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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14702/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
UI ST PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101574380000 CONTRIBUTO UNIF
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato, per l'annullamento, la cartella n.
07120250101574380000, notificatagli in data 14 luglio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate SS ha chiesto il pagamento di € 79,87 a titolo di crediti giudiziari anno 2025.
Il ricorrente ha dedotto la eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria per avvenuto pagamento del tributo orignario e genericità della motivazione della cartella.
L'Agenzia delle entrate riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, posto che le censure si rivolgono verso l'aspetto impositivo.
Si è costituita in giudizio anche UI giustizia s.p.a., ente impositore, che ha eccepito l'inammissibilità per tardività del ricorso.
Il Tribunale di Napoli ha trasmesso la nota A1 025352/2023 per il recupero del contributo unificato dell'importo di € 43,00 unitamente alla richiesta per le anticipazioni forfettarie, ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002.
In sede di quantificazione della pretesa nei confronti del ricorrente veniva quindi aperta la partita di credito n. 022153/2023 con invito di pagamento per omesso versamento del contributo unificato (modello C), ritualmente notificato in data 11 ottobre 2023, con prot n. 450412.
A seguito dell'omesso pagamento del Modello C, la suddetta partita di credito veniva iscritta a ruolo con cartella di pagamento n. 07120250101574380000, oggetto della presente impugnazione.
Ebbene, l'invito al pagamento del contributo unificato non versato, ex art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, costituisce l'unico atto liquidatorio con cui viene comunicata al contribuente la pretesa tributaria.
Riguardo alla estinzione della pretesa per intervenuto pagamento del contributo unificato, osserva UI
ST che la ricevuta telematica di pagamento delle spese di giustizia, datata 9 gennaio 2020 e versata in atti, reca una dicitura oltremodo generica di pagamento dell'importo non univocamente abbinabile al procedimento n. 1567/2020.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 10 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare non ha fondamento l'eccezione di mancanza di legittimazione passiva da parte dell'Agenzia delle entrate riscossione, essendo l'ente che ha emesso e notificato la cartella impugnata.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha documentalmente provato l'avvenuto pagamento ed ildeposito telematico del contributo unificato in data 23 maggio 2021 (nota di deposito e ricevute nel fascicolo telematico).
Il pagamento è avvenuto in data antecedente alla richiesta di pagamento da parte dell'ente impositore ed alla formazione del ruolo esattoriale.
Non ha pregio il rilievo di UI ST la quale sostiene la dubbia riferibilità della ricevuta di pagamento al tributo richiesto. Il rilievo appare tuzioristico posta la coincidenza dell'importo tra quanto versato e quanto richiesto nonché il periodo in cui lo stesso è stato versato.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura e con le modalità indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata.
Condanna in solido l'Agenzia delle entrate riscossione e UI giustizia s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 200,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso, in Napoli, il 10 novembre 2025.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14702/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
UI ST PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101574380000 CONTRIBUTO UNIF
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato, per l'annullamento, la cartella n.
07120250101574380000, notificatagli in data 14 luglio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate SS ha chiesto il pagamento di € 79,87 a titolo di crediti giudiziari anno 2025.
Il ricorrente ha dedotto la eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria per avvenuto pagamento del tributo orignario e genericità della motivazione della cartella.
L'Agenzia delle entrate riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, posto che le censure si rivolgono verso l'aspetto impositivo.
Si è costituita in giudizio anche UI giustizia s.p.a., ente impositore, che ha eccepito l'inammissibilità per tardività del ricorso.
Il Tribunale di Napoli ha trasmesso la nota A1 025352/2023 per il recupero del contributo unificato dell'importo di € 43,00 unitamente alla richiesta per le anticipazioni forfettarie, ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002.
In sede di quantificazione della pretesa nei confronti del ricorrente veniva quindi aperta la partita di credito n. 022153/2023 con invito di pagamento per omesso versamento del contributo unificato (modello C), ritualmente notificato in data 11 ottobre 2023, con prot n. 450412.
A seguito dell'omesso pagamento del Modello C, la suddetta partita di credito veniva iscritta a ruolo con cartella di pagamento n. 07120250101574380000, oggetto della presente impugnazione.
Ebbene, l'invito al pagamento del contributo unificato non versato, ex art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, costituisce l'unico atto liquidatorio con cui viene comunicata al contribuente la pretesa tributaria.
Riguardo alla estinzione della pretesa per intervenuto pagamento del contributo unificato, osserva UI
ST che la ricevuta telematica di pagamento delle spese di giustizia, datata 9 gennaio 2020 e versata in atti, reca una dicitura oltremodo generica di pagamento dell'importo non univocamente abbinabile al procedimento n. 1567/2020.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 10 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare non ha fondamento l'eccezione di mancanza di legittimazione passiva da parte dell'Agenzia delle entrate riscossione, essendo l'ente che ha emesso e notificato la cartella impugnata.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha documentalmente provato l'avvenuto pagamento ed ildeposito telematico del contributo unificato in data 23 maggio 2021 (nota di deposito e ricevute nel fascicolo telematico).
Il pagamento è avvenuto in data antecedente alla richiesta di pagamento da parte dell'ente impositore ed alla formazione del ruolo esattoriale.
Non ha pregio il rilievo di UI ST la quale sostiene la dubbia riferibilità della ricevuta di pagamento al tributo richiesto. Il rilievo appare tuzioristico posta la coincidenza dell'importo tra quanto versato e quanto richiesto nonché il periodo in cui lo stesso è stato versato.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura e con le modalità indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata.
Condanna in solido l'Agenzia delle entrate riscossione e UI giustizia s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 200,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso, in Napoli, il 10 novembre 2025.