Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 19 marzo 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5486/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Gasparone, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Condofuri, alla via Duca D'Aosta n. 68, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, l' e Controparte_1 Controparte_2
l' , rappresentati e difesi ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di con cui elettivamente Controparte_3 domiciliano in presso gli uffici siti alla via del Plebiscito n. 15, giusta Controparte_3 procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.11.2023 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del in qualità di Controparte_1 docente presso l'Istituto Comprensivo Montebello J. – Motta S.G. Montebello Jonico
-in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato dal 16.10.2023 al 30.06.2024- deduceva di non aver percepito per gli anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 la retribuzione professionale docenti ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001.
1
per l'effetto, condannare il , (C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1 in persona del pro-tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n.76/a, domiciliato presso CP_5
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di , via del Plebiscito n. 15, , Controparte_3 Controparte_3 al pagamento in favore della sig.ra della somma dovuta a titolo di “Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti”, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso, comprensiva di interessi legali dalle singole scadenze al saldo”; vinte le spese di lite, con distrazione. Cont Si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale delle pretese economiche afferenti agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Nel merito, contestava, la fondatezza della domanda, evidenziando a tal fine come i contratti di lavoro a tempo determinato posti a sostegno della domanda dovessero essere inquadrati nelle cosiddette supplenze brevi e saltuarie ponendosi, pertanto, al di fuori dalle fattispecie contrattuali tipiche -quali le supplenze annuali al 31 agosto e le supplenze temporanee al 30 giugno- per le quali la retribuzione professionale docenti andrebbe, invece, riconosciuta. Concludeva, pertanto, per la reiezione del ricorso. Con le note depositate in data 24 settembre 2024, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento della domanda, chiedendo il riconoscimento della retribuzione processionale docenti in relazione ai servizi prestati con contratto di lavoro a tempo determinato per supplenze temporanee relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e non anche all'anno 2017. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
********* Il ricorso è parzialmente fondato.
2 1. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di estinzione del diritto per prescrizione sollevata dal , per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. CP_1
L'eccezione è parzialmente fondata. Ebbene, con riguardo all'anno scolastico 2017/2018, con le note di trattazione depositate in data 24 settembre 2024, parte ricorrente ha evidenziato di aver richiesto il riconoscimento della retribuzione processionale docenti in relazione ai servizi prestati con contratto di lavoro a tempo determinato per supplenze temporanee relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e non anche in relazione all'anno 2017. Quanto all'anno scolastico 2018/2019, trova applicazione il termine breve di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., trattandosi di somme che devono essere pagate periodicamente “ad anno o in termini più brevi”. Tanto premesso, considerato che l'unico atto interruttivo è rappresentato dalla diffida inviata a mezzo pec il giorno 31.10.2023 (doc. 6 del ricorso introduttivo) e che la maturazione del diritto alla retribuzione professionale docenti corrisponde alla data di immissione in ruolo (16.10.2018), esso deve dirsi prescritto stante il decorso del menzionato termine quinquennale per il periodo antecedente al 31.10.2023.
2. Nel merito, il ricorso è fondato anche alla luce di un ormai consolidato orientamento formatosi su fattispecie identica ed espresso da altri Giudici del lavoro di questo stesso Tribunale adito oltre che dalla sottoscritta. Come anticipato, il thema decidendum attiene al riconoscimento anche in favore del docente che abbia stipulato contratti di supplenza breve della retribuzione professionale di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001, che richiama l'art. 25 CCNL 31.08.1999. L'articolo 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che: “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'articolo 25 del CCNL del 31.8.1999...”. Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate
3 al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Tanto premesso e conformemente alla pronuncia della suprema Corte di Cassazione (ord. 20015 del 27 luglio 2018), deve ritenersi che dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (articolo 81 del CCNL 24.7.2003, articolo 83 del CCNL 29.11.2007), l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017). Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la suprema Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (cfr. Cass. 7 novembre 2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26 novembre 2015 n. 24173 e Cass. 11 gennaio 2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17 febbraio 2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare, la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15 aprile 2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'articolo 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di
4 impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Come noto, l'interpretazione delle norme euro-unitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8 febbraio 2016 n. 2468). Nel caso di specie, va evidenziato che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, in ragione dei compiti disimpegnati dal precario all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente “temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico. Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto euro- unitario. Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'articolo 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'articolo 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del
5 trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe, dunque, per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4. Pertanto, in applicazione di tali condivisibili principi di diritto, l'espletamento di attività di docenza in ragione di contratti di supplenza breve, come quelli sottoscritti dalla ricorrente, non osta al riconoscimento della retribuzione professionale docente dal momento che la previsione contenuta nell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 non dà rilievo alla durata dell'incarico. Ne discende l'accoglimento del ricorso con conseguente condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma dovuta CP_1 Parte_1
a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati in virtù dei singoli contratti a tempo determinato allegati al ricorso, nei limiti dell'operatività della prescrizione quinquennale, laddove il primo atto interruttivo è rappresentato dalla diffida del 31.10.2023.
2.1. Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione “crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez. L. n 13624/2020).
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, sono compensate per metà in ragione del parziale accoglimento del ricorso, ponendosi la restante metà a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_4
, in persona del al pagamento in favore della ricorrente
[...] CP_7 Pt_1
della somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale Docenti -prevista
[...] dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna il , in persona del Controparte_4 CP_5
p.t. al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese legali, liquidate in
6 complessivi € 1.054,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite per la restante metà. Reggio Calabria, 19 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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