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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 16/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. AN MA - Presidente rel
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 16/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Cefalonia, 70 25124 Parte_1 P.IVA_1
BRESCIA presso lo studio dell'avv. PASINI ISIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE in riassunzione
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in VIA VOLTA 66 22100 COMO presso lo studio dell'avv. FAGETTI STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
1 R.G. N. 16/2024
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_3
GRAMSCI, 19 25121 BRESCIA presso lo studio dell'avv. MANNATRIZIO DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI in riassunzione
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER Parte_1
Preliminarmente: voglia l'Ecc.ma Corte adita, dare atto che ha versato a CP_2 CP_1
la somma di euro 40.707,68= in data 5 marzo 2024.
[...]
Nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare la nullità anche parziale della sentenza;
in subordine riformare la Sentenza n. 1345/2023 pubblicata in data 4 dicembre 2023 dal Tribunale di Como, Giudice dr.ssa Maria Paduano, nella causa Rg 1795/2019, e per l'effetto, accertare e dichiarare che è tenuta nello stretto limite di cui Parte_1 all'accertamento tecnico preventivo, rimodulando la condanna al quantum della somma dovuta, tenendo conto anche della necessità di eventualmente compensarla ex officio, con le somme ritenute da e a garanzia pari al 5% dell'appalto stipulato e cioè a euro 31.542,42= CP_1 CP_1 oltre Iva, interessi di mora al saldo, e delle somme dovute a per le maggiori opere utili Parte_1 eseguite quantificate dal CTU in euro 47.582,92= oltre Iva, oltre interessi di mora e rivalutazione al saldo.
Previe tutte le declaratorie del caso, dichiararsi tenuta la terza chiamata Controparte_3 contumace in primo grado, a garantire e manlevare da ogni onere di pagamento, ivi Parte_1 comprese le spese legali e anche di patrocinio della per entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
In subordine, accogliersi tutte le domande svolte in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure.
Spese diritti e onorari di lite rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si ribadiscono le istanze istruttorie di prime cure.
Si oppone alle istanze istruttorie svolte da . Controparte_1
PER GIUDIZIALE: Controparte_1
2 R.G. N. 16/2024
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattese, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE:
- respingere l'appello proposto da nonché ogni domanda dalla stessa proposta, Parte_1 anche in via istruttoria, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi ex ante rappresentati e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Como n. 1345/2023.
Nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di non accogliere le domande formulate in via principale si chiede:
IN VIA SUBORDINATA:
1) accertare i fatti esposti e in particolare, accertare che tutti i fenomeni infiltrativi, i danni, i vizi e le problematiche lamentate da e (ora CP_1 Controparte_1 Controparte_1
) nonché ogni altro danno, così come meglio riferito, descritto e documentato in atti e
[...] nella relazione dell'ing. del 24.04.2017 sono tutti eziologicamente riconducibili e dipesi Per_1 dall'attività di accertare e dichiarare che la responsabilità dei fatti riferiti deve Parte_1 ascriversi alla condotta della convenuta accertare e dichiarare che e Parte_1 CP_1 hanno patito i danni e sostenuto i costi descritti e documentati;
Controparte_1
2) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di Parte_1
€ 117.805,46 in favore di (e per quanto occorra in solido con Controparte_1 ora ), ovvero quella maggiore o minor somma Controparte_1 Controparte_1 che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo effettivo;
3) accertare che (ora ) ha legittimamente Controparte_1 Controparte_1 trattenuto in deposito la ritenuta a garanzia del 5%, pari ad € 31.542,42, dell'ammontare liquidato e fatturato da e, conseguentemente, dichiarare (ora Parte_1 Controparte_1 [...]
) legittimata a trattenere in via definitiva la somma di € 31.542,42 a titolo di Controparte_1 parziale ristoro dei danni di cui ai precedenti punti 2) e 3) delle odierne conclusioni;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
1) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della convenuta Parte_1
si chiede di dichiarare inammissibile la domanda di condanna agli interessi di mora e
[...] rivalutazione al saldo in quanto domanda nuova formulata per la prima volta in appello, e di compensare quanto eventualmente dovuto da e (ora CP_1 Controparte_1 [...]
) a con quanto dovuto da a Controparte_1 Parte_1 Parte_1 CP_4
(ora ), condannando al Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 pagamento della differenza residua in favore di (e per quanto Controparte_1 occorra in solido con ora ); Controparte_1 Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'ammissione di prova per testimoni dei seguenti capitoli di prova: 3 R.G. N. 16/2024
1) “Vero che nei mesi di settembre e ottobre 2016 ovvero nelle prime fasi di scavo presso il cantiere sito in Como, via Manzoni, si sono verificati problemi di tenuta idraulica dei diaframmi perimetrali”;
2) “Vero che nel mese di ottobre e novembre 2016, durante le operazioni di scavo al piano -2 del cantiere sito in Como, via Manzoni, sono apparsi nidi di ghiaia, infiltrazioni d'acqua nei/dai diaframmi perimetrali realizzati da;
Parte_1
3) “Vero che la ditta ha prestato manodopera, assistenza tecnica e Controparte_5 materiali presso il cantiere sito in Como, via Manzoni, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, gennaio 2017 come descritto nelle fatture che mi si rammostrano” (si rammostrino al teste i doc. n. 51,52);
4) “Vero che la ditta NA & NI snc ha realizzato n. 11 casseri e ha posato tali casseri in coincidenza dei giunti delle paratie realizzate da presso il cantiere sito in Como, via Parte_1
Manzoni”;
5) “Vero che nel mese di luglio 2016 ha trasportato presso il cantiere sito in Como, Parte_1 via Manzoni, una macchina operatrice per la realizzazione delle paratie centrali”;
6) “Vero che nei mesi di dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 su incarico di ha svolto CP_1 attività professionale di consulenza nell'ambito del Ricorso per ATP, R.G. n. 1443/2017 e che per tale attività ho emesso la fatt. n. 13/2019 che mi si rammostra” (si rammostri al teste il doc n. 57);
7) “Vero che nei mesi di dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 su incarico di ha svolto CP_1 attività professionale di consulenza nell'ambito del Ricorso per ATP, R.G. n. 1443/2017 e che per tale attività ho emesso la notula che mi si rammostra” (si rammostri al teste il doc n. 57).
Si indicano a testi:
1) Arch. via Manzoni n. 324, Valmorea;
Testimone_1
2) Ing. Via Montandon n. 13, Pusiano – (CO), Testimone_2
3) via Italia n. 44, Cantù (CO); Testimone_3
4) Arch. via Airolo n. 19, Milano;
Testimone_4
5) , via Ravona 12, San Fermo della Battaglia (CO); Controparte_6
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
PER Controparte_7
Nel merito:
In via principale: per le causali di cui alla parte narrativa del presente atto, accogliere l'impugnazione proposta dall'appellante ed assicurata società e, per l'effetto, Parte_1
4 R.G. N. 16/2024
riformare integralmente la sentenza n. 1345/2023 Cron., pubblicata dal Tribunale di Como in data 04/12/2023, all'esito del procedimento civile ivi radicato, al n. 1795/2019 R.G.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi del rigetto, anche soltanto parziale, del mezzo di gravame proposto dall'appellante ed assicurata società per le causali di Parte_1 cui alla parte narrativa del presente atto, accertare e dichiarare che i danni subiti e subendi dalle appellate Liquidazione giudiziale di e e per i quali si dibatte CP_1 Controparte_8 risultano alle stesse già stati integralmente ristorati e ciò in forza dell'offerta reale formulata loro da parte dell'odierna appellata, società
giusto assegno di data 05/03/2024, intestato alla allora appellata Controparte_2 società , recante l'importo complessivo di euro 40.707,68, dalla già Controparte_1 menzionata parte appellata regolarmente ricevuto e trattenuto a mero titolo di acconto.
In via ulteriormente subordinata: nel respinto e non creduto scenario del rigetto, anche solo parziale, dell'appello proposto dall'assicurata e dell'accertamento del diritto delle Parte_1 appellate e al risarcimento di un Controparte_9 CP_1 Controparte_8 quantum superiore a quello oggetto dell'offerta reale già formulata loro da parte dell'appellata società ridurre l'eventuale c.d. danno differenziale risarcitorio Controparte_2 dovuto in solido da ed esclusivamente entro i Parte_1 Controparte_2 rigorosi limiti di quanto accertato a carico dell'assicurata previa deduzione degli Parte_1 importi causalmente ricollegabili a comprovata responsabilità, nel caso di specie, delle parti Liquidazione giudiziale di e con detrazione di tutte le somme CP_1 Controparte_8 nelle more già percepite da queste ultime a titolo di risarcimento e/o indennizzo che dir si voglia ed, in ogni caso, con applicazione delle condizioni di cui alla polizza assicurativa azionata da nei riguardi di nonché degli scoperti, minimi Parte_1 Controparte_2 indennizzabili e dei massimali fatti valere da quest'ultima.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali o rimborso forfettario ed agli altri accessori di legge, da determinarsi secondo normativa e regolamentazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_1 Controparte_1
(oggi , quali committente e appaltatrice, citavano in giudizio la
[...] CP_1 subappaltatrice chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni per Parte_1 la somma complessiva di € 117.805,46. In particolare, parte attrice rappresentava che, dopo aver affidato a l'esecuzione di lavori di formazione di diaframmi e jet grouting presso il Pt_1 cantiere edile per la costruzione di un complesso alberghiero, sito in Como, via Manzoni n. 16, riscontrava la presenza di infiltrazioni d'acqua e altri vizi riconducibili all'operato della subappaltatrice.
Deduceva inoltre che, ante causam, era stato instaurato procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (RG n. 3787/2017), all'esito del quale il CTU ing. Persona_2
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accertava che i danni lamentati dalla committente e dall'appaltatrice erano dovuti ad errori di esecuzione delle opere da parte di quantificando i costi sostenuti per far fronte al Parte_1 fenomeno infiltrativo in € 83.056,79 oltre iva.
Si costituiva in giudizio che contestava le domande ex adverso proposte, chiedendo in via Pt_1 riconvenzionale la condanna delle attrici al versamento dell'importo trattenuto a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle opere (5% del corrispettivo pattuito) pari a € 31.542,42.
Domandava inoltre il rimborso delle opere extracapitolato che aveva realizzato e che erano state stimate dal CTU nell'ammontare di € 47.582,92, iva esclusa.
Chiedeva infine di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia Controparte_2 per essere manlevata e tenuta indenne nell'ipotesi in cui fosse stata condannata al pagamento delle somme pretese dalle attrici. non si costituiva in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
Il giudizio di primo grado veniva istruito mediante il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e l'assunzione di prova testimoniale, previa acquisizione dell'elaborato peritale depositato all'esito del procedimento di ATP.
La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1345/2023, ha condannato al pagamento in favore Pt_1 delle attrici del complessivo importo di € 168.182,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo effettivo e ha riconosciuto il diritto di e di trattenere CP_1 CP_1
l'importo di € 31.542,42 a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle opere.
Nella specie, il primo giudice, condividendo le risultanze dell'elaborato peritale e tramite l'escussione dei testi ing. arch. e Testimone_2 Tes_5 Testimone_4 Testimone_6 ha individuato, quali costi sostenuti dalle attrici:
- l'ammontare di € 83.056,79 oltre iva, costo complessivamente sostenuto per far fronte alle infiltrazioni d'acqua causate dalla imperfetta esecuzione delle opere da parte di , Pt_1 come quantificato dal CTU;
- l'ammontare di € 15.112,89, quali ulteriori costi sostenuti e riconosciuti nell'allegato E, punto n. 7 della CTU, relativi alle fatture TecnoB 20/2017 di € 2.215,45; fattura 4Build- parte di €11.762,38; fattura Foti 68/2017 e 147/2017-parte di €1.135,06; Tes_
- l'ammontare di € 39.890,58, pari ai costi delle fatture di TecnoB, 4Build-parte e e di cui al doc. 62 di parte attrice (fattura TecnoB 20/2017 di €2.215,45; fattura 4Build di
€22.448,20; fattura Foti di €15.226,93). In particolare, il Tribunale, all'esito dell'escussione dei testi, ha ritenuto che fosse stato confermato che il materiale di cui alle predette fatture era stato acquistato dalle attrici per far fronte alle infiltrazioni d'acqua;
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- l'ammontare di € 11.850,12, di cui alle fatture n. 20/2017 e 72/2017, quale maggior costo sostenuto dalle attrici per il trasporto del terreo “sciolto” ovvero del terreno ricco di acqua.
Quanto alle opere extra e i costi asseritamente sostenuti da , il Tribunale non ha Pt_1 riconosciuto né gli asseriti costi di trasporto delle gabbie di ferro e per il nuovo allestimento del cantiere, dal momento che i testi escussi avevano confermato trattarsi di attrezzature tutte già presenti;
né il corrispettivo per “l'esecuzione di colonne di jet grouting esterne a chiusura degli spigoli tra i pannelli di paratia” e di cui al n. 8 dell'allegato D alla CTU, perché aveva Pt_1 optato per un'altra soluzione tecnica che aveva poi causato le infiltrazioni d'acqua; neppure l'importo di € 2.576,40 relativo ad un'opera contrattualmente prevista e che ha prima Pt_1 sostituito con altra opera e poi realizzato comunque per far fronte ad un proprio errore.
In definitiva, il Tribunale ha riconosciuto, in favore delle attrici, la somma complessiva di
€168.182,87 (€ 83.056,79 oltre iva = €101.329,28; ulteriori costi pari a €15.112,89 e € 39.890,58 e
€ 11.850,12) oltre interessi e rivalutazione monetaria, condannando, in accoglimento della domanda di manleva svolta da , a tenere la stessa indenne delle somme Pt_1 Controparte_2 dovute a e CP_1 CP_1
L'appello
La sentenza è stata impugnata da sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
1. erroneo riconoscimento di costi aggiuntivi che il primo giudice avrebbe dovuto escludere, in quanto relativi a danni già esaminati ed esclusi dal CTU, il quale ha quantificato l'importo complessivo in soli € 83.056,79. Inoltre, l'appellante contesta l'erronea applicazione dell'iva, quantificata al 22% nonostante le fatture risultino esenti da imposta;
2. il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice avendo riconosciuto alle odierne appellate la complessiva somma di € 168.182,87 a titolo di risarcimento del danno, pur a fronte di una inferiore richiesta risarcitoria per € 117.805,46. Censura, inoltre, il mancato riconoscimento dell'importo di € 46.294,72 oltre iva, quale ammontare delle opere extra contratto realizzate da e che avrebbero dovuto essere compensate con le Pt_1 somme dovute alle attrici a titolo di risarcimento, così come avrebbe dovuto essere messo in compensazione l'importo della cauzione trattenuto dalle committenti pari ad € 31.542,42;
3. erroneo riconoscimento da parte del tribunale in favore di , oltre all'importo CP_1 riconosciuto dal CTU, a titolo di ulteriori costi, degli importi indicati al punto 7 dell'allegato E della CTU, in quanto esplicitamente il CTU ha escluso ulteriori costi rispetto a quelli contenuti solo nel punto 6.7 della relazione tecnica (e che già comprende gli importi indicati nel punto 7 sopra richiamato); analogamente non potrebbero essere riconosciuti i
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costi di cui al doc. 62 di parte attrice relativi alle contestate fatture TecnoB, 4Build parte e Tes_ (per l'importo complessivo di €39.890,58) che sarebbero del tutto avulse, anche temporalmente, dagli interventi di ripristino.
4. l'erroneo riconoscimento degli importi di € 15.112,89 e € 39.890,58, che sarebbero stati liquidati immotivatamente, come indicato negli altri motivi di appello, e che sarebbero comunque indebiti in quanto le fatture di cui al doc. 62 di parte attrice sono intestate a CP_1
pertanto, solo quest'ultima sarebbe legittimata a far valere il relativo diritto di credito.
[...]
Ribadisce che gli unici costi riconoscibili a titolo di risarcimento sono quello indicati nel punto 6.7 della ctu.
Domanda, pertanto, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., di dichiarare la nullità, anche parziale della sentenza e, in subordine, la riforma.
Si è costituita in giudizio che ha che concluso chiedendo di accogliere Controparte_2
l'appello proposto da e, in via subordinata, di accertare l'avvenuto integrale ristoro dei Pt_1 danni lamentati in forza dell'offerta reale formulata dalla compagnia assicurativa in data 05.03.2024
e pari a € 40.707,68.
Si sono altresì costituite in giudizio e già Controparte_1 CP_1 Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello e, nel merito, di rigettare il gravame e confermare la sentenza.
All'udienza del 16.05.2024, la consigliera istruttrice ha sospeso la provvisoria esecuzione della sentenza e fissato l'udienza del 12.12.2024 per la rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 12.12.2024, preso atto della dichiarazione di liquidazione giudiziale di CP_1 con sentenza n. 75/2024 del Tribunale di Como e della dichiarazione di fallimento di
[...] CP_1 con sentenza 1/2024, la consigliera istruttrice ha disposto l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 10.01.2025, ha riassunto la causa Pt_1 innanzi alla Corte d'appello di Milano, rassegnando le medesime conclusioni.
Si è costituita con comparsa di risposta del 21.02.2025 la procedura di liquidazione giudiziale richiamando integralmente i contenuti della pregressa comparsa di costituzione di CP_1 del 23.04.2024 e rassegnando le medesime conclusioni. Ha inoltre precisato che le CP_1 domande precedentemente introdotte sono ribadite solo con riferimento alla posizione di CP_1
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s.r.l., con esclusione di (ora , dichiarandosi l'unica legittimata attiva a Controparte_1 CP_1 vantare il credito risarcitorio riconosciuto dal Tribunale.
La liquidazione giudiziale di non si è costituita nel procedimento riassunto. CP_1
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte ha trattenuto la causa in decisione in data 29.05.2025.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Motivi della decisione
L'appello è fondato, nei termini seguenti.
I. Vengono innanzitutto in considerazione il primo, il terzo e il quarto motivo di appello, nonché il secondo motivo relativamente al riconoscimento delle somme dovute a a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno e che possono essere quindi trattati congiuntamente.
Al riguardo, l'appellante deducendo un vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale che, a fronte di una richiesta risarcitoria di € 117.805,46, lamenta che l'importo di € 168.182,87, riconosciuto a titolo di risarcimento del danno conseguente alle infiltrazioni d'acqua cagionate dalla cattiva esecuzione delle opere da parte di , non possa ritenersi corretto. Pt_1
Reputa questa Corte che la sentenza del primo giudice sia viziata da taluni errori di calcolo che hanno condotto a duplicare gli importi dovuti e già compresi nel costo complessivamente quantificato dal CTU.
Va chiarito innanzitutto che la relazione del CTU ha compiuto gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa ed è confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne. Le risultanze della consulenza tecnica sono quindi pienamente condivisibili in quanto fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate.
Nella specie, il CTU ha riconosciuto che i danni lamentati dall'odierna appellata sono riconducibili a infiltrazioni tra alcuni pannelli di paratia cagionate dalla esecuzione non a regola d'arte delle opere subappaltate a , quantificando il costo congruo complessivamente sostenuto per far Pt_1 fronte al fenomeno infiltrativo in € 83.056,79, al netto di IVA (CTU sub doc. 01 fasc. I grado parte attrice).
Il punto 6.7 dell'elaborato peritale contiene i costi considerati dal CTU, poi riepilogati anche nell'allegato E dell'elaborato (doc. 01 bis fasc. I grado parte attrice). Pertanto, occorre esaminare congiuntamente tali punti dell'indagine peritale, comprendendo anche gli allegati che la completano e la integrano.
In particolare, “per opere eseguite e materiali utilizzati per tamponature delle infiltrazioni e sigillature in fase di scavo”, il CTU prende in esame le fatture di cui al doc. 62 di parte attrice, tra
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cui la fattura TecnoB 20/2017 (pag. 5 doc. 62 parte attrice) di importo complessivo pari a €
2.702,85; tutte le fatture 4Build (da pag. 6 a 17 doc. 62 parte attrice), aventi importo complessivo di
€ 22.448,20 e, infine, le fatture Foti 68/2017 e 147/2017, pari complessivamente a €15.226,93.
Tuttavia, il CTU riconosce solo parzialmente le predette fatture e, nella specie, quantifica in €
15.112,89, il costo complessivo per “forniture materiali per interventi urgenti di sistemazione infiltrazione”, come esposto al punto 7 dell'allegato E della CTU.
Ed infatti riconosce la fattura Tecno B 20/2017 per soli € 2.215,45, le fatture 4Build per il complessivo importo di € 11.762,38 e le fatture Foti 68/2017 e 147/2017 per € 1.135,06, per un totale di € 15.112,89. Tale importo va a comporre il totale dei costi sostenuti da e quantificati CP_1 dal CTU in € 83.056,79.
L'appellante, al proposito, lamenta giustamente che il Tribunale ha considerato in aggiunta la somma di € 15.112,89, computandola quindi due volte, dato che si riferisce a costi già inclusi dal
CTU nell'importo complessivo di € 83.056,79.
Parimenti, il Tribunale è incorso in un secondo errore di calcolo, avendo considerato e aggiunto l'importo di € 39.890,58 quale voce di costo aggiuntiva, sebbene tale somma costituisca la Tes_ risultante degli importi complessivi di cui alle fatture TecnoB, 4Build e già parzialmente considerati dal CTU, come sopra espresso.
Questa Corte non ravvisa motivi per discostarsi dalle risultanze dell'indagine peritale, non apparendo giustificato il riconoscimento di ulteriori importi rispetto alle indicazioni svolte dal CTU, che ha escluso il riconoscimento di importi eccedenti quello di € 83.056,79, a cui è pervenuto come descritto nell'allegato E.
Peraltro, neppure l'escussione dei testi consente di spostare le conclusioni a cui è giunto il CTU.
Invero, appaiono generiche le deposizioni dei testi sentiti alle udienze del 22.04.2021, 15.09.2021 e
24.03.2022, che non sono stati in grado di confermare che il materiale esposto nelle fatture TecnoB, Tes_ 4Build e di cui al doc. 62 di parte attrice - non considerato dal CTU -, sia proprio quello acquistato da per far fronte alle infiltrazioni d'acqua1. CP_1
Considerata l'assenza di convergenza univoca nelle deposizioni testimoniali rese, e considerata la genericità delle dichiarazioni – spesso espresse in forma ipotetica o dubitativa- deve escludersi che la circostanza dedotta nei capitoli di prova possa ritenersi validamente confermata, ciò in base al 1 I testi, infatti, sentiti sui capitoli nn. 8,9,10, della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice, a proposito del materiale asseritamente utilizzato da per il ripristino della tenuta idraulica e di cui alle fatture sub CP_1 doc. 62, hanno rilasciato dichiarazioni non convergenti;
in particolare, i testi e sentiti Tes_5 Testimone_6 rispettivamente all'udienza del 15.09.2021 e all'udienza del 24.03.2022, non sono in grado di confermare la circostanza che i materiali di cui alle fatture sub doc. 62 siano quelli utilizzati da . I testi e , CP_1 Testimone_2 Testimone_4 sentiti alle udienze 22.04.2021 e 15.09.2021, hanno invece rilasciato dichiarazioni caratterizzate da genericità e mancanza di precisione, in quanto formulate in termini meramente ipotetici o dubitativi (“potrebbero essere quelli i materiali utilizzati”; “un po' potrebbe essere stato utilizzato”). 10 R.G. N. 16/2024
principio del libero convincimento del giudice, fondato su una valutazione complessiva, logica e coerente degli elementi istruttori.
Resta infine da rilevare l'ulteriore errore in cui è incorso il primo giudice nel considerare, quale costo aggiuntivo, anche l'importo di cui alle fatture nn 20/2017 e 72/2017 pari a € 11.850,12 , anche questo già ricompreso dal CTU nel costo totale, quali maggiori oneri di scavo per infiltrazioni
(punto 9 dell'allegato E), precisando, a pag. 17 relazione peritale, che “per oneri aggiuntivi di scavo: esaminata la documentazione prodotta in atti, si ritengono riferibili a oneri aggiuntivi di scavo per far fronte ai fenomeni infiltrativi le fatture 20/2017 e 72/2017 di per Parte_2 quanto esposto in merito ad assistenza a seguito infiltrazioni per complessivi €11.850,12 oltre iva, cifra ritenuta congrua dal sottoscritto;
l'importo di €7.200,00 esposto nella fattura 72/2017 quale
“partecipazione maggior costo per infiltrazioni”, è assolutamente generico e non può essere ricondotto con certezza la fenomeno infiltrativo accertato”.
In definitiva, questa Corte riconosce l'ammontare complessivo dei costi di ripristino, da riconoscersi a titolo di risarcimento del danno, in € 83.056,79 come quantificato dal CTU, al netto di Iva.
Non deve invece essere riconosciuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Liquidazione
Giudiziale nella propria comparsa di costituzione e risposta, l'importo di € 24.777,69 (pari alla differenza tra l'importo totale delle fatture di cui al doc. 62 e la quota riconosciuta dal CTU: €
39.890,58 - € 15.112,89), stante la genericità delle dichiarazioni rilasciate dai testi sentiti sui capitoli di prova 8,9,10 della memoria 183, VI comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice e aventi ad oggetto i materiali di cui alle fatture sub doc. 62.
Non può riconoscersi neppure l'ulteriore importo di € 7.469,88 quale maggior costo per il trasporto del terreno “sciolto e assistenza per infiltrazioni” e di cui alle fatture n. 20/17 e 72/17 in quanto quest'ultime sono già ricomprese, almeno parzialmente, nel costo complessivo quantificato dal
CTU e di cui all'allegato E (punto 9).
Infine, non sono oggetto di valutazione e quantificazione dell'indagine peritale gli importi di €
1.260 e € 1.268,00 più iva che la Liquidazione chiede quale costo per il noleggio del generatore e dell'elettropompa.
Sul punto si condividono le risultanze dell'elaborato peritale che ha ritenuto congrui, con riguardo all'acquisto, nolo e installazione delle pompe, solo gli importi indicati ai punti 1, 2, 3 dell'allegato E della CTU.
Peraltro, anche per questo aspetto, neppure le deposizioni dei testi sentiti sul capitolo 11 della memoria ex art. 183 IV comma n. 2 c.p.c. di parte attrice sono dirimenti, dal momento che non
11 R.G. N. 16/2024
appaiono confermare la circostanza dell'acquisto e noleggio da parte di delle elettropompe e CP_1 del materiale di raccorderia per il pompaggio dell'acqua all'interno del cantiere.
La Liquidazione giudiziale di inoltre, nei propri atti, evidenzia che sarebbero dovuti in CP_1 suo favore ulteriori importi, in particolare:
“- le somme pagate da al CTU dell'ATP pari ad € 4.214,58 in ossequio al decreto di CP_1 liquidazione del Tribunale (DOC. 56, fasc. I grado);
- le spese per l'assistenza legale dell'ATP pari ad € 3.202,00 (comprensivo di € 174,00 per contributo unificato e marca da bollo per il reclamo) (DOC. 58, fasc. I grado);
- le spese per l'assistenza tecnica del CTP in sede di ATP che può essere riconosciuto, in via equitativa, nel medesimo importo liquidato al CTU”.
Orbene, a questo proposito si evidenzia che tali importi non sono stati calcolati e considerati dal giudice di primo grado, il quale ha liquidato un importo superiore a quanto riconosciuto in questa sede, ma a diverso titolo rispetto a quanto indicato. Né il tribunale ha considerato questi importi nella liquidazione delle spese di lite, anche di ATP.
Da parte di non vi è stata alcuna contestazione – in termini di appello incidentale, quanto CP_1 meno condizionato – rispetto al mancato riconoscimento dei predetti importi, e pertanto non è possibile per la Corte provvedere nel senso richiesto, in quanto il mancato riconoscimento di tali importi è coperto da giudicato.
Lo stesso dicasi per gli importi relativi alla direzione lavori, richiesti in questa sede, che non sono stati quantificati dal CTU, ma relativamente ai quali non vi è stata un'espressa domanda in via di appello incidentale condizionato, e che non possono quindi essere qui riconosciuti.
II. Nel secondo motivo di appello, lamenta che il tribunale non abbia accolto, in assenza di Pt_1 motivazione, la domanda svolta nei confronti di di condanna al pagamento del corrispettivo CP_1 per le opere extra dalla stessa realizzate e quantificate dal CTU in complessivi € 46.294,72 oltre iva, importo rispetto al quale il CTU ha svolto una valutazione di congruità. Così si è espresso il CTU
(pag. dell'elaborato prodotto in primo grado): “L'ammontare delle opere aggiuntive rispetto al contratto originario, calcolato sulla base dei prezzi unitari vigenti presso la Camera di Commercio di Como e con riferimento ai prezzi unitari di contratto, è pari a €. 46.294,72 oltre IVA, come desunto dall'allegato computo metrico estimativo [All. D]; tale importo deve quindi ritenersi aggiuntivo rispetto a quanto contabilizzato nei 6 stati di avanzamento lavori e fatturato da per complessivi €. 630.849,46 oltre IVA.” Il CTU ha poi descritto e giustificato le voi Parte_1 riportate nell'allegato D. 12 R.G. N. 16/2024
In realtà, il giudice di prime cure ha analizzato la domanda di pagamento di ulteriori opere avanzata da (pag.
3-4 della sentenza) e ha ritenuto di rigettarla integralmente, concludendo nel Pt_1 senso per cui “Nessuna somma è riconosciuta alla convenuta” (pag. 4 della sentenza).
Ritiene la Corte che le motivazioni addotte dal giudice di prime cure siano solo in parte condivisibili, nel senso che le uniche voci che possono essere escluse sono le seguenti:
- € 7.200,00 per il non allestimento cantiere per setti interni di paratia
- € 640,80 per il non scarico gabbie di armatura per setti interni di paratia,
Per tali voci, infatti, i testi escussi hanno dichiarato che il cantiere non necessitava di nuovo allestimento per la realizzazione dei setti interni, e che lo scarico delle gabbie non è stato effettuato da . Pt_1
Per le altre voci, invece, il richiamo al contenuto della CTU, effettuato dal tribunale, nel senso per cui i maggiori costi deriverebbero da sostituzione di altre opere già pagate, risulta oscuro e non rispondente a quanto riportato nell'elaborato tecnico. Pertanto, deve confermarsi che tutti gli altri importi riconosciuti dal CTU sono dovuti. Quindi, in favore di , a titolo di corrispettivo per Pt_1 opere extra contratto, deve essere riconosciuto l'importo di € 38.453,92. Per quanto riguarda l'Iva su tale importo, come già esposto in relazione al credito risarcitorio, corrispondente alla rifusione dei costi sostenuti da e per emendare i vizi, non sussistono le condizioni CP_1 Controparte_1 per accertare in questa sede quale sia il regime fiscale applicabile, e dunque l'importo è liquidato senza Iva, e l'Iva sarà dovuta se applicabile in concreto.
Le parti appellate vengono quindi condannate in solido al pagamento dell'importo di cui sopra (€
38.453,92), oltre interessi dalla proposizione della domanda alla data di pubblicazione della presente sentenza.
, inoltre, lamenta che non sia stata disposta la compensazione con l'importo trattenuto in Pt_1 garanzia di € 31.542,47.
In effetti, il tribunale ha ritenuto -correttamente- che l'importo fosse stato legittimamente trattenuto da dal saldo pagato, ma non ha considerato che, nel momento in cui vengono Controparte_1 liquidati i danni, tale importo deve essere posto in compensazione con quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno dall'appaltatore. Quindi, in riforma della sentenza appellata, tale importo deve essere detratto da quanto riconosciuto in favore di (oggi in liquidazione giudiziale) e CP_1
Cont di (oggi in liquidazione giudiziale) a titolo di risarcimento del danno, nel senso CP_1 per cui dall'importo di € 83.056,79 deve essere detratto l'importo trattenuto a garanzia, e quindi l'importo dovuto a tiolo di risarcimento del danno ammonta ad € 51.514,32. La compensazione avviene sugli importi al netto di Iva. Per quanto riguarda l'obbligazione del pagamento dell'Iva
13 R.G. N. 16/2024
sull'importo in eccedenza, la parte soccombente sarà tenuta al pagamento della stessa, se così dovuto in relazione al regime fiscale applicato in concreto.
Tale importo deve essere maggiorato di rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di richiesta di ATP fino ad oggi.
Si osserva per inciso che le posizioni delle due società in liquidazione giudiziale vengono mantenute accorpate, dato che così le posizioni sono state espresse in primo grado, e allo stato, nonostante la mera dichiarazione della difesa della liquidazione giudiziale di di essere CP_1
l'unica creditrice a titolo di risarcimento del danno, non vi è chiarezza in ordine alle differenti posizioni delle due parti.
III) Per quanto riguarda la posizione di assicuratrice di , si rileva che nessuna CP_2 Pt_1 questione può essere posta circa l'operatività della polizza e l'obbligo di manleva, dato che non vi è alcuna impugnazione rispetto alla decisione assunta in primo grado al capo 4 della sentenza, che prevede un'obbligazione di manleva senza limitazioni derivanti dalla polizza.
Circa la sua posizione nel presente giudizio di appello, stante la sua contumacia in primo grado, si rileva che la stessa ha aderito all'appello proposto da , e ha effettuato offerta reale per Pt_1
l'importo indicato quale proposta conciliativa dell'istruttore, prospettata in sede di procedimento cautelare di sospensiva. Permane, all'esito del giudizio, quindi, il suo obbligo integrale di manleva, per gli importi come sopra determinati a titolo di risarcimento del danno e di spese di lite, previa detrazione di quanto già pagato.
IV) Quanto alle spese di lite, valutato l'esito complessivo della controversia, che vede una parziale soccombenza reciproca, con prevalenza della soccombenza di può procedersi ad una Parte_1 parziale compensazione tra le parti, nella misura di un terzo, con condanna di alla Parte_1 rifusione dei residui due terzi in favore di e di Controparte_1 [...]
Cont
, secondo la liquidazione di cui in dispositivo – per solo per la fase ante Controparte_1 riassunzione-, secondo i parametri medi. Quanto alle spese di costituitasi solo nel CP_2 giudizio di appello, si compensano tra e la stessa, fermo l'obbligo di manleva anche per il Pt_1 capo relativo alla condanna di alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
PQM
La Corte
14 R.G. N. 16/2024
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della sentenza Parte_1
n. 1345/2023 del Tribunale di Como, in parziale riforma, così provvede:
1) Dichiara tenuta al risarcimento del danno in favore di Parte_1 [...]
e di dell'importo di € 83.056,79 Controparte_1 CP_1 Controparte_1
e per l'effetto, previa detrazione dell'importo di € 31.542,47 trattenuto in garanzia, la condanna al pagamento in favore delle stesse dell'importo di € 51.514,32, oltre interessi e rivalutazione, come in motivazione;
2) Condanna e in Controparte_1 Controparte_1 solido al pagamento in favore di dell'importo di € 38.453,92, oltre interessi Parte_1 come in motivazione;
3) Compensa le spese di lite nella misura di un terzo tra l'appellante e le appellate, e condanna alla rifusione alle controparti dei residui due terzi, spese liquidate per l'intero Parte_1 per il primo grado in complessivi € 14.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., e per il presente grado in complessivi € 9.991,00 quanto a
[...]
, e in complessivi € 4.888,00 quanto a oltre rimborso Controparte_1 CP_1 forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
4) Compensa le spese del grado tra e Parte_1 Controparte_2
5) Conferma nel resto.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 04/06/2025
La Presidente est
AN MA
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. AN MA - Presidente rel
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 16/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Cefalonia, 70 25124 Parte_1 P.IVA_1
BRESCIA presso lo studio dell'avv. PASINI ISIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE in riassunzione
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in VIA VOLTA 66 22100 COMO presso lo studio dell'avv. FAGETTI STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
1 R.G. N. 16/2024
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_3
GRAMSCI, 19 25121 BRESCIA presso lo studio dell'avv. MANNATRIZIO DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI in riassunzione
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER Parte_1
Preliminarmente: voglia l'Ecc.ma Corte adita, dare atto che ha versato a CP_2 CP_1
la somma di euro 40.707,68= in data 5 marzo 2024.
[...]
Nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare la nullità anche parziale della sentenza;
in subordine riformare la Sentenza n. 1345/2023 pubblicata in data 4 dicembre 2023 dal Tribunale di Como, Giudice dr.ssa Maria Paduano, nella causa Rg 1795/2019, e per l'effetto, accertare e dichiarare che è tenuta nello stretto limite di cui Parte_1 all'accertamento tecnico preventivo, rimodulando la condanna al quantum della somma dovuta, tenendo conto anche della necessità di eventualmente compensarla ex officio, con le somme ritenute da e a garanzia pari al 5% dell'appalto stipulato e cioè a euro 31.542,42= CP_1 CP_1 oltre Iva, interessi di mora al saldo, e delle somme dovute a per le maggiori opere utili Parte_1 eseguite quantificate dal CTU in euro 47.582,92= oltre Iva, oltre interessi di mora e rivalutazione al saldo.
Previe tutte le declaratorie del caso, dichiararsi tenuta la terza chiamata Controparte_3 contumace in primo grado, a garantire e manlevare da ogni onere di pagamento, ivi Parte_1 comprese le spese legali e anche di patrocinio della per entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
In subordine, accogliersi tutte le domande svolte in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure.
Spese diritti e onorari di lite rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si ribadiscono le istanze istruttorie di prime cure.
Si oppone alle istanze istruttorie svolte da . Controparte_1
PER GIUDIZIALE: Controparte_1
2 R.G. N. 16/2024
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattese, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE:
- respingere l'appello proposto da nonché ogni domanda dalla stessa proposta, Parte_1 anche in via istruttoria, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi ex ante rappresentati e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Como n. 1345/2023.
Nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di non accogliere le domande formulate in via principale si chiede:
IN VIA SUBORDINATA:
1) accertare i fatti esposti e in particolare, accertare che tutti i fenomeni infiltrativi, i danni, i vizi e le problematiche lamentate da e (ora CP_1 Controparte_1 Controparte_1
) nonché ogni altro danno, così come meglio riferito, descritto e documentato in atti e
[...] nella relazione dell'ing. del 24.04.2017 sono tutti eziologicamente riconducibili e dipesi Per_1 dall'attività di accertare e dichiarare che la responsabilità dei fatti riferiti deve Parte_1 ascriversi alla condotta della convenuta accertare e dichiarare che e Parte_1 CP_1 hanno patito i danni e sostenuto i costi descritti e documentati;
Controparte_1
2) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di Parte_1
€ 117.805,46 in favore di (e per quanto occorra in solido con Controparte_1 ora ), ovvero quella maggiore o minor somma Controparte_1 Controparte_1 che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo effettivo;
3) accertare che (ora ) ha legittimamente Controparte_1 Controparte_1 trattenuto in deposito la ritenuta a garanzia del 5%, pari ad € 31.542,42, dell'ammontare liquidato e fatturato da e, conseguentemente, dichiarare (ora Parte_1 Controparte_1 [...]
) legittimata a trattenere in via definitiva la somma di € 31.542,42 a titolo di Controparte_1 parziale ristoro dei danni di cui ai precedenti punti 2) e 3) delle odierne conclusioni;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
1) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della convenuta Parte_1
si chiede di dichiarare inammissibile la domanda di condanna agli interessi di mora e
[...] rivalutazione al saldo in quanto domanda nuova formulata per la prima volta in appello, e di compensare quanto eventualmente dovuto da e (ora CP_1 Controparte_1 [...]
) a con quanto dovuto da a Controparte_1 Parte_1 Parte_1 CP_4
(ora ), condannando al Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 pagamento della differenza residua in favore di (e per quanto Controparte_1 occorra in solido con ora ); Controparte_1 Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'ammissione di prova per testimoni dei seguenti capitoli di prova: 3 R.G. N. 16/2024
1) “Vero che nei mesi di settembre e ottobre 2016 ovvero nelle prime fasi di scavo presso il cantiere sito in Como, via Manzoni, si sono verificati problemi di tenuta idraulica dei diaframmi perimetrali”;
2) “Vero che nel mese di ottobre e novembre 2016, durante le operazioni di scavo al piano -2 del cantiere sito in Como, via Manzoni, sono apparsi nidi di ghiaia, infiltrazioni d'acqua nei/dai diaframmi perimetrali realizzati da;
Parte_1
3) “Vero che la ditta ha prestato manodopera, assistenza tecnica e Controparte_5 materiali presso il cantiere sito in Como, via Manzoni, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016, gennaio 2017 come descritto nelle fatture che mi si rammostrano” (si rammostrino al teste i doc. n. 51,52);
4) “Vero che la ditta NA & NI snc ha realizzato n. 11 casseri e ha posato tali casseri in coincidenza dei giunti delle paratie realizzate da presso il cantiere sito in Como, via Parte_1
Manzoni”;
5) “Vero che nel mese di luglio 2016 ha trasportato presso il cantiere sito in Como, Parte_1 via Manzoni, una macchina operatrice per la realizzazione delle paratie centrali”;
6) “Vero che nei mesi di dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 su incarico di ha svolto CP_1 attività professionale di consulenza nell'ambito del Ricorso per ATP, R.G. n. 1443/2017 e che per tale attività ho emesso la fatt. n. 13/2019 che mi si rammostra” (si rammostri al teste il doc n. 57);
7) “Vero che nei mesi di dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 su incarico di ha svolto CP_1 attività professionale di consulenza nell'ambito del Ricorso per ATP, R.G. n. 1443/2017 e che per tale attività ho emesso la notula che mi si rammostra” (si rammostri al teste il doc n. 57).
Si indicano a testi:
1) Arch. via Manzoni n. 324, Valmorea;
Testimone_1
2) Ing. Via Montandon n. 13, Pusiano – (CO), Testimone_2
3) via Italia n. 44, Cantù (CO); Testimone_3
4) Arch. via Airolo n. 19, Milano;
Testimone_4
5) , via Ravona 12, San Fermo della Battaglia (CO); Controparte_6
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
PER Controparte_7
Nel merito:
In via principale: per le causali di cui alla parte narrativa del presente atto, accogliere l'impugnazione proposta dall'appellante ed assicurata società e, per l'effetto, Parte_1
4 R.G. N. 16/2024
riformare integralmente la sentenza n. 1345/2023 Cron., pubblicata dal Tribunale di Como in data 04/12/2023, all'esito del procedimento civile ivi radicato, al n. 1795/2019 R.G.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi del rigetto, anche soltanto parziale, del mezzo di gravame proposto dall'appellante ed assicurata società per le causali di Parte_1 cui alla parte narrativa del presente atto, accertare e dichiarare che i danni subiti e subendi dalle appellate Liquidazione giudiziale di e e per i quali si dibatte CP_1 Controparte_8 risultano alle stesse già stati integralmente ristorati e ciò in forza dell'offerta reale formulata loro da parte dell'odierna appellata, società
giusto assegno di data 05/03/2024, intestato alla allora appellata Controparte_2 società , recante l'importo complessivo di euro 40.707,68, dalla già Controparte_1 menzionata parte appellata regolarmente ricevuto e trattenuto a mero titolo di acconto.
In via ulteriormente subordinata: nel respinto e non creduto scenario del rigetto, anche solo parziale, dell'appello proposto dall'assicurata e dell'accertamento del diritto delle Parte_1 appellate e al risarcimento di un Controparte_9 CP_1 Controparte_8 quantum superiore a quello oggetto dell'offerta reale già formulata loro da parte dell'appellata società ridurre l'eventuale c.d. danno differenziale risarcitorio Controparte_2 dovuto in solido da ed esclusivamente entro i Parte_1 Controparte_2 rigorosi limiti di quanto accertato a carico dell'assicurata previa deduzione degli Parte_1 importi causalmente ricollegabili a comprovata responsabilità, nel caso di specie, delle parti Liquidazione giudiziale di e con detrazione di tutte le somme CP_1 Controparte_8 nelle more già percepite da queste ultime a titolo di risarcimento e/o indennizzo che dir si voglia ed, in ogni caso, con applicazione delle condizioni di cui alla polizza assicurativa azionata da nei riguardi di nonché degli scoperti, minimi Parte_1 Controparte_2 indennizzabili e dei massimali fatti valere da quest'ultima.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali o rimborso forfettario ed agli altri accessori di legge, da determinarsi secondo normativa e regolamentazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_1 Controparte_1
(oggi , quali committente e appaltatrice, citavano in giudizio la
[...] CP_1 subappaltatrice chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni per Parte_1 la somma complessiva di € 117.805,46. In particolare, parte attrice rappresentava che, dopo aver affidato a l'esecuzione di lavori di formazione di diaframmi e jet grouting presso il Pt_1 cantiere edile per la costruzione di un complesso alberghiero, sito in Como, via Manzoni n. 16, riscontrava la presenza di infiltrazioni d'acqua e altri vizi riconducibili all'operato della subappaltatrice.
Deduceva inoltre che, ante causam, era stato instaurato procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (RG n. 3787/2017), all'esito del quale il CTU ing. Persona_2
5 R.G. N. 16/2024
accertava che i danni lamentati dalla committente e dall'appaltatrice erano dovuti ad errori di esecuzione delle opere da parte di quantificando i costi sostenuti per far fronte al Parte_1 fenomeno infiltrativo in € 83.056,79 oltre iva.
Si costituiva in giudizio che contestava le domande ex adverso proposte, chiedendo in via Pt_1 riconvenzionale la condanna delle attrici al versamento dell'importo trattenuto a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle opere (5% del corrispettivo pattuito) pari a € 31.542,42.
Domandava inoltre il rimborso delle opere extracapitolato che aveva realizzato e che erano state stimate dal CTU nell'ammontare di € 47.582,92, iva esclusa.
Chiedeva infine di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia Controparte_2 per essere manlevata e tenuta indenne nell'ipotesi in cui fosse stata condannata al pagamento delle somme pretese dalle attrici. non si costituiva in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
Il giudizio di primo grado veniva istruito mediante il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e l'assunzione di prova testimoniale, previa acquisizione dell'elaborato peritale depositato all'esito del procedimento di ATP.
La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1345/2023, ha condannato al pagamento in favore Pt_1 delle attrici del complessivo importo di € 168.182,27, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo effettivo e ha riconosciuto il diritto di e di trattenere CP_1 CP_1
l'importo di € 31.542,42 a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle opere.
Nella specie, il primo giudice, condividendo le risultanze dell'elaborato peritale e tramite l'escussione dei testi ing. arch. e Testimone_2 Tes_5 Testimone_4 Testimone_6 ha individuato, quali costi sostenuti dalle attrici:
- l'ammontare di € 83.056,79 oltre iva, costo complessivamente sostenuto per far fronte alle infiltrazioni d'acqua causate dalla imperfetta esecuzione delle opere da parte di , Pt_1 come quantificato dal CTU;
- l'ammontare di € 15.112,89, quali ulteriori costi sostenuti e riconosciuti nell'allegato E, punto n. 7 della CTU, relativi alle fatture TecnoB 20/2017 di € 2.215,45; fattura 4Build- parte di €11.762,38; fattura Foti 68/2017 e 147/2017-parte di €1.135,06; Tes_
- l'ammontare di € 39.890,58, pari ai costi delle fatture di TecnoB, 4Build-parte e e di cui al doc. 62 di parte attrice (fattura TecnoB 20/2017 di €2.215,45; fattura 4Build di
€22.448,20; fattura Foti di €15.226,93). In particolare, il Tribunale, all'esito dell'escussione dei testi, ha ritenuto che fosse stato confermato che il materiale di cui alle predette fatture era stato acquistato dalle attrici per far fronte alle infiltrazioni d'acqua;
6 R.G. N. 16/2024
- l'ammontare di € 11.850,12, di cui alle fatture n. 20/2017 e 72/2017, quale maggior costo sostenuto dalle attrici per il trasporto del terreo “sciolto” ovvero del terreno ricco di acqua.
Quanto alle opere extra e i costi asseritamente sostenuti da , il Tribunale non ha Pt_1 riconosciuto né gli asseriti costi di trasporto delle gabbie di ferro e per il nuovo allestimento del cantiere, dal momento che i testi escussi avevano confermato trattarsi di attrezzature tutte già presenti;
né il corrispettivo per “l'esecuzione di colonne di jet grouting esterne a chiusura degli spigoli tra i pannelli di paratia” e di cui al n. 8 dell'allegato D alla CTU, perché aveva Pt_1 optato per un'altra soluzione tecnica che aveva poi causato le infiltrazioni d'acqua; neppure l'importo di € 2.576,40 relativo ad un'opera contrattualmente prevista e che ha prima Pt_1 sostituito con altra opera e poi realizzato comunque per far fronte ad un proprio errore.
In definitiva, il Tribunale ha riconosciuto, in favore delle attrici, la somma complessiva di
€168.182,87 (€ 83.056,79 oltre iva = €101.329,28; ulteriori costi pari a €15.112,89 e € 39.890,58 e
€ 11.850,12) oltre interessi e rivalutazione monetaria, condannando, in accoglimento della domanda di manleva svolta da , a tenere la stessa indenne delle somme Pt_1 Controparte_2 dovute a e CP_1 CP_1
L'appello
La sentenza è stata impugnata da sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
1. erroneo riconoscimento di costi aggiuntivi che il primo giudice avrebbe dovuto escludere, in quanto relativi a danni già esaminati ed esclusi dal CTU, il quale ha quantificato l'importo complessivo in soli € 83.056,79. Inoltre, l'appellante contesta l'erronea applicazione dell'iva, quantificata al 22% nonostante le fatture risultino esenti da imposta;
2. il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice avendo riconosciuto alle odierne appellate la complessiva somma di € 168.182,87 a titolo di risarcimento del danno, pur a fronte di una inferiore richiesta risarcitoria per € 117.805,46. Censura, inoltre, il mancato riconoscimento dell'importo di € 46.294,72 oltre iva, quale ammontare delle opere extra contratto realizzate da e che avrebbero dovuto essere compensate con le Pt_1 somme dovute alle attrici a titolo di risarcimento, così come avrebbe dovuto essere messo in compensazione l'importo della cauzione trattenuto dalle committenti pari ad € 31.542,42;
3. erroneo riconoscimento da parte del tribunale in favore di , oltre all'importo CP_1 riconosciuto dal CTU, a titolo di ulteriori costi, degli importi indicati al punto 7 dell'allegato E della CTU, in quanto esplicitamente il CTU ha escluso ulteriori costi rispetto a quelli contenuti solo nel punto 6.7 della relazione tecnica (e che già comprende gli importi indicati nel punto 7 sopra richiamato); analogamente non potrebbero essere riconosciuti i
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costi di cui al doc. 62 di parte attrice relativi alle contestate fatture TecnoB, 4Build parte e Tes_ (per l'importo complessivo di €39.890,58) che sarebbero del tutto avulse, anche temporalmente, dagli interventi di ripristino.
4. l'erroneo riconoscimento degli importi di € 15.112,89 e € 39.890,58, che sarebbero stati liquidati immotivatamente, come indicato negli altri motivi di appello, e che sarebbero comunque indebiti in quanto le fatture di cui al doc. 62 di parte attrice sono intestate a CP_1
pertanto, solo quest'ultima sarebbe legittimata a far valere il relativo diritto di credito.
[...]
Ribadisce che gli unici costi riconoscibili a titolo di risarcimento sono quello indicati nel punto 6.7 della ctu.
Domanda, pertanto, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., di dichiarare la nullità, anche parziale della sentenza e, in subordine, la riforma.
Si è costituita in giudizio che ha che concluso chiedendo di accogliere Controparte_2
l'appello proposto da e, in via subordinata, di accertare l'avvenuto integrale ristoro dei Pt_1 danni lamentati in forza dell'offerta reale formulata dalla compagnia assicurativa in data 05.03.2024
e pari a € 40.707,68.
Si sono altresì costituite in giudizio e già Controparte_1 CP_1 Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello e, nel merito, di rigettare il gravame e confermare la sentenza.
All'udienza del 16.05.2024, la consigliera istruttrice ha sospeso la provvisoria esecuzione della sentenza e fissato l'udienza del 12.12.2024 per la rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 12.12.2024, preso atto della dichiarazione di liquidazione giudiziale di CP_1 con sentenza n. 75/2024 del Tribunale di Como e della dichiarazione di fallimento di
[...] CP_1 con sentenza 1/2024, la consigliera istruttrice ha disposto l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 10.01.2025, ha riassunto la causa Pt_1 innanzi alla Corte d'appello di Milano, rassegnando le medesime conclusioni.
Si è costituita con comparsa di risposta del 21.02.2025 la procedura di liquidazione giudiziale richiamando integralmente i contenuti della pregressa comparsa di costituzione di CP_1 del 23.04.2024 e rassegnando le medesime conclusioni. Ha inoltre precisato che le CP_1 domande precedentemente introdotte sono ribadite solo con riferimento alla posizione di CP_1
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s.r.l., con esclusione di (ora , dichiarandosi l'unica legittimata attiva a Controparte_1 CP_1 vantare il credito risarcitorio riconosciuto dal Tribunale.
La liquidazione giudiziale di non si è costituita nel procedimento riassunto. CP_1
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte ha trattenuto la causa in decisione in data 29.05.2025.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Motivi della decisione
L'appello è fondato, nei termini seguenti.
I. Vengono innanzitutto in considerazione il primo, il terzo e il quarto motivo di appello, nonché il secondo motivo relativamente al riconoscimento delle somme dovute a a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno e che possono essere quindi trattati congiuntamente.
Al riguardo, l'appellante deducendo un vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale che, a fronte di una richiesta risarcitoria di € 117.805,46, lamenta che l'importo di € 168.182,87, riconosciuto a titolo di risarcimento del danno conseguente alle infiltrazioni d'acqua cagionate dalla cattiva esecuzione delle opere da parte di , non possa ritenersi corretto. Pt_1
Reputa questa Corte che la sentenza del primo giudice sia viziata da taluni errori di calcolo che hanno condotto a duplicare gli importi dovuti e già compresi nel costo complessivamente quantificato dal CTU.
Va chiarito innanzitutto che la relazione del CTU ha compiuto gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa ed è confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne. Le risultanze della consulenza tecnica sono quindi pienamente condivisibili in quanto fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate.
Nella specie, il CTU ha riconosciuto che i danni lamentati dall'odierna appellata sono riconducibili a infiltrazioni tra alcuni pannelli di paratia cagionate dalla esecuzione non a regola d'arte delle opere subappaltate a , quantificando il costo congruo complessivamente sostenuto per far Pt_1 fronte al fenomeno infiltrativo in € 83.056,79, al netto di IVA (CTU sub doc. 01 fasc. I grado parte attrice).
Il punto 6.7 dell'elaborato peritale contiene i costi considerati dal CTU, poi riepilogati anche nell'allegato E dell'elaborato (doc. 01 bis fasc. I grado parte attrice). Pertanto, occorre esaminare congiuntamente tali punti dell'indagine peritale, comprendendo anche gli allegati che la completano e la integrano.
In particolare, “per opere eseguite e materiali utilizzati per tamponature delle infiltrazioni e sigillature in fase di scavo”, il CTU prende in esame le fatture di cui al doc. 62 di parte attrice, tra
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cui la fattura TecnoB 20/2017 (pag. 5 doc. 62 parte attrice) di importo complessivo pari a €
2.702,85; tutte le fatture 4Build (da pag. 6 a 17 doc. 62 parte attrice), aventi importo complessivo di
€ 22.448,20 e, infine, le fatture Foti 68/2017 e 147/2017, pari complessivamente a €15.226,93.
Tuttavia, il CTU riconosce solo parzialmente le predette fatture e, nella specie, quantifica in €
15.112,89, il costo complessivo per “forniture materiali per interventi urgenti di sistemazione infiltrazione”, come esposto al punto 7 dell'allegato E della CTU.
Ed infatti riconosce la fattura Tecno B 20/2017 per soli € 2.215,45, le fatture 4Build per il complessivo importo di € 11.762,38 e le fatture Foti 68/2017 e 147/2017 per € 1.135,06, per un totale di € 15.112,89. Tale importo va a comporre il totale dei costi sostenuti da e quantificati CP_1 dal CTU in € 83.056,79.
L'appellante, al proposito, lamenta giustamente che il Tribunale ha considerato in aggiunta la somma di € 15.112,89, computandola quindi due volte, dato che si riferisce a costi già inclusi dal
CTU nell'importo complessivo di € 83.056,79.
Parimenti, il Tribunale è incorso in un secondo errore di calcolo, avendo considerato e aggiunto l'importo di € 39.890,58 quale voce di costo aggiuntiva, sebbene tale somma costituisca la Tes_ risultante degli importi complessivi di cui alle fatture TecnoB, 4Build e già parzialmente considerati dal CTU, come sopra espresso.
Questa Corte non ravvisa motivi per discostarsi dalle risultanze dell'indagine peritale, non apparendo giustificato il riconoscimento di ulteriori importi rispetto alle indicazioni svolte dal CTU, che ha escluso il riconoscimento di importi eccedenti quello di € 83.056,79, a cui è pervenuto come descritto nell'allegato E.
Peraltro, neppure l'escussione dei testi consente di spostare le conclusioni a cui è giunto il CTU.
Invero, appaiono generiche le deposizioni dei testi sentiti alle udienze del 22.04.2021, 15.09.2021 e
24.03.2022, che non sono stati in grado di confermare che il materiale esposto nelle fatture TecnoB, Tes_ 4Build e di cui al doc. 62 di parte attrice - non considerato dal CTU -, sia proprio quello acquistato da per far fronte alle infiltrazioni d'acqua1. CP_1
Considerata l'assenza di convergenza univoca nelle deposizioni testimoniali rese, e considerata la genericità delle dichiarazioni – spesso espresse in forma ipotetica o dubitativa- deve escludersi che la circostanza dedotta nei capitoli di prova possa ritenersi validamente confermata, ciò in base al 1 I testi, infatti, sentiti sui capitoli nn. 8,9,10, della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice, a proposito del materiale asseritamente utilizzato da per il ripristino della tenuta idraulica e di cui alle fatture sub CP_1 doc. 62, hanno rilasciato dichiarazioni non convergenti;
in particolare, i testi e sentiti Tes_5 Testimone_6 rispettivamente all'udienza del 15.09.2021 e all'udienza del 24.03.2022, non sono in grado di confermare la circostanza che i materiali di cui alle fatture sub doc. 62 siano quelli utilizzati da . I testi e , CP_1 Testimone_2 Testimone_4 sentiti alle udienze 22.04.2021 e 15.09.2021, hanno invece rilasciato dichiarazioni caratterizzate da genericità e mancanza di precisione, in quanto formulate in termini meramente ipotetici o dubitativi (“potrebbero essere quelli i materiali utilizzati”; “un po' potrebbe essere stato utilizzato”). 10 R.G. N. 16/2024
principio del libero convincimento del giudice, fondato su una valutazione complessiva, logica e coerente degli elementi istruttori.
Resta infine da rilevare l'ulteriore errore in cui è incorso il primo giudice nel considerare, quale costo aggiuntivo, anche l'importo di cui alle fatture nn 20/2017 e 72/2017 pari a € 11.850,12 , anche questo già ricompreso dal CTU nel costo totale, quali maggiori oneri di scavo per infiltrazioni
(punto 9 dell'allegato E), precisando, a pag. 17 relazione peritale, che “per oneri aggiuntivi di scavo: esaminata la documentazione prodotta in atti, si ritengono riferibili a oneri aggiuntivi di scavo per far fronte ai fenomeni infiltrativi le fatture 20/2017 e 72/2017 di per Parte_2 quanto esposto in merito ad assistenza a seguito infiltrazioni per complessivi €11.850,12 oltre iva, cifra ritenuta congrua dal sottoscritto;
l'importo di €7.200,00 esposto nella fattura 72/2017 quale
“partecipazione maggior costo per infiltrazioni”, è assolutamente generico e non può essere ricondotto con certezza la fenomeno infiltrativo accertato”.
In definitiva, questa Corte riconosce l'ammontare complessivo dei costi di ripristino, da riconoscersi a titolo di risarcimento del danno, in € 83.056,79 come quantificato dal CTU, al netto di Iva.
Non deve invece essere riconosciuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Liquidazione
Giudiziale nella propria comparsa di costituzione e risposta, l'importo di € 24.777,69 (pari alla differenza tra l'importo totale delle fatture di cui al doc. 62 e la quota riconosciuta dal CTU: €
39.890,58 - € 15.112,89), stante la genericità delle dichiarazioni rilasciate dai testi sentiti sui capitoli di prova 8,9,10 della memoria 183, VI comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice e aventi ad oggetto i materiali di cui alle fatture sub doc. 62.
Non può riconoscersi neppure l'ulteriore importo di € 7.469,88 quale maggior costo per il trasporto del terreno “sciolto e assistenza per infiltrazioni” e di cui alle fatture n. 20/17 e 72/17 in quanto quest'ultime sono già ricomprese, almeno parzialmente, nel costo complessivo quantificato dal
CTU e di cui all'allegato E (punto 9).
Infine, non sono oggetto di valutazione e quantificazione dell'indagine peritale gli importi di €
1.260 e € 1.268,00 più iva che la Liquidazione chiede quale costo per il noleggio del generatore e dell'elettropompa.
Sul punto si condividono le risultanze dell'elaborato peritale che ha ritenuto congrui, con riguardo all'acquisto, nolo e installazione delle pompe, solo gli importi indicati ai punti 1, 2, 3 dell'allegato E della CTU.
Peraltro, anche per questo aspetto, neppure le deposizioni dei testi sentiti sul capitolo 11 della memoria ex art. 183 IV comma n. 2 c.p.c. di parte attrice sono dirimenti, dal momento che non
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appaiono confermare la circostanza dell'acquisto e noleggio da parte di delle elettropompe e CP_1 del materiale di raccorderia per il pompaggio dell'acqua all'interno del cantiere.
La Liquidazione giudiziale di inoltre, nei propri atti, evidenzia che sarebbero dovuti in CP_1 suo favore ulteriori importi, in particolare:
“- le somme pagate da al CTU dell'ATP pari ad € 4.214,58 in ossequio al decreto di CP_1 liquidazione del Tribunale (DOC. 56, fasc. I grado);
- le spese per l'assistenza legale dell'ATP pari ad € 3.202,00 (comprensivo di € 174,00 per contributo unificato e marca da bollo per il reclamo) (DOC. 58, fasc. I grado);
- le spese per l'assistenza tecnica del CTP in sede di ATP che può essere riconosciuto, in via equitativa, nel medesimo importo liquidato al CTU”.
Orbene, a questo proposito si evidenzia che tali importi non sono stati calcolati e considerati dal giudice di primo grado, il quale ha liquidato un importo superiore a quanto riconosciuto in questa sede, ma a diverso titolo rispetto a quanto indicato. Né il tribunale ha considerato questi importi nella liquidazione delle spese di lite, anche di ATP.
Da parte di non vi è stata alcuna contestazione – in termini di appello incidentale, quanto CP_1 meno condizionato – rispetto al mancato riconoscimento dei predetti importi, e pertanto non è possibile per la Corte provvedere nel senso richiesto, in quanto il mancato riconoscimento di tali importi è coperto da giudicato.
Lo stesso dicasi per gli importi relativi alla direzione lavori, richiesti in questa sede, che non sono stati quantificati dal CTU, ma relativamente ai quali non vi è stata un'espressa domanda in via di appello incidentale condizionato, e che non possono quindi essere qui riconosciuti.
II. Nel secondo motivo di appello, lamenta che il tribunale non abbia accolto, in assenza di Pt_1 motivazione, la domanda svolta nei confronti di di condanna al pagamento del corrispettivo CP_1 per le opere extra dalla stessa realizzate e quantificate dal CTU in complessivi € 46.294,72 oltre iva, importo rispetto al quale il CTU ha svolto una valutazione di congruità. Così si è espresso il CTU
(pag. dell'elaborato prodotto in primo grado): “L'ammontare delle opere aggiuntive rispetto al contratto originario, calcolato sulla base dei prezzi unitari vigenti presso la Camera di Commercio di Como e con riferimento ai prezzi unitari di contratto, è pari a €. 46.294,72 oltre IVA, come desunto dall'allegato computo metrico estimativo [All. D]; tale importo deve quindi ritenersi aggiuntivo rispetto a quanto contabilizzato nei 6 stati di avanzamento lavori e fatturato da per complessivi €. 630.849,46 oltre IVA.” Il CTU ha poi descritto e giustificato le voi Parte_1 riportate nell'allegato D. 12 R.G. N. 16/2024
In realtà, il giudice di prime cure ha analizzato la domanda di pagamento di ulteriori opere avanzata da (pag.
3-4 della sentenza) e ha ritenuto di rigettarla integralmente, concludendo nel Pt_1 senso per cui “Nessuna somma è riconosciuta alla convenuta” (pag. 4 della sentenza).
Ritiene la Corte che le motivazioni addotte dal giudice di prime cure siano solo in parte condivisibili, nel senso che le uniche voci che possono essere escluse sono le seguenti:
- € 7.200,00 per il non allestimento cantiere per setti interni di paratia
- € 640,80 per il non scarico gabbie di armatura per setti interni di paratia,
Per tali voci, infatti, i testi escussi hanno dichiarato che il cantiere non necessitava di nuovo allestimento per la realizzazione dei setti interni, e che lo scarico delle gabbie non è stato effettuato da . Pt_1
Per le altre voci, invece, il richiamo al contenuto della CTU, effettuato dal tribunale, nel senso per cui i maggiori costi deriverebbero da sostituzione di altre opere già pagate, risulta oscuro e non rispondente a quanto riportato nell'elaborato tecnico. Pertanto, deve confermarsi che tutti gli altri importi riconosciuti dal CTU sono dovuti. Quindi, in favore di , a titolo di corrispettivo per Pt_1 opere extra contratto, deve essere riconosciuto l'importo di € 38.453,92. Per quanto riguarda l'Iva su tale importo, come già esposto in relazione al credito risarcitorio, corrispondente alla rifusione dei costi sostenuti da e per emendare i vizi, non sussistono le condizioni CP_1 Controparte_1 per accertare in questa sede quale sia il regime fiscale applicabile, e dunque l'importo è liquidato senza Iva, e l'Iva sarà dovuta se applicabile in concreto.
Le parti appellate vengono quindi condannate in solido al pagamento dell'importo di cui sopra (€
38.453,92), oltre interessi dalla proposizione della domanda alla data di pubblicazione della presente sentenza.
, inoltre, lamenta che non sia stata disposta la compensazione con l'importo trattenuto in Pt_1 garanzia di € 31.542,47.
In effetti, il tribunale ha ritenuto -correttamente- che l'importo fosse stato legittimamente trattenuto da dal saldo pagato, ma non ha considerato che, nel momento in cui vengono Controparte_1 liquidati i danni, tale importo deve essere posto in compensazione con quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno dall'appaltatore. Quindi, in riforma della sentenza appellata, tale importo deve essere detratto da quanto riconosciuto in favore di (oggi in liquidazione giudiziale) e CP_1
Cont di (oggi in liquidazione giudiziale) a titolo di risarcimento del danno, nel senso CP_1 per cui dall'importo di € 83.056,79 deve essere detratto l'importo trattenuto a garanzia, e quindi l'importo dovuto a tiolo di risarcimento del danno ammonta ad € 51.514,32. La compensazione avviene sugli importi al netto di Iva. Per quanto riguarda l'obbligazione del pagamento dell'Iva
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sull'importo in eccedenza, la parte soccombente sarà tenuta al pagamento della stessa, se così dovuto in relazione al regime fiscale applicato in concreto.
Tale importo deve essere maggiorato di rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di richiesta di ATP fino ad oggi.
Si osserva per inciso che le posizioni delle due società in liquidazione giudiziale vengono mantenute accorpate, dato che così le posizioni sono state espresse in primo grado, e allo stato, nonostante la mera dichiarazione della difesa della liquidazione giudiziale di di essere CP_1
l'unica creditrice a titolo di risarcimento del danno, non vi è chiarezza in ordine alle differenti posizioni delle due parti.
III) Per quanto riguarda la posizione di assicuratrice di , si rileva che nessuna CP_2 Pt_1 questione può essere posta circa l'operatività della polizza e l'obbligo di manleva, dato che non vi è alcuna impugnazione rispetto alla decisione assunta in primo grado al capo 4 della sentenza, che prevede un'obbligazione di manleva senza limitazioni derivanti dalla polizza.
Circa la sua posizione nel presente giudizio di appello, stante la sua contumacia in primo grado, si rileva che la stessa ha aderito all'appello proposto da , e ha effettuato offerta reale per Pt_1
l'importo indicato quale proposta conciliativa dell'istruttore, prospettata in sede di procedimento cautelare di sospensiva. Permane, all'esito del giudizio, quindi, il suo obbligo integrale di manleva, per gli importi come sopra determinati a titolo di risarcimento del danno e di spese di lite, previa detrazione di quanto già pagato.
IV) Quanto alle spese di lite, valutato l'esito complessivo della controversia, che vede una parziale soccombenza reciproca, con prevalenza della soccombenza di può procedersi ad una Parte_1 parziale compensazione tra le parti, nella misura di un terzo, con condanna di alla Parte_1 rifusione dei residui due terzi in favore di e di Controparte_1 [...]
Cont
, secondo la liquidazione di cui in dispositivo – per solo per la fase ante Controparte_1 riassunzione-, secondo i parametri medi. Quanto alle spese di costituitasi solo nel CP_2 giudizio di appello, si compensano tra e la stessa, fermo l'obbligo di manleva anche per il Pt_1 capo relativo alla condanna di alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
PQM
La Corte
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Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della sentenza Parte_1
n. 1345/2023 del Tribunale di Como, in parziale riforma, così provvede:
1) Dichiara tenuta al risarcimento del danno in favore di Parte_1 [...]
e di dell'importo di € 83.056,79 Controparte_1 CP_1 Controparte_1
e per l'effetto, previa detrazione dell'importo di € 31.542,47 trattenuto in garanzia, la condanna al pagamento in favore delle stesse dell'importo di € 51.514,32, oltre interessi e rivalutazione, come in motivazione;
2) Condanna e in Controparte_1 Controparte_1 solido al pagamento in favore di dell'importo di € 38.453,92, oltre interessi Parte_1 come in motivazione;
3) Compensa le spese di lite nella misura di un terzo tra l'appellante e le appellate, e condanna alla rifusione alle controparti dei residui due terzi, spese liquidate per l'intero Parte_1 per il primo grado in complessivi € 14.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., e per il presente grado in complessivi € 9.991,00 quanto a
[...]
, e in complessivi € 4.888,00 quanto a oltre rimborso Controparte_1 CP_1 forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
4) Compensa le spese del grado tra e Parte_1 Controparte_2
5) Conferma nel resto.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 04/06/2025
La Presidente est
AN MA
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