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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 22/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.R.G. 679/2024 avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Mirella Cristina ( Parte_1 CodiceFiscale_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec:
[...] Email_1
Opponente
E
(P. IVA N° in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, corrente in San Bernardino Verbano (VB), via Regione Isella, 12 (pec. Email_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Musso e Antonello Viviano ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. , ha introdotto il giudizio di merito all'esito della sospensione della procedura esecutiva Parte_1
R.G.E. 82/2024, pronunciata con ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 18.5.2024, chiedendo “accertata la regolare iscrizione della ricorrente all' Indice NAzionale dei domicili Digitali (INAD) a far tempo dal 27 luglio 2023, dichiarare nulla e/o inesistente la notifica del Titolo Esecutivo e dell'Atto di Precetto della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore datato 20 dicembre 2023 per violazione ex D. Lgs n. 149/2022, Legge n. 197/2022 e D.L.
n. 198/2022 in vigore dal 28/02/2023 e per falsa/erronea dichiarazione ex art. 137, co 7, c.p.c. e conseguentemente dichiarare nulla/inesistente l'intera procedura esecutiva ivi compresa la notifica del Pignoramento Presso terzi per le stesse violazioni di legge;
- ancora nel merito, anche in via subordinata, dichiarare l'inefficacia del Pignoramento presso Terzi per violazione dell'art. 543 5° comma (inesistenza di notifica della iscrizione a ruolo”.
2. Si è costituito il creditore che ha concluso chiedendo dichiararsi Controparte_1 inammissibile la domanda, perché proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. e, nel pagina 1 di 4 merito, rigettare l'opposizione in quanto il vizio della notifica si è sanato per raggiungimento dello scopo dell'atto.
3. Differita la prima udienza al 13.12.2024 all'esito dell'udienza la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine sino a dieci giorni prima per il deposito di scritti conclusionali.
Entrambe le parti hanno depositato note in sostituzione dell'udienza di discussione.
4. Preliminarmente, in punto di diritto si osserva che l'art. 624 comma 1 c.p.c. prevede che se è proposta opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. il Giudice dell'esecuzione sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
L'art. 616 c.p.c. prevede che se competente per la causa è l'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice dell'esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis. c.p.c.
L'art. 624 comma 3 c.p.c. prevede, nei casi di sospensione proposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo ed il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616 c.p.c. il giudice dell'esecuzione dichiara anche d'ufficio con ordinanza l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Tanto premesso, come risulta inequivocabilmente dal dato normativo, l'estinzione del processo esecutivo è impedita dall'introduzione del giudizio di merito, e tale effetto impeditivo è da ricollegare - stante l'espresso richiamo dell'art. 624 comma 3 c.p.c. al 624 comma 1, che a sua volta richiama l'art. 616 c.p.c. – all'introduzione del giudizio di merito “a cura della parte interessata”.
La parte interessata alla introduzione del giudizio di merito, agli effetti dell'art. 624 comma 3 c.p.c., è la parte che ha interesse alla prosecuzione del processo esecutivo – ove il processo esecutivo sia stato sospeso dal Giudice dell'esecuzione– o, in alternativa, la parte che ha interesse alla estinzione della procedura esecutiva - ove il processo esecutivo non sia stato sospeso dal Giudice dell'esecuzione.
Discende che ove sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione in accoglimento delle censure della parte opponente, quest'ultima non è la “parte interessata” all'introduzione del giudizio di merito, essendo nei suoi confronti la pronuncia di sospensione già pienamente satisfattiva.
Sul punto, anche la Suprema Corte ha chiarito che “L'estinzione ex art. 624, comma 3, c.p.c. non ha lo scopo di evitare l'inutile protrarsi del processo esecutivo oltre ogni ragionevole durata, bensì un'evidente finalità deflattiva, connessa alla natura anticipatoria della sospensione: la parte soccombente nella fase sommaria può prestare acquiescenza "in prospettiva", qualora le ragioni addotte dal giudice dell'esecuzione (o dal collegio in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.) paiano convincenti o difficilmente ribaltabili nel giudizio di merito;
inoltre, nel caso di disposta sospensione, l'esecutato opponente persegue immediatamente il subitaneo arresto della procedura, anticipandosi così gli effetti del verosimile esito vittorioso dell'opposizione (Cassazione civile sez. III, 26/04/2022, n.12977). pagina 2 di 4 È evidente che, nel caso di specie, il creditore ha prestato acquiescenza alla decisione del Giudice dell'esecuzione non avendo né proposto reclamo, né introdotto il giudizio di merito dell'opposizione nel termine perentorio fissato dal Giudice dell'esecuzione.
E', d'altra parte, del tutto illogico ipotizzare che l'opponente, in quanto parte che ha interesse alla estinzione della procedura esecutiva, possa determinarne, con la introduzione del giudizio di merito, la prosecuzione contro il proprio interesse, come avvenuto nel caso di specie, salvo ipotizzare - come sembrerebbe dalle difese dalla parte convenuta: “la situazione in essere permette a controparte di ritardare il
“forzato” pagamento del dovuto atteso che l'esecuzione pendente è sospesa dalla presente causa ed il creditore oggi non può nemmeno procedere con nuova esecuzione stante la presente situazione” – che l'introduzione del giudizio di merito sia avvenuta al solo scopo di evitare l'avvio di una nuova procedura esecutiva. Interesse, quest'ultimo, che all'evidenza non può trovare alcuna forma di tutela, in quanto all'evidenza costituente un abuso dello strumento processuale.
Non risulta neppure possibile ipotizzare che le doglianze di parte opposta possono trovare irritualmente ingresso in questa sede in ragione delle difese contenute nella comparsa di costituzione del giudizio di merito – introdotto dall'opponente - e in violazione del termine perentorio per la introduzione del giudizio di merito fissato a carico di quest'ultimo, quale unico soggetto interessato ad una pronuncia di segno contrario alla disposta sospensione della procedura esecutiva.
Neppure si ravvisa un ulteriore possibile interesse della parte opponente ad una pronuncia con efficacia di giudicato.
Infatti, l'interesse ad una pronuncia con efficacia di giudicato, pur a fronte della sospensione o estinzione della procedura esecutiva, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza solo per il caso di contestazioni relative all'esistenza del credito ovvero del titolo esecutivo, peraltro con esclusione delle fattispecie relative alla impignorabilità di somme di danaro o altre cose fungibili (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23084 del 16/11/2005
“Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione, con la precisazione che, se oggetto dell'opposizione è la pignorabilità dei beni, l'interesse torna a cessare quando il pignoramento è caduto su somme di danaro o di altre cose fungibili, perché il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose (che consiste nell'inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente) si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento), fattispecie che non ricorrono nel caso di specie)).
A fronte di quanto sopra, deve rilevarsi l'assoluta carenza di legittimazione alla introduzione del giudizio di merito in capo alla parte opponente, non avendo la medesima parte opponente alcun interesse, né alla prosecuzione della procedura esecutiva (mediante impedimento dell'effetto estintivo derivante dall'omessa pagina 3 di 4 introduzione del giudizio di merito da parte del creditore), né all'accertamento con efficacia di giudicato del vizio della notifica, né alla liquidazione delle spese di lite della fase sommaria (già liquidate dal Giudice dell'esecuzione).
Le spese di lite tenuto conto della decisione in rito e delle conclusioni svolte dalla parte convenuta, volte a contestare l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione pur non avendo tempestivamente introdotto il giudizio di merito, e altresì contraddittorie rispetto alla dedotta preclusione a effettuare un nuovo pignoramento, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la carenza di interesse dell'opponente all'introduzione del giudizio di Parte_1 merito.
2. Compensa integralmente le spese della fase di merito tra le parti.
Verbania, 21.1.2025
Il Giudice Dr. Vittoria Mingione
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