Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4953/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. CIPRESSI FABIANO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 30/11/2022, successivamente omologato dal Tribunale di Modena all'udienza del 7/12/2022, n. cronol. 4215/2022 (R.G.
5356/2022);
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
1
(art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La sig.ra con i figli e continuerà a vivere in quella Parte_1 Per_1 Per_2 che era l'abitazione famigliare, in Modena (MO) Via Ermanno Gerosa n. 20, mentre il sig.
ha già da tempo trasferito la propria residenza in Modena Via Giulio Bertoni Parte_2
n. 54/01.
2) I figli e considerato il loro primario interesse e diritto a mantenere Per_1 Per_2 un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore che darà loro cura, istruzione e educazione nonché a conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con le seguenti modalità:
a) Ciascun genitore, rispettando gli impegni ricreativi e scolastici, potrà vedere i figli liberamente semplicemente avvisando l'altro genitore.
b) Salvo diverso accordo di volta in volta raggiunto in base alle esigenze e necessità tanto dei genitori, quanto dei figli, il padre potrà: Parte_2
•trascorrere con i figli un pomeriggio a settimana con relativo pernotto;
•trascorrere con i figli, a settimane alterne, un intero week-end, compresi i due pernotti
(dal venerdì sera fino alla domenica sera);
•recarsi con i figli in vacanza per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo;
•trascorrere con i figli 5 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, compresi, in alternativa, il giorno della Vigilia o quello del Natale;
•trascorrere con i figli 3 giorni, anche non consecutivi, durante le festività pasquali, compresi ad anni alterni (nello stesso anno) il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
•trascorrere con i figli il giorno del loro compleanno ad anni alterni.
2 3) I genitori si impegnano durante i periodi di vacanza a far mantenere ai figli i contattati con l'altro genitore mediante video-chiamate o altri mezzi di comunicazione di volta in volta concordati.
4) La responsabilità genitoriale, fatto salvo il suo esercizio separato in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione come peraltro espressamente previsto dall'art. 337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
5) I genitori si impegnano a tenere nella massima considerazione gli impegni, le esigenze e quindi il superiore interesse dei figli e quindi si dichiarano sin d'ora pronti a collaborare per fornire in futuro un'interpretazione flessibile del presente accordo, nella parte relativa all'esercizio del diritto di visita, per trovare soluzioni alternative, comunque condivise, tutte le volte in cui ciò si rendesse necessario e fermo restando che le esigenze scolastiche dovranno in ogni caso essere considerate prevalenti rispetto al diritto di visita di ciascun genitore.
6) Per il mantenimento dei figli, considerata la situazione reddituale e patrimoniale dei genitori e le modalità di affidamento dei figli, il sig. corrisponderà l'importo Parte_2 mensile di Euro 275,00 (duecentosettantacinque/00) per ciascun figlio, con rivalutazione
ISTAT dal 31 dicembre 2025.
7) Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori al 50% secondo la regolamentazione del protocollo del Tribunale di Modena, accettato dalle parti e trascritto nel presente accordo.
I) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali e) farmaci particolari.
III) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
3 IV) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
V) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreativi e ludiche e pertinenti iscrizioni ed attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, ecc ...) dovrà manifestare un motivo di dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le già menzionate spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8) I coniugi, per quanto necessario ed ai sensi di legge, si concedono sin d'ora e reciprocamente il consenso valido per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per i figli e Per_1 Per_2
9) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avanzare alcuna reciproca richiesta economica né a titolo di assegno divorzile né come somma una tantum.
10) I coniugi intendono ai sensi dell'art. 1322 c.c. e dell'art. 473bis n. 51 c.p.c. addivenire ad un accordo per sciogliere la comunione sui beni immobili in comproprietà, a cui sarà data esecuzione con successivo atto notarile, così regolamentando i loro rapporti patrimoniali.
Per cui il signor si obbliga a cedere alla signora la quota di Parte_2 Parte_1
3/10 di sua spettanza degli immobili di cui infra al corrispettivo di Euro 75.000.00.
Identificazione degli immobili in comproprietà – Allegato 9:
Proprietà piena per la quota di 3/10 (tre decimi) di porzione del fabbricato civile in condominio di vecchia costruzione, denominato "Condominio Ginevra", posto in Comune di Modena (MO), Via Gerosa n. 20, in angolo con Strada Nazionale Canaletto Sud, e precisamente di quella porzione costituita da appartamento interno 2 due, posto al piano primo, con annessi autorimessa e cantina, fra loro adiacenti e comunicanti, di pertinenza,
4 poste al piano primo sottostrada e posto auto coperto, di pertinenza posto al piano primo sottostrada.
La consistenza immobiliare sopra descritta trovasi attualmente distinta nel Catasto
Fabbricati del Comune di Modena - foglio 87 - con i mappali:
149/80 Z.C.
3 - Cat. A/2 - Cl. 3° - vani 6,5 - sup. cat. totale mq. 158 - totale escluse aree scoperte mq. 149 - R.C. Euro 822,46 - Via Ermanno Gerosa n. 20 interno:
2 - piano: 1 (quanto all'appartamento);
149/61 Z.C.
3 - Cat. C/6 - Cl. 7° - mq. 69 - sup. cat. totale mq. 76 - R.C. Euro 203,12 -
Strada Canaletto Sud piano: S1 (quanto alla autorimessa con annessa cantina);
149/47 Z.C.
3 - Cat. C/6 - Cl. 6° - mq. 13 - sup. cat. totale mq. 14 - R.C. Euro 32,90 -
Strada Canaletto Sud piano: S1 (quanto al posto auto coperto).
Quote di proprietà e provenienza: la consistenza immobiliare sopra descritta è pervenuta ai signori e , quanto al primo per l'interessenza indivisa di Parte_2 Parte_1
3/10 tre decimi del diritto di proprietà piena e quanto alla seconda per l'interessenza indivisa di 7/10 sette decimi del diritto di proprietà piena, in dipendenza della compravendita di cui al rogito a ministero Dr. Notaio in Modena in data Persona_3
8 maggio 2017 Rep. n. 29575/10527, registrato a Modena il 29 maggio 2017 al n. 7548
Serie 1T e trascritto a Modena il 29 maggio 2017 al n. 8669 particolare.
Accordo preliminare di acquisto quote:
La sig.ra si impegna a corrispondere al sig. , per la quota dei Parte_1 Parte_2
3/10 degli immobili sopra identificati, l'importo di euro 75.000,00 (settantacinquemila), entro 60 giorni dalla data di deposito della sentenza di divorzio, mediante atto notarile.
La cessione è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto da considerarsi esente da ogni imposizione fiscale e da ogni imposta o tassa, di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
5 Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MODENA il 10/09/2011 fra , nata a [...] il [...] e , nato a [...]_2
MODENA (MO) il 22/03/1980 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2011 Atto n. 172 Parte I
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 6/3/2025
Il giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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