Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 14 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5099/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Di Bella, per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Persona_1 di Roma del 22.03.2024 (rep n.. 37875 / 7313);
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della indennità di accompagnamento richiesta con domanda amministrativa del 04/03/2022, nonchè per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992) essendo l'invalidità 100% e la condizione di handicap in situazione di non gravità
(art. 3 comma 1 L.104/92) già riconosciute dal marzo 2022 sia in sede amministrativa, sia nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo ATP
(procedimento n. 11629/2023 R.G.).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 14 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
1
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“Cardiopatia ischemica sottoposta a rivascolarizzazione, diabete mellito non insulino dipendente, ipertrofia prostatica benigna in soggetto con neoformazione vescicale.”) lo rendono invalido nella misura del 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, con diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dall'aprile 2024 (“confrontando la documentazione e l'obiettività allegata agli atti con quella riscontrata nel corso dell'attuale indagine di consulenza”) (cfr Relazione di CTU).
Il ricorrente è altresì, soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (L.
104/92 Art. 3 Comma 3) con la medesima decorrenza (cfr Relazione di CTU).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta.
Le spese di lite con riferimento alla fase di ATP vanno compensate tenuto conto del diverso esito degli accertamenti e considerata la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc in atti.
Le spese di lite della presente fase vanno compensate avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa (come supra indicata) e della visita della Commissione medica.
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' avuto riguardo altresì alla dichiarazione ex CP_1 art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5099/2024 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che è invalido nella misura del 100% dal marzo 2022 Parte_1
e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, dall'aprile 2024; dichiara che è soggetto portatore di handicap in situazione di Parte_1 gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 dall'aprile 2024; compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
2