Ordinanza collegiale 21 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 26 maggio 2022
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2023
Sentenza 12 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 12/12/2023, n. 6892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6892 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/12/2023
N. 06892/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01419/2019 REG.RIC.
N. 01420/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2019, proposto da MA OS, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv. ti Maria Spina e SQ Di Fruscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terzigno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Lauri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad PO:
FO OS, rappresentata e difesa dall’avv. Giuliano Agliata, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Girolamo Santacroce n.79, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2019, proposto da SC NI OS, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli avv. ti Maria Spina e SQ Di Fruscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terzigno - non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad PO:
FO OS, rappresentata e difesa dall’avv. Giuliano Agliata, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Girolamo Santacroce n. 79, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 1419 del 2019:
“1) dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 04 fascicolo 33/2018, del 9 gennaio 2019 prot. n. 676 notificata in data 10.01.2019;
2) della relazione tecnica dell’ufficio tecnico redatta in data 12.12.2018 assunta al protocollo generale del Comune in data 14.12.2018 al n.23619 di cui si ignora il contenuto;
3) di ogni altro atto presupposto o conseguenziale di cui non si conosce il contenuto e mai notificato;”
quanto al ricorso n. 1420 del 2019:
“1) dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 03 fascicolo 32/2018, del 9 gennaio 2019 prot. n. 671 notificata in data 10.01.2019;
2) della relazione tecnica dell’ufficio tecnico redatta in data 12.12.2018 assunta al protocollo generale del Comune in data 14.12.2018 al n.23619 di cui si ignora il contenuto;
3) di ogni altro atto presupposto o conseguenziale di cui non si conosce il contenuto e mai notificato;”
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Terzigno nel ricorso numero di registro generale 1419 del 2019;
Visti gli atti di intervento ad PO di FO OS in entrambi i ricorsi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso assunto al numero di registro generale 1419 del 2019, depositato in data 8 aprile 2019, MA OS, proprietaria di un immobile ubicato al primo piano del fabbricato sito in Terzigno alla via De Monaci n. 101, in virtù di atto di donazione del 31 maggio 2016 del padre OS SC, e pervenuto a quest’ultimo in virtù di denunce di successione della madre AS MA e del padre OS SQ, e conseguente divisione e cessione del 12 settembre 1979, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 04 fascicolo 33/2018 del 9 gennaio 2019 prot. n. 676, con cui il Comune di Terzigno le ha contestato la realizzazione delle seguenti opere ritenute abusive: “1 . In sopraelevazione ad immobile esistente, a quota primo piano, realizzazione di un corpo di fabbrica avente struttura mista in ferro e laterizi portanti con copertura in lamiere coibentate a tetto spiovente, provvista di infissi interni ed esterni, impianti idrici ed elettrici interamente piastrellata in gress-porcellanato, occupa una superficie di mq. 120 circa per un volume di 350 mc. circa. ” sulla particella n. 2079 del foglio 4, sub. 7, “ in assenza di Autorizzazione comunale e del Nulla Osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.AA. ”, nonché della relazione tecnica dell’Ufficio Tecnico redatta in data 12 dicembre 2018, assunta al protocollo generale del Comune in data 14 dicembre 2018 al n. 23619, di cui assume di ignorare il contenuto.
L’ordinanza di demolizione oggetto di impugnazione si fonda sulla seguente motivazione: “ Rilevato che dette opere non hanno rispondenza con le norme legislative, con le prescrizioni urbanistiche, e sono eseguite in assenza delle prescritte autorizzazioni comunali e del Nulla - Osta Paesaggistico. ”.
A sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Con atto depositato in data 6 maggio 2019 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2019 il Presidente, accogliendo l'istanza del difensore delegato, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare.
Si è costituito a resistere in giudizio Comune di Terzigno con mero atto di stile.
All’esito dell’udienza pubblica del 6 dicembre 2021, con ordinanza n. 8115 del 21 dicembre 2021 questa Sezione,
“ RITENUTO necessario, al fine del decidere, acquisire:
- la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, unitamente al personale del Comando Polizia Locale, redatta in data 12 dicembre 2018, assunta al protocollo generale del Comune di Terzigno in data 14 dicembre 2018 al n. 23622, richiamata nell’ordinanza di demolizione impugnata n. 04 fascicolo 33/2018, prot. n. 676 del 9 gennaio 2019, con la documentazione anche fotografica allegata;
- una relazione particolareggiata sulla vicenda per cui è causa, con allegata esaustiva documentazione, grafica e fotografica, al fine di individuare la consistenza delle opere oggetto di contestazione e l’epoca della loro realizzazione, alla luce delle censure dedotte e della documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente, tenuto conto in particolare che dal progetto dei lavori di riparazione, presentato ai sensi della legge n. 219/1981, prodotto in giudizio in data 9 aprile 2019, risulta la pianta del piano cantinato, del piano terra e la pianta della copertura, che nell’autorizzazione prot. n. 6803 del 17 luglio 1992 rilasciata dal Comune di Terzigno al padre della ricorrente, OS SC, l’immobile ove eseguire lavori di costruzione - riparazione risulta descritto “ad uso di abitazione, composto di piani 2…” e nell’atto di donazione viene descritto quale appartamento ubicato al primo piano; ”,
ha ordinato al Comune di Terzigno di adempiere al suddetto incombente istruttorio entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della medesima ordinanza o dalla notificazione (ove antecedente) ed ha rinviato la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022.
Con atto depositato in data 14 marzo 2022 OS FO, proprietaria del fondo riportato al N.C.T. del Comune di Terzigno al foglio 4, particella 590, confinante a sud con particella 831, a nord con strada privata, ad ovest con carraia comune e ad est con via dei Monaci, ha proposto intervento ad PO , chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 12 aprile 2022 il Collegio, vista la motivata e documentata istanza di rinvio del difensore della ricorrente depositata l’11 aprile 2022 e ritenute apprezzabili le ragioni addotte, ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 17 maggio 2022.
Parte ricorrente ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione con la quale ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento ad PO per mancanza di legittimazione ad agire per non essere titolare né di un interesse di fatto, né di diritto meritevole di apprezzamento giurisdizionale. In particolare, premesso di essere proprietaria di un immobile ubicato al primo piano del fabbricato sito in Terzigno alla via De Monaci n. 101, in virtù di atto di donazione del 31 maggio 2016 del padre OS SC, sostiene anzitutto di non essere confinante con l’interveniente quanto il suddetto immobile di sua proprietà risulta dal citato atto di donazione confinante con proprietà Di Sarno, corte comune e altra proprietà del donante. Né la sentenza richiamata dall’interveniente potrebbe essere di qualsivoglia interesse dell’interveniente stessa non essendo titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella delle altre parti costituite. Né sarebbe sufficiente a consentire l'intervento la sola circostanza che l’interveniente sia parte di un diverso giudizio in cui venga in rilievo una quaestio iuris analoga a quella oggetto del giudizio nel quale intende intervenire. Peraltro la interveniente fa riferimento ad un giudizio svolto nei confronti di OS SC, ma non nei confronti di ella ricorrente, con conseguente inammissibilità dell’intervento proposto per difetto dei presupposti e di un interesse che le consenta di ritrarre un vantaggio indiretto riflesso dalla reiezione del ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica del 17 maggio 2022, con ordinanza n. 3579 del 26 maggio 2022 questa Sezione, “ ….. RILEVATO che la suddetta ordinanza istruttoria ” - n. 8115 del 21 dicembre 2021 – “ risulta comunicata al difensore del Comune resistente dalla Segreteria di questa Sezione a mezzo pec in data 21 dicembre 2021;
RILEVATA l’inerzia del Comune di Terzigno, nonostante le richieste del difensore a mezzo pec del 21 dicembre 2021 e del 28 febbraio 2022, depositate in giudizio; ”,
ha “ RITENUTO necessario, al fine del decidere, disporre una verificazione e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., disporre quanto segue:
a) alla verificazione provvederà il Dirigente p.t. della Direzione Pianificazione Territoriale Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario tecnico della medesima Direzione;
b) i quesiti a cui il verificatore dovrà rispondere sono i seguenti: riferisca, previo esame degli atti di causa ed in particolare previa acquisizione della relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, unitamente al personale del Comando Polizia Locale, redatta in data 12 dicembre 2018, assunta al protocollo generale del Comune di Terzigno in data 14 dicembre 2018 al n. 23622, richiamata nell’ordinanza di demolizione impugnata n. 04 fascicolo 33/2018, prot. n. 676 del 9 gennaio 2019, con la documentazione anche fotografica allegata, nonché delle disposizioni del Piano Urbanistico Comunale relative alla zona dove insistono le opere oggetto di contestazione, pure richiamate nel provvedimento impugnato, e del relativo Regolamento edilizio, e previo eventuale sopralluogo in loco in contraddittorio con le parti, che potranno nominare tecnici di fiducia sino alla data di inizio delle operazioni di verificazione, in ordine a:
I) verifica del reale stato dei luoghi e descrizione delle opere realizzate, da documentare anche mediante rilievi fotografici, al fine di individuare la consistenza delle opere oggetto di contestazione e l’epoca della loro realizzazione, alla luce delle censure dedotte e della documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente, tenuto conto in particolare che dal progetto dei lavori di riparazione, presentato ai sensi della legge n. 219/1981, prodotto in giudizio in data 9 aprile 2019, risulta la pianta del piano cantinato, del piano terra e la pianta della copertura, che nell’autorizzazione prot. n. 6803 del 17 luglio 1992 rilasciata dal Comune di Terzigno al padre della ricorrente, OS SC, l’immobile ove eseguire lavori di costruzione - riparazione risulta descritto “ad uso di abitazione, composto di piani 2…” e nell’atto di donazione viene descritto quale appartamento ubicato al primo piano;
II) ogni altra informazione utile alla definizione del presente giudizio, al fine di verificare anche la contestata violazione delle norme legislative e delle prescrizioni urbanistiche;
c) la verificazione avrà luogo entro il termine del 15 ottobre 2022;
d) il verificatore dovrà provvedere in ordine a quanto sopra disposto mediante deposito della relazione conclusiva entro il termine del 15 novembre 2022, secondo le modalità previste dal processo amministrativo telematico, con possibilità di avvalersi dell’ausilio del “miniURP” attivato presso questo Tribunale; tale relazione dovrà tenere conto anche delle eventuali osservazioni dei tecnici delle parti del giudizio cui dovrà essere preventivamente trasmessa, dei rilievi fotografici e di tutta la documentazione, ivi compresa quella acquisita; …”,
ha disposto i suddetti incombenti istruttori ed ha rinviato la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 10 gennaio 2023.
All’esito dell’udienza pubblica del 10 gennaio 2023, con ordinanza n. 473 del 20 gennaio 2023 questa Sezione, “ ….CONSIDERATO che alla data dell’udienza pubblica del 10 gennaio 2023 non risulta essere stata data esecuzione alla suddetta ordinanza n. 3579/2022, benché l’ordinanza stessa risulti essere stata ritualmente comunicata ai difensori di tutte le parti e al nominato verificatore (all’indirizzo pec cittametropolitana.na@pec.it), dalla Segreteria di questa Sezione a mezzo pec in data 26 maggio 2022, né il Dirigente p.t. della Direzione Pianificazione Territoriale Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli ha provveduto ad esercitare la facoltà di delega a un funzionario tecnico della citata Direzione e/o a rappresentare la necessità di una eventuale proroga del termine al fine di poter concludere l’incarico stesso; ” ha “ RITENUTO, stante l’inerzia del nominato verificatore, di chiedergli di dar conto delle motivazioni per cui non ha provveduto ad adempiere all’incarico ricevuto e, comunque, di rinnovare la verificazione di cui alla sopra richiamata ordinanza n. 3579 del 26 maggio 2022, con procedimento da concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla sua notificazione (ove antecedente), mediante deposito della relazione conclusiva secondo le modalità previste dal processo amministrativo telematico, con possibilità di avvalersi dell’ausilio del “miniURP” attivato presso questo Tribunale; tale relazione dovrà tenere conto anche delle eventuali osservazioni dei tecnici delle parti del giudizio cui dovrà essere preventivamente trasmessa, dei rilievi fotografici e di tutta la documentazione, ivi compresa quella acquisita. ”, ed ha rinviato la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 26 settembre 2023.
Il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli in data 24 gennaio 2023 ha depositato il provvedimento Registro Ufficiale.U.0011285.24-01-2023 di nomina del verificatore, il Geologo Maurizio Conte; in data 7 luglio 2023 il verificatore, in esecuzione della suddetta ordinanza n. 473/2023 ha depositato la relazione di verificazione.
Parte ricorrente ha prodotto in giudizio la relazione tecnica di controdeduzioni alla bozza di relazione del verificatore, datata 13 luglio 2023, e una memoria per l’udienza pubblica.
Il verificatore in data 27 luglio 2023 ha depositato una integrazione alla relazione di verificazione alla luce della ricezione, successiva alla trasmissione della relazione di verificazione, delle suddette osservazioni del consulente tecnico di parte ricorrente, pure versata in atti, e in data 11 settembre 2023 ha prodotto la richiesta di liquidazione del compenso per l’incarico svolto.
La interveniente ad PO ha prodotto una memoria di replica con la quale ha rappresentato preliminarmente che il proprio interesse al ricorso sarebbe stato già scrutinato da questo Tribunale con la sentenza n. 1549/2023 resa nel giudizio n. 937/2019, alle cui motivazioni integralmente si è riportata, e ha insistito per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 26 settembre 2023 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Con il ricorso assunto al numero di registro generale 1420 del 2019, depositato in data 8 aprile 2019, SC OS, proprietario per successione della madre AS MA e del padre OS SQ e conseguente divisione e cessione del 12 settembre 1979, del fondo rustico sito nel Comune di Terzigno con annesso un fabbricato, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 03, fascicolo 32/2018, del 9 gennaio 2019 prot. n. 671 notificata in data 10 gennaio 2019 adottata nei suoi confronti dal Comune di Terzigno, nonché della relazione tecnica dell’Ufficio Tecnico redatta in data 12 dicembre 2018 assunta al protocollo generale del Comune in data 14 dicembre 2018 al n. 23619, di cui assume di ignorare il contenuto.
Con la suddetta ordinanza il Comune di Terzigno gli ha contestato le seguenti opere ritenute abusive: “ 1. In ampliamento ad immobile esistente, realizzazione di un corpo di fabbrica avente struttura mista in ferro e laterizi portanti con copertura in lamiere coibentate per una superficie in pianta dello spazio coperto di mq. 180 circa per un volume di 550 mc. circa. Si specifica che la copertura di tale ampliamento occupa una superficie di mq. 120 circa;
2. In parte residuale del fondo, realizzazione di gazebo costruito parzialmente in pareti. di doghe di legno e muratura con copertura di lamiere coibentate di dimensioni di 16 mq. circa al cui interno si nota la presenza di cucina e forno in muratura ed un piccolo vano doccia/W.C.;
3. In parte residuale del fondo. realizzazione di un gazebo in legno aperto su tutti i lati per la messa in riserva di piante avente una superficie di 18 mq. circa.
4. In sopraelevazione ad immobile esistente, a quota primo piano, realizzazione di un corpo di fabbrica avente struttura iridi! in ferro e laterizi portanti con copertura in lamiere coibentate a tetto spiovente, provvista di infissi interni ed esterni, impianti idrici ed elettrici interamente piastrellata in gress-porcellanato, occupa una superficie di mq. 120 circa per un volume di 350 mc. circa. ” sulla particella n. 2079 del foglio 4, sub. 5 e sub 6, in quanto realizzate “ in assenza di Autorizzazione comunale e del Nulla Osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.AA. ”.
A sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Con atto depositato in data 6 maggio 2019 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2019 il Presidente, accogliendo l'istanza del difensore delegato ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare.
Con atto depositato in data 26 ottobre 2022 OS FO, proprietaria del fondo riportato al N.C.T. del Comune di Terzigno al foglio 4, particella 590, confinante a sud con particella 831, a nord con strada privata, ad ovest con carraia comune e ad est con via dei Monaci, ha proposto intervento ad PO . Ha eccepito innanzitutto l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ed interesse in quanto, premesso che ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 47/1985 il mancato ripristino dello stato dei luoghi da parte del destinatario dell’ordinanza di demolizione entro 90 giorni comporta l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime e pertanto a decorrere dal 91° giorno successivo alla notifica dell’ingiunzione a demolire, l’opera abusiva è divenuta di proprietà del Comune, nello specifico, l'atto di acquisizione, necessario unicamente ai fini della trascrizione e dell’effettiva disponibilità materiale del bene da parte dell’Amministrazione, sarebbe stato emesso. La traslazione del diritto di proprietà al Comune, così configurata ai sensi del citato art. 7 della legge n. 47/1985, sarebbe già avvenuta e pertanto il ricorrente non avrebbe più legittimazione ed interesse a coltivare l’impugnativa. Ha comunque dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, di conseguenza, il rigetto.
All’udienza pubblica del 7 febbraio 2023 il difensore delegato di parte ricorrente ha chiesto termine per regolarizzare la domanda di fissazione udienza; la Presidente ha concesso il termine richiesto per la suddetta regolarizzazione nonché per il deposito della documentazione mancante entro il 30 giugno 2023 e ha rinviato la causa per il prosieguo all'udienza pubblica del 26 settembre 2023.
Parte ricorrente in data 30 giugno 2023 ha depositato una riproduzione fotografica riferita ad uno degli abusi oggetto di contestazione, di cui al quinto motivo di ricorso, e ha poi prodotto una memoria per l’udienza pubblica con la quale, premesso che il secondo piano della struttura dell’immobile principale costituisce l’elemento chiave (benché numerata all’ultimo punto n. 4 dell’ordinanza impugnata), ha insistito per l’accoglimento del ricorso ed in particolare per la sussistenza del vizio di carenza di istruttoria dell’ufficio comunale; ha altresì ritenuto l’erroneità delle conclusioni del verificatore nominato nel ricorso assunto al numero di registro generale 1419 del 2019 in riferimento al medesimo abuso oggetto di contestazione.
L’interveniente ha depositato una memoria di replica per l’udienza pubblica.
Il Comune di Terzigno, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 26 settembre 2023 anche questa causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Si ritiene preliminarmente di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione oggettiva, in quanto con gli atti impugnati il Comune di Terzigno ha contestato ad entrambi i ricorrenti la realizzazione delle medesime seguenti opere abusive: “ In sopraelevazione ad immobile esistente, a quota primo piano, realizzazione di un corpo di fabbrica avente struttura mista in ferro e laterizi portanti con copertura in lamiere coibentate a tetto spiovente, provvista di infissi interni ed esterni, impianti idrici ed elettrici interamente piastrellata in gress-porcellanato, occupa una superficie di mq. 120 circa per un volume di 350 mc. circa. ”.
Più specificatamente il suddetto Comune con l’ordinanza di demolizione n. 04 fascicolo 33/2018 del 9 gennaio 2019 prot. n. 676 ha contestato a MA OS di aver realizzato, “ in assenza di Autorizzazione comunale e del Nulla Osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.AA. ”, le suddette opere sulla particella n. 2079 del foglio 4, sub. 7, e con l’ordinanza di demolizione n. 03, fascicolo 32/2018, del 9 gennaio 2019 prot. n. 671 a SC NI OS di aver realizzato, “ in assenza di Autorizzazione comunale e del Nulla Osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.AA. ”, una serie di opere, come sopra richiamate, contraddistinte dai numeri da 1 a 4, fra cui quelle di cui al numero 4 corrispondenti alle medesime opere contestate a MA OS sulla particella n. 2079 del foglio 4, sub. 5 e sub 6.
Il Collegio, in riferimento al ricorso assunto al numero di registro generale 1419 del 2019 deve innanzitutto esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere dell’interveniente ad PO , sollevata da parte ricorrente con la memoria dell’11 maggio 2022, per non essere titolare né di un interesse di fatto, né di diritto meritevole di apprezzamento giurisdizionale.
L’eccezione è infondata.
Al riguardo la giurisprudenza, fatta propria da questa Sezione e condivisa dal Collegio, ritiene che ai fini della sussistenza della condizione di ammissibilità dell'intervento ad PO , prevista in primo grado dall’art. 28, comma 2, c.p.a., sia sufficiente la semplice titolarità di un interesse di mero fatto sotteso al mantenimento dell’assetto determinato dai provvedimenti impugnati, che consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 10 marzo 2023, n. 1549 - proprio con una sentenza decisa nei confronti di uno degli odierni ricorrenti, SC NI OS -Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 luglio 2020, n. 4527, Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 573, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 8 aprile 2022, n. 4193).
Ed invero nel processo amministrativo, l'intervento ad adiuvandum o ad PO può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale (Cons. Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2022, n. 16).
Come condivisibilmente ribadito dal Giudice d’Appello “Nel giudizio amministrativo non è infatti previsto il cd. intervento autonomo (invece contemplato dall'art. 105, co. 1, c.p.c.), ma solo interventi ex artt. 28 e 50 c.p.a., riconducibili al c.d. intervento adesivo dipendente ad adiuvandum vel PO (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4636 del 2016; n. 2446 del 2013; sez. V, n. 1640 del 2012; sez. IV, 30 novembre 2010 n. 8363; arg. pure da Ad. plen. nn. 1, 2 e 9 del 2015), e prevedendosi, altresì, il ricorso incidentale per proporre “ domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale ” (art. 42, co. 1, c.p.a.), ovvero, per i casi di giurisdizione esclusiva, la possibilità di proporre le sole domande riconvenzionali nei termini e con le modalità del ricorso incidentale (art. 42, comma 5 c.p.a., sul punto da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 26 del 2022 ivi i rimandi alle Adunanze plenarie di riferimento).” - Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2022, n. 1040.
La condivisibile giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “le condizioni che legittimano la proposizione dell'intervento adesivo sono rappresentate:
- dalla alterità dell'interesse vantato rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale, visto che l'intervento è volto a tutelare un interesse diverso, ma collegato, rispetto a quello fatto valere dal ricorrente principale: con la conseguenza che la posizione dell'interessato è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della parte principale;
- e dalla configurabilità di un vantaggio derivante, anche in via mediata e indiretta, dall'accoglimento del ricorso principale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 agosto 2023, n. 4901).
Nella fattispecie per cui è causa, tenuto conto che il provvedimento impugnato consiste in una ordinanza di demolizione, deve ritenersi sussistente l’interesse di OS FO ad opporsi e quindi la sua legittimazione a proporre l’intervento ad PO in quanto, essendo proprietaria di un fondo ubicato in via dei Monaci, e cioè sulla stessa strada ove insistono le opere oggetto di contestazione con la medesima ordinanza di demolizione oggetto di impugnazione, deve ritenersi sufficiente il criterio della vicinitas al fine della sussistenza della sua legittimazione, quale proprietario limitrofo, in virtù dell’esistenza di uno stabile collegamento con l’area su cui insiste l’abuso edilizio e deve ritenersi sussistente l’interesse il suo interesse acché le opere ritenute abusive vengano demolite.
In riferimento al ricorso assunto al numero di registro generale 1420 del 2019 si può prescindere dalla eccezione di improcedibilità e inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ed interesse, sollevata dall’interveniente ad PO , essendo il ricorso infondato nel merito.
A sostegno del gravame assunto al numero di registro generale 1419 del 2019 sono state dedotte le seguenti censure: I. Violazione di legge (art. 97 Cost.; artt. 5, 58, 81, 125, 220 e 225 Trattato UE: principio di proporzionalità), eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, carenza del presupposto, violazione di legge (art. 31 d.P.R. n. 380/2001), omessa ponderazione della situazione contemplata, manifesta infondatezza.
Parte ricorrente, premesso che l’Ente resistente aveva concesso l’autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla legge n. 219 del 1981 avendone accertato la sussistenza dei presupposti relativi all’assentibilità dell’immobile in virtù della sua anteriorità alla legge Ponte, giusta nota del catasto, lamenta che nell’ordinanza di demolizione, non risulterebbe una compiuta attività istruttoria del tecnico tale da superare quanto asseverato prima dell’autorizzazione prot. 6803 del 1992, prodotto da ella ricorrente, nè sarebbe stata dimostrata la posteriorità dell’opera alla legge Ponte e la sua assentibilità. Considerato che a norma dell’art 14 della L. 218 del 1981, (Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione) “I contributi di cui alla predetta Legge vengono concessi” unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del Sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni tecniche comunali”, sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge in quanto l’UTC avrebbe omesso completamente di individuare i titoli di assentibilità dell’immobile stesso.
Il provvedimento sarebbe altresì illegittimo in quanto nella zona B3 in cui ricade l’immobile, secondo la vigente legislazione sarebbero ammesse con intervento diretto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia in conformità al TU dell’Edilizia e alla legge regionale n. 19/2001 modificata e integrata con DPGR n. 381 dell’11 aprile 2003.
II. Sul tetto a falde: violazione e falsa applicazione della legge regionale Campania n. 21/2003, eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione del Regolamento urbanistico edilizio comunale del Comune di Terzigno.
Circa il tetto a falde parte ricorrente evidenzia come all’art. 67 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale del Comune di Terzigno è previsto che “ la realizzazione e l’uso dei sottotetti sono disciplinati dalla LR n 15/2000 con le restrizioni di cui alla LR n 21/2003. E’ ammessa la realizzazione dei tetti a falde sugli edifici a copertura piana .” Nel caso di specie, l’UTC avrebbe omesso qualsivoglia attività istruttoria in merito al tetto a falde, contestando semplicemente “il tetto a spiovente” e sanzionando con la demolizione l’opera indicata. Ad avviso di parte ricorrente qualora l’Ente avesse evoluto contestare lo stesso avrebbe dovuto prescrivere l’accertamento di conformità urbanistica in quanto trattasi di adeguamento alla normativa sul rischio Vesuvio. La copertura a falde non sarebbe abitabile, e non costituirebbe volumetria atta a determinare un aggravio urbanistico. Trattandosi di realizzazione di falde di mera copertura ad immobile già esistente rientrerebbe nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo per i quali non è prevista la necessità di richiedere il permesso di costruire.
III Illegittimità dell’ordine di demolizione al proprietario non responsabile e onere motivazionale.
La ricorrente richiama l’ordinanza della Sezione VI del Consiglio di Stato che ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione “ Se l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo (nella specie, trasferito mortis causa) debba essere congruamente motivato sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a una distanza temporale straordinariamente lunga dalla commissione dell’abuso, e il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi del provvedimento sanzionatorio ”. Al riguardo rappresenta di avere ricevuto in donazione le opere così come sono state ristrutturate dal padre OS SC. Lo stesso dante causa aveva ricevuto in donazione il fabbricato annesso al fondo rustico, costruito in epoca antecedente al 1967, come risulterebbe dalla documentazione prodotta.
IV Violazione art. 7 L. n. 241/91, Violazione art. 6, comma 1, lett. b) e art. 22 d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere, difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti.
Parte ricorrente lamenta l’abuso di potere e la violazione del procedimento amministrativo di parte resistente in quanto le avrebbe inviato la comunicazione di avvio del procedimento in data 21 dicembre 2018 senza alcuna indicazione di elementi sufficienti ad individuare i presunti abusi, né l’entità, né l’individuazione catastale, che di fatto le avrebbe impedito il diritto a rendere controdeduzioni al fine di un giusto procedimento amministrativo. Inoltre ancora prima di 30 giorni concessi per la conclusione del procedimento in data 10 gennaio 2019 le veniva notificata l’ordinanza di demolizione.
V Violazione e falsa applicazione art. 27 d.P.R. n. 380/01, falso presupposto, errore di fatto, travisamento.
Il Comune di Terzigno avrebbe ritenuto erroneamente che l’opera per cui è causa fosse una opera nuova e non assentita, senza alcuna istruttoria sulla assentibilità dell’opera, avendo lo stesso Ente rilasciato autorizzazione edilizia versata in atti. Inoltre, premesso che a fondamento dell’ordinanza impugnata è richiamato l’art. 27 del d.P.R. n. 380/01, lamenta che l ’excursus logico-giuridico dell’Ente non sarebbe corretto, in quanto le opere oggetto di contestazione sarebbero anteriori all’istituzione dei vincoli paesaggistici e pertanto inerenti opere non in violazione delle relative prescrizioni paesaggistiche.
VI Violazione di legge, travisamento dei fatti, illegittimità art. 31 e comma 4bis d.P.R. n. 380/01, difetto di istruttoria dei presupposti e di motivazione, omessa ponderazione della situazione contemplata.
Parte ricorrente, premesso che la sanzione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, irrogata con l’ordinanza impugnata, si riferisce agli interventi di nuova costruzione per i quali è prescritta la previa acquisizione di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), ed eseguiti in assenza, o in difformità totale del prescritto titolo abilitativo, e che gli interventi di nuova costruzione che richiedono il permesso di costruire consistono negli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, non rientranti nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia, contemplati nell’art. 3, comma 1, lett. e), del citato d.P.R. n. 380, sostiene che l’opera contestata, così come descritta, sarebbe preesistente e non costituirebbe nuova opera.
A sostegno del gravame assunto al numero di registro generale 1420 del 2019 sono state dedotte le seguenti censure:
I. Sui punti 1 e 4 dell’ordinanza impugnata: I. Violazione di legge (art. 97 Cost.; artt. 5, 58, 81, 125, 220 e 225 Trattato UE: principio di proporzionalità), eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, carenza del presupposto, violazione di legge (art. 31 d.P.R. n. 380/2001), omessa ponderazione della situazione contemplata, manifesta infondatezza.
Parte ricorrente, premesso che l’Ente resistente aveva concesso l’autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla legge n. 219 del 1981 avendone accertato la sussistenza dei presupposti relativi all’assentibilità dell’immobile in virtù della sua anteriorità alla legge Ponte, giusta nota del catasto, lamenta che nell’ordinanza di demolizione non risulterebbe una compiuta attività istruttoria del tecnico tale da superare quanto asseverato prima dell’autorizzazione prot. 6803 del 1992, prodotto da egli ricorrente, nè sarebbe stata dimostrata la posteriorità dell’opera alla legge Ponte e la sua assentibilità. Considerato che a norma dell’art 14 della L. 218 del 1981, (Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione) “I contributi di cui alla predetta Legge vengono concessi” unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del Sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni tecniche comunali”, sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge in quanto l’UTC avrebbe omesso completamente di individuare i titoli di assentibilità dell’immobile stesso.
Il provvedimento sarebbe altresì illegittimo in quanto nella zona B3 in cui ricade l’immobile, secondo la vigente legislazione sarebbero ammesse con intervento diretto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia in conformità al TU dell’Edilizia e alla legge regionale n. 19/2001 modificata e integrata con DPGR n. 381 dell’11 aprile 2003. Per le predette opere non occorrerebbe pertanto alcun permesso di costruire, trattandosi di opere che sono previste dal Piano Regolatore comunale. Sostiene altresì che l’onere probatorio pieno circa la consistenza della datazione degli abusi incontrerebbe sempre sull’amministrazione quale soggetto deputato al controllo del territorio ex art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, potendo il ricorrente solo fornire un principio di prova ma non la prova piena che, invero, si tradurrebbe in una probatio diabolica .
II. Sul tetto a falde: violazione e falsa applicazione della legge regionale Campania n. 21/2003, eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione del Regolamento urbanistico edilizio comunale del Comune di Terzigno.
Circa il tetto a falde parte ricorrente evidenzia come all’art. 67 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale del Comune di Terzigno è previsto che “ la realizzazione e l’uso dei sottotetti sono disciplinati dalla LR n 15/2000 con le restrizioni di cui alla LR n 21/2003. E’ ammessa la realizzazione dei tetti a falde sugli edifici a copertura piana .” Nel caso di specie, l’UTC avrebbe omesso qualsivoglia attività istruttoria in merito al tetto a falde, contestando semplicemente “il tetto a spiovente” e sanzionando con la demolizione l’opera indicata. Ad avviso di parte ricorrente qualora l’Ente avesse evoluto contestare lo stesso avrebbe dovuto prescrivere l’accertamento di conformità urbanistica in quanto trattasi di adeguamento alla normativa sul rischio Vesuvio. La copertura a falde non sarebbe abitabile, e non costituirebbe volumetria atta a determinare un aggravio urbanistico. Trattandosi di realizzazione di falde di mera copertura ad immobile già esistente rientrerebbe nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo per i quali non è prevista la necessità di richiedere il permesso di costruire.
III. Violazione art. 7 L. n. 241/91, Violazione art. 6, comma 1, lett. b) e art. 22 d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere, difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti.
Parte ricorrente lamenta l’abuso di potere e la violazione del procedimento amministrativo di parte resistente in quanto le avrebbe inviato la comunicazione di avvio del procedimento in data 17 dicembre 2018 senza alcuna indicazione di elementi sufficienti ad individuare i presunti abusi, né l’entità, né l’individuazione catastale, che di fatto le avrebbe impedito il diritto a rendere controdeduzioni al fine di un giusto procedimento amministrativo. Inoltre ancora prima di 30 giorni concessi per la conclusione del procedimento in data 10 gennaio 2019 gli veniva notificata l’ordinanza di demolizione. In particolare lamenta che il difetto di istruttoria concernerebbe sia la mancata acquisizione dei titoli di legittimazione delle opere che la errata individuazione delle particelle sulle quali insistono le opere contestate - l’asserito ampliamento di cui al punto 1 dell’ordinanza impugnata, insiste sulla particella 2098 del foglio 4 (e non 2079 come erroneamente indicato) mentre il gazebo di cui al punto 2 della ordinanza impugnata, ricade sulla particella 2098 del foglio 4 (e non 2079 come erroneamente indicato) ed il gazebo di cui al punto 3 della ordinanza impugnata, ricade sulla particella 2099 del foglio 4 (e non 2079 come erroneamente indicato) - nonché la mancata verifica delle opere e la loro misurazione, tale da impedire anche il calcolo esatto delle volumetrie. Rileva che al momento del sopralluogo d’ufficio tecnico aveva visionato le opere di cui al punto 1 soltanto dall’esterno, limitandosi a determinare una superficie presuntivamente.
IV Sull’ordine di demolizione delle opere di cui al punto 2: violazione e falsa applicazione di legge (art 3 lettera a) e lettera e.6), art 6 lettera a), art 10, art 22, art 27, art 31, art 37 d.P.R. n. 380/2001, art 142 D.Lgs. n. 42/2004, eccesso di potere per falsità ed errore nei presupposti, travisamento di erronea valutazione dei fatti, erroneità della motivazione, difetto di istruttoria in logicità e contraddittorietà irragionevolezza.
Parte ricorrente lamenta che non si comprenderebbe perché, al punto 2 e 3 della relazione di sopralluogo è stata contestata la realizzazione di un vano tale che rappresenti un volume, senza tuttavia indicato nella volumetria e specificando che il locale è scoperto ma dotato di travi in ferro preordinato ad accogliere una pseudocopertura, e che è provvisto di un piccolo vano doccia. In particolare non sarebbe dato comprendere quale sia il volume individuato.
Ad avviso di parte ricorrente le opere realizzate ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 aggiornato con gli ultimi decreti, il D.Lgs n. 222/2016, risulterebbero inquadrabili in quelle di manutenzione ordinaria al fine di meglio utilizzare uno spazio esterno dell’abitazione senza creazione di nuovi volumi e superfici, senza variare la destinazione d’uso iniziale e quindi rientranti in quelle contemplate dall’articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001 lettera a) e per le quali, ai sensi dell’art. 6 lettera a) dello stesso d.P.R., l’attività edilizia è da considerarsi libera.
In merito al vincolo paesaggistico il ricorrente sostiene che gli interventi eseguiti e contestati, ai sensi del d.P.R. n. 31/2017 lett. A, ricadrebbero negli interventi realizzabili senza autorizzazione paesaggistica in particolare: A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali; A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato; A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.
Se anche si volesse per assurdo opinare in senso contrario dovrebbe in ogni caso ritenersi che tali opere, rientrando nell’attività di edilizia libera ed essendo di trascurabile entità, sarebbero soggette all’autorizzazione in forma semplificata.
Essendo gli interventi di lieve entità, ai sensi dell’art 167 commi 4 e 5 del D.lgs n. 42/2004 sarebbe possibile richiedere l’accertamento di conformità paesaggistico.
Inoltre il Comune non avrebbe neppure tenuto conto della natura pertinenziale e delle modeste strutture in argomento. In particolare non si comprenderebbe come due gazebo scoperti di modeste dimensioni – 16 mq e 18 mq – adibite a messa in riserva di piante (come chiarito dallo stesso UTC nell’ordinanza impugnata) possano comportare maggiore carico urbanistico. Nel caso di specie il Comune al massimo avrebbe dovuto prescrivere l’obbligo di presentazione della SCIA in sanatoria.
V. Sul punto 3 dell’ordinanza impugnata: Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 lettera a), art. 6 lettera a) art 22 ed art. 37 d.P.R. n. 380/01) eccesso di potere per falsità ed errore nei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e l’unità della motivazione difetto di istruttoria in uscita contraddittorietà irragionevolezza, legittimità delle opere ai sensi del Regolamento comunale vigente.
Parte ricorrente sostiene che dalla documentazione fotografica che afferma di allegare sarebbe ictu oculi evincibile che la struttura gazebo, come individuata nell’atto impugnato, è realizzata su ruote al fine di spostare la medesima a secondo del riparo delle piante. Si tratterebbe infatti di una struttura temporaea e amovibile (non fissa al suolo sebbene si sorreggerebbe su ruote mediante le quali possono agevolmente spostarsi), di cui si serve il figlio del ricorrente OS SQ, che nella qualità di imprenditore agricolo, ivi svolge attività di esposizione e coltivazione di piante del proprio vivaio, utilizzando per il riparo delle piante i predetti gazebi (così come specificato anche nell’ordinanza impugnata). Tra l’altro, il fatto che non siano fissi al suolo, sarebbe stato anche accertato dai Vigili del Comando di Polizia Locale all’atto del sopralluogo. Anche per tale opera ad avviso di parte ricorrente il Comune al massimo avrebbe dovuto prescrivere l’obbligo di presentazione della SCIA in sanatoria.
VI Violazione e falsa applicazione art. 27 d.P.R. n. 380/01, falso presupposto, errore di fatto, travisamento.
Il Comune di Terzigno avrebbe ritenuto erroneamente che le opere per cui è causa fossero opere nuove e non assentite senza alcuna istruttoria sulla assentibilità delle opere stesse, avendo lo stesso Ente rilasciato autorizzazione edilizia versata in atti. Inoltre, premesso che a fondamento dell’ordinanza impugnata è richiamato l’art. 27 del d.P.R. n. 380/01, lamenta che l ’excursus logico-giuridico dell’Ente non sarebbe corretto, in quanto le opere oggetto di contestazione sarebbero anteriori all’istituzione dei vincoli paesaggistici e pertanto inerenti opere non in violazione delle relative prescrizioni paesaggistiche.
VII Violazione di legge, travisamento dei fatti, illegittimità art. 31 e comma 4bis d.P.R. n. 380/01, difetto di istruttoria dei presupposti e di motivazione, omessa ponderazione della situazione contemplata.
Parte ricorrente, premesso che la sanzione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, irrogata con l’ordinanza impugnata, si riferisce agli interventi di nuova costruzione per i quali è prescritta la previa acquisizione di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), ed eseguiti in assenza, o in difformità totale del prescritto titolo abilitativo, e che gli interventi di nuova costruzione che richiedono il permesso di costruire consistono negli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, non rientranti nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia, contemplati nell’art. 3, comma 1, lett. e), del citato d.P.R. n. 380, sostiene che le opere contestate, così come descritte, sarebbero preesistenti e non costituirebbero nuove opere.
Il primo e secondo motivo di ricorso, concernenti entrambi i gravami, che si ritiene di poter esaminare congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce di quanto condivisibilmente rappresentato dal verificatore nella relazione depositata in data 7 luglio 2023, in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione n. 473/2023, nonché della integrazione depositata in data 27 luglio 2023 alla luce della ricezione, successiva alla trasmissione della citata relazione di verificazione, delle osservazioni del consulente tecnico di parte ricorrente contenute nella relazione tecnica di controdeduzioni alla bozza di relazione del verificatore, datata 13 luglio 2023.
Ed invero alla luce di quanto emerso in sede di verificazione, cui si rinvia per sinteticità, si ritiene che legittimamente con il provvedimento impugnato sia stato contestato l’incremento di superficie ad entrambi i ricorrenti, come emerso in sede di sopralluogo effettuato dal personale dell’Area Tecnica e della Polizia Municipale del Comune di Terzigno in data 12 dicembre 2018. In particolare quanto alla data di costruzione dell’immobile il verificatore, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha condivisibilmente concluso che “L’ampliamento della costruzione è stato, quindi, effettuato in un periodo non meglio determinabile compreso tra l’agosto 2002 e il settembre 2007. Va precisato che l’attuale conformazione è stata raggiunta solo successivamente. Nell’immagine aerea del 26.07.2010 la costruzione si presenta nella sua conformazione attuale, con la realizzazione della copertura a falde spioventi sia sulla parte preesistente il 2002 (e cioè quella riportata nel progetto di riparazione presentato ai sensi della legge n°219/1981) che sulla parte realizzata tra il 2002 e il 2007.
Quanto sinora affermato è confermato da quanto riportato nella Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 (CTR) nelle versioni realizzate a seguito del volo dell’anno 2004 e dell’aggiornamento a seguito del volo del 2011.”.
Né ai fini della ritenuta legittimità delle ordinanze di demolizione impugnate può rilevare quanto dichiarato nell’atto di donazione Rep. n. 42317 Raccolta n. 9499 del 31 maggio 2016 - con il quale OS SC ha donato alle figlie OS MA e OS ON rispettivamente gli immobili in catasto al foglio 4, particella 2079 sub 7 e al foglio 4, particella 2079 sub 6 - dal donante “ per gli effetti della vigente normativa urbanistica che il fabbricato di cui sono parte le unità immobiliari in oggetto è stato costruito in epoca anteriore al 1° settembre 1967, che successivamente in seguito agli eventi sismici del 1980/1981 è stato danneggiato e sottoposto ai lavori di riparazione ai sensi della legge n. 219/81, in virtù di autorizzazione per lavori di costruzione-riparazione del l7 luglio 1992 protocollo n. 6803, pratica n.2398/92 e che dalla data di ultimazione dei lavori ad oggi non sono intervenute modifiche o variazioni ”. Ciò per la risolutiva circostanza che trattasi appunto di una mera dichiarazione del donante e non di una statuizione del notaio a seguito di verifiche urbanistiche-edilizie fatte dall’ufficiale rogante stesso.
Ai fini della infondatezza delle censure dedotte da entrambi i ricorrenti con il primo e secondo motivo di ricorso deve altresì rilevarsi che il verificatore ha altresì confermato “quanto riportato nella relazione prot. 23622 del 14.12.2018 in merito all’affermazione che la particella ricade in zona B3 del PUC vigente e che sia sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004 e regolamentato dal Piano territoriale paesistico in zona R.U.A.”.
Avendo il verificatore concluso che trattasi di nuove opere realizzate in un periodo non meglio determinabile ma comunque compreso tra l’agosto 2002 e il settembre 2007, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, devono altresì ritenersi infondate le censure sopra richiamate, alle quali si rinvia per sinteticità, di cui al quinto e sesto motivo del ricorso numero di registro generale 1419 del 2019 nonché a quelle di cui al sesto e settimo motivo del ricorso numero di registro generale 1420 del 2019.
Deve pertanto ritenersi che nella fattispecie per cui è causa, come correttamente valutato nell’istruttoria esperita dall’amministrazione, in riferimento alle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 04 fascicolo 33/2018 del 9 gennaio 2019 prot. n. 676, impugnata con il ricorso numero di registro generale 1419 del 2019 nonché a quelle di cui ai punti 1 e 4 dell’ordinanza di demolizione n. 03, fascicolo 32/2018, del 9 gennaio 2019 prot. n. 671, impugnata con il ricorso numero di registro generale 1420 del 2019, si è integrata la realizzazione di nuovi volumi e superfici da ricondurre agli “interventi di nuova costruzione”, ex art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, implicanti una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, peraltro in zona vincolata, come tale soggetta ai sensi del successivo art. 10 al rilascio del permesso di costruire (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6391, 9 agosto 2021, n. 5474 e 7 maggio 2021, n. 3073), in mancanza del quale va ordinata la demolizione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 22 maggio 2023, n. 3101).
Considerato inoltre che il verificatore nella relazione integrativa ha precisato che “ nell’effettuare una disamina temporale delle modifiche alla costruzione basata su immagini aeree, ci si è soffermati sulle variazioni di sagoma , …” occorre altresì rilevare che l’art. 10, comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 380/01, nel testo applicabile ratione temporis e per quello che in questa sede interessa, prevede: “ 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: ….c)…… nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. ”
Quanto al concetto di sagoma la giurisprudenza anche della Sezione, condivisa dal Collegio, ha osservato che “vi è una definizione espressa, sia perché consolidata in giurisprudenza sia perché ora trasfusa in un testo normativo, del concetto di “sagoma”, che corrisponde a quella precedente evocata (come ripresa da ultimo da Cons. Stato, VI, 20 novembre 2017 n. 5319) ossia “la conformazione planivolumetrica della costruzione, ossia il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio nella sua struttura fuori terra (esclusa, quindi, la parte interrata), ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti”, che è stata sostanzialmente recepita nel “Quadro delle definizioni uniformi” di cui all’allegato A alla Intesa 20 ottobre 2016, “ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”, dove è definita “Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m”.
Pertanto, la nozione di sagoma è di carattere più comprensivo, rendendo evidente il quadro dimensionale totale del manufatto in quanto, includendovi aggetti e sporti, ne considera l’ingombro in senso lato.” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 luglio 2019, n. 5087) - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 30 giugno 2023, n. 3956, 2 marzo 2023, n. 1353 cit. e 19 maggio 2022, n. 3431.
Nella fattispecie per cui è causa deve ritenersi che l’impugnata ordinanza sia stata legittimamente emanata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che prevede la demolizione per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, e dell’art. 27 del medesimo d.P.R. n. 380/2001, il quale prevede che debba essere ordinata la demolizione delle opere prive di titolo realizzate su aree vincolate (in ragione delle preminenti esigenze di tutela), trattandosi di opere eseguite in assenza di titoli autorizzativi, come espressamente rappresentato nell'ordinanza impugnata.
Inoltre, come condivisibilnente sostenuto dalla Sezione, “L’art. 27, d.P.R. n. 380/2001 non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice DIA in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico.” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 07/06/2018, n. 3774; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12/06/2018, n.6567). “Infatti, per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata (DIA o permesso di costruire); ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 04/10/2019, n. 4757)” - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 novembre 2022, n. 7399 e 4 febbraio 2022, n. 796.
Sull’area interessata dalle opere abusive sussiste il vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, espressamente richiamato nelle ordinanze di demolizione impugnate, sicché i ricorrenti avrebbero dovuto acquisire, in via preventiva rispetto al previsto permesso di costruire, anche l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del citato D.Lgs. n. 42/2004 (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 2659 cit.), come legittimamente contestato nella medesima ordinanza. Risulta quindi appropriata la sanzione irrogata, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
A quanto sopra occorre aggiungere che l’applicazione della sanzione demolitoria deve ritenersi doverosa, ai sensi del predetto art. 31, per il risolutivo rilievo che l’area sulla quale insiste l’immobile oggetto degli interventi contestati con l’ordinanza di demolizione per cui è causa, sopra richiamati, è soggetta a vincolo paesaggistico in quanto, come disposto dall’art. 32, comma 3, del medesimo citato d.P.R., qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti a vincolo paesistico è da qualificarsi almeno come “variazione essenziale” e, in quanto tale, è suscettibile di esser demolito ai sensi del suddetto art. 31, comma 1 (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 30 giugno 2023, n. 3956 cit., 19 maggio 2022, n. 3433, Sez. VIII, 25 luglio 2017, n. 3941 e Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 96).
L’art. 32, comma 3, nel testo attuale e applicabile anche ratione temporis alla fattispecie per cui è causa, dispone: “ 3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali. ”.
Al riguardo anche la Corte di Cassazione Penale ha affermato il principio secondo il quale “in tema di reati edilizi, si considerano in ogni caso eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire gli interventi che ricadono in zona paesaggisticamente vincolata (Sez. 3^, n. 1486 del 03/12/2013, dep. 15/01/2014, P.M. in proc. Aragosa ed altri, Rv. 258297), tanto perché, in presenza di interventi edilizi in siffatte zone, è indifferente, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 32, comma 3, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali (Sez. 3^, n. 16392 del 17/02/2010, Santonicola ed altro, Rv. 246960).” - Cassazione Penale, Sez. III, 6 maggio 2014, n. 37169.
Devono altresì ritenersi infondate le censure di cui al terzo motivo del ricorso numero di registro generale 1419 del 2019 con cui parte ricorrente rappresenta di avere ricevuto in donazione le opere così come sono state ristrutturate dal padre OS SC e a fondamento della illegittimità del provvedimento impugnato richiama l’ordinanza della Sezione VI del Consiglio di Stato che ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione “ Se l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo (nella specie, trasferito mortis causa) debba essere congruamente motivato sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a una distanza temporale straordinariamente lunga dalla commissione dell’abuso, e il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi del provvedimento sanzionatorio ”.
Ed invero l’ordinanza n. 1337 del 24 marzo 2017 con cui la Sezione VI del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la suddetta questione è stata decisa dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9 del 17 ottobre 2017 con cui è stato enunciato il seguente principio di diritto: “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ”.
Con le censure di cui al quarto motivo di ricorso numero di registro generale 1419 del 2019 e al terzo motivo di ricorso numero di registro generale 1420 del 2019 i ricorrenti lamentano la violazione delle garanzie partecipative ed in particolare la violazione del procedimento amministrativo di parte resistente in quanto avrebbe loro inviato la comunicazione di avvio del procedimento senza alcuna indicazione di elementi sufficienti ad individuare i presunti abusi, né l’entità, né l’individuazione catastale, che di fatto le avrebbe impedito il diritto a rendere controdeduzioni al fine di un giusto procedimento amministrativo e prima di 30 giorni concessi per la conclusione del procedimento aveva loro notificato le rispettive ordinanze di demolizione.
Anche tale censure sono infondate in quanto, secondo il condivisibile consolidato orientamento giurisprudenziale, l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti integrano atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 9 agosto 2021, n. 5474, 29 aprile 2021, n. 2834, 10 dicembre 2020, n. 6025 e 18 maggio 2020, n. 1824).
Al riguardo occorre precisare che, quanto al rapporto tra natura vincolata del provvedimento e garanzie partecipative, la condivisibile giurisprudenza ha ritenuto che “È illegittimo il provvedimento vincolato emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso provvedimento la preventiva “comunicazione di avvio del procedimento” ex art. 7 l. n. 241/1990, ove dal giudizio emerga che l'omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l'emanazione di un provvedimento con contenuto diverso” (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd., 26 agosto 2020, n. 750, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 12 gennaio 2023, n. 277 e 3 ottobre 2022, n. 6045), circostanza non ravvisabile nella fattispecie per cui è causa, alla luce di quanto esposto precedentemente e di seguito in riferimento ai singoli abusi oggetto di contestazione.
Inoltre, in riferimento al dedotto difetto di istruttoria, occorre rilevare che il provvedimento poggia validamente sulla mera constatazione della realizzazione di opere in assenza di titolo (giurisprudenza pacifica; cfr., per tutte, le sentenze della Sezione n. 277 del 12 gennaio 2023, n. 7668 del 30 novembre 2021, n. 2835 del 29 aprile 2021 e n. 4718 del 3 ottobre 2019: “ l'ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato, che scaturisce dal mero accertamento tecnico in merito alla realizzazione di un intervento edilizio senza le autorizzazioni previste dalla legge (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2016, n. 5262). Pertanto, l’esercizio doveroso del potere repressivo è sufficientemente sorretto dalla mera enunciazione dei presupposti di fatto, ossia l’individuazione delle opere abusive prive di titolo abilitativo, con la qualificazione delle stesse, e di diritto, consistente nell’indicazione delle norme di legge e regolamentari che si assumono violate. L’enunciazione di siffatti presupposti giustifica da sola l’applicazione della sanzione prevista dalla normativa di legge per il tipo di intervento abusivo rilevato (…)”).
Devono ritenersi altresì infondate le ulteriori censure di cui al terzo motivo del ricorso numero di registro generale 1420 del 2019 concernenti la dedotta errata individuazione delle particelle sulle quali insistono le opere contestate. Al riguardo deve precisarsi che la errata individuazione delle particelle non inficia la legittimità del provvedimento impugnato in quanto l’ordinanza di demolizione individua chiaramente le opere oggetto di contestazione. Pertanto non sussistono dubbi in ordine alla individuazione dell’immobile di proprietà di parte ricorrente e alla consistenza delle opere da demolire (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 2 dicembre 2022, n. 7551).
Quanto alle censure relative agli ulteriori abusi di cui ai punti 2 e 3 dell’ordinanza di demolizione n. 03, fascicolo 32/2018, del 9 gennaio 2019 prot. n. 671, oggetto di impugnazione con il ricorso numero di registro generale 1420 del 2019 occorre premettere che essi consistono in “ 2. In parte residuale del fondo, realizzazione di gazebo costruito parzialmente in pareti. di doghe di legno e muratura con copertura di lamiere coibentate di dimensioni di 16 mq. circa al cui interno si nota la presenza di cucina e forno in muratura ed un piccolo vano doccia/W.C.;
3. In parte residuale del fondo. realizzazione di un gazebo in legno aperto su tutti i lati per la messa in riserva di piante avente una superficie di 18 mq. circa. ” e il Comune di Terzigno suddetto Comune ne ha contestato la realizzazione “ in assenza di Autorizzazione comunale e del Nulla Osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.AA. ”.
Con riferimento ai due gazebi sotto il profilo edilizio si osserva che, secondo la giurisprudenza prevalente dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, non rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie; ciò in quanto il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è utilizzato per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo reiterato nel tempo, in quanto opere realizzate per attività stagionali. Deve pertanto rilevarsi come, ai fini dell'esonero dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, l'opera precaria deve essere destinata ad un uso temporalmente limitato del bene, mentre la stagionalità dell'uso non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo.
In particolare gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe, quali i gazebo, che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 27 febbraio 2020, n. 257).
Orbene nel caso in esame i gazebi presentano delle dimensioni importanti (circa 34 mq complessivi, uno di 16 mq. e l’altro di 18 mq. circa) e quindi non sono tali da consentire che possano essere qualificati opere, in senso urbanistico, meramente accessorie al manufatto principale, di cui modificano la sagoma e i prospetti. Né possono essere ritenuti “precari”, in quanto sono destinati a garantire un’utilità stabile nel tempo.
Inoltre il condivisibile orientamento giurisprudenziale si è consolidato nel senso di ritenere che il gazebo (struttura a copertura di un'area, sorretta da pali o pilastri, aperta sui lati) costituisce opera soggetta a permesso a costruire tutte le volte che è destinata ad esigenze non temporanee (T.A.R., Lecce, Sez. I, 27 febbraio 2020 , n. 257, T.A.R., Napoli, Sez. VIII, 6 dicembre 2019, n. 5733), senza che rilevi la sua facile amovibilità o il materiale dal quale è composto, ligneo invece che in muratura (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 5 gennaio 2021, n. 178).
Quanto al profilo paesaggistico deve rilevarsi che i gazebi, così come descritti nel provvedimento impugnato, hanno determinato, per dimensioni e struttura, una alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi in una zona paesaggisticamente vincolata e sono stati realizzati senza che si sia provveduto alla necessaria autorizzazione paesaggistica.
Al riguardo la giurisprudenza consolidata ha ritenuto che le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di eventuali pertinenze, hanno una indubbia rilevanza paesaggistica, poiché le esigenze di tutela dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico, da sottoporre alla previa valutazione degli organi competenti, possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi, ovvero precluderne una ulteriore modifica.
Ne deriva il principio secondo il quale le opere abusive, anche qualora abbiano natura pertinenziale o precaria, come si assume nella specie, e, quindi, siano assentibili con mera D.I.A./S.C.I.A., se realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, devono considerarsi comunque eseguite in totale difformità dalla concessione, o dalla D.I.A., laddove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, è doveroso da parte dell'Amministrazione applicare la sanzione demolitoria (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4667, concernente una fattispecie relativa a due gazebo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 26 novembre 2021, n. 7601).
Nel caso di specie, considerati i vincoli esistenti nell’area interessata e tenuto conto della mancata richiesta di autorizzazione paesaggistica, ne consegue che l’ordine di demolizione ingiunto al ricorrente sia coerente con la normativa inderogabile poste a tutela dei vincoli sussistenti in zona.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, entrambi i ricorsi devono essere respinti.
Le spese, tenuto conto dell’avvenuta riunione, secondo la regola della soccombenza, vanno poste per entrambi i ricorsi a carico dei ricorrenti, nell’importo liquidato in dispositivo, in favore del Comune di Terzigno e di FO OS.
Per quanto attiene al compenso spettante al verificatore, il Geologo Maurizio Conte nominato nel ricorso n. 1419 del 2019, il Collegio, visti gli artt. 19 e 66 c.p.a. e il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, in ragione della difficoltà del compito affidato, ritiene congrua la parcella presentata e, pertanto, liquida tale compenso nell’importo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), comprensivo di oneri fiscali e spese, disponendo che lo stesso sia addebitato alla soccombente ricorrente MA OS.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi assunti ai numeri di registro generale 1419 del 2019 e 1420 del 2019, come in epigrafe proposti:
- li riunisce;
- li respinge;
- condanna i ricorrenti in solido al pagamento della complessiva somma di € 3.000,00 (euro tremila/00), nella misura di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore del Comune di Terzigno e di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore di FO OS, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.
- liquida in favore del verificatore, il Geologo Maurizio Conte, nominato nel ricorso n. 1419 del 2019, il compenso di complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), comprensivo di oneri fiscali e spese, da porsi a carico della ricorrente MA OS.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO