TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 27/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 37/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 03.06.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 37 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 03.06.2025;
TRA
nata in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nato in [...] il [...], nato in [...] il [...], Parte_3
nata in [...] il [...], Parte_4 Parte_5
nata in [...] il [...], , nato in [...] il 11 marzo
[...] Parte_6
1963, , nata in [...] il [...], rappresentati e difesi, in virtù di Parte_7 procura in calce al ricorso, dall'Avv. Lorenzo Agnoloni e dall'Avv. Francesco Mazza, ed elettivamente domiciliati a Roma, Foro Troiano 1/A, in virtù di procura in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
pagina 1 di 3 Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica, SEDE, in data 15.1.2024.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti ricorrenti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2024 i ricorrenti adivano, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs. 150/2011
e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir Controparte_1
accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno allegato: (i) di essere discendenti in linea retta di
[...]
e avi cittadini italiani, la prima, cittadina italiana nata a [...], Persona_1 Persona_2
Libia, in data 21 novembre 1940,il secondo, cittadino italiano nato a [...] il [...], entrambi emigrati negli Stati Uniti d'America in data sconosciuta (ii) che si è naturalizzato Persona_2
cittadino statunitense, in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana nel 1987 (cfr. certificato positivo di naturalizzazione di cui al doc. n. 13 fascicolo di parte ricorrente), ossia in data successiva alla nascita delle figlie e e avvenuta rispettivamente in data 1.05.1963 Persona_3 Persona_4
e 7.02.1965; iii) che gli avi e i loro discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il Controparte_1
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in questa sede dichiarare contumace.
****
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle
Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato pagina 2 di 3 può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma, 19.12.2019 e 05.12.2014).
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia inammissibile, in quanto la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. doc. n. 14 fascicolo ricorrenti), peraltro non adeguatamente tradotta in lingua italiana, non appare idonea a dimostrare che gli stessi abbiano previamente rivolto le proprie istanze alla P.A.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 37/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 20 giugno 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 03.06.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 37 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 03.06.2025;
TRA
nata in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nato in [...] il [...], nato in [...] il [...], Parte_3
nata in [...] il [...], Parte_4 Parte_5
nata in [...] il [...], , nato in [...] il 11 marzo
[...] Parte_6
1963, , nata in [...] il [...], rappresentati e difesi, in virtù di Parte_7 procura in calce al ricorso, dall'Avv. Lorenzo Agnoloni e dall'Avv. Francesco Mazza, ed elettivamente domiciliati a Roma, Foro Troiano 1/A, in virtù di procura in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
pagina 1 di 3 Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica, SEDE, in data 15.1.2024.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti ricorrenti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2024 i ricorrenti adivano, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs. 150/2011
e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir Controparte_1
accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno allegato: (i) di essere discendenti in linea retta di
[...]
e avi cittadini italiani, la prima, cittadina italiana nata a [...], Persona_1 Persona_2
Libia, in data 21 novembre 1940,il secondo, cittadino italiano nato a [...] il [...], entrambi emigrati negli Stati Uniti d'America in data sconosciuta (ii) che si è naturalizzato Persona_2
cittadino statunitense, in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana nel 1987 (cfr. certificato positivo di naturalizzazione di cui al doc. n. 13 fascicolo di parte ricorrente), ossia in data successiva alla nascita delle figlie e e avvenuta rispettivamente in data 1.05.1963 Persona_3 Persona_4
e 7.02.1965; iii) che gli avi e i loro discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il Controparte_1
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in questa sede dichiarare contumace.
****
In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.
Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle
Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato pagina 2 di 3 può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
Al riguardo, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma, 19.12.2019 e 05.12.2014).
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia inammissibile, in quanto la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. doc. n. 14 fascicolo ricorrenti), peraltro non adeguatamente tradotta in lingua italiana, non appare idonea a dimostrare che gli stessi abbiano previamente rivolto le proprie istanze alla P.A.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 37/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 20 giugno 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 3 di 3