Articolo 8 della Legge 30 luglio 1984, n. 399
Articolo 7Articolo 9
Versione
29 novembre 1984
Art. 8. Disciplina transitoria

I giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.
L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.
Entrata in vigore il 29 novembre 1984
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