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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 16/10/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. AR AP Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. AL LT Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 4.12.2024
Da
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(UD), in Via Santa Caterina n. 37, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Maugeri, del Foro di
Udine (C.F. - pec: , ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il suo studio, sito a Udine in Via Dante n. 16, giusta procura alle liti informatica allegata mediante strumenti telematici al presente ricorso in appello, appellante
Contro
, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, Controparte_1
24, (C.F. ) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Iero (c.f.
1 e OL TI (c.f. ) dell'Avvocatura dell'Istituto, C.F._3 C.F._4 giusta procura ad lites in atti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione
del Friuli Venezia Giulia, in Trieste, Via Cesare Battisti, 10d. PEC: CP_2 CP_1
t Email_2
t Email_3
appellato
appello avverso la sentenza n.201/2024 del tribunale di Udine pubblicata il 11.06.2024 e non notificata
In punto: riliquidazione pensione in cumulo
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Nel merito: in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso, riformarsi integralmente la sentenza la sentenza n. 201/2024 del Tribunale di Udine - Sezione Lavoro e Previdenza - dell'11 giugno 2024, pubblicata in pari data, e per l'effetto: in via principale di merito: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, che il sig. Parte_1 ha diritto al godimento della pensione di anzianità/anticipata in regime di cumulo, al fine dichiarando suscettibile di rettifica e quindi utilmente avanzata quale domanda di pensione in regime di cumulo
(sussistendone già all'epoca tutti i relativi presupposti, sia anagrafici che contributivi) la domanda di pensione di anzianità/anticipata alla Gestione Artigiani presentata dall'odierno appellante in data
07.03.2022 (che ha dato luogo alla liquidazione della pensione n. 33053671 Cat. VOART), con conseguente costituzione in suo favore di una pensione di anzianità/anticipata in regime di cumulo in relazione a tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati in suo favore ex art. 1, comma 243, L. n.
228/2012, e conseguente condannare l' al pagamento in favore del sig. del CP_1 Parte_1 relativo trattamento di quiescenza con decorrenza dal mese di maggio 2022 od altra diversa data, anche successiva, che verrà ritenuta di ragione e giustizia, con maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, come per legge;
sempre nel merito, in via subordinata (e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale): accertare e dichiarare, sempre per le ragioni sopra meglio esposte, l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di pensione di anzianità/anticipata in cumulo CP_1 presentata dal sig. in data 19.01.2023 (domanda n. 2197951500006) e, per Parte_1
2 l'effetto, condannare l' al pagamento in favore dell'odierno appellante della pensione di CP_1 anzianità/anticipata in regime di cumulo, con decorrenza dal mese di febbraio 2023, o da altra diversa data, precedente o successiva, che verrà riconosciuta di ragione e giustizia, con maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, come per legge;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. - in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Per parte appellata:
In via pregiudiziale
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi esposti in narrativa;
nel merito rigettare l'appello.
Spese e compensi di lite, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine rigettava le domande proposte in primo grado da CP_ nei confronti dell' ed aventi ad oggetto la liquidazione della pensione di Parte_1 anzianità in cumulo Ago- gestione separata, in luogo della pensione di anzianità gestione artigiani CP_ erogata dall' con decorrenza 1.05.22, con compensazione delle spese di lite.
Il tribunale valorizzava che la prima domanda presentata dall'interessato aveva avuto ad oggetto la liquidazione della pensione di anzianità gestione artigiani ai sensi della legge 233/1990, cui era CP_ seguita da parte dell'interessato ulteriore domanda ai sensi della legge 228/2012 rigettata dall' poiché trattavasi di trattamento pensionistico non erogabile a soggetti che, come il erano Pt_1 già titolari di pensione in altra gestione. CP_ Osservava il tribunale che dopo l'esame e accoglimento da parte dell' della prima domanda di pensione non era possibile da parte dell'interessato una rinuncia al trattamento già accertato nei suoi CP_ presupposti;
né era consentito all' accogliere la domanda di revoca della pensione trattandosi di diritto indisponibile.
2. Avverso la sentenza presentava appello il che instava per la riforma integrale della Pt_1 sentenza. CP_ L' contrastava l'impugnazione di cui eccepiva l'inammissibilità e nel merito chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
3. La Corte di Appello di Trieste, dopo un primo rinvio d'ufficio della causa per esigenze di riorganizzazione del ruolo del nuovo consigliere Lavoro cui era riassegnata la controversia, all'esito
3 della discussione orale, all'udienza del 25 settembre 2025 ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ha censurato la sentenza di primo grado con un primo motivo di gravame con cui ha Pt_1 contestato l'errata applicazione delle norme di cui agli artt. 16 legge 233/1990 e 1 comma 243 legge n. 228/2012 da parte del primo giudice. CP_ Secondo l'appellante la circostanza che la prima pensione fosse stata erogata dall' presso la gestione artigiani, tenendo conto e prendendo in considerazione anche il periodo di contribuzione presso la gestione lavoratori dipendenti ( avendo il lavorato come subordinato dal 1977 al Pt_1
1985), consentiva di concludere che- implicitamente- con la domanda del marzo 2022 il Pt_1 avesse richiesto il cumulo anche dell'ulteriore contribuzione corrisposta presso la gestione separata.
Infatti le norme di cui all'art. 1 commi 239 e 243 della legge 228/12, nel prevedere la facoltà per l'assicurato di cumulare i contributi versati in tutte le gestioni previdenziali ( cfr. comma 243 che CP_ richiamava il 239), avrebbero imposto all' di considerare anche la contribuzione versata nella gestione separata, come richiesto dal nell'istanza di revisione e nel successivo ricorso Pt_1 amministrativo.
In particolare trattandosi di domanda – quella presentata in origine- non correttamente formulata, CP_ l' avrebbe dovuto estendere d'ufficio il cumulo richiesto anche al periodo di contribuzione versata presso la gestione separata, ritenuto che la funzione dell'ente era di natura pubblica e che CP_ nell'accertare e liquidare la pensione l' poneva in essere una attività di mera certazione e riconoscimento di diritti discendenti direttamente dalla legge che non potevano essere annullati da errori commessi dal pensionato.
Con secondo motivo contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva omesso ogni pronuncia CP_ sulla doglianza dell'interessato di rispetto da parte dell' dei principi di correttezza e buona fede nello scrutinio della domanda amministrativa di pensione presentata dal Nel ricorso di Pt_1 primo grado il lamentava che l'istanza di riesame dell'agosto 2022 era del tutto idonea ad Pt_1 attivare la revisione del procedimento amministrativo preordinato alla verifica dei presupposti per il CP_ godimento della pensione in cumulo e comunque era sufficiente a far conoscere all' l'errore in cui era incorso il cui l'istituto avrebbe potuto porre rimedio con una interpretazione degli Pt_1 atti rispettosa del principio di buona fede e correttezza che presiede i rapporti obbligatori. CP_ L' per contro aveva rigettato l'istanza di riesame del 9.8.22 ed anche il successivo ricorso amministrativo di data 13.09.22.
4 Con terzo motivo censurava la sentenza nel punto in cui il primo giudice aveva ritenuto che la titolarità della pensione di anzianità presso la gestione artigiani impedisse l'accoglimento della istanza valorizzando il giudice l'impossibilità per l'interessato di rinunciare alla pensione in godimento.
Rilevava l'appellante di non avere mai inteso rinunciare alla pensione quanto piuttosto avere la possibilità di cumulare in un unico trattamento pensionistico tutti i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni assicurative. CP_
5. L' ha contestato l'appello di cui ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art. 345 c.p.c. ritenendo del tutto nuova la prospettazione dell'appellante nella parte in cui aveva sostenuto che la domanda di pensione anticipata VOART presentata nel marzo 2022 dal Pt_1 fosse implicitamente da considerare una domanda di pensione in cumulo ai sensi della legge 228/12 CP_ ( VOCUM). Eccepiva l' che l'appellante- ricorrente in primo grado- aveva allegato la presentazione di due domande diverse.
La prima di pensione di anzianità di data 7 marzo 2022 e la seconda di pensione in cumulo datata 19 gennaio 2023 presentata a seguito del rigetto del ricorso amministrativo.
L'appellato contrastava anche nel merito i motivi di appello eccependo che il tramite il Pt_1 patronato, aveva presentato una domanda di pensione anticipata nella gestione artigiani;
domanda CP_ accolta dall' in data 6.06.22; a fronte di ciò quando il 19 gennaio 2023 aveva presentato l'ulteriore CP_ domanda di pensione in cumulo, l' non poteva accogliere la richiesta in quanto vietato dalla legge
( cfr. art. 1 comma 239 legge 228/12).
Precisava l'ente che in ogni caso i due istituti ( la pensione VOART e la pensione VOCUM) erano istituti del tutto diversi, disciplinati da due legge distinte;
l'art. 16 legge 233/1990 per la pensione anticipata della gestione artigiani, che prevedeva espressamente il cumulo tra la contribuzione versata alla gestione dei lavoratori autonomi e quella dei lavoratori dipendenti.
Per contro la pensione in cumulo era un istituto a se stante introdotto dalla legge del 2012 n. 228 destinata a lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatorie come AGO, fondo lavoratori dipendenti e gestioni speciali lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive della
AGO, gestione separata, liberi professionisti. Soltanto con questa legge era stato consentito di cumulare alla contribuzione presente in altre gestioni anche quella versata nella gestione separata che di regola consentiva soltanto la liquidazione di supplementi di pensione.
Contrastava anche gli altri motivi valorizzando che una volta scelta e ottenuta una tipologia di pensione, il sistema non consentiva una modifica del titolo di trattamento ritenuto il principio della indisponibilità del diritto alla pensione.
Pertanto insisteva per il rigetto dell'appello.
5 6. Il proposto appello va rigettato per le ragioni assorbenti di seguito indicate. CP_
In primo grado il aveva evocato in giudizio l' a causa del rigetto della istanza di Pt_1 pensione anticipata in cumulo;
istanza proposta dopo che la prima domanda di pensione anticipata presso la gestione artigiani con decorrenza 1.05.22 ( cfr. doc. 1 parte ricorrente in primo grado CP_ domanda di data 7.03.22), era stata accolta dall' che ne aveva accertato il quantum – seppure provvisoriamente- con provvedimento amministrativo di data 6.06.22 comunicato all'interessato ( cfr. doc.2 parte ricorrente in primo grado).
Evidenziava il che essendosi accorto- tramite il patronato -che il cumulo delle contribuzioni Pt_1 versate anche presso la gestione separata gli avrebbe consentito di percepire un rateo pensionistico superiore 1 , nell'agosto 2022 aveva presentato domanda di revisione del trattamento pensionistico e CP_ a fronte del rigetto da parte dell' aveva proposto successivo ricorso amministrativo ( cfr. docc.
5,6,7,8 fascicolo parte ricorrente in primo grado), egualmente rigettato dall'ente.
Il pensionato proponeva nuova domanda di pensione di anzianità anticipata in cumulo gestione CP_ separata -domanda n. 2197951500006 – in data 19.01.23 che era rigettata dall' poiché il Pt_1 risultava già titolare di pensione di anzianità anticipata presso la gestione artigiani ( cfr. docc. 9 e 10 parte ricorrente in primo grado).
7. Premessi i fatti e le allegazioni del primo grado risulta palese la modifica della prospettazione formulata dall'appellante con il primo motivo di appello che pertanto va dichiarato inammissibile attese le note decadenze di cui all'art. 345 c.p.c.
Le domande di pensione presentate sono due e quindi non è sostenibile che con la prima domanda il avesse inteso implicitamente chiedere la liquidazione della pensione di anzianità anticipata Pt_1
CP_ in cumulo in luogo di quella richiesta ed accolta dall' di pensione di anzianità anticipata gestione artigiani.
7.1. I due istituti giuridici sono infatti diversi e disciplinati da disposizioni normative distinte.
Considerato che l'accesso alla pensione anticipata è conseguente una scelta e opzione dell'interessato, CP_ non competeva all' interpretare l'istanza in modo diverso da quanto richiesto e corredato anche dalla documentazione in atti. 1 Nel ricorso di primo grado il allegava quanto segue “ In seguito a verifica circa la Pt_1 posizione previdenziale complessiva del sig. siccome registrata nel suo estratto conto Pt_1 contributivo (doc. n. 3 all.), è emerso che - stante i versamenti di considerevole importo dallo stesso effettuati nel corso degli anni e in epoca lavorativa alla Gestione Separata - l'eventuale presentazione di una domanda di pensione di anzianità/anticipata in cumulo, avrebbe garantito all'odierno ricorrente il godimento di un trattamento di quiescenza significativamente superiore, ovvero di 757,61 € (lordi) mensili in più, pari per l'appunto alla valorizzazione della contribuzione versata nella Gestione Separata, come da sviluppo di calcolo effettuato dal Patronato INAS CISL di Udine (doc. n. 4 all.).” 6 E' la domanda che consente all'istituto di valutare i presupposti della pensione ed anche il cumulo delle contribuzioni versate presso diverse gestioni ( cfr. in tema Cass. 29839/2023; Cass.
29250/2023).
8. Corrisponde al vero che nel caso di pensione anticipata/ gestione artigiani e per la pensione CP_ anticipata in cumulo gestione separata/Inps, l' prende in considerazione la contribuzione presente in gestioni diverse ( per la prima e lavoratore autonomo;
per la seconda tutte le contribuzioni CP_1 presenti in molteplici gestioni contemplate dal legislatore), ma questo non consente di ritenere che la prima domanda proposta dal fosse sufficiente per liquidare la pensione di anzianità in Pt_1 cumulo, ritenuto che la volontà espressa dall'interessato- in modo chiaro e inequivocabile- era diversa.
Le fonti normative dei due trattamenti di pensione sono infatti diversi.
Per la pensione di anzianità l'art. 16 della L. n. 233/1990 secondo cui:“Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio
1979, n. 29”.
Per la pensione in cumulo gestione separata l'art. 1, comma 239 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 stabilisce che “Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione”; il comma 243 della L. n. 228/2012 stabilisce espressamente che “La facoltà di cui al comma 239 [e cioè la facoltà di cumulo, n.d.r.] deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239”.
7 Il primo motivo risulta quindi inammissibile in quanto nuovo e in ogni caso infondato poiché non è sostenibile che nella prima domanda fosse compresa “ implicitamente” la volontà dell'interessato di cumulare anche la contribuzione versata successivamente a quella della gestione artigiani ( cfr. il
TE era titolare di posizione previdenziale presso la gestione separata dal 2000).
9. Anche i successivi motivi di appello che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. CP_ Parte appellante ha invocato l'obbligo da parte dell' come soggetto erogatore di un diritto pubblico indisponibile, di comportarsi secondo buona fede sì da considerare la rivedibilità degli errori commessi dall'assistito che, non essendosi accorto della maggiore convenienza della pensione anticipata in cumulo, si era limitato a chiedere la pensione di anzianità anticipata.
Trattasi di censura infondata. CP_ Infatti, a fronte dell'opzione del l' aveva l'onere di verificare esclusivamente la Pt_1 sussistenza o meno dei presupposti normativi per accedere al pensionamento anticipato di anzianità nei termini richiesti;
accertamento realizzato positivamente tanto che in data 6.06.2022 aveva comunicato al l'accoglimento della sua domanda con la decorrenza richiesta dal maggio Pt_1
2022.
A questo punto la funzione “ certativa e certificativa” dell'ente rispetto ad un diritto indisponibile, CP_ impediva all' di rivedere il titolo della pensione ( a nulla rilevando la natura provvisoria della liquidazione che attiene al quantum ma non al diritto alla pensione ormai accertato e non più modificabile ( cfr. Cass. 3208/2002).
10. Il Collegio non ritiene pertinente la giurisprudenza di merito invocata dalla parte appellante che ha riguardato ipotesi diverse ed in particolare casi di errori commessi dal pensionato riconoscibili CP_ dall' ( barratura di una casella rispetto ad un'altra, ovvero indicazione di periodi temporali errati), la cui valorizzazione da parte dell'ente previdenziale aveva impedito al pensionato di accedere al trattamento pensionistico cui aveva diritto e rispetto al quale sussistevano tutti i presupposti di età e contribuzione previsti dalla legge.
Per contro nel caso di specie non esistevano elementi né documentali né temporali che consentivano CP_ all' di ritenere non corretta la prima domanda che era accolta nei termini descritti, sussistendo in capo al i requisiti di contribuzione e anagrafici necessari per liquidare la pensione anticipata Pt_1 di anzianità presso la gestione artigiani (VOART)..
Trattasi di pensione di anzianità accolta ai sensi della legge 1990 cit;
con la nuova domanda per contro il instava per la pensione di anzianità liquidata con il cumulo integrale di tutta la Pt_1 contribuzione versata presso le molteplici gestioni ( artigiani, lavoratore dipendente e gestione separata come collaboratore); facoltà introdotta dal legislatore soltanto con la legge 228 del 2012,
8
ritenuto che
in precedenza la contribuzione presente in altre gestioni poteva essere valorizzata esclusivamente quale supplemento di altro trattamento pensionistico. CP_ 10.1.A fronte di ciò la disposizione di cui all'art. 1 comma 239 legge 228/12 ha impedito all' di accogliere la seconda domanda di pensione;
il era già titolare di pensione nella gestione Pt_1 artigiani e quindi per previsione normativa espressa non poteva beneficiare del cumulo azionato. CP_ Pertanto il rigetto da parte dell' è stato legittimamente pronunciato.
11. All'esito del giudizio l'impugnazione va rigettata siccome infondata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore indeterminato della controversia, prima fascia, secondo i criteri minimi di cui al DM 55/14 e ss modificazioni, trattandosi di questione di mero diritto e considerato che le parti, con i rispettivi atti di costituzione, non hanno apportato particolari modificazioni alle argomentazioni difensive già esaminate dal primo giudice.
Al rigetto dell'appello per infondatezza consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il per corrispondere l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 Pt_1 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi euro 3473,00 per compensi oltre a rimborso spese generali come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
AL LT
La Presidente
AR AP
9
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. AR AP Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. AL LT Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 4.12.2024
Da
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(UD), in Via Santa Caterina n. 37, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Maugeri, del Foro di
Udine (C.F. - pec: , ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il suo studio, sito a Udine in Via Dante n. 16, giusta procura alle liti informatica allegata mediante strumenti telematici al presente ricorso in appello, appellante
Contro
, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, Controparte_1
24, (C.F. ) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Iero (c.f.
1 e OL TI (c.f. ) dell'Avvocatura dell'Istituto, C.F._3 C.F._4 giusta procura ad lites in atti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione
del Friuli Venezia Giulia, in Trieste, Via Cesare Battisti, 10d. PEC: CP_2 CP_1
t Email_2
t Email_3
appellato
appello avverso la sentenza n.201/2024 del tribunale di Udine pubblicata il 11.06.2024 e non notificata
In punto: riliquidazione pensione in cumulo
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Nel merito: in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso, riformarsi integralmente la sentenza la sentenza n. 201/2024 del Tribunale di Udine - Sezione Lavoro e Previdenza - dell'11 giugno 2024, pubblicata in pari data, e per l'effetto: in via principale di merito: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, che il sig. Parte_1 ha diritto al godimento della pensione di anzianità/anticipata in regime di cumulo, al fine dichiarando suscettibile di rettifica e quindi utilmente avanzata quale domanda di pensione in regime di cumulo
(sussistendone già all'epoca tutti i relativi presupposti, sia anagrafici che contributivi) la domanda di pensione di anzianità/anticipata alla Gestione Artigiani presentata dall'odierno appellante in data
07.03.2022 (che ha dato luogo alla liquidazione della pensione n. 33053671 Cat. VOART), con conseguente costituzione in suo favore di una pensione di anzianità/anticipata in regime di cumulo in relazione a tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati in suo favore ex art. 1, comma 243, L. n.
228/2012, e conseguente condannare l' al pagamento in favore del sig. del CP_1 Parte_1 relativo trattamento di quiescenza con decorrenza dal mese di maggio 2022 od altra diversa data, anche successiva, che verrà ritenuta di ragione e giustizia, con maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, come per legge;
sempre nel merito, in via subordinata (e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale): accertare e dichiarare, sempre per le ragioni sopra meglio esposte, l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di pensione di anzianità/anticipata in cumulo CP_1 presentata dal sig. in data 19.01.2023 (domanda n. 2197951500006) e, per Parte_1
2 l'effetto, condannare l' al pagamento in favore dell'odierno appellante della pensione di CP_1 anzianità/anticipata in regime di cumulo, con decorrenza dal mese di febbraio 2023, o da altra diversa data, precedente o successiva, che verrà riconosciuta di ragione e giustizia, con maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, come per legge;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. - in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Per parte appellata:
In via pregiudiziale
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi esposti in narrativa;
nel merito rigettare l'appello.
Spese e compensi di lite, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine rigettava le domande proposte in primo grado da CP_ nei confronti dell' ed aventi ad oggetto la liquidazione della pensione di Parte_1 anzianità in cumulo Ago- gestione separata, in luogo della pensione di anzianità gestione artigiani CP_ erogata dall' con decorrenza 1.05.22, con compensazione delle spese di lite.
Il tribunale valorizzava che la prima domanda presentata dall'interessato aveva avuto ad oggetto la liquidazione della pensione di anzianità gestione artigiani ai sensi della legge 233/1990, cui era CP_ seguita da parte dell'interessato ulteriore domanda ai sensi della legge 228/2012 rigettata dall' poiché trattavasi di trattamento pensionistico non erogabile a soggetti che, come il erano Pt_1 già titolari di pensione in altra gestione. CP_ Osservava il tribunale che dopo l'esame e accoglimento da parte dell' della prima domanda di pensione non era possibile da parte dell'interessato una rinuncia al trattamento già accertato nei suoi CP_ presupposti;
né era consentito all' accogliere la domanda di revoca della pensione trattandosi di diritto indisponibile.
2. Avverso la sentenza presentava appello il che instava per la riforma integrale della Pt_1 sentenza. CP_ L' contrastava l'impugnazione di cui eccepiva l'inammissibilità e nel merito chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
3. La Corte di Appello di Trieste, dopo un primo rinvio d'ufficio della causa per esigenze di riorganizzazione del ruolo del nuovo consigliere Lavoro cui era riassegnata la controversia, all'esito
3 della discussione orale, all'udienza del 25 settembre 2025 ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ha censurato la sentenza di primo grado con un primo motivo di gravame con cui ha Pt_1 contestato l'errata applicazione delle norme di cui agli artt. 16 legge 233/1990 e 1 comma 243 legge n. 228/2012 da parte del primo giudice. CP_ Secondo l'appellante la circostanza che la prima pensione fosse stata erogata dall' presso la gestione artigiani, tenendo conto e prendendo in considerazione anche il periodo di contribuzione presso la gestione lavoratori dipendenti ( avendo il lavorato come subordinato dal 1977 al Pt_1
1985), consentiva di concludere che- implicitamente- con la domanda del marzo 2022 il Pt_1 avesse richiesto il cumulo anche dell'ulteriore contribuzione corrisposta presso la gestione separata.
Infatti le norme di cui all'art. 1 commi 239 e 243 della legge 228/12, nel prevedere la facoltà per l'assicurato di cumulare i contributi versati in tutte le gestioni previdenziali ( cfr. comma 243 che CP_ richiamava il 239), avrebbero imposto all' di considerare anche la contribuzione versata nella gestione separata, come richiesto dal nell'istanza di revisione e nel successivo ricorso Pt_1 amministrativo.
In particolare trattandosi di domanda – quella presentata in origine- non correttamente formulata, CP_ l' avrebbe dovuto estendere d'ufficio il cumulo richiesto anche al periodo di contribuzione versata presso la gestione separata, ritenuto che la funzione dell'ente era di natura pubblica e che CP_ nell'accertare e liquidare la pensione l' poneva in essere una attività di mera certazione e riconoscimento di diritti discendenti direttamente dalla legge che non potevano essere annullati da errori commessi dal pensionato.
Con secondo motivo contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva omesso ogni pronuncia CP_ sulla doglianza dell'interessato di rispetto da parte dell' dei principi di correttezza e buona fede nello scrutinio della domanda amministrativa di pensione presentata dal Nel ricorso di Pt_1 primo grado il lamentava che l'istanza di riesame dell'agosto 2022 era del tutto idonea ad Pt_1 attivare la revisione del procedimento amministrativo preordinato alla verifica dei presupposti per il CP_ godimento della pensione in cumulo e comunque era sufficiente a far conoscere all' l'errore in cui era incorso il cui l'istituto avrebbe potuto porre rimedio con una interpretazione degli Pt_1 atti rispettosa del principio di buona fede e correttezza che presiede i rapporti obbligatori. CP_ L' per contro aveva rigettato l'istanza di riesame del 9.8.22 ed anche il successivo ricorso amministrativo di data 13.09.22.
4 Con terzo motivo censurava la sentenza nel punto in cui il primo giudice aveva ritenuto che la titolarità della pensione di anzianità presso la gestione artigiani impedisse l'accoglimento della istanza valorizzando il giudice l'impossibilità per l'interessato di rinunciare alla pensione in godimento.
Rilevava l'appellante di non avere mai inteso rinunciare alla pensione quanto piuttosto avere la possibilità di cumulare in un unico trattamento pensionistico tutti i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni assicurative. CP_
5. L' ha contestato l'appello di cui ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art. 345 c.p.c. ritenendo del tutto nuova la prospettazione dell'appellante nella parte in cui aveva sostenuto che la domanda di pensione anticipata VOART presentata nel marzo 2022 dal Pt_1 fosse implicitamente da considerare una domanda di pensione in cumulo ai sensi della legge 228/12 CP_ ( VOCUM). Eccepiva l' che l'appellante- ricorrente in primo grado- aveva allegato la presentazione di due domande diverse.
La prima di pensione di anzianità di data 7 marzo 2022 e la seconda di pensione in cumulo datata 19 gennaio 2023 presentata a seguito del rigetto del ricorso amministrativo.
L'appellato contrastava anche nel merito i motivi di appello eccependo che il tramite il Pt_1 patronato, aveva presentato una domanda di pensione anticipata nella gestione artigiani;
domanda CP_ accolta dall' in data 6.06.22; a fronte di ciò quando il 19 gennaio 2023 aveva presentato l'ulteriore CP_ domanda di pensione in cumulo, l' non poteva accogliere la richiesta in quanto vietato dalla legge
( cfr. art. 1 comma 239 legge 228/12).
Precisava l'ente che in ogni caso i due istituti ( la pensione VOART e la pensione VOCUM) erano istituti del tutto diversi, disciplinati da due legge distinte;
l'art. 16 legge 233/1990 per la pensione anticipata della gestione artigiani, che prevedeva espressamente il cumulo tra la contribuzione versata alla gestione dei lavoratori autonomi e quella dei lavoratori dipendenti.
Per contro la pensione in cumulo era un istituto a se stante introdotto dalla legge del 2012 n. 228 destinata a lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatorie come AGO, fondo lavoratori dipendenti e gestioni speciali lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive della
AGO, gestione separata, liberi professionisti. Soltanto con questa legge era stato consentito di cumulare alla contribuzione presente in altre gestioni anche quella versata nella gestione separata che di regola consentiva soltanto la liquidazione di supplementi di pensione.
Contrastava anche gli altri motivi valorizzando che una volta scelta e ottenuta una tipologia di pensione, il sistema non consentiva una modifica del titolo di trattamento ritenuto il principio della indisponibilità del diritto alla pensione.
Pertanto insisteva per il rigetto dell'appello.
5 6. Il proposto appello va rigettato per le ragioni assorbenti di seguito indicate. CP_
In primo grado il aveva evocato in giudizio l' a causa del rigetto della istanza di Pt_1 pensione anticipata in cumulo;
istanza proposta dopo che la prima domanda di pensione anticipata presso la gestione artigiani con decorrenza 1.05.22 ( cfr. doc. 1 parte ricorrente in primo grado CP_ domanda di data 7.03.22), era stata accolta dall' che ne aveva accertato il quantum – seppure provvisoriamente- con provvedimento amministrativo di data 6.06.22 comunicato all'interessato ( cfr. doc.2 parte ricorrente in primo grado).
Evidenziava il che essendosi accorto- tramite il patronato -che il cumulo delle contribuzioni Pt_1 versate anche presso la gestione separata gli avrebbe consentito di percepire un rateo pensionistico superiore 1 , nell'agosto 2022 aveva presentato domanda di revisione del trattamento pensionistico e CP_ a fronte del rigetto da parte dell' aveva proposto successivo ricorso amministrativo ( cfr. docc.
5,6,7,8 fascicolo parte ricorrente in primo grado), egualmente rigettato dall'ente.
Il pensionato proponeva nuova domanda di pensione di anzianità anticipata in cumulo gestione CP_ separata -domanda n. 2197951500006 – in data 19.01.23 che era rigettata dall' poiché il Pt_1 risultava già titolare di pensione di anzianità anticipata presso la gestione artigiani ( cfr. docc. 9 e 10 parte ricorrente in primo grado).
7. Premessi i fatti e le allegazioni del primo grado risulta palese la modifica della prospettazione formulata dall'appellante con il primo motivo di appello che pertanto va dichiarato inammissibile attese le note decadenze di cui all'art. 345 c.p.c.
Le domande di pensione presentate sono due e quindi non è sostenibile che con la prima domanda il avesse inteso implicitamente chiedere la liquidazione della pensione di anzianità anticipata Pt_1
CP_ in cumulo in luogo di quella richiesta ed accolta dall' di pensione di anzianità anticipata gestione artigiani.
7.1. I due istituti giuridici sono infatti diversi e disciplinati da disposizioni normative distinte.
Considerato che l'accesso alla pensione anticipata è conseguente una scelta e opzione dell'interessato, CP_ non competeva all' interpretare l'istanza in modo diverso da quanto richiesto e corredato anche dalla documentazione in atti. 1 Nel ricorso di primo grado il allegava quanto segue “ In seguito a verifica circa la Pt_1 posizione previdenziale complessiva del sig. siccome registrata nel suo estratto conto Pt_1 contributivo (doc. n. 3 all.), è emerso che - stante i versamenti di considerevole importo dallo stesso effettuati nel corso degli anni e in epoca lavorativa alla Gestione Separata - l'eventuale presentazione di una domanda di pensione di anzianità/anticipata in cumulo, avrebbe garantito all'odierno ricorrente il godimento di un trattamento di quiescenza significativamente superiore, ovvero di 757,61 € (lordi) mensili in più, pari per l'appunto alla valorizzazione della contribuzione versata nella Gestione Separata, come da sviluppo di calcolo effettuato dal Patronato INAS CISL di Udine (doc. n. 4 all.).” 6 E' la domanda che consente all'istituto di valutare i presupposti della pensione ed anche il cumulo delle contribuzioni versate presso diverse gestioni ( cfr. in tema Cass. 29839/2023; Cass.
29250/2023).
8. Corrisponde al vero che nel caso di pensione anticipata/ gestione artigiani e per la pensione CP_ anticipata in cumulo gestione separata/Inps, l' prende in considerazione la contribuzione presente in gestioni diverse ( per la prima e lavoratore autonomo;
per la seconda tutte le contribuzioni CP_1 presenti in molteplici gestioni contemplate dal legislatore), ma questo non consente di ritenere che la prima domanda proposta dal fosse sufficiente per liquidare la pensione di anzianità in Pt_1 cumulo, ritenuto che la volontà espressa dall'interessato- in modo chiaro e inequivocabile- era diversa.
Le fonti normative dei due trattamenti di pensione sono infatti diversi.
Per la pensione di anzianità l'art. 16 della L. n. 233/1990 secondo cui:“Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio
1979, n. 29”.
Per la pensione in cumulo gestione separata l'art. 1, comma 239 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 stabilisce che “Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione”; il comma 243 della L. n. 228/2012 stabilisce espressamente che “La facoltà di cui al comma 239 [e cioè la facoltà di cumulo, n.d.r.] deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239”.
7 Il primo motivo risulta quindi inammissibile in quanto nuovo e in ogni caso infondato poiché non è sostenibile che nella prima domanda fosse compresa “ implicitamente” la volontà dell'interessato di cumulare anche la contribuzione versata successivamente a quella della gestione artigiani ( cfr. il
TE era titolare di posizione previdenziale presso la gestione separata dal 2000).
9. Anche i successivi motivi di appello che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. CP_ Parte appellante ha invocato l'obbligo da parte dell' come soggetto erogatore di un diritto pubblico indisponibile, di comportarsi secondo buona fede sì da considerare la rivedibilità degli errori commessi dall'assistito che, non essendosi accorto della maggiore convenienza della pensione anticipata in cumulo, si era limitato a chiedere la pensione di anzianità anticipata.
Trattasi di censura infondata. CP_ Infatti, a fronte dell'opzione del l' aveva l'onere di verificare esclusivamente la Pt_1 sussistenza o meno dei presupposti normativi per accedere al pensionamento anticipato di anzianità nei termini richiesti;
accertamento realizzato positivamente tanto che in data 6.06.2022 aveva comunicato al l'accoglimento della sua domanda con la decorrenza richiesta dal maggio Pt_1
2022.
A questo punto la funzione “ certativa e certificativa” dell'ente rispetto ad un diritto indisponibile, CP_ impediva all' di rivedere il titolo della pensione ( a nulla rilevando la natura provvisoria della liquidazione che attiene al quantum ma non al diritto alla pensione ormai accertato e non più modificabile ( cfr. Cass. 3208/2002).
10. Il Collegio non ritiene pertinente la giurisprudenza di merito invocata dalla parte appellante che ha riguardato ipotesi diverse ed in particolare casi di errori commessi dal pensionato riconoscibili CP_ dall' ( barratura di una casella rispetto ad un'altra, ovvero indicazione di periodi temporali errati), la cui valorizzazione da parte dell'ente previdenziale aveva impedito al pensionato di accedere al trattamento pensionistico cui aveva diritto e rispetto al quale sussistevano tutti i presupposti di età e contribuzione previsti dalla legge.
Per contro nel caso di specie non esistevano elementi né documentali né temporali che consentivano CP_ all' di ritenere non corretta la prima domanda che era accolta nei termini descritti, sussistendo in capo al i requisiti di contribuzione e anagrafici necessari per liquidare la pensione anticipata Pt_1 di anzianità presso la gestione artigiani (VOART)..
Trattasi di pensione di anzianità accolta ai sensi della legge 1990 cit;
con la nuova domanda per contro il instava per la pensione di anzianità liquidata con il cumulo integrale di tutta la Pt_1 contribuzione versata presso le molteplici gestioni ( artigiani, lavoratore dipendente e gestione separata come collaboratore); facoltà introdotta dal legislatore soltanto con la legge 228 del 2012,
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ritenuto che
in precedenza la contribuzione presente in altre gestioni poteva essere valorizzata esclusivamente quale supplemento di altro trattamento pensionistico. CP_ 10.1.A fronte di ciò la disposizione di cui all'art. 1 comma 239 legge 228/12 ha impedito all' di accogliere la seconda domanda di pensione;
il era già titolare di pensione nella gestione Pt_1 artigiani e quindi per previsione normativa espressa non poteva beneficiare del cumulo azionato. CP_ Pertanto il rigetto da parte dell' è stato legittimamente pronunciato.
11. All'esito del giudizio l'impugnazione va rigettata siccome infondata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore indeterminato della controversia, prima fascia, secondo i criteri minimi di cui al DM 55/14 e ss modificazioni, trattandosi di questione di mero diritto e considerato che le parti, con i rispettivi atti di costituzione, non hanno apportato particolari modificazioni alle argomentazioni difensive già esaminate dal primo giudice.
Al rigetto dell'appello per infondatezza consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il per corrispondere l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 Pt_1 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi euro 3473,00 per compensi oltre a rimborso spese generali come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
AL LT
La Presidente
AR AP
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