Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/11/2025, n. 359
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Sentenza 7 novembre 2025

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La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice d'appello, ha esaminato il ricorso proposto dall'Amministrazione appellante avverso la sentenza del Tribunale di Larino che aveva accolto l'opposizione proposta da un genitore avverso due ordinanze-ingiunzione del Prefetto di Campobasso. Le ordinanze ingiungevano il pagamento di sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della Strada commesse dal figlio minore dell'opponente, specificamente la guida senza patente e l'omesso fermarsi all'alt dei verbalizzanti. Il genitore opponente aveva dedotto la nullità dei verbali di contestazione, sostenendo che il minore, in quanto incapace, non potesse essere considerato trasgressore, ma che la responsabilità dovesse ricadere esclusivamente sugli esercenti la responsabilità genitoriale. Contestava inoltre la completezza dei verbali per mancata descrizione dei fatti e motivazione incompleta, nonché l'erronea indicazione delle modalità di estinzione dell'illecito. L'Amministrazione appellante, invece, si riportava agli scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento del proprio appello. L'appellato, dal canto suo, chiedeva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dello stesso, confermando la sentenza di primo grado.

La Corte d'Appello ha accolto l'appello, riformando la sentenza impugnata e rigettando l'opposizione. Ha preliminarmente dichiarato superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. Riguardo all'unico motivo di appello, concernente la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, commi 15 e 17, del D.Lgs. 285/1992 e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., la Corte ha ritenuto fondato l'appello, escludendo profili di illegittimità dei verbali di contestazione e delle conseguenti ordinanze-ingiunzioni. Ha evidenziato che, sebbene i verbali indicassero erroneamente il minore come trasgressore e il genitore come obbligato in solido, la dicitura "GENITORE E" apposta a mano sui verbali, unitamente alla presenza del genitore all'accertamento e alla sua sottoscrizione, garantivano l'esercizio del suo diritto di difesa. La Corte ha ribadito che le ordinanze ingiunzioni erano state emesse unicamente nei confronti del padre quale genitore esercente la potestà, in conformità alla giurisprudenza di legittimità che attribuisce la responsabilità ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace. Le ulteriori contestazioni riproposte dall'appellato, relative all'omessa descrizione dei fatti, alla non conformità del modello di verbale, all'omessa possibilità di fornire dichiarazioni scriminanti o prova liberatoria, e all'erronea indicazione delle modalità di pagamento ridotto, sono state ritenute infondate in quanto non incidevano sulla validità dei verbali o sul diritto di difesa, o erano irrilevanti ai fini del giudizio sulla legittimità delle ordinanze. Di conseguenza, la Corte ha condannato l'appellato al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/11/2025, n. 359
    Giurisdizione : Corte d'Appello Campobasso
    Numero : 359
    Data del deposito : 7 novembre 2025

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