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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22138 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. v.g. 22138 /2025promossa da:
nato in [...]ù) il Parte_1
03/11/1972 e residente in [...];
e
, nato in [...]ù) il Controparte_1
12/09/1989 e residente in [...]; volta ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art 262 c.c. la rettifica del cognome della figlia,
nata a [...] in data [...]; Controparte_2
Sentita la relazione del Giudice delegato;
Visto il parere del P.M. che nulla oppone;
Osservato; che dalla documentazione prodotta e dal contenuto del ricorso risulta che il padre abbia effettuato il riconoscimento della figlia – già riconosciuta dalla madre al momento della nascita - con dichiarazione ai sensi dell'art 254 c.c. dinnanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Torino in data 10/11/2025;
1 che ai sensi dell'art 262 c.c. se il riconoscimento del padre è successivo rispetto a quello della madre, la figlia può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo e/o sostituendolo a quello della madre e in caso di minore età decide il Giudice;
che i ricorrenti hanno domandato di aggiungere (anteponendolo) al cognome materno quello paterno;
Ritenuto
Che non emergono ragioni per le quali si debba disattendere la volontà dei genitori, i quali hanno entrambi riconosciuto il figlio minore e che sono concordi nel ritenere che al cognome della madre vada aggiunto, anteponendolo, quello del padre;
Che è principio consolidato in giurisprudenza che “in sede di applicazione delle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 262 cod. civ., disciplinanti l'ipotesi in cui la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, occorre muovere dal presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, sicché il giudice deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome. Oltre che nei casi in cui ne possa derivare danno all'interessato, l'assunzione del patronimico non dovrà, quindi, essere disposta allorquando precludere il diritto di mantenere il cognome materno, ormai naturalmente associato al minore dal contesto sociale in cui egli si trova a vivere, si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "a essere se stessi". Il provvedimento deve, in definitiva, tutelare l'interesse del figlio minore, non ad avere un'apparenza di filiazione regolare, ma a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità” (Cass n. 12641/2006);
Che nel caso di specie, tenuto conto dell'accordo delle parti e della età della minore, non si ravvisa alcuna violazione o lesione dei diritti della stessa e della sua personalità nel prevedere che al cognome materno sia aggiunto, anteponendolo, quello paterno;
Che il ricorso possa pertanto essere accolto;
P.Q.M.
Visti gli artt. 254 e 262 c.c.
2 DISPONE che al cognome della minore, nata a [...] il [...], sia aggiunto il cognome paterno ”, in modo che le complete generalità della minore siano Pt_1
. Persona_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della settima sezione civile del Tribunale di Torino in data 09/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
3
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. v.g. 22138 /2025promossa da:
nato in [...]ù) il Parte_1
03/11/1972 e residente in [...];
e
, nato in [...]ù) il Controparte_1
12/09/1989 e residente in [...]; volta ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art 262 c.c. la rettifica del cognome della figlia,
nata a [...] in data [...]; Controparte_2
Sentita la relazione del Giudice delegato;
Visto il parere del P.M. che nulla oppone;
Osservato; che dalla documentazione prodotta e dal contenuto del ricorso risulta che il padre abbia effettuato il riconoscimento della figlia – già riconosciuta dalla madre al momento della nascita - con dichiarazione ai sensi dell'art 254 c.c. dinnanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Torino in data 10/11/2025;
1 che ai sensi dell'art 262 c.c. se il riconoscimento del padre è successivo rispetto a quello della madre, la figlia può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo e/o sostituendolo a quello della madre e in caso di minore età decide il Giudice;
che i ricorrenti hanno domandato di aggiungere (anteponendolo) al cognome materno quello paterno;
Ritenuto
Che non emergono ragioni per le quali si debba disattendere la volontà dei genitori, i quali hanno entrambi riconosciuto il figlio minore e che sono concordi nel ritenere che al cognome della madre vada aggiunto, anteponendolo, quello del padre;
Che è principio consolidato in giurisprudenza che “in sede di applicazione delle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 262 cod. civ., disciplinanti l'ipotesi in cui la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, occorre muovere dal presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, sicché il giudice deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome. Oltre che nei casi in cui ne possa derivare danno all'interessato, l'assunzione del patronimico non dovrà, quindi, essere disposta allorquando precludere il diritto di mantenere il cognome materno, ormai naturalmente associato al minore dal contesto sociale in cui egli si trova a vivere, si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "a essere se stessi". Il provvedimento deve, in definitiva, tutelare l'interesse del figlio minore, non ad avere un'apparenza di filiazione regolare, ma a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità” (Cass n. 12641/2006);
Che nel caso di specie, tenuto conto dell'accordo delle parti e della età della minore, non si ravvisa alcuna violazione o lesione dei diritti della stessa e della sua personalità nel prevedere che al cognome materno sia aggiunto, anteponendolo, quello paterno;
Che il ricorso possa pertanto essere accolto;
P.Q.M.
Visti gli artt. 254 e 262 c.c.
2 DISPONE che al cognome della minore, nata a [...] il [...], sia aggiunto il cognome paterno ”, in modo che le complete generalità della minore siano Pt_1
. Persona_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della settima sezione civile del Tribunale di Torino in data 09/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
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