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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1524/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8713/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Palazzo Dei Chierici 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 63126 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il giorno 12.11.2024 Ricorrente_1 ha impugnato un avviso di accertamento (meglio individuato in ricorso) notificatole dall'agente della riscossione del Comune di
Catania il giorno 5.9.2024, relativo al mancato pagamento dell'I.M.U. per l'anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di euro 659,00. Deduce, in sintesi, la ricorrente l'infondatezza della pretesa tributaria essendo stato versato quanto dovuto, erroneamente non contabilizzato dall'ente impositore.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto di accertamento impugnato.
Il Comune di Catania non si è costituito in lite.
All'udienza del giorno 12.2.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente - sciogliendo la riserva – che, con ordinanza del 29.1.2026, la ricorrente è stata onerata della produzione delle ricevute di accettazione e consegna (in formato .eml) relative alla notificazione a mezzo pec del ricorso introduttivo, stante la mancata costituzione dell'ente impositore nei cui confronti è stato proposto il ricorso.
A ben vedere la produzione effettuata dalla ricorrente in data 3.2.2026 non è idonea ad assolvere all'onere in esame in quanto non sono state allegate le ricevute di accettazione e consegna richieste ma solo un messaggio di posta elettronica indirizzato al Comune di Catania della cui ricezione non risulta prova alcuna mentre le ricevute di accettazione e consegna prodotte (in allegato al ricorso) in formato .pdf non assumono valenza giuridica alcuna.
Sul tema va ricordato quanto affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., n. 16189/2023), ossia che:
"L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.".
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha ritenuto di comprovare l'instaurazione del contraddittorio solo con la produzione dei referti di notifica in formato pdf, incorrendo, pertanto, nella sanzione della nullità di detta notificazione, non sanata altrimenti.
Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione, nulla dovendosi disporre sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi deciso in Catania, 12.2.2026.
Il Giudice monocratico dott. Roberto Paolo Cordio
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8713/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Palazzo Dei Chierici 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 63126 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il giorno 12.11.2024 Ricorrente_1 ha impugnato un avviso di accertamento (meglio individuato in ricorso) notificatole dall'agente della riscossione del Comune di
Catania il giorno 5.9.2024, relativo al mancato pagamento dell'I.M.U. per l'anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di euro 659,00. Deduce, in sintesi, la ricorrente l'infondatezza della pretesa tributaria essendo stato versato quanto dovuto, erroneamente non contabilizzato dall'ente impositore.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto di accertamento impugnato.
Il Comune di Catania non si è costituito in lite.
All'udienza del giorno 12.2.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente - sciogliendo la riserva – che, con ordinanza del 29.1.2026, la ricorrente è stata onerata della produzione delle ricevute di accettazione e consegna (in formato .eml) relative alla notificazione a mezzo pec del ricorso introduttivo, stante la mancata costituzione dell'ente impositore nei cui confronti è stato proposto il ricorso.
A ben vedere la produzione effettuata dalla ricorrente in data 3.2.2026 non è idonea ad assolvere all'onere in esame in quanto non sono state allegate le ricevute di accettazione e consegna richieste ma solo un messaggio di posta elettronica indirizzato al Comune di Catania della cui ricezione non risulta prova alcuna mentre le ricevute di accettazione e consegna prodotte (in allegato al ricorso) in formato .pdf non assumono valenza giuridica alcuna.
Sul tema va ricordato quanto affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., n. 16189/2023), ossia che:
"L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.".
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha ritenuto di comprovare l'instaurazione del contraddittorio solo con la produzione dei referti di notifica in formato pdf, incorrendo, pertanto, nella sanzione della nullità di detta notificazione, non sanata altrimenti.
Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione, nulla dovendosi disporre sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi deciso in Catania, 12.2.2026.
Il Giudice monocratico dott. Roberto Paolo Cordio