Versione
29 novembre 1984
29 novembre 1984
Art. 8. Disciplina transitoria
I giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.
L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.
I giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.
L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 05/08/1987, n. 6739Provvedimento: […] nelle controversie pendenti, delle nuove leggi che modifichino direttamente la Competenza o che incidano sui criteri determinativi della medesima, trova deroga nelle Disposizioni transitorie che regolino diversamente la materia, come l'art. 8 della legge 30 luglio 1984 n. 399 - modificativa dei limiti di Competenza per valore del conciliatore e del pretore - il quale, ha attribuito al giudice competente "secondo le norme anteriormente vigenti" la cognizione delle cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, escludendo in tal modo l'applicabilità delle nuove norme sulla Competenza per le cause introdotte anteriormente ad esse. (alla stregua del surriportato principio, […]Leggi di più...
- applicabilità ex art. 8 della legge n. 399 del 1984·
- ius superveniens·
- competenza civile·
- esclusione