condannare gli stessi alla rifusione delle somme che il SInor fosse costretto a corrispondere all'attore, a titolo di capitale, interesse e spese di lite;
nella denegatissima ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da parte attrice, determinare il danno subito dall'attore in considerazione del disposto di cui all'art. 1227, primo
e secondo comma, c.p.c., per le ragioni di cui in atti.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art.
183, n. 2, sesto comma cpc.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
RC AC e contumaci. Controparte_3 CP_2
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio RC AC, ed Parte_1 CP_1 CP_2
al fine di vederli condannare al risarcimento dei danni patiti a causa di Controparte_3 un'operazione finanziaria rivelatasi truffaldina.
L'attore ha allegato di essere socio di F.LL BA di BA CL s.n.c.; che la predetta società ha stipulato diverse polizze assicurative con ALLanz, avvalendosi dell'operato di CP_1
quale agente di zona della compagnia assicurativa;
di essere legato a da un
[...] CP_1
rapporto di amicizia di lunga data;
che, in occasione del rinnovo di una delle polizze assicurative,
CP_ il ha proposto a l'impiego di capitali in investimenti redditizi, a Parte_1
capitale garantito e con interessi mensili;
che, attesa la fiducia che riponeva in in CP_1
data 31.07.2018 l'attore ha sottoscritto il contratto SIlato al n. AT498 e ha consegnato a quest'ultimo l'assegno bancario n. 1410055981-09 dell'importo di € 20.000,00, a favore del CP_ beneficiario così come indicatogli dal che il predetto contratto aveva Controparte_3
a oggetto un investimento di € 40.000,00, con versamento del 50% alla sottoscrizione, interessi mensili di € 600,00 (pari a € 3.600,00 semestrali) e la restituzione dell'intero capitale versato al termine del semestre;
che egli, tuttavia, ha percepito una sola rata di interessi, pari a € 600,00, consegnatagli in contanti da che, in data 31.01.2019, nuovamente convinto da CP_1
a rinnovare il precedente contratto di investimento (senza versare ulteriori capitali) CP_1
ha sottoscritto il contratto SIlato al n. AT552; che il predetto contratto aveva ad oggetto un investimento di € 40.000,00, interessi mensili di € 600,00 (pari a € 7.200,00 annuali) e la restituzione dell'intero capitale versato alla scadenza della dodicesima mensilità; che, a garanzia, la società (sodale della ha rilasciato un “ordine Controparte_5 Controparte_3 di pagamento condizionato irrevocabile” dell'importo di € 27.200,00, ossia pari al capitale investito, oltre agli interessi promessi;
che, in relazione a tale secondo contratto, nulla ha percepito, né a titolo di interessi né di restituzione del capitale;
che, verso la fine di giugno 2019,
CP_ il ha inoltrato a tramite Whatsapp, una circolare di Pt_1 Pt_2 Parte_2
nella quale si avvisavano gli investitori che “a partire dalla data del 15 maggio 2019 ha cessato tutti i finanziamenti in corso sottoscritti. Il rimborso dei capitali versati sarà restituito entro la durata di 90 (novanta) giorni lavorativi”; che, in data 23.10.2019, l'attore ha chiesto aggiornamenti in merito alla propria situazione a che, in data 29.11.2019 Controparte_3
è stata trasmessa, a mezzo mail da parte di altra circolare nella quale si dava atto di CP_3
4 una truffa a danno di da parte di non meglio precisati soggetti, che allo Parte_2
stato impediva alla società di rimborsare i finanziatori;
che in data 18.12.2019 è stata inviata una nuova circolare da parte di ove si dava atto dell'imminente rimborso dei capitali CP_2
investiti; che, in data 21.01.2020, ha inoltrato a a mezzo CP_1 Parte_1
Whatsapp, un messaggio pervenutogli da con cui venivano fornite rassicurazioni CP_2
circa la volontà di procedere alla restituzione del danaro investito;
che, tuttavia, egli non ha ricevuto alcunché.
Alla luce delle ragioni suesposte, parte attrice ha ritenuto di essere stata vittima di una truffa, compiuta con il concorso di più persone, anche per il tramite di diverse società, e attuata CP_ mediante falsi contratti di investimento proposti dall'agente assicurativo che godeva della precedente fiducia dei suoi clienti e amici;
ha pertanto richiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno ingiusto subito, ex artt. 2043 e 2055 c.c.
L'attore ha dedotto che la prova degli artifizi e raggiri a suo danno è rinvenibile nei seguenti elementi: a) l'utilizzo di una modulistica del tutto estranea a quella richiesta dalla normativa vigente in materia di investimenti (nello specifico, dal T.U.F.); b) la mancanza, in capo alle società proponenti l'affare, della necessaria qualifica di intermediario finanziario;
c) la atipica struttura della solidarietà tra la società austriaca e quella italiana, indicata come “collaborazione”, atteso che tutti i contratti riportano la dizione “la società X in collaborazione con la società Y”, dove la locuzione “in collaborazione” manifesterebbe “un'incertezza giuridica volutamente ambigua, una apparenza di solidarietà utile solo a trarre in inganno l'investitore”; d)
l'inesistenza della società indicata come stipulante – – al momento Parte_2
della stipula del contratto avente n. AT498; e) mancata sottoscrizione dei contratti da parte della società austriaca, in quanto gli stessi sono sottoscritti unicamente dall'amministratore della società italiana, RC AC;
f) l'indicazione, quale prenditore del titolo emesso dal Pt_1
della società italiana sebbene questa non risulti essere la proponente l'investimento; g) la sottoscrizione delle circolari provenienti da da parte di RC AC Parte_2
che, tuttavia, non né è mai stato rappresentante legale della stessa;
h) la natura del tutto peculiare della garanzia rilasciata in relazione al contratto AT552470, consistente in un “ordine di pagamento condizionato irrevocabile”; i) la promessa di elevati interessi, del tutto fuori dal mercato e, anche per ciò, atti ad attrarre l'investitore; j) la finalità sottesa all'investimento,
5 consistente nel consentire alla società “l'ottenimento del suo oggetto sociale”, requisito talmente indeterminato da rendere nullo il contratto stesso. si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria CP_1
avanzata dall'attore nei propri confronti. In particolare, ha allegato che egli era effettivamente legato a da un rapporto di amicizia di lunga data;
che non ha ricoperto Parte_1
alcun ruolo nella società che non ha partecipato alla redazione dei Controparte_3
contratti sottoscritti da e da che si è limitato a segnalare a Pt_1 Controparte_3
l'esistenza dell'investimento; che la somma di € 600,00, in contanti, è stata da lui Pt_1
consegnata a su specifica richiesta e indicazione di RC AC, il quale gli ha Pt_1
comunicato di recarsi presso una cartoleria ove gli veniva consegnata, da tale Persona_1 una busta chiusa, che egli ha successivamente portato al che l'entità della somma Pt_1
consegnata non era a lui nota e non ha partecipato in alcun modo, tanto meno con denaro proprio, al pagamento degli importi ricevuti da che, in ogni caso, sussiste un concorso colposo Pt_1
del danneggiato, attesa l'esperienza dell'attore, comprovata dall'attività imprenditoriale svolta dallo stesso. In subordine ha chiesto di essere manlevato da RC AC e Controparte_3
in relazione a quanto dovesse essere chiamato a pagare in favore dell'attore. CP_2
All'udienza del 26.11.2021 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti RC AC,
[...]
ed e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, CP_2 Controparte_3
comma VI c.p.c.
Con comparsa depositata in data 12.09.2022 si è costituito RC AC al solo fine di rappresentare l'intervenuto faLLmento di dichiarato da questo Tribunale Controparte_3
con sentenza n. 92 del 03.06.2021; in data 23.09.2022, visti gli artt. 43 L.F. e 300 c.p.c., è stata pertanto dichiarata l'interruzione del giudizio.
A seguito della riassunzione del giudizio è stata dichiarata la contumacia di di CP_2
RC AC e del Controparte_3
La causa è stata poi istruita mediante prove orali dal g.o.p., al cui esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.24, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Deve osservarsi, in primo luogo, che la domanda attorea di condanna del
[...]
al risarcimento del danno, così come la domanda di manleva proposta dal Controparte_3
convenuto nei confronti del predetto faLLmento, sono entrambe affidate alla CP_1
cognizione del giudice faLLmentare e sono, pertanto, improcedibili in questa sede.
Come è noto, a seguito della dichiarazione di faLLmento, a norma dell'art. 24 L. Fall. il Tribunale faLLmentare diviene competente a conoscere di tutte le azioni che derivano dal faLLmento;
si impone l'esclusività del procedimento di accertamento del passivo, che determina il necessario trasferimento nella sede speciale di tutte le azioni di accertamento dei crediti concorsuali. Ne consegue che il giudice, al quale sia chiesto in sede ordinaria l'accertamento di un diritto di credito contro la massa faLLmentare, deve dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito.
Alla luce di quanto osservato, l'intervenuto faLLmento in corso di causa di Controparte_3
cui è seguita la riassunzione del giudizio da parte dell'attore, ha reso improcedibile sia la
[...]
domanda risarcitoria formulata dall'attore che la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti del stante la competenza CP_1 Controparte_3
funzionale del Tribunale FaLLmentare di Brescia a decidere di tutte le azioni derivanti dal faLLmento, ai sensi dell'art. 24 l.fall.; fra queste, d'altra parte, debbono intendersi ricomprese tutte le domande che “comunque incidono sul patrimonio del faLLto, ivi compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano dirette a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna” (Cass. n.
17388/07; cfr. anche Cass. S.U. 23077/04).
Ed invero, qualora a seguito della dichiarazione di faLLmento la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del soggetto poi faLLto coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda deve essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del faLLmento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis.
7 Alcuna dichiarazione di tale contenuto è stata fatta dalle parti nel presente giudizio al momento della estensione del contraddittorio nei confronti del , a seguito della riassunzione del CP_3
giudizio da parte dell'attore; anzi, l'attore nelle conclusioni formulate ha espressamente richiesto
CP_ la condanna del , così come il convenuto ha chiesto di esserne manlevato. CP_3
Deve peraltro escludersi che la questione, sollevata d'ufficio, richieda la sollecitazione del contradittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., trattandosi di questione di mero diritto (cfr., ex multis, cfr. Cass. n. 11269/23).
Alla luce dei principi richiamati deve essere pertanto dichiarata l'improcedibilità di ogni domanda formulata nei confronti del Controparte_3
2. La domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore nei confronti di CP_1
RC AC e è fondata nei limiti che seguono. CP_2
2.1 Come è noto, incombe sull'attore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito previsti dalla norma, ovvero la condotta, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva.
Dagli atti di causa risulta provato che ha sottoscritto due contratti – n. Parte_1
AT498 in data 31.07.2018 e n. AT552 – in data 31.01.2019 – con e la Controparte_3
società di diritto austriaco , mediante i quali ha assunto la qualità di Parte_2
“partner finanziario” delle predette società, al fine di consentire loro il raggiungimento dell'oggetto sociale (cfr. docc. 2 e 4 fasc. attoreo).
In forza del primo contratto, di durata semestrale, si è impegnato a finanziare alla Pt_1
società la somma di euro 40.000,00, con versamento del 50% del totale finanziato, di cui era prevista la restituzione al termine del semestre;
all'attore è stato garantito un importo pari a euro
600,00 mensili, a titolo di utile, per complessivi euro 3.600,00.
In forza del secondo contratto, di durata annuale, si è impegnato a versare alla società la Pt_1
somma di euro 40.000,00, con versamento del 50% del totale finanziato, di cui era prevista la restituzione al termine dell'annualità; all'attore è stato garantito un importo pari a euro 600,00 mensili, a titolo di utile, per complessivi euro 7.200,00.
Come pacificamente ammesso in citazione, l'attore ha corrisposto a Controparte_3
soltanto la prima tranche, pari ad euro 20.000,00, relativa al contratto sottoscritto in data
31.07.2018, a mezzo assegno bancario (cfr. doc. 3 fasc. attoreo). L'assegno è stato consegnato
8 nelle mani di tale circostanza allegata dall'attore non è stata contestata in modo CP_1
CP_ specifico dal e, per l'effetto, deve ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.
L'avvenuto pagamento da parte dell'attore risulta ulteriormente confermato dalla restituzione della (sola) somma di euro 600,00, in contanti, come pacificamente ammesso in sede di comparsa
CP_ di costituzione e risposta da parte del sia dalle molteplici comunicazioni inviate a Pt_1
concernenti la posticipazione della data di restituzione del capitale investito.
Dall'istruttoria orale è emerso che investimenti analoghi a quello effettuato da Parte_1
sono stati proposti anche ad altri soggetti, in particolare a e
[...] CP_6 [...]
(cfr. verbale di udienza 21.4.2023), che al pari dell'attore non hanno ottenuto né la CP_7 restituzione del capitale né il versamento dell'utile “garantito”. Giova precisare che l'eccezione di incapacità a testimoniare di e sollevata dalla difesa di CP_6 Controparte_7
è destituita di fondamento. Difatti, “l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 CP_1
c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio” (così, ex multis, Cass. n. 167/2018).
Nel caso di specie, i testi e hanno soltanto un interesse di fatto nel presente CP_6 CP_7
giudizio, non traendo gli stessi nessun effetto diretto dalla pronuncia che definisce il contenzioso azionato da Ne consegue, sul piano giuridico, l'insussistenza di una incapacità a Pt_1
testimoniare dei testi, rilevando il predetto interesse di fatto sul piano dell'attendibilità e della credibilità del teste.
Nel caso concreto, non v'è ragione per dubitare del narrato degli stessi, che hanno riferito di aver sottoscritto un contratto di investimento con del resto, sono stati versati in Controparte_3
atti documenti che forniscono un valido riscontro esterno ai fatti oggetto delle deposizioni testimoniali. Da un lato, invero, vi sono le molteplici circolari provenienti da Controparte_3
(docc. 8, 9 e 10 fasc. attoreo) rivolte a una collettività indeterminata di “investitori”, che
[...]
9 forniscono un indizio circa il fatto che l'attore non sia stato l'unico finanziatore della società.
Dall'altro lato, i provvedimenti relativi al contenzioso cautelare azionato da relativi a CP_7
un finanziamento stipulato tra lo stesso ed forniscono un riscontro alle sue CP_3
dichiarazioni (cfr. docc. 16 e 17 fasc. attoreo). Infine, perfino la querela proposta verso ignoti da
RC AC – seppur finalizzata ad addebitare la responsabilità dell'accaduto a soggetti terzi – dà atto di molteplici contratti di finanziamento di sottoscritti da terzi investitori (cfr. CP_3
doc. 14, fascicolo attoreo). Vi sono dunque molteplici elementi sulla cui base poter ritenere che finanziamenti analoghi a quello effettuato da siano stati sottoscritti da molteplici Pt_1
soggetti, secondo uno schema comune, e deve ritenersi provato, altresì, che tra gli stessi vi siano e CP_6 Controparte_7
Ciò premesso, passando alla disamina del testo contrattuale – limitatamente ai profili rilevanti nel presente giudizio, ove è dedotta una responsabilità extracontrattuale – deve rilevarsi che lo stesso prevedeva un elevato utile “garantito” agli investitori e un arco temporale molto ridotto nel quale la somma investita doveva essere restituita, in uno con l'utile promesso. Tale operazione di mercato appare indicativa di un colpevole indebitamento da parte di come Controparte_3
comprovato dalle molteplici circolari che hanno più volte differito il termine di restituzione del capitale e dall'incapacità di versare con cadenza mensile l'utile promesso agli investitori.
La sussistenza del danno lamentato dall'attore deve ritenersi comprovata in ragione dell'intervenuto faLLmento di al quale consegue l'impossibilità, per Controparte_3
l'attore, di procedere ad un efficace recupero della somma versata.
Quanto agli ulteriori requisiti dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., deve ritenersene la sussistenza, potendosi dunque affermare la responsabilità solidale dei convenuti RC AC,
e CP_2 CP_1
Giova evidenziare, difatti, che quando l'attore ha sottoscritto il primo contratto – in esecuzione del quale ha versato la somma di euro 20.000,00 – l'amministratore di era Controparte_3
(cfr. doc. 12 fasc. attoreo); nondimeno, il contratto riporta la sottoscrizione di CP_2
RC AC. Le comunicazioni ricevute da inoltre, provengono tutte da RC AC e Pt_1
il ruolo attivo di entrambi i convenuti nella complessiva operazione contrattuale CP_2
sopra descritta, pertanto, risulta evidente.
Basti osservarsi la tipologia e modalità di redazione dei contratti per ritenere che, sin dalla loro conclusione, il legale rappresentante di – ovvero chi agiva in tale qualità – Controparte_3
10 fosse ben consapevole dell'impossibilità di rispettare gli impegni contrattuali assunti, nei termini indicati: era contrattualmente previsto l'impegno alla corresponsione di interessi garantiti in misura decisamente elevata, con rilascio di garanzie solo generiche (“ordine di pagamento condizionato irrevocabile”) e in assenza di alcuna informativa su eventuali rischi dell'investimento.
Deve dunque ritenersi che la concreta possibilità per la società contraente, alla data di conclusione del contratto, di restituire il capitale e corrispondere gli interessi pattuiti appariva del tutto inverosimile e che tale circostanza non poteva non essere a conoscenza sia di RC AC che di stante le loro qualità di amministratori o comunque soci di CP_2 [...]
CP_3
La conclusione di contratti nell'oggettiva impossibilità di adempimento e l'illegittimità stessa dei contratti nei termini evidenziati denotano, dunque, una condotta quantomeno colposa dei predetti convenuti.
Risulta altresì la sussistenza del nesso di causa tra tale condotta e il danno subito da Pt_1
quale conseguenza della conclusione del contratto per cui è causa.
Un ruolo causale di evidente rilievo, nondimeno, è stato assunto anche dalla condotta di CP_1
che, sfruttando la fiducia in lui riposta dagli investitori – e, per quanto qui rileva, dall'attore
[...]
– ha indotto gli stessi a effettuare le operazioni di investimento in favore di Pt_1 [...]
A tal proposito, giova osservare che è pacifico tra le parti che e CP_3 CP_1 [...]
CP_ fossero legati da un rapporto di amicizia;
altrettanto incontestato è che Parte_1
fosse l'agente di zona di ALLanz con il quale la società di cui era socio aveva stipulato Pt_1 vari contratti di assicurazione. I testi CL BA e – della cui Controparte_7
attendibilità, per quanto già osservato, non sono emerse ragioni per dubitarsi – hanno confermato che ha sottoposto i contratti all'attore (cfr. verbale di udienza del 21.04.2023). Lo CP_1
CP_ stesso ha ammesso, nella comparsa di costituzione e risposta, di aver consegnato a Pt_1
il denaro contante fatto pervenire da per il tramite di tale in una CP_8 Persona_1
busta chiusa.
Alla luce dell'attività di intermediazione svolta da sia nella conclusione dei CP_1
contratti sia nei trasferimenti di denaro, deve ritenersi provato che il convenuto abbia fornito un contributo concausale determinante nella sottoscrizione dei predetti contratti da parte di
CP_
È stato proprio il a proporre tali “investimenti” e a convincere l'attore a Pt_1
11 sottoscrivere i contratti;
in assenza della sua “intermediazione” – che ha avuto un esito positivo
CP_ proprio grazie alla fiducia che l'attore riponeva nel sia quale agente assicurativo che quale amico – è più probabile che non che l'attore non si sarebbe determinato a concludere il contratto.
Si deve, altresì, ritenere che lo stesso fosse a conoscenza delle plurime anomalie dell'operazione contrattuale – attese le competenze professionali dello stesso – desumibili dall'eccessivamente alta somma riconosciuta a titolo di utile in un arco temporale così ridotto, dal contenuto del testo contrattuale, nonché dall'anomala modalità di corresponsione degli interessi, consistente in un pagamento in contanti.
CP_ Né la responsabilità del può essere esclusa in ragione della documentazione offerta dallo stesso. In primo luogo, nulla prova il contratto sottoscritto da talr (cfr. doc. 7, fasc. Persona_2
CP_
, che non include alcun dato utile all'identificazione del sottoscrittore (quali data e luogo di nascita, codice fiscale); nemmeno è dato sapere chi sia il predetto soggetto, in assenza di qualsivoglia allegazione. Né vi è la prova che tale soggetto abbia effettivamente effettuato il pagamento indicato nel testo contrattuale. In secondo luogo, la querela di falso proposta da non assume rilievo alcuno in relazione alla condotta dallo stesso posta in essere ai CP_1
CP_ danni di concernendo il solo rapporto tra AC e (cfr. docc. 5, 6 e 8, Parte_1
CP_ CP_ fasc. . Quanto al doc. 9, prodotto dal soltanto con la comparsa conclusionale, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato prodotto successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie e in assenza di istanza di rimessione in termini con allegazione delle ragioni della dell'impossibilità di produrre tale documentazione tempestivamente;
deve peraltro osservarsi come tale documentazione non assuma rilievo ai fini del presente giudizio, concernendo un finanziatore diverso rispetto all'odierno attore. CP_ Nemmeno può rilevare – al fine di escluderne la responsabilità – l'estraneità del alla compagine societaria di così come la circostanza che l'assegno, Controparte_3
CP_ consegnato a mani del sia stato emesso da a favore di e non Pt_1 Controparte_3
CP_ dello stesso
Del tutto ininfluente, invero, deve ritenersi l'assenza di prova in atti circa l'effettiva percezione di
CP_ somme da parte del – che verosimilmente deve comunque aver conseguito un qualche beneficio economico da tali “intermediazioni” – essendo sufficiente la prova del contributo CP_ causale della condotta del in quanto l'ingiusto profitto è elemento costitutivo del reato di truffa e non già dell'illecito civile ex art. 2043 c.c.
12 Da ultimo, giova precisare che non assume rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità di quanto dedotto da RC AC in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di CP_1
udienza del 7.06.2023) – ammesso limitatamente ai capitoli di parte attrice, essendone stata revocata l'ammissione in relazione ai capitoli formulati da – atteso che, come è CP_1
noto, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da uno dei convenuti hanno efficacia probatoria solo in quanto a sé sfavorevoli, e non già ove finalizzate ad affermare la responsabilità di altro convenuto, cercando di elidere la propria.
Tutto ciò premesso, deve essere affermata la responsabilità extracontrattuale di RC AC,
[...]
e e gli stessi devono essere condannati in via solidale al risarcimento dei CP_2 CP_1
danni in favore di nella misura di seguito indicata. Parte_1
In relazione al quantum del risarcimento, è pacifico in atti che ha Parte_1
corrisposto a la somma di euro 20.000,00, ottenendo la restituzione di Controparte_3
euro 600,00. Ne deriva che lo stesso ha patito un danno pari a euro 19.400,00, corrispondente alla differenza tra quanto versato e quanto gli è stato restituito.
Parte attrice non ha fornito prova alcuna del c.d. maggior danno, idoneo a configurare la sussistenza di un danno da mancato guadagno da investimenti in titoli di stato quinquennali, che, come noto, non integra una ipotesi di danno in re ipsa; ed invero, alcuna allegazione sul punto è stata fornita in atti. Giova inoltre considerare che lo stesso ha riposto la propria fiducia Pt_1
CP_ nel proprio in quanto non avvezzo a effettuare investimenti. Ne consegue che non emergono elementi tali da far ritenere che lo stesso, ove non fosse stato indotto a concludere il contratto per cui è causa, avrebbe investito l'importo in titoli di stato quinquennali. Sono pertanto dovuti i soli interessi compensativi al tasso legale, nonché la rivalutazione.
Ne consegue che l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data del versamento, con gli interessi calcolati sulle stesse somme via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
2.2 Deve escludersi la sussistenza di un concorso colposo da parte di Parte_1
CP_ Difatti, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto non è emerso alcun elemento dal quale desumere che l'attore avesse particolari competenze nell'ambito degli investimenti. Il mero rilievo che egli sia socio di una società di persone che gestisce un'attività da gommista non
13 consente di ritenere provata in capo allo stesso una conoscenza del settore finanziario – con particolare riguardo al settore degli investimenti – tale da far ritenere che egli si sia accorto – o si
CP_ sarebbe potuto agevolmente accorgere – delle anomalie dei contratti. Del resto, è lo stesso ad ammettere che era solito rivolgersi a lui per la stipula di contratti assicurativi e che tra i Pt_1
CP_ due sussisteva un rapporto di amicizia e fiducia. L'affidamento riposto dall'attore nel trova fonte proprio nella natura del rapporto sussistente tra le parti e nelle competenze tecniche del CP_
Ciò solo è sufficiente a ritenere insussistente un concorso di colpa in capo all'attore sul piano della causalità materiale (1227, comma I, c.c.). Né, tantomeno, è ipotizzabile un concorso dell'attore sul piano della causalità giuridica (1227, comma II, c.c.), non sussistendo nel caso di specie – e non essendo nemmeno stato allegato – alcun danno che avrebbe potuto Pt_1
evitare con l'ordinaria diligenza, in considerazione del rilievo che il pagamento effettuato si pone su un piano di adeguatezza causale con l'investimento che lo stesso è stato dolosamente indotto a contrarre.
2.3 Deve escludersi, invece, la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile in capo all'attore, sub specie di danno morale.
A tal proposito, deve rammentarsi che secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte,
l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, dunque, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.; cfr., ex multis, Cass. n. 25164/2020). Nel caso di specie, alcuna allegazione sul punto è stata effettuata dall'attore, il quale si è limitato a domandare il risarcimento del danno morale senza nulla specificare;
né, di conseguenza, alcun danno morale è stato provato nel presente giudizio.
Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
3. Il convenuto ha formulato domanda riconvenzionale trasversale di manleva nei CP_1
confronti degli altri convenuti.
Sul punto deve rammentarsi che la norma di cui all'art. 2055 c.c. oltre a prevedere, al primo comma, la responsabilità in solido di coloro cui sia imputabile il fatto dannoso, contempla al secondo comma non una manleva, bensì la facoltà di regresso in capo a chi ha risarcito il danno nei confronti di ciascuno dei corresponsabili in solido, nella misura determinata dalla gravità
14 della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Come è noto, la domanda di regresso ex art. 2055 comma 2 c.c. è proponibile dal danneggiante nei confronti del soggetto ritenuto corresponsabile anche in via preventiva, ossia in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero (Cass. 13.11.2002, n. 15930).
Ne consegue che, ferma restando la condanna solidale dei danneggianti nei confronti di parte attrice, deve ora procedersi alla determinazione delle singole quote di responsabilità, ai fini del riparto interno tra gli stessi della responsabilità, atteso l'esercizio dell'azione di regresso –
CP_ genericamente qualificata come manleva – da parte del
Sul punto deve osservarsi che la valutazione in merito alle quote di responsabilità non va estesa ad considerato che l'inadempimento della società contraente e la sua Controparte_3
insolvenza costituisce il presupposto della responsabilità extracontrattuale di CP_1
ponendosi su un piano diverso rispetto all'obbligo risarcitorio di questi Controparte_9
ultimi.
Ciò posto, si reputa il grado di efficienza causale della condotta di preponderante CP_1
rispetto a quella posta in essere singolarmente da AC e dalla che complessivamente si CP_2
CP_ può però valutare in misura paritaria a quella del ovvero del 50% (e così, 25% in capo ad
AC e 25% in capo alla;
deve osservarsi, invero, che l'attività di intermediazione del CP_2
CP_ è stata determinante al fine di convincere - amico e cliente di lunga data - a Pt_1
concludere il contratto di investimento.
Quanto a RC AC e ritiene il Tribunale che la responsabilità debba essere CP_2
accertata in misura paritaria tra gli stessi, ovvero del 25% ciascuno, atteso che i predetti convenuti si sono susseguiti nella gestione di e considerato il contributo Controparte_3
fornito da entrambi.
RC AC e pertanto, devono essere condannati a rifondere, ciascuno entro i CP_2
limiti della propria quota di responsabilità del 25%, quanto dovesse eventualmente CP_1 corrispondere all'attore a titolo risarcitorio per capitale, interessi, rivalutazione e spese in esecuzione della presente sentenza.
4. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente
15 esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti e a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di Parte_1
e a carico solidale di RC AC e secondo i parametri di cui al CP_1 CP_2
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum, della media difficoltà delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, in euro 264,00 per spese e in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Con riferimento ai rapporti tra i convenuti devono essere compensate le spese di lite, attesa la loro concorrente responsabilità e considerata la misura di responsabilità accertata, nei rapporti interni, in capo a ciascun convenuto, dovendosi escludere che il parziale accoglimento della domanda di regresso determini una situazione di soccombenza sostanziale dei convenuti AC e
CP_ nei confronti del CP_2
Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra e il Parte_1 Controparte_3
e nei rapporti tra e il attesa la
[...] CP_1 Controparte_3
contumacia del . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna RC AC e in solido tra loro, al pagamento in CP_1 CP_2
favore di della somma di euro 19.400,00 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come indicato in motivazione;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dall'attore nei confronti di RC AC e CP_1 CP_2
- in parziale accoglimento della domanda di manleva formulata da nei CP_1
confronti di RC AC e di condanna RC AC e a CP_2 CP_2
rifondere ciascuno entro i limiti della propria quota di responsabilità del CP_1
16 25%, quanto dovesse corrispondere all'attore a titolo di risarcimento del CP_1
danno patrimoniale, per capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali in esecuzione della presente sentenza;
- condanna RC AC e in solido tra loro, a rifondere CP_1 CP_2
delle spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per spese e Parte_1
in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa le spese di lite tra e RC AC;
CP_1
- compensa le spese di lite tra e CP_1 CP_2
- dichiara improcedibili le domande formulate da e Parte_1 CP_1
nei confronti del Controparte_3
Così deciso in Brescia, il 14.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio.
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