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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/11/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 352/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore esaminate le note scritte depositate dalle parti, in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, nei termini assegnati ai sensi dell'art. 221, co. 4, del d.l. n.34/'20 (conv. in l. n.77/'20), ha emesso mediante pronuncia della seguente
SENTENZA nel procedimento n. 352/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 450/2024 pubblicata il 26/09/2024 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 116/22 R.G., notificata in data 27.09.2024, avente ad oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
TRA
(C.F. Parte_1
, P.IVA_1
con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO, elettivamente domiciliata in VIA INSORTI D'UNGHERIA 74 86100 presso l'Avvocatura Parte_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISACCIA Controparte_1 C.F._1
GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 21 CAMPOMARINO presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/11/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l' AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO si riporta “integralmente ai propri scritti difensivi, di primo e di secondo grado, alla documentazione prodotta e alle conclusioni ivi rassegnate, delle quali chiede l'integrale accoglimento”. per l'appellato, l'avv. BISACCIA GIOVANNA chiede che la Corte voglia così provvedere:
“1)- Preliminarmente, in diritto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto in appello da controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. e comunque per tutte le causali come ampiamente dedotte nel proprio atto costitutivo con ogni conseguenza in ordine alle spese;
2)- Nel merito, confermare in ogni suo punto la sentenza n°450/2024 emessa il 26.09.2024 e
Pag. 1 a 6 quindi rigettare dichiarandolo inammissibile ed infondato l'appello proposto avverso la detta sentenza;
3)- Condannare l'ente ricorrente al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - Con atto del 02.08.2021, depositato in data 04.08.2021, davanti al Giudice di Pace di Termoli, il Sig. , proponeva ricorso avverso le ordinanze: Controparte_1
- prot. N. M_IT PR_ CBSPC 00003052 28/052021 Area III bis del 28.05.2021 notificata in data 23.07.2021 con cui il Prefetto di Campobasso ha ingiunto in qualità di genitore Controparte_1 esercente la potestà sul minore il pagamento della sanzione pecuniaria di € 10232,65 Persona_1 per violazione dell'art. 116 co. 15 e 17 del codice della strada (guida senza patente) accertata con verbale nr. 08/2020 dalla Guardia di Finanza di Termoli (CB) in data 18.10.2020; prot. Nr. M_IT PR_ CBSPC 00003053 28/052021 Area III bis del 28.05.2021 notificata in data 23.07.2021 con cui il Prefetto di Campobasso ha ingiunto a in qualità di Controparte_1 genitore esercente la potestà sul minore il pagamento della sanzione pecuniaria di Persona_1
€ 97,75 per violazione dell'art. 192 co. 1 e 6 del codice della strada (obbligo di fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo) accertata con verbale nr. 09/2020 dalla Guardia di Finanza di Termoli (CB) in data 18.10.2020; esponeva che il giorno 18.10.2020, alle ore 00:50, in Campomarino alla via Li Causi,
[...]
, figlio del ricorrente, minore di età, veniva sorpreso alla guida del veicolo Fiat Panda CP_2 Nu targato EB512PL, di proprietà del ricorrente, senza essere munito della patente di categoria;
all'intimazione di fermarsi da parte degli agenti a mezzo di paletta ed utilizzo del lampeggiante blu il non si fermava;
una volta avviato l'inseguimento, terminava la sua corsa solo a causa CP_1 dell'urto dell'autovettura contro un muretto;
ha esposto di aver infruttuosamente esperito la via dell'impugnazione gerarchica alla;
Parte_1 ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità delle ordinanze e dei verbali di contestazione.
Si costituiva in giudizio la , contestando il contenuto del ricorso, Parte_1 eccependo in via preliminare l'incompetenza del Giudice di Pace adito.
A seguito di declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace di Termoli, Controparte_1 riassumeva il procedimento davanti al Tribunale di Larino;
a fondamento dell'opposizione il ricorrente, dopo aver evidenziato di essere stato indicato nei verbali come genitore e obbligato in solido con il trasgressore, ovvero suo figlio minore, ha eccepito la nullità dei verbali sostenendo che, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di violazione al codice della strada commessa da soggetto minore di età, non può essere considerato trasgressore il minore stesso, privo di legittimazione passiva, ma gli esercenti la responsabilità genitoriale, ai quali soli va contestata, con apposito verbale, la trasgressione, in quanto soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto;
inoltre, ha contestato la validità dei verbali anche sotto il profilo della loro completezza, per mancata descrizione dei fatti e motivazione incompleta, oltre al fatto che non era stata data la possibilità al genitore di spiegare che la circolazione del mezzo da parte del minore era avvenuta contro la sua volontà; infine, ha evidenziato l'erronea indicazione nei verbali circa le modalità di estinzione dell'illecito mediante pagamento in misura ridotta.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il Tribunale di Larino, con dispositivo letto in udienza e con sentenza n. 450/2024 pubblicata il 26/09/2024, e notificata in data 27.09.2024, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava le ordinanze oggetto di opposizione;
condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Il tribunale rilevava che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al
Pag. 2 a 6 momento del fatto, non aveva compiuto gli anni diciotto e in tal caso, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto;
ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81, la violazione doveva essere contestata immediatamente al trasgressore ove possibile, mentre, se non era avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione dovevano essere notificati agli interessati entro novanta giorni, che in materia di infrazione al codice della strada diventavano centocinquanta a norma dell'art. 201 C.d.S.; nel caso di specie, era pacifico che entrambi i verbali contestati riportavano quale trasgressore il minore e come obbligato in solido e genitore opponente;
non era ravvisabile una responsabilità in solido tra minore e genitore, ma la responsabilità dell'ultimo autonoma e personale e doveva essere contestata espressamente, nell'immediatezza dei fatti, con redazione di apposito verbale di contestazione nei suoi confronti;
all'illegittimità dei verbali conseguiva l'illegittimità delle ordinanze emesse.
La proponeva Parte_1 Parte_1 appello avverso tale pronuncia con ricorso depositato il 25/10/24, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata l'opposizione.
Si costituiva , chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell' 348 bis c.p.c.; chiedeva che fosse dichiarata l'infondatezza dell'appello con rigetto dello stesso.
All'esito dell'udienza di discussione del 5/11/25, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, è stata decisa mediante il deposito della presente sentenza.
2. In via preliminare, va rilevato che l'eccezione ex art. 348 bis cpc sollevata dall'appellato è stata superata dalla rimessione della causa in decisione.
3. Con l'unico motivo di appello, “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116, COMMI 15 E 17, DEL D.LGS. 285/1992; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 113, COMMA 1, C.P.C. - PRONUNCIA CONTRA LEGEM;
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. - TRAVISAMENTO DELLE PROVE E DEI FATTI DECISIVI” la Parte_1
lamenta che era pacifica la commissione del fatto da parte del minore che era alla
[...] guida di veicolo sprovvisto di patente;
lo stesso non si era fermato all'alt intimato dalla Guardia di Finanza;
gli accertatori nei verbali n. 8/2020 e n. 9/2020 avevano contestato le violazioni del CDS non soltanto nei confronti del minore, ma soprattutto nei confronti del genitore esercente la potestà sul minore, come obbligato in solido;
i verbalizzanti avevano differenziato la posizione di genitore rivestita dal sig. e avevano specificato tale posizione all'atto della Controparte_1 sottoscrizione dei verbali da parte di , aggiungendo a penna, sopra la dicitura Controparte_1
“L'OBBLIGATO IN SOLIDO”, la parola “GENITORE”, seguita dalla congiunzione “E”; i verbali erano stati sottoscritti dall'appellato, il quale aveva preso parte all'iter di contestazione ed era stato posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.
4. Parte appellata, contestando il motivo di appello, ha fatto rilevare che i verbali redatti venivano fatti sottoscrivere in qualità di trasgressore al minore ed esclusivamente Persona_1 in qualità di obbligato in solido al , in quanto proprietario del veicolo e padre Controparte_1Per_ di il minore non poteva essere indicato nel verbale quale trasgressore, mentre il verbale avrebbe dovuto indicare quale trasgressore il genitore quale esercente la potestà sul minore e non come responsabile in solido, ma in via esclusiva.
5. Il motivo di appello proposto dalla è fondato. Parte_1
Preliminarmente va rilevato che entrambe le ordinanze ingiunzioni opposte recano del tutto legittimamente quale soggetto intimato il solo genitore quale esercente la potestà sul figlio minore e tanto in conformità a quanto dedotto dallo stesso opponente che ha richiamato le pronunce della Cassazione Sez. I civ., 22 gennaio 1999, n. 572 - sez. III civ., 25 gennaio 2000, n. 7268; la Cassazione con pronuncia n. 19619/20, richiamata nella stessa sentenza impugnata ha statuito che in caso di violazione amministrativa commessa da un minore di anni diciotto, la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti.
Pag. 3 a 6 Ciò premesso, ritiene la Corte che non possano essere rilevati profili di illegittimità dei verbali di contestazione tali da rendere illegittime le ordinanze ingiunzioni opposte.
Dall'esame del verbale di contestazione relativo alla guida senza partente n. 8/2020, redatto nell'immediatezza del fatto, si evince che:
- nella sezione precompilata “trasgressore” viene indicato il nominativo del minore;
- nella sezione precompilata “proprietario solidale” viene indicato il nominativo di
[...] ; a penna viene pure testualmente riportato “in qualità di genitore del minore CP_1
identificato come figlio, nato a [...] il [...] lo stesso è presente Persona_1 durante la redazione del presente atto contestualmente è stato affidato il minore ; Persona_1
- il verbale è stato sottoscritto da nella parte in cui vi è indicato in Controparte_1 prestampato “l'obbligato in solido” con la precisazione effettuata a penna con la dicitura
“GENITORE E”. Il secondo verbale di contestazione relativo al mancato obbligo di fermarsi all'alt dei verbalizzanti n. 9/2020, è stato redatto con le medesime modalità sopra evidenziate.
Ciò premesso, ritiene la Corte che, difformemente da quanto motivato nella sentenza impugnata, non possano essere riscontrati violazioni o irregolarità nei verbali di contestazione tali da incidere sulla validità delle conseguenti ordinanze ingiunzioni, o sul diritto di difesa dell'ingiunto; i verbali di contestazione, oltre che a contenere l'erronea individuazione del trasgressore, indicato nel figlio, e l'erronea indicazione del genitore, quale proprietario responsabile solidale, fatti irrilevanti relativamente alle ordinanze ingiunzioni emesse, hanno espressamente indicato lo stesso quale genitore esercente la potestà sul minore e CP_1 quest'ultimo, presente all'accertamento, ha apposto la propria sottoscrizione sui verbali in qualità di genitore;
va ribadito che le ordinanze ingiunzioni sono state emesse unicamente in relazione al padre quale genitore esercente la potestà sul figlio minore.
La stessa pronuncia della Cassazione n. 19619/2020, sopra richiamata, ha statuito che “Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo (Cass. n. 17189 del 2009). In caso di violazione amministrativa commessa da un minore di anni diciotto, invero, la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la violazione dev'essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto, che imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo (Cass. n. 26171 del 2013)”
In relazione a quanto sopra statuito va dato rilievo che nei verbali di contestazione risulta espressamente indicata la qualità di “quale genitore del minore Controparte_1 Persona_1 e lo stesso, presente al momento dell'accertamento, ha sottoscritto il verbale in qualità di
“genitore” oltre che di “obbligato in solido”.
Dato rilievo al principio secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (Cass. n. 462/2016), deve essere escluso che l'appellato non abbia potuto intendere di essere stato ritenuto responsabile anche nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore;
né il fatto che sia stato indicato erroneamente quale trasgressore il minore o che sia stata pure indicata erroneamente la responsabilità del genitore come solidale, sono circostanze tali da incidere sul diritto di difesa, tenuto anche del fatto che il genitore era presente al momento dell'accertamento ed ha sottoscritto il relativo verbale;
il genitore ha esercitato il proprio diritto di difesa anche
Pag. 4 a 6 mediante la proposizione del ricorso in autotutela;
la sezione del modulo prestampato “il trasgressore dichiara” è restata in bianco, e non reca alcuna contestazione che il genitore, presente al momento dell'accertamento, ben avrebbe potuto effettuare.
6. Parte appellata ha riproposto (ex art. 346 cpc) la contestazione relativa all'omessa descrizione dei fatti e la conseguente nullità delle contestazioni;
inoltre, il verbale di contestazione, doveva essere conforme al modello VI. 1 allegato al Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Strada, lo stesso se redatto con sistemi meccanicizzati o di elaborazione dei dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel detto modulo, mentre nella fattispecie il verbale di contestazione era privo di diversi dati, con conseguente violazione del diritto di difesa;
nella fattispecie non venivano assicurate le possibilità per il minore di spiegare gli avvenimenti e, più gravemente, non veniva data la possibilità a colui che doveva sorvegliare su quest'ultimo, di dare la prova di non aver potuto impedire il fatto;
nel verbale nr. 08/2020, vi era l'erronea indicazione delle modalità di estinzione mediante pagamento in misura ridotta, in quanto nel corpo dell'atto veniva indicata quale modalità di estinzione, l'ammissione al pagamento nella misura ridotta del 30% di euro;
nel verbale nr. 09/2020, erroneamente non veniva indicata la relativa sanzione amm.va prevista da 87,00 euro a 345,00 euro, ma soprattutto non veniva indicata la relativa decurtazione dei punti;
aveva presentato ricorso al Prefetto in autotutela per l'annullamento dei Controparte_1 verbali e che presso la Caserma della Guardia di Finanza a seguito di riapertura del verbale gli veniva notificato che vi era stata una parziale redazione erronea del verbale nr. 08/2020 riguardante nella parte in cui era indicata la possibilità del pagamento in misura ridotta e che non si era proceduto al fermo del veicolo perché appartenente a terzi;
anche in tale circostanza veniva indicato erroneamente quale trasgressore il minore.
7. Le plurime contestazioni ed eccezioni riproposte ex art. 346 cpc sono tutte infondate.
7.1. Le contestazioni relative all'omessa descrizione dei fatti e alla conseguente nullità delle contestazioni sono del tutto infondate;
sia il verbale n. 8/2020, sia il verbale n. 9/2020, contengono la specifica descrizione dei fatti contestati (guida senza patente da parte di minore e omesso rispetto dell'obbligo di fermarsi all'alt dei verbalizzanti), circostanze peraltro mai oggetto di contestazione.
7.2. L'eccezione relativa al fatto che il verbale di contestazione non sarebbe conforme al modello VI.
1 - allegato al Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Strada-, e che lo stesso doveva riportare le stesse indicazioni contenute nel detto modulo, è del tutto irrilevante ai fini decisori e della validità del verbale stesso, tenuto conto del fatto che il dedotto vizio formale, per essere rilevante, dovrebbe incidere sul diritto di difesa, circostanza che è stata meramente allegata dall'opponente, senza indicare nello specifico in che modo sarebbe stato compromesso il diritto di difesa.
7.3. La contestazione che non siano state assicurate le possibilità per il minore di spiegare gli avvenimenti e, più gravemente, non veniva data la possibilità a colui che doveva sorvegliare su quest'ultimo, di dare la prova di non aver potuto impedire il fatto, è del tutto infondata, tenuto conto del fatto che, come sopra già rilevato, i verbali sottoscritti dall'appellato contengono una sezione per l'indicazione di eventuali dichiarazioni dei trasgressori, sezione che è rimasta in bianco;
la circostanza dedotta che al genitore non sia stata data facoltà di dare la prova di non aver potuto impedire il fatto è sconfessata proprio dal fatto che la sezione per le eventuali contestazioni è rimasta in bianco e tenuto conto che lo stesso genitore era presente al momento della contestazione ed ha sottoscritto il verbale, senza sollevare alcuna contestazione;
è appena il caso di rilevare che neppure con la proposizione dell'opposizione alle ordinanze ingiunzioni, l'opponente non ha effettuato alcuna deduzione in relazione alla sussistenza di circostanze scriminanti.
7.4. I fatti dedotti che nel verbale nr. 08/2020, vi era l'erronea indicazione delle modalità di estinzione mediante pagamento in misura ridotta, in quanto nel corpo dell'atto veniva indicata quale modalità di estinzione, l'ammissione al pagamento nella misura ridotta del 30% di euro e che nel verbale nr. 09/2020, e che erroneamente non veniva indicata la relativa sanzione amm.va prevista da 87,00 euro a 345,00 euro, e che non veniva indicata la relativa decurtazione dei punti, sono del tutto irrilevanti ai fini decisori del presente giudizio, che riguarda esclusivamente la legittimità o meno delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Pag. 5 a 6 Va nuovamente richiamato il principio secondo il quale “in tema di violazione del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (Cass. Sez. 2 14-1-2016 n. 462 Rv. 638212-01), si esclude che l'informazione relativa al fatto che per l'infrazione contestata non sia ammesso il pagamento in forma ridotta sia elemento necessario al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa nell'impugnazione del verbale, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata. È evidente che, nel momento in cui il verbale non contiene le indicazioni relative alle modalità del pagamento in forma ridotta, la parte è indotta a ritenere che quel pagamento non sia consentito e quindi, allorché ciò corrisponda alla previsione normativa, non è ravvisabile alcuna lesione al suo diritto di difesa (Cass. 29428/23).
7.5. Anche le circostanze dedotte secondo le quali aveva presentato Controparte_1 ricorso al Prefetto in autotutela per l'annullamento dei verbali e che presso la Caserma della Guardia di Finanza, a seguito di riapertura del verbale, veniva notificato che vi era stata una parziale redazione erronea del verbale nr. 08/2020 riguardante nella parte in cui era indicata la possibilità del pagamento in misura ridotta, che non si era proceduto al fermo del veicolo perché appartenente a terzi, e che veniva indicato erroneamente quale trasgressore il minore, sono del tutto irrilevanti ai fini decisori, tenuto conto dell'esclusione di profili di invalidità- illegittimità dei verbali di contestazione (secondo quanto sopra motivato) e della piena legittimità delle ordinanze ingiunzioni opposte.
8. L'appellato, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata con parametri compresi tra valori minimi e medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. Parte_1 450/2024 pubblicata il 26/09/2024 dal Tribunale di Larino, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata;
- rigetta l'opposizione proposta da , e conferma le ordinanze le Controparte_1 ordinanze ingiunzione n. 3052/2021 e n. 3053/2021;
-condanna , al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di primo grado di giudizio che liquida Parte_1 in complessivi € 3500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-condanna , al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che Parte_1 liquida in € 355,50 per spese ed € 4000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 06/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore esaminate le note scritte depositate dalle parti, in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, nei termini assegnati ai sensi dell'art. 221, co. 4, del d.l. n.34/'20 (conv. in l. n.77/'20), ha emesso mediante pronuncia della seguente
SENTENZA nel procedimento n. 352/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 450/2024 pubblicata il 26/09/2024 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 116/22 R.G., notificata in data 27.09.2024, avente ad oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
TRA
(C.F. Parte_1
, P.IVA_1
con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO, elettivamente domiciliata in VIA INSORTI D'UNGHERIA 74 86100 presso l'Avvocatura Parte_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISACCIA Controparte_1 C.F._1
GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 21 CAMPOMARINO presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/11/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l' AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO si riporta “integralmente ai propri scritti difensivi, di primo e di secondo grado, alla documentazione prodotta e alle conclusioni ivi rassegnate, delle quali chiede l'integrale accoglimento”. per l'appellato, l'avv. BISACCIA GIOVANNA chiede che la Corte voglia così provvedere:
“1)- Preliminarmente, in diritto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto in appello da controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. e comunque per tutte le causali come ampiamente dedotte nel proprio atto costitutivo con ogni conseguenza in ordine alle spese;
2)- Nel merito, confermare in ogni suo punto la sentenza n°450/2024 emessa il 26.09.2024 e
Pag. 1 a 6 quindi rigettare dichiarandolo inammissibile ed infondato l'appello proposto avverso la detta sentenza;
3)- Condannare l'ente ricorrente al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - Con atto del 02.08.2021, depositato in data 04.08.2021, davanti al Giudice di Pace di Termoli, il Sig. , proponeva ricorso avverso le ordinanze: Controparte_1
- prot. N. M_IT PR_ CBSPC 00003052 28/052021 Area III bis del 28.05.2021 notificata in data 23.07.2021 con cui il Prefetto di Campobasso ha ingiunto in qualità di genitore Controparte_1 esercente la potestà sul minore il pagamento della sanzione pecuniaria di € 10232,65 Persona_1 per violazione dell'art. 116 co. 15 e 17 del codice della strada (guida senza patente) accertata con verbale nr. 08/2020 dalla Guardia di Finanza di Termoli (CB) in data 18.10.2020; prot. Nr. M_IT PR_ CBSPC 00003053 28/052021 Area III bis del 28.05.2021 notificata in data 23.07.2021 con cui il Prefetto di Campobasso ha ingiunto a in qualità di Controparte_1 genitore esercente la potestà sul minore il pagamento della sanzione pecuniaria di Persona_1
€ 97,75 per violazione dell'art. 192 co. 1 e 6 del codice della strada (obbligo di fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo) accertata con verbale nr. 09/2020 dalla Guardia di Finanza di Termoli (CB) in data 18.10.2020; esponeva che il giorno 18.10.2020, alle ore 00:50, in Campomarino alla via Li Causi,
[...]
, figlio del ricorrente, minore di età, veniva sorpreso alla guida del veicolo Fiat Panda CP_2 Nu targato EB512PL, di proprietà del ricorrente, senza essere munito della patente di categoria;
all'intimazione di fermarsi da parte degli agenti a mezzo di paletta ed utilizzo del lampeggiante blu il non si fermava;
una volta avviato l'inseguimento, terminava la sua corsa solo a causa CP_1 dell'urto dell'autovettura contro un muretto;
ha esposto di aver infruttuosamente esperito la via dell'impugnazione gerarchica alla;
Parte_1 ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità delle ordinanze e dei verbali di contestazione.
Si costituiva in giudizio la , contestando il contenuto del ricorso, Parte_1 eccependo in via preliminare l'incompetenza del Giudice di Pace adito.
A seguito di declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace di Termoli, Controparte_1 riassumeva il procedimento davanti al Tribunale di Larino;
a fondamento dell'opposizione il ricorrente, dopo aver evidenziato di essere stato indicato nei verbali come genitore e obbligato in solido con il trasgressore, ovvero suo figlio minore, ha eccepito la nullità dei verbali sostenendo che, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di violazione al codice della strada commessa da soggetto minore di età, non può essere considerato trasgressore il minore stesso, privo di legittimazione passiva, ma gli esercenti la responsabilità genitoriale, ai quali soli va contestata, con apposito verbale, la trasgressione, in quanto soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto;
inoltre, ha contestato la validità dei verbali anche sotto il profilo della loro completezza, per mancata descrizione dei fatti e motivazione incompleta, oltre al fatto che non era stata data la possibilità al genitore di spiegare che la circolazione del mezzo da parte del minore era avvenuta contro la sua volontà; infine, ha evidenziato l'erronea indicazione nei verbali circa le modalità di estinzione dell'illecito mediante pagamento in misura ridotta.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il Tribunale di Larino, con dispositivo letto in udienza e con sentenza n. 450/2024 pubblicata il 26/09/2024, e notificata in data 27.09.2024, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava le ordinanze oggetto di opposizione;
condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Il tribunale rilevava che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al
Pag. 2 a 6 momento del fatto, non aveva compiuto gli anni diciotto e in tal caso, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto;
ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81, la violazione doveva essere contestata immediatamente al trasgressore ove possibile, mentre, se non era avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione dovevano essere notificati agli interessati entro novanta giorni, che in materia di infrazione al codice della strada diventavano centocinquanta a norma dell'art. 201 C.d.S.; nel caso di specie, era pacifico che entrambi i verbali contestati riportavano quale trasgressore il minore e come obbligato in solido e genitore opponente;
non era ravvisabile una responsabilità in solido tra minore e genitore, ma la responsabilità dell'ultimo autonoma e personale e doveva essere contestata espressamente, nell'immediatezza dei fatti, con redazione di apposito verbale di contestazione nei suoi confronti;
all'illegittimità dei verbali conseguiva l'illegittimità delle ordinanze emesse.
La proponeva Parte_1 Parte_1 appello avverso tale pronuncia con ricorso depositato il 25/10/24, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata l'opposizione.
Si costituiva , chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell' 348 bis c.p.c.; chiedeva che fosse dichiarata l'infondatezza dell'appello con rigetto dello stesso.
All'esito dell'udienza di discussione del 5/11/25, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, è stata decisa mediante il deposito della presente sentenza.
2. In via preliminare, va rilevato che l'eccezione ex art. 348 bis cpc sollevata dall'appellato è stata superata dalla rimessione della causa in decisione.
3. Con l'unico motivo di appello, “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116, COMMI 15 E 17, DEL D.LGS. 285/1992; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 113, COMMA 1, C.P.C. - PRONUNCIA CONTRA LEGEM;
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. - TRAVISAMENTO DELLE PROVE E DEI FATTI DECISIVI” la Parte_1
lamenta che era pacifica la commissione del fatto da parte del minore che era alla
[...] guida di veicolo sprovvisto di patente;
lo stesso non si era fermato all'alt intimato dalla Guardia di Finanza;
gli accertatori nei verbali n. 8/2020 e n. 9/2020 avevano contestato le violazioni del CDS non soltanto nei confronti del minore, ma soprattutto nei confronti del genitore esercente la potestà sul minore, come obbligato in solido;
i verbalizzanti avevano differenziato la posizione di genitore rivestita dal sig. e avevano specificato tale posizione all'atto della Controparte_1 sottoscrizione dei verbali da parte di , aggiungendo a penna, sopra la dicitura Controparte_1
“L'OBBLIGATO IN SOLIDO”, la parola “GENITORE”, seguita dalla congiunzione “E”; i verbali erano stati sottoscritti dall'appellato, il quale aveva preso parte all'iter di contestazione ed era stato posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.
4. Parte appellata, contestando il motivo di appello, ha fatto rilevare che i verbali redatti venivano fatti sottoscrivere in qualità di trasgressore al minore ed esclusivamente Persona_1 in qualità di obbligato in solido al , in quanto proprietario del veicolo e padre Controparte_1Per_ di il minore non poteva essere indicato nel verbale quale trasgressore, mentre il verbale avrebbe dovuto indicare quale trasgressore il genitore quale esercente la potestà sul minore e non come responsabile in solido, ma in via esclusiva.
5. Il motivo di appello proposto dalla è fondato. Parte_1
Preliminarmente va rilevato che entrambe le ordinanze ingiunzioni opposte recano del tutto legittimamente quale soggetto intimato il solo genitore quale esercente la potestà sul figlio minore e tanto in conformità a quanto dedotto dallo stesso opponente che ha richiamato le pronunce della Cassazione Sez. I civ., 22 gennaio 1999, n. 572 - sez. III civ., 25 gennaio 2000, n. 7268; la Cassazione con pronuncia n. 19619/20, richiamata nella stessa sentenza impugnata ha statuito che in caso di violazione amministrativa commessa da un minore di anni diciotto, la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti.
Pag. 3 a 6 Ciò premesso, ritiene la Corte che non possano essere rilevati profili di illegittimità dei verbali di contestazione tali da rendere illegittime le ordinanze ingiunzioni opposte.
Dall'esame del verbale di contestazione relativo alla guida senza partente n. 8/2020, redatto nell'immediatezza del fatto, si evince che:
- nella sezione precompilata “trasgressore” viene indicato il nominativo del minore;
- nella sezione precompilata “proprietario solidale” viene indicato il nominativo di
[...] ; a penna viene pure testualmente riportato “in qualità di genitore del minore CP_1
identificato come figlio, nato a [...] il [...] lo stesso è presente Persona_1 durante la redazione del presente atto contestualmente è stato affidato il minore ; Persona_1
- il verbale è stato sottoscritto da nella parte in cui vi è indicato in Controparte_1 prestampato “l'obbligato in solido” con la precisazione effettuata a penna con la dicitura
“GENITORE E”. Il secondo verbale di contestazione relativo al mancato obbligo di fermarsi all'alt dei verbalizzanti n. 9/2020, è stato redatto con le medesime modalità sopra evidenziate.
Ciò premesso, ritiene la Corte che, difformemente da quanto motivato nella sentenza impugnata, non possano essere riscontrati violazioni o irregolarità nei verbali di contestazione tali da incidere sulla validità delle conseguenti ordinanze ingiunzioni, o sul diritto di difesa dell'ingiunto; i verbali di contestazione, oltre che a contenere l'erronea individuazione del trasgressore, indicato nel figlio, e l'erronea indicazione del genitore, quale proprietario responsabile solidale, fatti irrilevanti relativamente alle ordinanze ingiunzioni emesse, hanno espressamente indicato lo stesso quale genitore esercente la potestà sul minore e CP_1 quest'ultimo, presente all'accertamento, ha apposto la propria sottoscrizione sui verbali in qualità di genitore;
va ribadito che le ordinanze ingiunzioni sono state emesse unicamente in relazione al padre quale genitore esercente la potestà sul figlio minore.
La stessa pronuncia della Cassazione n. 19619/2020, sopra richiamata, ha statuito che “Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo (Cass. n. 17189 del 2009). In caso di violazione amministrativa commessa da un minore di anni diciotto, invero, la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la violazione dev'essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto, che imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo (Cass. n. 26171 del 2013)”
In relazione a quanto sopra statuito va dato rilievo che nei verbali di contestazione risulta espressamente indicata la qualità di “quale genitore del minore Controparte_1 Persona_1 e lo stesso, presente al momento dell'accertamento, ha sottoscritto il verbale in qualità di
“genitore” oltre che di “obbligato in solido”.
Dato rilievo al principio secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (Cass. n. 462/2016), deve essere escluso che l'appellato non abbia potuto intendere di essere stato ritenuto responsabile anche nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore;
né il fatto che sia stato indicato erroneamente quale trasgressore il minore o che sia stata pure indicata erroneamente la responsabilità del genitore come solidale, sono circostanze tali da incidere sul diritto di difesa, tenuto anche del fatto che il genitore era presente al momento dell'accertamento ed ha sottoscritto il relativo verbale;
il genitore ha esercitato il proprio diritto di difesa anche
Pag. 4 a 6 mediante la proposizione del ricorso in autotutela;
la sezione del modulo prestampato “il trasgressore dichiara” è restata in bianco, e non reca alcuna contestazione che il genitore, presente al momento dell'accertamento, ben avrebbe potuto effettuare.
6. Parte appellata ha riproposto (ex art. 346 cpc) la contestazione relativa all'omessa descrizione dei fatti e la conseguente nullità delle contestazioni;
inoltre, il verbale di contestazione, doveva essere conforme al modello VI. 1 allegato al Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Strada, lo stesso se redatto con sistemi meccanicizzati o di elaborazione dei dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel detto modulo, mentre nella fattispecie il verbale di contestazione era privo di diversi dati, con conseguente violazione del diritto di difesa;
nella fattispecie non venivano assicurate le possibilità per il minore di spiegare gli avvenimenti e, più gravemente, non veniva data la possibilità a colui che doveva sorvegliare su quest'ultimo, di dare la prova di non aver potuto impedire il fatto;
nel verbale nr. 08/2020, vi era l'erronea indicazione delle modalità di estinzione mediante pagamento in misura ridotta, in quanto nel corpo dell'atto veniva indicata quale modalità di estinzione, l'ammissione al pagamento nella misura ridotta del 30% di euro;
nel verbale nr. 09/2020, erroneamente non veniva indicata la relativa sanzione amm.va prevista da 87,00 euro a 345,00 euro, ma soprattutto non veniva indicata la relativa decurtazione dei punti;
aveva presentato ricorso al Prefetto in autotutela per l'annullamento dei Controparte_1 verbali e che presso la Caserma della Guardia di Finanza a seguito di riapertura del verbale gli veniva notificato che vi era stata una parziale redazione erronea del verbale nr. 08/2020 riguardante nella parte in cui era indicata la possibilità del pagamento in misura ridotta e che non si era proceduto al fermo del veicolo perché appartenente a terzi;
anche in tale circostanza veniva indicato erroneamente quale trasgressore il minore.
7. Le plurime contestazioni ed eccezioni riproposte ex art. 346 cpc sono tutte infondate.
7.1. Le contestazioni relative all'omessa descrizione dei fatti e alla conseguente nullità delle contestazioni sono del tutto infondate;
sia il verbale n. 8/2020, sia il verbale n. 9/2020, contengono la specifica descrizione dei fatti contestati (guida senza patente da parte di minore e omesso rispetto dell'obbligo di fermarsi all'alt dei verbalizzanti), circostanze peraltro mai oggetto di contestazione.
7.2. L'eccezione relativa al fatto che il verbale di contestazione non sarebbe conforme al modello VI.
1 - allegato al Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Strada-, e che lo stesso doveva riportare le stesse indicazioni contenute nel detto modulo, è del tutto irrilevante ai fini decisori e della validità del verbale stesso, tenuto conto del fatto che il dedotto vizio formale, per essere rilevante, dovrebbe incidere sul diritto di difesa, circostanza che è stata meramente allegata dall'opponente, senza indicare nello specifico in che modo sarebbe stato compromesso il diritto di difesa.
7.3. La contestazione che non siano state assicurate le possibilità per il minore di spiegare gli avvenimenti e, più gravemente, non veniva data la possibilità a colui che doveva sorvegliare su quest'ultimo, di dare la prova di non aver potuto impedire il fatto, è del tutto infondata, tenuto conto del fatto che, come sopra già rilevato, i verbali sottoscritti dall'appellato contengono una sezione per l'indicazione di eventuali dichiarazioni dei trasgressori, sezione che è rimasta in bianco;
la circostanza dedotta che al genitore non sia stata data facoltà di dare la prova di non aver potuto impedire il fatto è sconfessata proprio dal fatto che la sezione per le eventuali contestazioni è rimasta in bianco e tenuto conto che lo stesso genitore era presente al momento della contestazione ed ha sottoscritto il verbale, senza sollevare alcuna contestazione;
è appena il caso di rilevare che neppure con la proposizione dell'opposizione alle ordinanze ingiunzioni, l'opponente non ha effettuato alcuna deduzione in relazione alla sussistenza di circostanze scriminanti.
7.4. I fatti dedotti che nel verbale nr. 08/2020, vi era l'erronea indicazione delle modalità di estinzione mediante pagamento in misura ridotta, in quanto nel corpo dell'atto veniva indicata quale modalità di estinzione, l'ammissione al pagamento nella misura ridotta del 30% di euro e che nel verbale nr. 09/2020, e che erroneamente non veniva indicata la relativa sanzione amm.va prevista da 87,00 euro a 345,00 euro, e che non veniva indicata la relativa decurtazione dei punti, sono del tutto irrilevanti ai fini decisori del presente giudizio, che riguarda esclusivamente la legittimità o meno delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Pag. 5 a 6 Va nuovamente richiamato il principio secondo il quale “in tema di violazione del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (Cass. Sez. 2 14-1-2016 n. 462 Rv. 638212-01), si esclude che l'informazione relativa al fatto che per l'infrazione contestata non sia ammesso il pagamento in forma ridotta sia elemento necessario al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa nell'impugnazione del verbale, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata. È evidente che, nel momento in cui il verbale non contiene le indicazioni relative alle modalità del pagamento in forma ridotta, la parte è indotta a ritenere che quel pagamento non sia consentito e quindi, allorché ciò corrisponda alla previsione normativa, non è ravvisabile alcuna lesione al suo diritto di difesa (Cass. 29428/23).
7.5. Anche le circostanze dedotte secondo le quali aveva presentato Controparte_1 ricorso al Prefetto in autotutela per l'annullamento dei verbali e che presso la Caserma della Guardia di Finanza, a seguito di riapertura del verbale, veniva notificato che vi era stata una parziale redazione erronea del verbale nr. 08/2020 riguardante nella parte in cui era indicata la possibilità del pagamento in misura ridotta, che non si era proceduto al fermo del veicolo perché appartenente a terzi, e che veniva indicato erroneamente quale trasgressore il minore, sono del tutto irrilevanti ai fini decisori, tenuto conto dell'esclusione di profili di invalidità- illegittimità dei verbali di contestazione (secondo quanto sopra motivato) e della piena legittimità delle ordinanze ingiunzioni opposte.
8. L'appellato, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata con parametri compresi tra valori minimi e medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. Parte_1 450/2024 pubblicata il 26/09/2024 dal Tribunale di Larino, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata;
- rigetta l'opposizione proposta da , e conferma le ordinanze le Controparte_1 ordinanze ingiunzione n. 3052/2021 e n. 3053/2021;
-condanna , al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di primo grado di giudizio che liquida Parte_1 in complessivi € 3500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-condanna , al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che Parte_1 liquida in € 355,50 per spese ed € 4000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 06/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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