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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 03/11/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 309/2025 promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Francesco Alosi;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di c.f. , con il patrocinio delle avv. Eden Veronese e Controparte_1 C.F._2
CE DA;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale d'udienza dell'8 ottobre 2025 per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Casablanca il Parte_1 Controparte_1
17 agosto 2010, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Per_ Comune di Cossato, anno 2010, parte II, serie C, numero 22. Dall'unione sono nati i figli a Per_ Biella il 21 febbraio 2013, a Biella il 6 aprile 2014, a Ponderano il 5 luglio 2017 e Per_3
a Ponderano il 21 agosto 2019. Per_4
con ricorso depositato il 27 marzo 2025 ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 dal coniuge, formulando inoltre domande in merito all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della prole. con memoria depositata il 06 giugno 2025 si è associato alla domanda di Controparte_1 separazione dal coniuge, formulando anch'egli domande sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 16 luglio 2025 le parti non si conciliavano;
la giudice dava atto degli accordi provvisori in materia di collocamento e visite, assumeva provvedimenti provvisori in materia di mantenimento (“dato atto dell'attuale calendario di frequentazioni col padre e dei redditi e dei patrimoni delle parti, dispone, a titolo provvisorio, che il padre contribuisca al mantenimento dei minori versando alla madre l'importo di € 500,00 mensili rivalutabili, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale;
assegno unico come per legge”) e disponeva Per_ Per_ l'ascolto delle minori e All'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti si conciliavano in materia di affidamento, collocamento, assegno unico e spese straordinarie, mentre non si conciliavano in materia di contributo ordinario – la giudice si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno dichiarato di aver cessato la convivenza e di non volersi riconciliare: sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione giudiziale.
Le parti hanno raggiunto un accordo sui seguenti punti:
1. Affido condiviso dei minori ai genitori;
2. Collocamento dei minori presso la madre;
3. Frequentazione dei minori col padre tre pomeriggi alla settimana e a fine settimana alternati;
4. Assegno unico ripartito a metà fra i genitori;
5. Spese straordinarie ripartite a metà fra i genitori.
Ai sensi dell'art. 337ter c.c., l'accordo non contrasta con l'ordine pubblico o le norme imperative, Per_ rispetta il principio di bigenitorialità e tiene altresì conto delle preferenze espresse dalle minori Per_ e Esso merita pertanto di essere recepito nella presente sentenza. Il Tribunale ritiene tuttavia di integrare detto accordo con una previsione in materia di vacanze e festività ispirata al criterio della parità e dell'alternanza.
Con riferimento invece al contributo al mantenimento ordinario, la madre ha chiesto un contributo di
€ 700,00 mensili rivalutabili, mentre il padre ne ha offerto uno di € 400,00 mensili rivalutabili. Ai sensi dell'art. 337ter c.c., si rileva che a) i minori saranno collocati prevalentemente presso la madre;
b) la madre guadagna circa € 1.200,00 / 1.300,00 mensili, integrati con € 642,5 di assegno unico;
convive inoltre con la nonna materna dei minori, che percepisce una pensione di € 700,00 circa e aiuta il nucleo familiare nelle questioni pratiche;
c) la madre inoltre è proprietaria di una casa in
Marocco; d) la madre versa infine € 230,00 mensili per costi locatizi di una casa popolare;
e) il padre guadagna circa € 1.800,00 / 1.900,00 mensili, integrati con € 642,5 di assegno unico;
f) la nonna paterna e le zie paterne aiutano il nucleo familiare nelle questioni pratiche;
g) il padre inoltre sta sostenendo interamente i costi per l'acquisto della casa in Marocco intestata alla madre;
h) il padre versa infine € 400,00 mensili per costi locatizi;
i) i genitori sosterranno le spese straordinarie nella misura della metà. Alla luce delle suesposte circostanze, il Tribunale ritiene di fissare un contributo al mantenimento dei minori a carico del padre in favore della madre di € 500,00 (€ 125,00 per ciascun figlio) mensili rivalutabili.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in considerazione dell'ampio accordo e della reciproca soccombenza, il
Tribunale ritiene di compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 309 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Casablanca il 17 agosto 2010, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, anno 2010, parte II, serie C, numero 22;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in motivazione;
3) Dispone che i minori trascorrano con ciascun genitore fino a tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive e le vacanze e le festività infrannuali con ciascun genitore in maniera paritaria e alternata;
in caso di disaccordo sull'individuazione dei periodi, la scelta prioritaria spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
4) Condanna, inoltre, il padre a versare alla madre un contributo al mantenimento ordinario dei minori di € 500,00 (€ 125,00 per ciascun figlio) mensili rivalutabili annualmente;
5) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 30/10/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 309/2025 promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Francesco Alosi;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di c.f. , con il patrocinio delle avv. Eden Veronese e Controparte_1 C.F._2
CE DA;
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale d'udienza dell'8 ottobre 2025 per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Casablanca il Parte_1 Controparte_1
17 agosto 2010, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Per_ Comune di Cossato, anno 2010, parte II, serie C, numero 22. Dall'unione sono nati i figli a Per_ Biella il 21 febbraio 2013, a Biella il 6 aprile 2014, a Ponderano il 5 luglio 2017 e Per_3
a Ponderano il 21 agosto 2019. Per_4
con ricorso depositato il 27 marzo 2025 ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 dal coniuge, formulando inoltre domande in merito all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della prole. con memoria depositata il 06 giugno 2025 si è associato alla domanda di Controparte_1 separazione dal coniuge, formulando anch'egli domande sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 16 luglio 2025 le parti non si conciliavano;
la giudice dava atto degli accordi provvisori in materia di collocamento e visite, assumeva provvedimenti provvisori in materia di mantenimento (“dato atto dell'attuale calendario di frequentazioni col padre e dei redditi e dei patrimoni delle parti, dispone, a titolo provvisorio, che il padre contribuisca al mantenimento dei minori versando alla madre l'importo di € 500,00 mensili rivalutabili, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale;
assegno unico come per legge”) e disponeva Per_ Per_ l'ascolto delle minori e All'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti si conciliavano in materia di affidamento, collocamento, assegno unico e spese straordinarie, mentre non si conciliavano in materia di contributo ordinario – la giudice si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno dichiarato di aver cessato la convivenza e di non volersi riconciliare: sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione giudiziale.
Le parti hanno raggiunto un accordo sui seguenti punti:
1. Affido condiviso dei minori ai genitori;
2. Collocamento dei minori presso la madre;
3. Frequentazione dei minori col padre tre pomeriggi alla settimana e a fine settimana alternati;
4. Assegno unico ripartito a metà fra i genitori;
5. Spese straordinarie ripartite a metà fra i genitori.
Ai sensi dell'art. 337ter c.c., l'accordo non contrasta con l'ordine pubblico o le norme imperative, Per_ rispetta il principio di bigenitorialità e tiene altresì conto delle preferenze espresse dalle minori Per_ e Esso merita pertanto di essere recepito nella presente sentenza. Il Tribunale ritiene tuttavia di integrare detto accordo con una previsione in materia di vacanze e festività ispirata al criterio della parità e dell'alternanza.
Con riferimento invece al contributo al mantenimento ordinario, la madre ha chiesto un contributo di
€ 700,00 mensili rivalutabili, mentre il padre ne ha offerto uno di € 400,00 mensili rivalutabili. Ai sensi dell'art. 337ter c.c., si rileva che a) i minori saranno collocati prevalentemente presso la madre;
b) la madre guadagna circa € 1.200,00 / 1.300,00 mensili, integrati con € 642,5 di assegno unico;
convive inoltre con la nonna materna dei minori, che percepisce una pensione di € 700,00 circa e aiuta il nucleo familiare nelle questioni pratiche;
c) la madre inoltre è proprietaria di una casa in
Marocco; d) la madre versa infine € 230,00 mensili per costi locatizi di una casa popolare;
e) il padre guadagna circa € 1.800,00 / 1.900,00 mensili, integrati con € 642,5 di assegno unico;
f) la nonna paterna e le zie paterne aiutano il nucleo familiare nelle questioni pratiche;
g) il padre inoltre sta sostenendo interamente i costi per l'acquisto della casa in Marocco intestata alla madre;
h) il padre versa infine € 400,00 mensili per costi locatizi;
i) i genitori sosterranno le spese straordinarie nella misura della metà. Alla luce delle suesposte circostanze, il Tribunale ritiene di fissare un contributo al mantenimento dei minori a carico del padre in favore della madre di € 500,00 (€ 125,00 per ciascun figlio) mensili rivalutabili.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in considerazione dell'ampio accordo e della reciproca soccombenza, il
Tribunale ritiene di compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 309 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Casablanca il 17 agosto 2010, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, anno 2010, parte II, serie C, numero 22;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui in motivazione;
3) Dispone che i minori trascorrano con ciascun genitore fino a tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive e le vacanze e le festività infrannuali con ciascun genitore in maniera paritaria e alternata;
in caso di disaccordo sull'individuazione dei periodi, la scelta prioritaria spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
4) Condanna, inoltre, il padre a versare alla madre un contributo al mantenimento ordinario dei minori di € 500,00 (€ 125,00 per ciascun figlio) mensili rivalutabili annualmente;
5) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 30/10/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore