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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10956 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 14917/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14917/2024
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. PELUSO ELENA (c.f.: dal quale è rappresentato e difeso in C.F._2
virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. MALATESTA FRANCESCO (c.f.:
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._3
- Appellato
E
(società bulgara), in persona del l.r.p.t., domiciliata ex lege presso la CP_2
compagnia (P. IVA con sede in C.so Sempione n. 39 – 20145 – CP_3 P.IVA_1
Milano.
- Appellato contumace
E
, in persona del l.r.p.t., domiciliata ex lege presso la Controparte_4
compagnia (P. IVA con sede in C.so Sempione n. 39 – 20145 – CP_3 P.IVA_1
1
Milano.
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La sig.ra , con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24 Parte_1
giugno 2024, ha proposto appello avverso la sentenza n. 13397/2024 del Giudice di
Pace di Napoli, pubblicata il 29 maggio 2024, ritenendola ingiusta e lesiva dei propri diritti.
In primo grado, ella aveva convenuto in giudizio l' la (so- CP_5 CP_2
cietà bulgara proprietaria del veicolo) e la compagnia assicuratrice bulgara
[...]
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito a un Controparte_4
sinistro stradale avvenuto il 20 febbraio 2018 a Napoli, mentre viaggiava come traspor- tata su uno scooter Piaggio, in titolarità della predetta società bulgara.
A causa della perdita di controllo del mezzo, era caduta al suolo riportando un trau- ma facciale, con prognosi di sette giorni.
La causa era stata istruita con escussione di un testimone e con CTU medico-legale, ma il Giudice di Pace aveva dichiarato la domanda improcedibile, compensando inte- gralmente le spese, sul presupposto che la materia rientrasse tra quelle soggette a mediazione obbligatoria, non esperita dall'attrice.
Con l'atto di appello, la sig.ra ha contestato tale statuizione, sostenendo che la Pt_1
domanda di risarcimento per sinistro stradale non fosse soggetta a mediazione obbliga- toria e che, pertanto, il giudice avesse errato nel dichiararla improcedibile.
Ha evidenziato che nel primo grado non era stata proposta alcuna domanda ricon- venzionale, come invece erroneamente indicato in sentenza, e ha ribadito che la propria pretesa fosse fondata e provata attraverso documentazione, prova testimoniale e CTU.
Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza, la dichiarazione di procedibilità della domanda e la condanna dell' al risarcimento del danno quantificato in € 4.188,70, CP_3
oltre spese di giudizio e CTU, con attribuzione al procuratore anticipatario.
2
L' , costituitosi in appello, ha chiesto il rigetto del gravame, Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., in quanto privo dei requisiti di specificità imposti dalla riforma Cartabia e manifestamente infondato.
Ha sostenuto che l'appellante non avesse indicato le norme violate né fornito un percorso argomentativo alternativo alla ricostruzione del giudice di primo grado, limitandosi a riproporre le tesi già svolte. Ha ribadito che la domanda fosse improcedibi- le per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, previsto dal D.L. 132/2014 per le controversie in materia di risarcimento danni da circolazione stradale, e che il riferimento alla “mediazione” contenuto in sentenza fosse un mero refuso, irrilevante ai fini della decisione.
In via subordinata, l' ha contestato anche il merito dell'appello, evidenziando la CP_3
totale carenza di prova circa la responsabilità del conducente del motociclo e il nesso causale tra il sinistro e le lesioni lamentate.
Ha sottolineato che la documentazione prodotta fosse inidonea, che la testimonianza escussa fosse inattendibile per le contraddizioni e per la tardiva indicazione del teste, e che la CTU avesse fornito valutazioni generiche e non fondate su criteri medico-legali.
Ha inoltre richiamato la giurisprudenza sulla natura meramente difensiva delle consu- lenze di parte e sulla discrezionalità del giudice nel valutare le risultanze peritali.
Ha concluso che, anche entrando nel merito, la domanda sarebbe stata respinta per difetto di prova sia sull'an che sul quantum debeatur, ritenendo la richiesta risarcitoria sproporzionata e priva di giustificazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione a norma degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. alla data del 24 novembre 2025, disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
***
Prima di esaminare i motivi, occorre brevemente ripercorrere il contenuto degli atti difensivi relativi al giudizio di primo grado ed il contenuto della decisione adottata.
Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni correlati al sinistro stradale sopra
3
descritto, danni non specificamente quantificati, ma contenuti entro i limiti di euro
5.200,00.
La convenuta nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito
l'improcedibilità della domanda non avendo parte attrice esperito la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. n.132/2014, convertito con L. 162/2014; in alternativa alla declaratoria di improcedibilità, ha chiesto la fissazione del termine giudiziale per esperire detta procedura.
Occorre dar conto del fatto che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado non contiene nessun richiamo al preventivo avvio di una procedura di negoziazio- ne assistita.
Nel corso dell'udienza di prima comparizione del 29 novembre 2022 la difesa dell'appellata a reiterato tale eccezione, unitamente a quella parimenti sollevata ed afferente all'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo;
di contro la difesa dell'attrice si è limitata a chiedere l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio, senza prendere posizione sulla, pur ribadita, eccezione di improcedibilità per omesso preventivo avvio di una procedura di negoziazione assistita (cfr. verbale di udienza del 29 novembre 2022).
Il Giudice, all'esito di detta udienza, ha unicamente autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice.
All'esito della successiva udienza dell'8 maggio 2023, verificata la corretta integrazio- ne del contraddittorio nei confronti di detta compagnia, parte attrice ha articolato i mezzi istruttori (prova testimoniale) sicchè il Giudice ha ammesso detta prova, poi assunta all'udienza del 03 ottobre 2023; è seguita, poi, l'ammissione e l'espletamento di ctu medico legale;
la causa è stata riservata in decisione con ordinanza resa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 maggio 2024.
Nelle note conclusionali depositate alla medesima udienza, l' ha reiterato
l'eccezione di improcedibilità della domanda per non avere la signora preventi- Pt_1
vamente esperito la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014.
In comparsa conclusionale la signora nulla ha specificamente replicato sul Pt_1
4
punto.
Con la laconica sentenza di primo grado, il Giudice di Pace ha così statuito “Questo giudicante ritiene improcedibile la domanda principale e quella in riconvenzionale, atteso che le stesse rientrano tra le materie oggetto di mediazione obbligatoria ed a seguito della mancata conciliazione la domanda può essere proposta innanzi il giudice ordinario competente.
L'attore, a seguito della eccezione di improcedibilità della domanda avanzata dalla convenuta, ometteva di chiedere termine per la proposizione della mediazione e un rinvio della udienza per valutare l'esito della stessa e, in caso negativo, il prosieguo della causa. Pertanto, reiterata l'eccezione nelle autorizzate note conclusionali, la originaria domanda proposta innanzi a questo giudice deve essere dichiarata improcedibile.
Avuto riguardo alle suddette considerazioni motivazionali ancora dibattute e discor- danti in dottrina e giurisprudenza, si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese processuali”; all'esito di tale motivazione, ha dichiarato “improcedibili” le doman- de.
Ciò chiarito e sottolineata la palese erroneità del richiamo ad una domanda riconven- zionale in realtà mai proposta nel presente giudizio (richiamo da ricondursi verosimil- mente ad un refuso di redazione), occorre soffermarsi sulla corretta “ratio decidendi”, solo apparentemente ricollegata al difetto di preventivo avvio della procedura di mediazione.
Orbene appare del tutto evidente l'erroneo e fuorviante riferimento operato dal
Giudice di Pace alla procedura di mediazione obbligatoria, atteso che la declaratoria di improcedibilità viene, dallo stesso Giudice, espressamente correlata all'accoglimento della corrispondente eccezione sollevata dalla convenuta in comparsa di costitu- zione e ribadita nelle note conclusionali; ciò rende evidente come l'improcedibilità dichiarata debba, in realtà, correttamente intendersi correlata all'eccepito omesso preventivo avvio della procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014.
Da ciò deriva la palese incompletezza dei motivi di appello laddove integralmente ed esclusivamente diretti a sottolineare la circostanza secondo cui la controversia in esame
5
era sottratta all'obbligo di avvio della procedura di mediazione.
Invero nel laconico atto di gravame la difesa si limita ad evidenziare che “l'odierna appellante ha adito il giudice di prime cure per ottenere il risarcimento dei danni da lesione patiti a seguito di sinistro stradale, materia che non rientra tra quelle che hanno come condizione di procedibilità il ricorso obbligatorio alla mediazione. Di conseguen- za la domanda era ed è procedibile, nonché fondata e provata sia in relazione all'an che nel quantum, con la produzione documentale, l'escussione del teste e l'espletamento della CTU espletata dal Dr. . Null'altro. Persona_1
Parte appellante avrebbe, invero, dovuto misurarsi con la corretta interpretazione della statuizione di improcedibilità, facilmente evincibile in ragione del fatto che la stessa veniva, dallo stesso Giudice di pace, espressamente correlata all'affermazione di fondatezza dell'eccezione sollevata dall' in comparsa di costituzione e nelle note conclusionali.
Deve, quindi, conclusivamente affermarsi che l'appello si palesa inammissibile in quanto omette di soddisfare i requisiti prescritti dall'art.342 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”; invero esso omette completamente di affrontare la corretta
“ratio decidendi” della statuizione resa in primo grado (facilmente evincibile dal testo della sentenza per le ragioni sopra segnalate), limitandosi a laconicamente stigmatizzare l'erroneità del richiamo operato dal Giudice di prime cure all'istituto della mediazione.
L'obiettiva riconducibilità dell'equivoco in cui è incappato l'appellante all'improprio richiamo all'istituto della mediazione operato dal Giudice di Pace integra una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” prefigurate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, per addivenire alla integrale compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia delle appellate e , CP_2 Controparte_4
in persona dei rispettivi l.r.p.t.;
➢ Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
6
n. 13397/2024 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata il 29 maggio 2024;
➢ Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite relative al presente grado di giudizio;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 25 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14917/2024
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. PELUSO ELENA (c.f.: dal quale è rappresentato e difeso in C.F._2
virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. MALATESTA FRANCESCO (c.f.:
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._3
- Appellato
E
(società bulgara), in persona del l.r.p.t., domiciliata ex lege presso la CP_2
compagnia (P. IVA con sede in C.so Sempione n. 39 – 20145 – CP_3 P.IVA_1
Milano.
- Appellato contumace
E
, in persona del l.r.p.t., domiciliata ex lege presso la Controparte_4
compagnia (P. IVA con sede in C.so Sempione n. 39 – 20145 – CP_3 P.IVA_1
1
Milano.
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La sig.ra , con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24 Parte_1
giugno 2024, ha proposto appello avverso la sentenza n. 13397/2024 del Giudice di
Pace di Napoli, pubblicata il 29 maggio 2024, ritenendola ingiusta e lesiva dei propri diritti.
In primo grado, ella aveva convenuto in giudizio l' la (so- CP_5 CP_2
cietà bulgara proprietaria del veicolo) e la compagnia assicuratrice bulgara
[...]
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito a un Controparte_4
sinistro stradale avvenuto il 20 febbraio 2018 a Napoli, mentre viaggiava come traspor- tata su uno scooter Piaggio, in titolarità della predetta società bulgara.
A causa della perdita di controllo del mezzo, era caduta al suolo riportando un trau- ma facciale, con prognosi di sette giorni.
La causa era stata istruita con escussione di un testimone e con CTU medico-legale, ma il Giudice di Pace aveva dichiarato la domanda improcedibile, compensando inte- gralmente le spese, sul presupposto che la materia rientrasse tra quelle soggette a mediazione obbligatoria, non esperita dall'attrice.
Con l'atto di appello, la sig.ra ha contestato tale statuizione, sostenendo che la Pt_1
domanda di risarcimento per sinistro stradale non fosse soggetta a mediazione obbliga- toria e che, pertanto, il giudice avesse errato nel dichiararla improcedibile.
Ha evidenziato che nel primo grado non era stata proposta alcuna domanda ricon- venzionale, come invece erroneamente indicato in sentenza, e ha ribadito che la propria pretesa fosse fondata e provata attraverso documentazione, prova testimoniale e CTU.
Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza, la dichiarazione di procedibilità della domanda e la condanna dell' al risarcimento del danno quantificato in € 4.188,70, CP_3
oltre spese di giudizio e CTU, con attribuzione al procuratore anticipatario.
2
L' , costituitosi in appello, ha chiesto il rigetto del gravame, Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., in quanto privo dei requisiti di specificità imposti dalla riforma Cartabia e manifestamente infondato.
Ha sostenuto che l'appellante non avesse indicato le norme violate né fornito un percorso argomentativo alternativo alla ricostruzione del giudice di primo grado, limitandosi a riproporre le tesi già svolte. Ha ribadito che la domanda fosse improcedibi- le per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, previsto dal D.L. 132/2014 per le controversie in materia di risarcimento danni da circolazione stradale, e che il riferimento alla “mediazione” contenuto in sentenza fosse un mero refuso, irrilevante ai fini della decisione.
In via subordinata, l' ha contestato anche il merito dell'appello, evidenziando la CP_3
totale carenza di prova circa la responsabilità del conducente del motociclo e il nesso causale tra il sinistro e le lesioni lamentate.
Ha sottolineato che la documentazione prodotta fosse inidonea, che la testimonianza escussa fosse inattendibile per le contraddizioni e per la tardiva indicazione del teste, e che la CTU avesse fornito valutazioni generiche e non fondate su criteri medico-legali.
Ha inoltre richiamato la giurisprudenza sulla natura meramente difensiva delle consu- lenze di parte e sulla discrezionalità del giudice nel valutare le risultanze peritali.
Ha concluso che, anche entrando nel merito, la domanda sarebbe stata respinta per difetto di prova sia sull'an che sul quantum debeatur, ritenendo la richiesta risarcitoria sproporzionata e priva di giustificazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione a norma degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. alla data del 24 novembre 2025, disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
***
Prima di esaminare i motivi, occorre brevemente ripercorrere il contenuto degli atti difensivi relativi al giudizio di primo grado ed il contenuto della decisione adottata.
Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni correlati al sinistro stradale sopra
3
descritto, danni non specificamente quantificati, ma contenuti entro i limiti di euro
5.200,00.
La convenuta nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito
l'improcedibilità della domanda non avendo parte attrice esperito la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. n.132/2014, convertito con L. 162/2014; in alternativa alla declaratoria di improcedibilità, ha chiesto la fissazione del termine giudiziale per esperire detta procedura.
Occorre dar conto del fatto che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado non contiene nessun richiamo al preventivo avvio di una procedura di negoziazio- ne assistita.
Nel corso dell'udienza di prima comparizione del 29 novembre 2022 la difesa dell'appellata a reiterato tale eccezione, unitamente a quella parimenti sollevata ed afferente all'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo;
di contro la difesa dell'attrice si è limitata a chiedere l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio, senza prendere posizione sulla, pur ribadita, eccezione di improcedibilità per omesso preventivo avvio di una procedura di negoziazione assistita (cfr. verbale di udienza del 29 novembre 2022).
Il Giudice, all'esito di detta udienza, ha unicamente autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice.
All'esito della successiva udienza dell'8 maggio 2023, verificata la corretta integrazio- ne del contraddittorio nei confronti di detta compagnia, parte attrice ha articolato i mezzi istruttori (prova testimoniale) sicchè il Giudice ha ammesso detta prova, poi assunta all'udienza del 03 ottobre 2023; è seguita, poi, l'ammissione e l'espletamento di ctu medico legale;
la causa è stata riservata in decisione con ordinanza resa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 maggio 2024.
Nelle note conclusionali depositate alla medesima udienza, l' ha reiterato
l'eccezione di improcedibilità della domanda per non avere la signora preventi- Pt_1
vamente esperito la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014.
In comparsa conclusionale la signora nulla ha specificamente replicato sul Pt_1
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punto.
Con la laconica sentenza di primo grado, il Giudice di Pace ha così statuito “Questo giudicante ritiene improcedibile la domanda principale e quella in riconvenzionale, atteso che le stesse rientrano tra le materie oggetto di mediazione obbligatoria ed a seguito della mancata conciliazione la domanda può essere proposta innanzi il giudice ordinario competente.
L'attore, a seguito della eccezione di improcedibilità della domanda avanzata dalla convenuta, ometteva di chiedere termine per la proposizione della mediazione e un rinvio della udienza per valutare l'esito della stessa e, in caso negativo, il prosieguo della causa. Pertanto, reiterata l'eccezione nelle autorizzate note conclusionali, la originaria domanda proposta innanzi a questo giudice deve essere dichiarata improcedibile.
Avuto riguardo alle suddette considerazioni motivazionali ancora dibattute e discor- danti in dottrina e giurisprudenza, si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese processuali”; all'esito di tale motivazione, ha dichiarato “improcedibili” le doman- de.
Ciò chiarito e sottolineata la palese erroneità del richiamo ad una domanda riconven- zionale in realtà mai proposta nel presente giudizio (richiamo da ricondursi verosimil- mente ad un refuso di redazione), occorre soffermarsi sulla corretta “ratio decidendi”, solo apparentemente ricollegata al difetto di preventivo avvio della procedura di mediazione.
Orbene appare del tutto evidente l'erroneo e fuorviante riferimento operato dal
Giudice di Pace alla procedura di mediazione obbligatoria, atteso che la declaratoria di improcedibilità viene, dallo stesso Giudice, espressamente correlata all'accoglimento della corrispondente eccezione sollevata dalla convenuta in comparsa di costitu- zione e ribadita nelle note conclusionali; ciò rende evidente come l'improcedibilità dichiarata debba, in realtà, correttamente intendersi correlata all'eccepito omesso preventivo avvio della procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014.
Da ciò deriva la palese incompletezza dei motivi di appello laddove integralmente ed esclusivamente diretti a sottolineare la circostanza secondo cui la controversia in esame
5
era sottratta all'obbligo di avvio della procedura di mediazione.
Invero nel laconico atto di gravame la difesa si limita ad evidenziare che “l'odierna appellante ha adito il giudice di prime cure per ottenere il risarcimento dei danni da lesione patiti a seguito di sinistro stradale, materia che non rientra tra quelle che hanno come condizione di procedibilità il ricorso obbligatorio alla mediazione. Di conseguen- za la domanda era ed è procedibile, nonché fondata e provata sia in relazione all'an che nel quantum, con la produzione documentale, l'escussione del teste e l'espletamento della CTU espletata dal Dr. . Null'altro. Persona_1
Parte appellante avrebbe, invero, dovuto misurarsi con la corretta interpretazione della statuizione di improcedibilità, facilmente evincibile in ragione del fatto che la stessa veniva, dallo stesso Giudice di pace, espressamente correlata all'affermazione di fondatezza dell'eccezione sollevata dall' in comparsa di costituzione e nelle note conclusionali.
Deve, quindi, conclusivamente affermarsi che l'appello si palesa inammissibile in quanto omette di soddisfare i requisiti prescritti dall'art.342 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”; invero esso omette completamente di affrontare la corretta
“ratio decidendi” della statuizione resa in primo grado (facilmente evincibile dal testo della sentenza per le ragioni sopra segnalate), limitandosi a laconicamente stigmatizzare l'erroneità del richiamo operato dal Giudice di prime cure all'istituto della mediazione.
L'obiettiva riconducibilità dell'equivoco in cui è incappato l'appellante all'improprio richiamo all'istituto della mediazione operato dal Giudice di Pace integra una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” prefigurate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, per addivenire alla integrale compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia delle appellate e , CP_2 Controparte_4
in persona dei rispettivi l.r.p.t.;
➢ Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
6
n. 13397/2024 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata il 29 maggio 2024;
➢ Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite relative al presente grado di giudizio;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 25 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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