Art. 3. 1. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1 e che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova scritta, e' confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.
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5 dicembre 2010
5 dicembre 2010
Giurisprudenza • 35
- 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/08/2014, n. 8559Provvedimento: […] Per effetto della nota MIUR n. 5686 dell'8 luglio 2011, 77 dirigenti scolastici sono stati mantenuti in servizio presso le scuole sottodimensionate per continuità didattica e ciò ha reso possibile, chiarisce ancora l'Amministrazione, l'immissione in ruolo di 25 dirigenti per effetto della procedura di cui all'art. 3 della legge n. 202 del 2010 e n. 23 trasferimenti in altre Regioni.Leggi di più...
- rinnovo della procedura concorsuale·
- annullamento di atti amministrativi·
- dimensionamento scolastico·
- corso di formazione·
- violazione di norme giuridiche·
- vincitori del concorso·
- concorso pubblico·
- principio di priorità in tempore potior in iure·
- graduatoria definitiva·
- legge n. 202 del 2010·
- art. 97 Cost.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- disponibilità dei posti vacanti·
- graduatoria di merito·
- eccesso di potere