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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 4.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n°20879/2023 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Perillo e dall'Avv. Ornella Michenzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Cassia n. 1280, giusto mandato rilasciato su foglio separato allegato telematicamente al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
, c.f./P.Iva , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Dell'Orso dell'Avvocatura interna dell'Ente, elettivamente domiciliata presso il suddetto difensore e l'Avvocatura interna in
Roma, Via Filippo Meda n.35, in forza di procura allegata alla comparsa;
-RESISTENTE-
Oggetto: impugnativa atto di sospensione dal lavoro per mancanza di green pass rafforzato
– risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, dipendente della Azienda convenuta in qualità di collaboratore amministrativo professionale in servizio presso l'Unità
Operativa Complessa Gestione Giuridica Risorse Umane, impugnava nota prot.22197 datata 31/1/2022 con la quale era stata invitata dalla nelle more dell'accertamento Pt_2
dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte della a non Parte_3
presentarsi al lavoro nonchè nota 83767 del 14.4.2022 che le aveva comunicato deliberazione n.679/2022 in ragione della quale dall'l/2/2022, accertato l'inadempimento all'obbligo vaccinale, e fino a che fosse perdurata la mancanza del Green pass rafforzato, era stata disposta la sua sospensione dal servizio, perdurata sino al 31/10/2023 e successivamente venuta meno a seguito dell'emanazione del D.L.162/2022.
Dedotta illegittimità della normativa emergenziale e, in ogni caso, insussistenza di un suo obbligo alla vaccinazione, concludeva chiedendo: “in via principale, accertare
l'illegittimità/nullità e/o inefficacia dei provvedimenti di sospensione/allontanamento dal posto di lavoro Comunicazione Prot. n. 22197 del 31/01/2022, Delibera del 14/04/22 n.
679/2022 e Delibera del 16/06/22 n. 982 emessi dalla Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Sig.ra
[...]
con conseguente condanna della resistente al pagamento in favore della Parte_1 ricorrente della somma €21.136,56 e di ogni e qualsiasi altra somma dovuto a titolo di stipendio ed emolumenti così come individuata nei conteggi allegati telematicamente che formano parte integrante del presente atto dal giorno della sospensione fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli periodi di spettanza al soddisfo;
sempre in via principale, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data dell'allontanamento dal lavoro fino all'effettiva reintegrazione”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la datrice di lavoro concludendo per l'integrale rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni utilizzate dalla difesa istante onde sostenere l'illegittimità della sospensione dal lavoro imposta alla ricorrente sono essenzialmente di due tipologie: da un lato, sulla base di diverse argomentazioni, viene contestata la legittimità della normativa nazionale che ha imposto l'obbligo di green pass rafforzato per accesso al lavoro, dall'altro viene sostenuto che la medesima non doveva comunque trovare applicazione con riferimento alla posizione lavorativa della ricorrente. 1. Ritiene l'Ufficio utile partire dal primo ordine di argomenti venendo all'esame della normativa in materia. Ebbene, l'art. 4 D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76 del 28 maggio 2021, ha previsto l'obbligo vaccinale per "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 ° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali", individuando nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178 del 2020, art. 1, comma
457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati".
Dall'obbligo vaccinale il legislatore ha esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale". Nell'iniziale formulazione la norma, oltre a stabilire una rigida scansione di adempimenti a carico degli ordini professionali, delle Regioni e Province autonome, nonché delle (commi da 3 a 6, che non hanno specifica rilevanza ai fini di Controparte_3
causa), prevedeva, al comma 6, che l'accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale determinasse “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS - Cov 2". Aggiungeva il comma 8 che il datore di lavoro, ricevuta comunicazione dell'accertamento, era tenuto ad adibire "il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio". La disposizione si concludeva con la previsione, in caso di impossibilità di una diversa utilizzazione del prestatore, della sospensione dal servizio, accompagnata dalla privazione della retribuzione e di ogni altro emolumento, ed efficace sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (comma 8:
Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
comma 9: La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.). In tale prima fase, dunque, il bilanciamento fra il diritto del singolo tutelato dall'art.32 Cost., comprensivo anche della libertà negativa di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati,
e l'interesse della collettività alla tutela della salute pubblica, è stato realizzato dal legislatore prevedendo un modello che, come efficacemente evidenziato dalla Corte Costituzionale,
"pur individuando in determinate categorie i destinatari dell'obbligo vaccinale, ne delimitava il perimetro in modo tale da rapportarlo al concreto svolgimento dell'attività lavorativa e ammettendo anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto lavorativo, coloro che non si sottoponessero alla vaccinazione" (Corte Cost. 9 ottobre 2023
n. 186).
A seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, il D.L. 26 novembre 2021 n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del
D.L. n. 44 del 2021 ed in particolare: a) al comma 1 ha soppresso l'inciso “che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali”, di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa. E stato parimenti soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che
è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute. All'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata correlata, e veniamo quindi all'esame dei provvedimenti in questa sede impugnati, la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nella sua interezza e non delle sole prestazioni implicanti contatti interpersonali. All'art.4 è stato poi inserito il comma 10, secondo cui per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6. 4.1. L'art. 4 ter, richiamato dal citato comma 10 del riformulato art. 4, inserito nel testo dell'originario D.L. n. 44 del 2021 sempre dal D.L. n. 172 del 2021, oltre ad ampliare, al comma 1, a partire dal 15 dicembre 2021, le categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale, ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo (comma 3).
Ha poi previsto, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6, che "L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati." (comma 3). Infine, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che "Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza", ed ha affermato l'applicabilità della medesima sanzione alle categorie di personale soggette all'obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 4 e 4 bis del decreto legge, come riformulato (Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.).
Significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche quest'ultimi in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale. E' stato infatti previsto al comma 6, che "La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi
1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35. ". Quanto alle categorie interessate all'estensione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha incluso, al comma 1, lett. c, il "personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis". Le strutture individuate per mezzo del rinvio al D.Lgs. n. 502/1992 (di Riordino della disciplina in materia sanitaria), sono quelle soggette alla specifica autorizzazione disciplinata dal citato art.8 ter, in quanto destinate all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, ossia le strutture, elencate alle lettere da a) a c) del comma 1, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (lettera a), oppure di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio (lett.b), o, infine, che erogano prestazioni sanitarie o sociosanitarie in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno (lett. c). E' stato, quindi, adottato un sistema "per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione ed al luogo di svolgimento) che grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti ed ai datori di lavoro" con la finalità di "evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti" (Corte Cost. n. 186/2023).
E' sulla base della medesima premessa che la Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di imporre, con la modifica attuata dal D.L. n.
172/2021, la vaccinazione anche al personale che, nella vigenza dell'originario testo dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, era stato impiegato in servizio in modalità di lavoro agile, personale al quale la prestazione lavorativa con detta modalità poteva essere consentita alla luce del testo originario della norma, non più in un sistema fondato sull'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie, a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione stessa
(Corte Cost. n. 186/2023).
La stessa Corte Costituzionale, in altra pronuncia, nel ritenere non fondate le plurime questioni di legittimità prospettate dai giudici rimettenti, ricostruita l'evoluzione del quadro normativo, ha sottolineato che con la modifica introdotta dal D.L. n. 172/2021 il legislatore ha scelto di non esigere più dal datore di lavoro uno sforzo di cooperazione volto all'utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni ed ha ritenuto non irragionevole detta scelta, in considerazione delle finalità di tutela della salute pubblica che attraverso la stessa, nella situazione di emergenza venutasi a delineare, si intendeva perseguire (vedi Corte Cost. n. 14/2023). Ha, poi, evidenziato che, una volta venuto meno, in relazione alle categorie sottoposte all'obbligo vaccinale, il dovere datoriale di repechage il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa. In considerazione di ciò, ha ritenuto giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo "si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile".
In conclusione, la Corte costituzionale con sentenze nn. 14, 15 e 16, depositate il 9.2.2023, pubblicate in G.U. il successivo giorno 15, ma anticipate nel loro contenuto con comunicato dell'Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale in data 1.12.2022, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa emergenziale. In particolare, due delle menzionate decisioni hanno riguardato il personale sanitario (sent. n. 14/2023 e n. 16/2023) e una (sent. n. 15/2023) i lavoratori impiegati in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali. “In queste pronunce” ha spiegato il
Presidente della Corte Costituzionale, Prof. Augusto Antonio Barbera “sulla base di dati scientifici disponibili e tenendo conto di quanto realizzato in altri ordinamenti omogenei a quello italiano, la Corte ha respinto non poche questioni di legittimità costituzionale ritenendo non irragionevole il bilanciamento operato dal legislatore fra le libertà individuali e il diritto fondamentale alla salute, definito dall'art. 32 della Costituzione anche come “interesse della collettività”.
Pronunce di legittimità costituzionale pronunciate dal giudice nazionale delle leggi a cui si aggiunge analogo giudizio di legittimità espresso a livello internazionale dalla Corte EDU con sentenza del 29/08/2024 che, decidendo il ricorso n. 24622/22, relativo al caso
contro
San AR, ha escluso la violazione dell'art. 8 della Convenzione da Persona_1
parte della legislazione di quello Stato che aveva previsto la vaccinazione del personale sanitario e sociosanitario. Si riportano di seguito alcuni stralci della motivazione, laddove si affermano principi valevoli anche per la nostra legislazione emergenziale. “Per stabilire se un'ingerenza abbia comportato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, la Corte deve esaminare se sia giustificata ai sensi del secondo paragrafo di tale articolo, vale a dire se l'ingerenza sia "conforme al diritto", se persegua uno o più scopi legittimi e se sia giustificata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. Un'ingerenza sarà considerata
“necessaria in una società democratica” per il conseguimento di un obiettivo legittimo se risponde a un “bisogno sociale imperativo” e, in particolare, è proporzionata all'obiettivo legittimo perseguito. Le parti contraenti, in base al principio di sussidiarietà, hanno la responsabilità primaria di garantire i diritti e le libertà definiti nella Convenzione e nei suoi
Protocolli, e nel farlo godono di un margine di apprezzamento, soggetto alla giurisdizione di controllo della Corte. Grazie alla loro conoscenza diretta della società e dei suoi bisogni, le autorità nazionali sono in linea di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per valutare le esigenze e le condizioni locali e per decidere cosa sia di interesse pubblico. In particolare, le questioni di politica sanitaria rientrano nel margine di apprezzamento delle autorità nazionali, che sono nella posizione migliore per valutare le priorità, l'uso delle risorse e i bisogni sociali. In questo campo, la Corte ha già avuto modo di affermare che il margine di apprezzamento concesso agli Stati deve essere ampio. …. Per quanto concerne gli obiettivi perseguiti da tali misure, come sostenuto dal Governo e come riconosciuto dalla Corte costituzionale, l'obiettivo delle misure era quello di proteggere la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nel contesto di una pandemia che rappresentava un grave rischio per la popolazione in generale. Come osservato dalla
Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, gli Stati membri hanno
l'obbligo positivo di adottare misure adeguate a salvaguardare la vita di coloro che rientrano nella loro giurisdizione. In effetti, in relazione alla pandemia di Covid-19, la Corte non ha escluso che gli individui possano essere vittime di una presunta violazione dell'articolo 2 se dimostrano che, nelle loro circostanze, gli atti o le omissioni dello Stato hanno o avrebbero potuto mettere la loro vita in pericolo reale e imminente. In un contesto carcerario, la Corte ha anche sostenuto che, data la natura del Covid-19, i suoi effetti ben documentati, nonché il fatto che si trasmette facilmente da una persona all'altra (tramite goccioline o particelle sospese nell'aria contenenti il virus), al fine di proteggere il benessere fisico degli individui vulnerabili, le autorità avevano l'obbligo di mettere in atto determinate misure volte a evitare l'infezione. Aveva anche considerato che il passare del tempo aveva portato con sé una conoscenza scientifica estesa del virus nonché risposte pertinenti (sia attraverso vaccinazioni che trattamenti medici). Tutti questi fattori avevano reso possibile ai Governi di adattare le loro politiche e protocolli alle mutevoli circostanze.
Non vi è dubbio, quindi, che una serie di misure restrittive nel settore sanitario adattate alla costante evoluzione della pandemia di Covid-19, come quelle del caso in questione, abbiano perseguito il legittimo obiettivo della tutela della salute e della protezione dei diritti e delle libertà altrui. Contr La Corte ha osservato che il 31 dicembre 2020 l' aveva convalidato il primo vaccino anti-Covid-19 attraverso la procedura di uso di emergenza. Il 5 maggio 2023, a seguito di una campagna di vaccinazione di massa (oltre 13 miliardi di dosi di vaccino somministrate Contr in tutto il mondo) che aveva permesso di contenere gli effetti della malattia, l' aveva revocato l'allerta classificando la Covid-19 come emergenza sanitaria di rilevanza internazionale. A quella data, nel mondo erano stati registrati più di 766 milioni di casi di infezione da Covid-19 e quasi 7 milioni di decessi. La Corte ha già ritenuto che tale situazione dovesse essere caratterizzata come un "contesto eccezionale e imprevedibile". È in questo contesto, e senza il beneficio del senno di poi, che la Corte deve stabilire se le misure imposte ai ricorrenti fossero necessarie in una società democratica. I ricorrenti avevano sostenuto che, in quanto persone non vaccinate, non rappresentavano un rischio più elevato per gli altri rispetto alle persone vaccinate. La Corte ha osservato che, in base al materiale disponibile all'epoca, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa aveva ritenuto che "la vaccinazione e la guarigione da un'infezione passata potrebbero ben ridurre il rischio di trasmissione, ma l'entità e la durata di questo effetto sono attualmente incerte". Tuttavia, mentre le argomentazioni dei ricorrenti si basavano in larga misura su tale motivazione, la Corte non ha bisogno di determinare tale questione. Questo perché è indiscutibile che le persone non vaccinate (che era la situazione di tutte le persone prima dell'arrivo del vaccino) erano e rimanevano sia suscettibili all'infezione sia in grado di contaminare e diffondere il virus, che era attivamente in circolazione all'epoca (2021-2022). Pertanto, il mantenimento delle misure di protezione nei confronti dell'intera popolazione, compresi i ricorrenti, e in particolare della popolazione vulnerabile dipendente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, continuava a perseguire un'esigenza sociale impellente, al momento dell'adozione delle misure impugnate, ovvero prima del 5 maggio 2023.
Inoltre, la Corte ha osservato che la legge impugnata era stata il risultato di una riduzione globale delle misure restrittive, alla luce della disponibilità della vaccinazione nel 2021, che si era resa necessaria per evitare il blocco del mondo e un ulteriore declino economico.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che, anche se l'efficacia della vaccinazione nel limitare il contagio fosse ancora dubbia, non era irragionevole alleggerire le misure nei confronti delle persone vaccinate che erano di per sé meno a rischio, mantenendole invece per i ricorrenti che, oltre a rappresentare certamente un rischio per gli altri, rimanevano anche loro stessi
a rischio di infezione e di gravi conseguenze sulla loro salute. In effetti, i ricorrenti non avevano contestato l'efficacia della vaccinazione in termini di diminuzione dei sintomi, e quindi implicitamente il fatto che le persone non vaccinate fossero più vulnerabili alle gravi conseguenze della malattia. ….. Non si può negare che la pandemia Covid-19 abbia richiesto un adattamento e misure speciali per contrastarne gli effetti, ma ha comunque causato perdite finanziarie significative e persino enormi, nonché un aumento della disoccupazione, in vari settori, imprese e industrie. La Corte ha ritenuto che tali perdite siano una conseguenza inevitabile di una pandemia globale e del contesto eccezionale e imprevedibile in cui gli Stati si sono trovati all'epoca.”
Alla luce di quanto precede e ricordando che, nell'adottare una legislazione volta a trovare un equilibrio tra interessi concorrenti, gli Stati devono in linea di principio essere autorizzati a determinare i mezzi che ritengono più idonei a raggiungere l'obiettivo di conciliare tali interessi, la Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore sammarinese di applicare un numero graduale di misure che comportavano l'assunzione di un numero ridotto di persone operanti nel settore sanitario e socio-sanitario allo scopo di tutelare la salute della popolazione in generale, compresi i ricorrenti stessi, e i diritti e le libertà altrui, fosse giustificata e si ponesse in un ragionevole rapporto di proporzionalità rispetto agli obiettivi legittimi perseguiti dallo Stato convenuto. Non si può quindi affermare che quest'ultimo abbia superato il suo ampio margine di apprezzamento in materia di politica sanitaria. Ne ha concluso che non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione.
Premesso quanto sopra ed integralmente condiviso il contenuto delle motivazioni sopra riportate, ribadisce l'Ufficio la piena legittimità della normativa nazionale pandemica in ragione della cui applicazione è stata disposta la sospensione della ricorrente dal lavoro.
2. Venendo quindi all'esame della seconda eccezione sollevata in ricorso, occorre ora esaminare se la normativa, in sé legittima, dovesse trovare o meno applicazione alla ricorrente.
2.1. Ha sostenuto la difesa istante che, svolgendo la attività di impiegata Parte_1
amministrativa presso la struttura aziendale di Via Maria Brighenti ove non erano erogate prestazioni di carattere sanitario o sociosanitario, né in ragione di ricovero, né in modalità ambulatoriale o residenziale, ella non avrebbe dovuto essere annoverata tra i soggetti obbligati alla vaccinazione non rientrando tale struttura tra quelle di cui all'art.8 ter del
D.Lgs. n. 502/1992 ove si svolgono attività che possono mettere a rischio la salute e la sicurezza del paziente. L'esclusiva adibizione alla indicata tipologia di struttura aziendale non è stata contestata in comparsa così come la tipologia di mansioni espletate.
Ebbene, come chiarito dal giudice di legittimità con sentenza del 6 maggio 2024, n. 1221 “Il comma 1, lett. c), dell'art. 4 ter del d.l. n. 44/2021 - inserito dal D.L. 172/2021- non ha inteso estendere l'obbligo vaccinale a tutti i dipendenti delle aziende operanti in campo sanitario e socio sanitario, a prescindere dalla qualifica posseduta e dalla natura dell'attività lavorativa espletata, bensì ha voluto affiancare, quanto alla necessità della vaccinazione, alle categorie contemplate nell'art. 4 i lavoratori che, pur non rientrando nelle prime, in quanto operanti nelle strutture analiticamente indicate dal citato art. 8, avrebbero potuto esporre a pericolo di contagio i pazienti o gli utenti dei servizi socio sanitari tassativamente indicati dal legislatore, escludendo, invece, dal rispetto dell'obbligo vaccinale il personale che, oltre a rivestire una qualifica diversa da quella di operatore sanitario, era chiamato a svolgere la propria attività in luoghi non destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie o socio sanitarie.”
Occorre quindi rilevare come l'Azienda convenuta della disposizione in commento abbia dato un'interpretazione che mortifica il tenore letterale della legge, la quale si riferisce con chiarezza, non all'attività sanitaria o socio-sanitaria svolta in generale dal datore di lavoro, bensì alla natura delle prestazioni erogate dalle singole strutture delle quali il soggetto, pubblico o privato operante nel campo sanitario, si avvale.
Ne consegue che la sospensione dell'istante dal lavoro non poteva essere giustificata né dalle mansioni concretamente esercitate (nella fattispecie di tipo amministrativo), né dalla tipologia di struttura a cui era adibita (non tra quelle di cui all'art.8 ter).
2.2. Occorre per altro osservare come la sospensione dal lavoro della ricorrente sia, ciò nonostante, pienamente legittima quanto meno dal 15.2.2022, tenuto conto del fatto che la medesima, per come osservato in comparsa, alla data dell'8.1.2022 aveva compiuto 50 anni.
Ricorda infatti il Tribunale come il D.L. 7 gennaio 2022 n.1 intitolato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", entrato in vigore l'8.1.2022, onde “rallentare” la curva di crescita dei contagi e fornire maggiore protezione a quelle categorie che erano state ritenute esposte a maggior rischio di ospedalizzazione, avesse introdotto l'obbligo vaccinale per tutti coloro che avevano compiuto 50 anni e più, introducendo per tale fascia di lavoratori pubblici e privati la necessità il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022. Norma anche questa imperativa che quindi trovava applicazione necessaria ed automatica alla platea di lavoratori ultracinquantenni.
2.3. Ne consegue che, avendo la ricorrente lamentato mancata percezione dello stipendio dal
1.2.2022, il danno dalla medesima subito si può riferire solo all'arco temporale pari a due settimane di lavoro dal giorno 1.2.2022 al giorno 14.2.2022 per un totale di €955,94
(€1.911,89 stipendio di febbraio come da conteggi non oggetto di contestazione, diviso 2, tenuto conto del minor periodo di due settimane).
Su tali somme ha chiesto la ricorrente siano versati i contributi omessi. Ricorda l'Ufficio che in presenza, come nel caso di specie, di importi erogati a titolo risarcitorio, sia necessario accertare quale specie di danno l'erogazione miri a riparare essendo soggette ad imposizione
(tributaria e contributiva, stante la generale unificazione delle basi imponibili) quelle erogazioni c.d. reddituali, ossia apportatrici di nuova ricchezza nella sfera patrimoniale del lavoratore (lucro cessante o mancato guadagno), mentre non saranno imponibili quelle non aventi natura reddituale, ossia finalizzate alla ricostituzione o ricostruzione di un reddito che sarebbe stato percepito dal lavoratore in assenza del comportamento illegittimo del datore
(perdita subita o danno emergente). Nel caso di specie le somme riconosciute al lavoratore compensano la mancata percezione di redditi da lavoro dipendente, ossia lucro cessante, e quindi, come tali, saranno soggette sia a tassazione che a contribuzione. Sulla somma oggetto di condanna sono altresì dovuti gli interessi legali maturati dal 1.3.2022 al soddisfo.
3. I compensi di lite sono compensati per 4/5 attesa la prevalente soccombenza mentre per la restante parte è posta a carico dell' convenuta. CP_1
P.Q.M.
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna in persona del Direttore Generale, al pagamento in favore di Parte_4
della somma di €955,94, oltre interessi legali dal 1.3.2022 al soddisfo;
Parte_1
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per 4/5 i compensi di lite e condanna in persona del Direttore Parte_4
Generale, alla refusione della restante parte in favore della ricorrente liquidata in complessivi
€600,00.
Roma, il 4.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 4.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n°20879/2023 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Perillo e dall'Avv. Ornella Michenzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Cassia n. 1280, giusto mandato rilasciato su foglio separato allegato telematicamente al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
, c.f./P.Iva , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Dell'Orso dell'Avvocatura interna dell'Ente, elettivamente domiciliata presso il suddetto difensore e l'Avvocatura interna in
Roma, Via Filippo Meda n.35, in forza di procura allegata alla comparsa;
-RESISTENTE-
Oggetto: impugnativa atto di sospensione dal lavoro per mancanza di green pass rafforzato
– risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, dipendente della Azienda convenuta in qualità di collaboratore amministrativo professionale in servizio presso l'Unità
Operativa Complessa Gestione Giuridica Risorse Umane, impugnava nota prot.22197 datata 31/1/2022 con la quale era stata invitata dalla nelle more dell'accertamento Pt_2
dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte della a non Parte_3
presentarsi al lavoro nonchè nota 83767 del 14.4.2022 che le aveva comunicato deliberazione n.679/2022 in ragione della quale dall'l/2/2022, accertato l'inadempimento all'obbligo vaccinale, e fino a che fosse perdurata la mancanza del Green pass rafforzato, era stata disposta la sua sospensione dal servizio, perdurata sino al 31/10/2023 e successivamente venuta meno a seguito dell'emanazione del D.L.162/2022.
Dedotta illegittimità della normativa emergenziale e, in ogni caso, insussistenza di un suo obbligo alla vaccinazione, concludeva chiedendo: “in via principale, accertare
l'illegittimità/nullità e/o inefficacia dei provvedimenti di sospensione/allontanamento dal posto di lavoro Comunicazione Prot. n. 22197 del 31/01/2022, Delibera del 14/04/22 n.
679/2022 e Delibera del 16/06/22 n. 982 emessi dalla Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Sig.ra
[...]
con conseguente condanna della resistente al pagamento in favore della Parte_1 ricorrente della somma €21.136,56 e di ogni e qualsiasi altra somma dovuto a titolo di stipendio ed emolumenti così come individuata nei conteggi allegati telematicamente che formano parte integrante del presente atto dal giorno della sospensione fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli periodi di spettanza al soddisfo;
sempre in via principale, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data dell'allontanamento dal lavoro fino all'effettiva reintegrazione”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la datrice di lavoro concludendo per l'integrale rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni utilizzate dalla difesa istante onde sostenere l'illegittimità della sospensione dal lavoro imposta alla ricorrente sono essenzialmente di due tipologie: da un lato, sulla base di diverse argomentazioni, viene contestata la legittimità della normativa nazionale che ha imposto l'obbligo di green pass rafforzato per accesso al lavoro, dall'altro viene sostenuto che la medesima non doveva comunque trovare applicazione con riferimento alla posizione lavorativa della ricorrente. 1. Ritiene l'Ufficio utile partire dal primo ordine di argomenti venendo all'esame della normativa in materia. Ebbene, l'art. 4 D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76 del 28 maggio 2021, ha previsto l'obbligo vaccinale per "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 ° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali", individuando nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178 del 2020, art. 1, comma
457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati".
Dall'obbligo vaccinale il legislatore ha esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale". Nell'iniziale formulazione la norma, oltre a stabilire una rigida scansione di adempimenti a carico degli ordini professionali, delle Regioni e Province autonome, nonché delle (commi da 3 a 6, che non hanno specifica rilevanza ai fini di Controparte_3
causa), prevedeva, al comma 6, che l'accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale determinasse “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS - Cov 2". Aggiungeva il comma 8 che il datore di lavoro, ricevuta comunicazione dell'accertamento, era tenuto ad adibire "il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio". La disposizione si concludeva con la previsione, in caso di impossibilità di una diversa utilizzazione del prestatore, della sospensione dal servizio, accompagnata dalla privazione della retribuzione e di ogni altro emolumento, ed efficace sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (comma 8:
Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
comma 9: La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.). In tale prima fase, dunque, il bilanciamento fra il diritto del singolo tutelato dall'art.32 Cost., comprensivo anche della libertà negativa di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati,
e l'interesse della collettività alla tutela della salute pubblica, è stato realizzato dal legislatore prevedendo un modello che, come efficacemente evidenziato dalla Corte Costituzionale,
"pur individuando in determinate categorie i destinatari dell'obbligo vaccinale, ne delimitava il perimetro in modo tale da rapportarlo al concreto svolgimento dell'attività lavorativa e ammettendo anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto lavorativo, coloro che non si sottoponessero alla vaccinazione" (Corte Cost. 9 ottobre 2023
n. 186).
A seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, il D.L. 26 novembre 2021 n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del
D.L. n. 44 del 2021 ed in particolare: a) al comma 1 ha soppresso l'inciso “che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali”, di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa. E stato parimenti soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che
è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute. All'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata correlata, e veniamo quindi all'esame dei provvedimenti in questa sede impugnati, la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nella sua interezza e non delle sole prestazioni implicanti contatti interpersonali. All'art.4 è stato poi inserito il comma 10, secondo cui per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6. 4.1. L'art. 4 ter, richiamato dal citato comma 10 del riformulato art. 4, inserito nel testo dell'originario D.L. n. 44 del 2021 sempre dal D.L. n. 172 del 2021, oltre ad ampliare, al comma 1, a partire dal 15 dicembre 2021, le categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale, ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo (comma 3).
Ha poi previsto, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6, che "L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati." (comma 3). Infine, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che "Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza", ed ha affermato l'applicabilità della medesima sanzione alle categorie di personale soggette all'obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 4 e 4 bis del decreto legge, come riformulato (Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.).
Significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche quest'ultimi in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale. E' stato infatti previsto al comma 6, che "La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi
1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35. ". Quanto alle categorie interessate all'estensione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha incluso, al comma 1, lett. c, il "personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis". Le strutture individuate per mezzo del rinvio al D.Lgs. n. 502/1992 (di Riordino della disciplina in materia sanitaria), sono quelle soggette alla specifica autorizzazione disciplinata dal citato art.8 ter, in quanto destinate all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, ossia le strutture, elencate alle lettere da a) a c) del comma 1, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (lettera a), oppure di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio (lett.b), o, infine, che erogano prestazioni sanitarie o sociosanitarie in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno (lett. c). E' stato, quindi, adottato un sistema "per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione ed al luogo di svolgimento) che grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti ed ai datori di lavoro" con la finalità di "evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti" (Corte Cost. n. 186/2023).
E' sulla base della medesima premessa che la Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di imporre, con la modifica attuata dal D.L. n.
172/2021, la vaccinazione anche al personale che, nella vigenza dell'originario testo dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021, era stato impiegato in servizio in modalità di lavoro agile, personale al quale la prestazione lavorativa con detta modalità poteva essere consentita alla luce del testo originario della norma, non più in un sistema fondato sull'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie, a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione stessa
(Corte Cost. n. 186/2023).
La stessa Corte Costituzionale, in altra pronuncia, nel ritenere non fondate le plurime questioni di legittimità prospettate dai giudici rimettenti, ricostruita l'evoluzione del quadro normativo, ha sottolineato che con la modifica introdotta dal D.L. n. 172/2021 il legislatore ha scelto di non esigere più dal datore di lavoro uno sforzo di cooperazione volto all'utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni ed ha ritenuto non irragionevole detta scelta, in considerazione delle finalità di tutela della salute pubblica che attraverso la stessa, nella situazione di emergenza venutasi a delineare, si intendeva perseguire (vedi Corte Cost. n. 14/2023). Ha, poi, evidenziato che, una volta venuto meno, in relazione alle categorie sottoposte all'obbligo vaccinale, il dovere datoriale di repechage il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa. In considerazione di ciò, ha ritenuto giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo "si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile".
In conclusione, la Corte costituzionale con sentenze nn. 14, 15 e 16, depositate il 9.2.2023, pubblicate in G.U. il successivo giorno 15, ma anticipate nel loro contenuto con comunicato dell'Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale in data 1.12.2022, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa emergenziale. In particolare, due delle menzionate decisioni hanno riguardato il personale sanitario (sent. n. 14/2023 e n. 16/2023) e una (sent. n. 15/2023) i lavoratori impiegati in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali. “In queste pronunce” ha spiegato il
Presidente della Corte Costituzionale, Prof. Augusto Antonio Barbera “sulla base di dati scientifici disponibili e tenendo conto di quanto realizzato in altri ordinamenti omogenei a quello italiano, la Corte ha respinto non poche questioni di legittimità costituzionale ritenendo non irragionevole il bilanciamento operato dal legislatore fra le libertà individuali e il diritto fondamentale alla salute, definito dall'art. 32 della Costituzione anche come “interesse della collettività”.
Pronunce di legittimità costituzionale pronunciate dal giudice nazionale delle leggi a cui si aggiunge analogo giudizio di legittimità espresso a livello internazionale dalla Corte EDU con sentenza del 29/08/2024 che, decidendo il ricorso n. 24622/22, relativo al caso
contro
San AR, ha escluso la violazione dell'art. 8 della Convenzione da Persona_1
parte della legislazione di quello Stato che aveva previsto la vaccinazione del personale sanitario e sociosanitario. Si riportano di seguito alcuni stralci della motivazione, laddove si affermano principi valevoli anche per la nostra legislazione emergenziale. “Per stabilire se un'ingerenza abbia comportato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, la Corte deve esaminare se sia giustificata ai sensi del secondo paragrafo di tale articolo, vale a dire se l'ingerenza sia "conforme al diritto", se persegua uno o più scopi legittimi e se sia giustificata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. Un'ingerenza sarà considerata
“necessaria in una società democratica” per il conseguimento di un obiettivo legittimo se risponde a un “bisogno sociale imperativo” e, in particolare, è proporzionata all'obiettivo legittimo perseguito. Le parti contraenti, in base al principio di sussidiarietà, hanno la responsabilità primaria di garantire i diritti e le libertà definiti nella Convenzione e nei suoi
Protocolli, e nel farlo godono di un margine di apprezzamento, soggetto alla giurisdizione di controllo della Corte. Grazie alla loro conoscenza diretta della società e dei suoi bisogni, le autorità nazionali sono in linea di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per valutare le esigenze e le condizioni locali e per decidere cosa sia di interesse pubblico. In particolare, le questioni di politica sanitaria rientrano nel margine di apprezzamento delle autorità nazionali, che sono nella posizione migliore per valutare le priorità, l'uso delle risorse e i bisogni sociali. In questo campo, la Corte ha già avuto modo di affermare che il margine di apprezzamento concesso agli Stati deve essere ampio. …. Per quanto concerne gli obiettivi perseguiti da tali misure, come sostenuto dal Governo e come riconosciuto dalla Corte costituzionale, l'obiettivo delle misure era quello di proteggere la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nel contesto di una pandemia che rappresentava un grave rischio per la popolazione in generale. Come osservato dalla
Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, gli Stati membri hanno
l'obbligo positivo di adottare misure adeguate a salvaguardare la vita di coloro che rientrano nella loro giurisdizione. In effetti, in relazione alla pandemia di Covid-19, la Corte non ha escluso che gli individui possano essere vittime di una presunta violazione dell'articolo 2 se dimostrano che, nelle loro circostanze, gli atti o le omissioni dello Stato hanno o avrebbero potuto mettere la loro vita in pericolo reale e imminente. In un contesto carcerario, la Corte ha anche sostenuto che, data la natura del Covid-19, i suoi effetti ben documentati, nonché il fatto che si trasmette facilmente da una persona all'altra (tramite goccioline o particelle sospese nell'aria contenenti il virus), al fine di proteggere il benessere fisico degli individui vulnerabili, le autorità avevano l'obbligo di mettere in atto determinate misure volte a evitare l'infezione. Aveva anche considerato che il passare del tempo aveva portato con sé una conoscenza scientifica estesa del virus nonché risposte pertinenti (sia attraverso vaccinazioni che trattamenti medici). Tutti questi fattori avevano reso possibile ai Governi di adattare le loro politiche e protocolli alle mutevoli circostanze.
Non vi è dubbio, quindi, che una serie di misure restrittive nel settore sanitario adattate alla costante evoluzione della pandemia di Covid-19, come quelle del caso in questione, abbiano perseguito il legittimo obiettivo della tutela della salute e della protezione dei diritti e delle libertà altrui. Contr La Corte ha osservato che il 31 dicembre 2020 l' aveva convalidato il primo vaccino anti-Covid-19 attraverso la procedura di uso di emergenza. Il 5 maggio 2023, a seguito di una campagna di vaccinazione di massa (oltre 13 miliardi di dosi di vaccino somministrate Contr in tutto il mondo) che aveva permesso di contenere gli effetti della malattia, l' aveva revocato l'allerta classificando la Covid-19 come emergenza sanitaria di rilevanza internazionale. A quella data, nel mondo erano stati registrati più di 766 milioni di casi di infezione da Covid-19 e quasi 7 milioni di decessi. La Corte ha già ritenuto che tale situazione dovesse essere caratterizzata come un "contesto eccezionale e imprevedibile". È in questo contesto, e senza il beneficio del senno di poi, che la Corte deve stabilire se le misure imposte ai ricorrenti fossero necessarie in una società democratica. I ricorrenti avevano sostenuto che, in quanto persone non vaccinate, non rappresentavano un rischio più elevato per gli altri rispetto alle persone vaccinate. La Corte ha osservato che, in base al materiale disponibile all'epoca, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa aveva ritenuto che "la vaccinazione e la guarigione da un'infezione passata potrebbero ben ridurre il rischio di trasmissione, ma l'entità e la durata di questo effetto sono attualmente incerte". Tuttavia, mentre le argomentazioni dei ricorrenti si basavano in larga misura su tale motivazione, la Corte non ha bisogno di determinare tale questione. Questo perché è indiscutibile che le persone non vaccinate (che era la situazione di tutte le persone prima dell'arrivo del vaccino) erano e rimanevano sia suscettibili all'infezione sia in grado di contaminare e diffondere il virus, che era attivamente in circolazione all'epoca (2021-2022). Pertanto, il mantenimento delle misure di protezione nei confronti dell'intera popolazione, compresi i ricorrenti, e in particolare della popolazione vulnerabile dipendente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, continuava a perseguire un'esigenza sociale impellente, al momento dell'adozione delle misure impugnate, ovvero prima del 5 maggio 2023.
Inoltre, la Corte ha osservato che la legge impugnata era stata il risultato di una riduzione globale delle misure restrittive, alla luce della disponibilità della vaccinazione nel 2021, che si era resa necessaria per evitare il blocco del mondo e un ulteriore declino economico.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che, anche se l'efficacia della vaccinazione nel limitare il contagio fosse ancora dubbia, non era irragionevole alleggerire le misure nei confronti delle persone vaccinate che erano di per sé meno a rischio, mantenendole invece per i ricorrenti che, oltre a rappresentare certamente un rischio per gli altri, rimanevano anche loro stessi
a rischio di infezione e di gravi conseguenze sulla loro salute. In effetti, i ricorrenti non avevano contestato l'efficacia della vaccinazione in termini di diminuzione dei sintomi, e quindi implicitamente il fatto che le persone non vaccinate fossero più vulnerabili alle gravi conseguenze della malattia. ….. Non si può negare che la pandemia Covid-19 abbia richiesto un adattamento e misure speciali per contrastarne gli effetti, ma ha comunque causato perdite finanziarie significative e persino enormi, nonché un aumento della disoccupazione, in vari settori, imprese e industrie. La Corte ha ritenuto che tali perdite siano una conseguenza inevitabile di una pandemia globale e del contesto eccezionale e imprevedibile in cui gli Stati si sono trovati all'epoca.”
Alla luce di quanto precede e ricordando che, nell'adottare una legislazione volta a trovare un equilibrio tra interessi concorrenti, gli Stati devono in linea di principio essere autorizzati a determinare i mezzi che ritengono più idonei a raggiungere l'obiettivo di conciliare tali interessi, la Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore sammarinese di applicare un numero graduale di misure che comportavano l'assunzione di un numero ridotto di persone operanti nel settore sanitario e socio-sanitario allo scopo di tutelare la salute della popolazione in generale, compresi i ricorrenti stessi, e i diritti e le libertà altrui, fosse giustificata e si ponesse in un ragionevole rapporto di proporzionalità rispetto agli obiettivi legittimi perseguiti dallo Stato convenuto. Non si può quindi affermare che quest'ultimo abbia superato il suo ampio margine di apprezzamento in materia di politica sanitaria. Ne ha concluso che non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione.
Premesso quanto sopra ed integralmente condiviso il contenuto delle motivazioni sopra riportate, ribadisce l'Ufficio la piena legittimità della normativa nazionale pandemica in ragione della cui applicazione è stata disposta la sospensione della ricorrente dal lavoro.
2. Venendo quindi all'esame della seconda eccezione sollevata in ricorso, occorre ora esaminare se la normativa, in sé legittima, dovesse trovare o meno applicazione alla ricorrente.
2.1. Ha sostenuto la difesa istante che, svolgendo la attività di impiegata Parte_1
amministrativa presso la struttura aziendale di Via Maria Brighenti ove non erano erogate prestazioni di carattere sanitario o sociosanitario, né in ragione di ricovero, né in modalità ambulatoriale o residenziale, ella non avrebbe dovuto essere annoverata tra i soggetti obbligati alla vaccinazione non rientrando tale struttura tra quelle di cui all'art.8 ter del
D.Lgs. n. 502/1992 ove si svolgono attività che possono mettere a rischio la salute e la sicurezza del paziente. L'esclusiva adibizione alla indicata tipologia di struttura aziendale non è stata contestata in comparsa così come la tipologia di mansioni espletate.
Ebbene, come chiarito dal giudice di legittimità con sentenza del 6 maggio 2024, n. 1221 “Il comma 1, lett. c), dell'art. 4 ter del d.l. n. 44/2021 - inserito dal D.L. 172/2021- non ha inteso estendere l'obbligo vaccinale a tutti i dipendenti delle aziende operanti in campo sanitario e socio sanitario, a prescindere dalla qualifica posseduta e dalla natura dell'attività lavorativa espletata, bensì ha voluto affiancare, quanto alla necessità della vaccinazione, alle categorie contemplate nell'art. 4 i lavoratori che, pur non rientrando nelle prime, in quanto operanti nelle strutture analiticamente indicate dal citato art. 8, avrebbero potuto esporre a pericolo di contagio i pazienti o gli utenti dei servizi socio sanitari tassativamente indicati dal legislatore, escludendo, invece, dal rispetto dell'obbligo vaccinale il personale che, oltre a rivestire una qualifica diversa da quella di operatore sanitario, era chiamato a svolgere la propria attività in luoghi non destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie o socio sanitarie.”
Occorre quindi rilevare come l'Azienda convenuta della disposizione in commento abbia dato un'interpretazione che mortifica il tenore letterale della legge, la quale si riferisce con chiarezza, non all'attività sanitaria o socio-sanitaria svolta in generale dal datore di lavoro, bensì alla natura delle prestazioni erogate dalle singole strutture delle quali il soggetto, pubblico o privato operante nel campo sanitario, si avvale.
Ne consegue che la sospensione dell'istante dal lavoro non poteva essere giustificata né dalle mansioni concretamente esercitate (nella fattispecie di tipo amministrativo), né dalla tipologia di struttura a cui era adibita (non tra quelle di cui all'art.8 ter).
2.2. Occorre per altro osservare come la sospensione dal lavoro della ricorrente sia, ciò nonostante, pienamente legittima quanto meno dal 15.2.2022, tenuto conto del fatto che la medesima, per come osservato in comparsa, alla data dell'8.1.2022 aveva compiuto 50 anni.
Ricorda infatti il Tribunale come il D.L. 7 gennaio 2022 n.1 intitolato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", entrato in vigore l'8.1.2022, onde “rallentare” la curva di crescita dei contagi e fornire maggiore protezione a quelle categorie che erano state ritenute esposte a maggior rischio di ospedalizzazione, avesse introdotto l'obbligo vaccinale per tutti coloro che avevano compiuto 50 anni e più, introducendo per tale fascia di lavoratori pubblici e privati la necessità il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022. Norma anche questa imperativa che quindi trovava applicazione necessaria ed automatica alla platea di lavoratori ultracinquantenni.
2.3. Ne consegue che, avendo la ricorrente lamentato mancata percezione dello stipendio dal
1.2.2022, il danno dalla medesima subito si può riferire solo all'arco temporale pari a due settimane di lavoro dal giorno 1.2.2022 al giorno 14.2.2022 per un totale di €955,94
(€1.911,89 stipendio di febbraio come da conteggi non oggetto di contestazione, diviso 2, tenuto conto del minor periodo di due settimane).
Su tali somme ha chiesto la ricorrente siano versati i contributi omessi. Ricorda l'Ufficio che in presenza, come nel caso di specie, di importi erogati a titolo risarcitorio, sia necessario accertare quale specie di danno l'erogazione miri a riparare essendo soggette ad imposizione
(tributaria e contributiva, stante la generale unificazione delle basi imponibili) quelle erogazioni c.d. reddituali, ossia apportatrici di nuova ricchezza nella sfera patrimoniale del lavoratore (lucro cessante o mancato guadagno), mentre non saranno imponibili quelle non aventi natura reddituale, ossia finalizzate alla ricostituzione o ricostruzione di un reddito che sarebbe stato percepito dal lavoratore in assenza del comportamento illegittimo del datore
(perdita subita o danno emergente). Nel caso di specie le somme riconosciute al lavoratore compensano la mancata percezione di redditi da lavoro dipendente, ossia lucro cessante, e quindi, come tali, saranno soggette sia a tassazione che a contribuzione. Sulla somma oggetto di condanna sono altresì dovuti gli interessi legali maturati dal 1.3.2022 al soddisfo.
3. I compensi di lite sono compensati per 4/5 attesa la prevalente soccombenza mentre per la restante parte è posta a carico dell' convenuta. CP_1
P.Q.M.
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna in persona del Direttore Generale, al pagamento in favore di Parte_4
della somma di €955,94, oltre interessi legali dal 1.3.2022 al soddisfo;
Parte_1
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per 4/5 i compensi di lite e condanna in persona del Direttore Parte_4
Generale, alla refusione della restante parte in favore della ricorrente liquidata in complessivi
€600,00.
Roma, il 4.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari