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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 609/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Messina via Trieste n. 1 presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Irrera che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.
Giovan Battista Macrì Pellizzeri per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza odierna le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2024 chiedeva Parte_1
l'accertamento del diritto al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, evidenziando che il giudizio per a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. si era concluso con una pronuncia di improcedibilità.
L non si costituiva in giudizio e all'udienza del 10 aprile 2025 la CP_1 causa veniva assunta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento. La ricorrente non si è personalmente presentata alla visita medica fissata dal Ctu, non consentendo al perito di verificare dal punto di vista medico le sue condizioni sanitarie.
Il consulente ha fissato la visita per il giorno 14 marzo 2025 ed in data 10 marzo 2025 il difensore della ricorrente ha comunicato al c.t.u. che “la signora è stata trasferita dal di lei figlio in Bielorussia.
Non sarà possibile quindi per la stessa sottoporsi a visita”.
Trova applicazione, al riguardo, il principio costantemente ribadito dalla S.C. secondo cui nelle controversie previdenziali, dove si discute dei benefici a tutela delle situazioni di invalidità, l'accertamento delle condizioni di salute della parte istante, demandato ad un C.T.U. ai sensi dell'art. 445 c.p.c., presuppone necessariamente la collaborazione dell'interessato che si estrinseca nella sua sottoposizione alla visita stabilita dall'ausiliare ai fini della verifica medica.
La mancata sottoposizione a tale visita, ove non adeguatamente giustificata, comporta dunque il rigetto della domanda per difetto di prova in ordine al dedotto stato invalidante in applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nonché, a norma dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., in considerazione del contegno processuale della parte, particolarmente significativo in tali tipi di controversie (Cass. n. 23932/2014, Cass. 7123/2005; 11056/03;
7011/2000; 12662/1995; 4751/1995; 2304/1996).
Anche di recente la Corte di Cassazione ha statuito che “in materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrante nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio”
(Cass. 2361/2019). Nel caso in esame è emerso che la ricorrente si è trasferita in
Bielorussia senza fornire alcuna indicazione sulla data di rientro e sulla sua disponibilità a presenziare alla visita del c.t.u.
La condotta della ricorrente impedisce, dunque, di procedere all'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione invocata.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
La ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'11 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino