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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/10/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1341/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale di Tempio Pausania composto dai seguenti magistrati:
dott. DR Di MO Presidente rel. dott. Claudio Cozzella Giudice dott.ssa Micol Menconi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1341 del 2016 R.Gen. promossa da:
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AT ON ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, Corso Umberto I, n.103 (ammessa al patrocino a spese dello stato con delibera dell'Ordine degli avvocati di Tempio Pausania del 12.04.2016)
-Ricorrente-
CONTRO
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rosati ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tempio Pausania, P.zza Gallura n.23
-Resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.
All'esito dell'udienza del 02/05/2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note d'udienza ed il giudice si è riservato di riferire al Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/06/2016, conveniva in giudizio Parte_1 esponendo che: CP_1
1 -le parti avevano contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, in data 25/04/1992 presso il Comune di Olbia, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
-dall'unione coniugale era nato, in data 15/03/1996 in Olbia, il figlio Per_1
-la residenza familiare era stata fissata nella casa di proprietà di entrambi i coniugi, acquistata in costanza di matrimonio con atto pubblico rogato notaio rep n. 126872 in data 28/05/1992, e Per_2 sita in Olbia Via degli Ontani 34;
- la comunione materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno a causa di una relazione extraconiugale che il aveva intrattenuto con un'altra donna;
CP_1
- la ricorrente svolgeva attività di segretaria part-time presso uno studio legale, per la quale percepisce uno stipendio mensile di € 780,00;
- la aveva dovuto provvedere all'acquisto di un'autovettura, per il quale aveva dovuto Pt_1 contrarre un finanziamento con rata mensile di €. 231,50, oltre a dover provvedere alle correnti spese di assicurazione e bollo;
- la ricorrente faceva fronte da sola al pagamento delle utenze e delle spese domestiche;
- il resistente era impiegato presso la Telecom S.p.a con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato, dal 1982, e percepisce uno stipendio mensile di circa €. 2.200,00 oltre straordinari, tredicesima e quattordicesima mensilità;
- Il resistente, inoltre, possedeva titoli azionari della Telecom che lo stesso ha acquistato negli anni e che oggi costituiscono un buon rendimento;
- utilizzava in via esclusiva l'automobile TA LL , acquistata con risorse di CP_1 Per_3 entrambi i coniugi;
- il figlio dei coniugi, maggiorenne, frequentava la facoltà di Ingegneria di Torino, Persona_4 ed era attualmente privo di reddito autonomo e, quindi, non economicamente autosufficiente;
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale 1) Ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione respinta;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile a
ex art 151 C.C.; 3) disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della CP_1 moglie, nella quale la stessa continuerà ad abitare insieme al figlio;
4) porre a carico Persona_4 del sig. un assegno mensile per il mantenimento della moglie nella misura di € 750,00 da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da corrispondersi con versamento entro il 15 di ogni mese direttamente sul c.c. intestato alla IBAN: Parte_1
[...]. 5) disporre a carico del un assegno di CP_1 mantenimento in favore del figlio di € 800,00, porre le spese straordinarie (mediche, Persona_4 scolastiche, di vestiario, ricreative e sportive) a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%; 6) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando, in fatto e in CP_1 diritto, le circostanze poste a fondamento del ricorso, in particolare in punto di addebito di separazione e domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati 2) rigettare la domanda proposta da parte ricorrente di corresponsione dell'assegno di mantenimento per la stessa e per il figlio e quella di addebito nonché quella di assegnazione della casa Per_1
3) condannare la ricorrente al pagamento nella misura del 50% delle spese tutte relative all'istruzione del figlio con vittoria di spese, diritti, onorari. 4) in subordine assegnare la Per_1 casa coniugale alla ricorrente che provvederà alle spese relative al condominio, utenze e assegnare l'uso del piccolo garage al resistente. 5) condannare la ricorrente al pagamento nella misura del 50%
2 delle spese straordinarie tutte relative all'istruzione del figlio 6) con vittoria di spese diritti Per_1 ed onorari”. Nella propria comparsa, il resistente rilevava:
-di percepire una mensilità netta di circa €. 1500,00;
- di versare mensilmente per il figlio il canone di locazione per l'abitazione a Torino per €. Per_1
400,00, oltre ad un fisso mensile di €. 220,00 per spese correnti;
- che le tasse universitarie ed i libri di studio del figlio venivano pagati con un fondo assicurativo accantonato mediante trattenute sullo stipendio del resistente stesso;
- di continuare a pagare la ed il condominio della casa coniugale nonché la tassa automobilistica Pt_2 dell'autovettura Punto di proprietà della moglie;
- che la casa coniugale non era di proprietà di entrambi i coniugi atteso che, sebbene il rogito sia intervenuto in costanza di matrimonio, l'acquisto si era in realtà perfezionato tempo prima, ovvero al momento della sottoscrizione del contratto preliminare;
- che il mutuo finalizzato all'acquisto della suddetta casa era stato contratto prima del matrimonio dal resistente ed unilateralmente pagato dallo stesso;
Par
- che i titoli della acquistati dal resistente avevano un valore di circa €. 2.500,00;
- che la ricorrente negli anni non aveva mai contribuito né alla vita familiare né al mantenimento del figlio con proprie sostanze;
- di non aver mai intrattenuto una relazione extraconiugale;
- che la crisi matrimoniale non traeva origine dal presunto atto di infedeltà, bensì dal progressivo deterioramento dei rapporti coniugali. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, all'udienza del 02/02/2017, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti ivi previsti autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando la casa coniugale alla ricorrente con possibilità per il resistente di utilizzare il garage di pertinenza dell'abitazione, e poneva in capo al resistente l'obbligo di versare la somma mensile di €. 620,00 in favore del figlio di cui €. 400,00 da versare Persona_4 direttamente al proprietario della casa condotta in locazione in Torino;
disponeva, inoltre, che entrambi i genitori contribuissero in misura del 50% alle spese straordinarie. Nulla disponeva in ordine all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente. In data 10/03/2017 la ricorrente provvedeva a depositare tempestivamente le memorie integrative ai sensi dell'art 709 cpc. chiedendo, a parziale modifica del provvedimento presidenziale del 2/02/2017, di porre a carico del un assegno mensile, per il suo mantenimento, nella misura di €. 750,00, CP_1 nonché un assegno di mantenimento in favore del figlio di €. 800,00. Per_1
All'udienza del 21/04/2017 il Giudice Istruttore, rilevato che non vi erano circostanze sopravvenute idonee a modificare i provvedimenti assunti dal Presidente, rigettava l'istanza di modifica. Con istanza del 13/06/2018, la ricorrente, rappresentando che, dal mese di agosto 2017, aveva perso il proprio impiego ed aveva iniziato a percepire l'indennità di disoccupazione nella misura iniziale di
€. 715,46, pari al 75% del reddito medio mensile calcolato negli ultimi 4 anni, con progressiva riduzione nella misura del 30% per ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese sino alla totale sospensione nell'agosto 2019, chiedeva, a parziale modifica del provvedimento presidenziale del 2/02/2017, di porre a carico del un assegno mensile per il suo mantenimento nella misura CP_1 di €. 250,00. All'udienza del 07/09/2018 parte ricorrente insisteva per la richiesta di modifica del provvedimento presidenziale al fine di conseguire un contributo al mantenimento, mentre parte resistente evidenziava
3 che anche la propria situazione patrimoniale era mutata a seguito di modifiche del contratto di lavoro Par con la società del quale era dipendente e deduceva che l'ultimo stipendio ammontava ad euro 1.610,00 circa. Con ordinanza del 3/06/2019, il Giudice modificava i provvedimenti presidenziali, riconoscendo un mutamento delle circostanze e, all'uopo, disponeva che il contribuisse al mantenimento della CP_1 coniuge mediante la corresponsione di un assegno mensile di €. 200, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, soggetto a rivalutazione ISTAT. Con istanza di modifica ordinanza ex artt. 177 e 709 comma 4 cpc del 01/06/2020 la Pt_1 lamentando la perdita del proprio impiego e la totale mancanza di reddito essendo decorso il tempo massimo dell'erogazione della Naspi, reiterava la richiesta di modifica parziale della ordinanza del 03/06/2019 reclamando un assegno mensile di mantenimento pari ad €. 700,00 da porre a carico del
. CP_1
All'udienza del 04/07/2020, a scioglimento della riserva del 03/06/2020, il Giudice rigettava l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali formulata nell'interesse dell' stante la genericità Pt_1 delle allegazioni poste a fondamento della predetta richiesta, non avendo la ricorrente, in alcun modo, documentato di essersi positivamente attivata per reperire altra attività lavorativa, quantomeno dal giugno 2019 all'attualità. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte ricorrente nella memoria n.1 modificava le conclusioni formulate nelle memorie integrative aggiungendo all'uopo il punto 5: “accertare e dichiarare che la casa di civile abitazione sita in Olbia, via degli Ontani, 34 distinto al N.C.E.U, al foglio 30, mapp 5649 sub 32, sub 42 e sub 52, rientra nella comunione legale tra i coniugi poiché acquistata in costanza di matrimonio, ordinando al conservatore la trascrizione nei registri immobiliari della sentenza di accertamento”. Con istanza del 02/04/2024 il procuratore di parte ricorrente comunicava che l' ammessa al Pt_1 patrocino a spese dello stato con delibera dell'Ordine degli avvocati di Tempio Pausania del 12/04/2016, in atti, nell'anno 2022 ( dichiarazione redditi 2023) aveva superato il limite reddituale stabilito per l'ammissione a tale beneficio;
pertanto, ai sensi dell'art 136 comma 1 T.U.S.G., si chiedeva che il Giudice dichiarasse la revoca ex nunc dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ed emettesse decreto di liquidazione parziale dei compensi maturati dal difensore sino al 31/01/2023 così come dallo stesso quantificati. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testi. All'udienza del 02/05/25, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte in sostituzione udienza. Parte ricorrente precisava le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, dichiarando espressamente di rinunciare alla domanda di accertamento della comunione del bene immobile, come identificato negli atti di causa, sub 5) delle conclusioni dispiegate nella memoria ex art 183 n. 1 co VI cpc del 03/09/2020. La causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
4 Reputa, dunque, il Collegio che sussistono le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi. Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente, ritiene il Collegio che essa sia meritevole di accoglimento per i motivi che di seguito si espongono. Dal disposto dell'art. 151, co. 2, c.c. è agevole desumere che, ai fini di una pronuncia di addebito, devono ricorrere le seguenti condizioni: la domanda di parte;
la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio;
l'accertamento che il comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. ex multiis Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 14840/2006). Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto gli SMS rinvenuti dalla stessa nel cellulare del marito e dal contenuto dei predetti messaggi emerge inequivocabilmente un atteggiamento ed un linguaggio che fanno pensare ad una relazione sentimentale in corso tra il e l'interlocutrice, CP_1 tale “SeDria”, individuata nella teste . Testimone_1
Quest'ultima, dapprima reticente a presentarsi in udienza tanto da portare il Giudice a disporre l'accompagnamento coattivo a seguito dell'ennesima ingiustificata assenza, veniva sentita come teste all'udienza del 08/07/2022; in tale sede ha ammesso di conoscere da lunga data il resistente e, pur negando la relazione con lo stesso e disconoscendo i relativi messaggi, ha confermato che il numero telefonico con cui il scambiava le anzidette comunicazioni fosse il proprio. CP_1
È evidente che l'attendibilità della teste risulta fortemente minata sia dai rapporti della Testimone_1 medesima con il resistente, sia dal fatto di essere la causa scatenante della discordia tra i coniugi;
tali elementi non depongono certamente nel senso della serena equidistanza del soggetto esaminato rispetto alle vicende su cui è stata chiamata a deporre. Le medesima considerazioni valgono anche per l'interrogatorio formale del , il quale ha CP_1 chiaramente negato la relazione sebbene dalla deposizione della sorella di parte ricorrente,
[...]
si evinca tutt'altro (“tua sorella sta male, ha scoperto che ho un'altra”). Parte_4
Va, altresì, precisato che, facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (Cass. n. 15811/2017). Sul punto, la ricorrente ha provato, tramite allegazione di sms comprovanti la relazione extraconiugale del marito (prova atipica ammessa in giudizio) la condotta violativa dell'obbligo di fedeltà e l'irreversibilità, a partire da quel momento, della crisi coniugale tanto da portare il ad CP_1 abbandonare spontaneamente il tetto coniugale. Il testo dei predetti sms, allegati alla seconda memoria 183 c.p.c. depositata il 2.10.2020, è in tal senso inequivoco, e se ne citano solo una minima parte, essendo tutti gli altri di analogo tenore: “Amore, io ancora un pochino incasinato…mi auguro di riuscire a darti un bacio…Anch io lo spero amore mio”;
“Buongiorno a te amore mio…Ti amo ragazzo”, “Buongiorno a te amore mio, incontrarti la mattina è sempre un bell'inizio”.
5 Viceversa, il resistente si è limitato a dedurre, ma non anche a provare, in modo puntuale e preciso, circostanze integranti l'anteriorità della crisi coniugale attribuendola ad eventi futili e non documentati (quali l'acquisto, non condiviso dalla moglie, di una bicicletta da corsa o il rifiuto dell' ad ospitare i familiari del ). Pt_1 CP_1
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l'asserzione del marito che la affectio coniugalis fosse svanita da tempo e che la scoperta dei messaggi abbia semplicemente aggravato uno stato di crisi sentimentale perdurante e conclamato, non è attendibile in quanto non supportata da alcuna prova concreta. Di contro, gli SMS rinvenuti dalla moglie nel cellulare del marito costituiscono prova inconfutabile dell'esistenza di una relazione intima tra le persone coinvolte e consentono la pronuncia della richiesta separazione con addebito, essendo venuto meno, a causa della condotta del , l'obbligo di fedeltà tra i coniugi. CP_1
Anche la richiesta di parte ricorrente relativa all'assegnazione della casa coniugale è fondata e va accolta. L'interpretazione giurisprudenziale sul punto è univoca nel senso di riconoscere il diritto di abitazione solo nell'ottica di tutelare l'interesse dei figli non autosufficienti. Da tale approdo ermeneutico (Cassazione Civile sentenza n.25604 del 12/10/2018) si può dedurre che vada riconosciuto, in capo al coniuge non proprietario, il diritto di continuare ad abitare la casa coniugale, anche in presenza di figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, studenti universitari fuori sede, in quanto l'art. 155 quater e l'art. 337 sexies c.c., nella parte in cui prevedono che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, hanno una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano. Ciò premesso, nel caso di specie, è pacifico che il figlio della coppia, frequenta la facoltà Per_1 di Ingegneria di Torino e, sebbene per motivi legati alla frequenza obbligatoria delle lezioni universitarie risieda in Piemonte, ha continuato a mantenere ad Olbia tutti i legami familiari nonché i rapporti di amicizia e ritorna periodicamente presso la casa dove abita con la madre permanendovi per lunghi periodi per preparare gli esami universitari. Pertanto, non essendoci stata interruzione del legame con l'abitazione sita in Olbia, consegue l'assegnazione della casa familiare alla odierna parte ricorrente Parte_1
In accoglimento della richiesta di parte resistente, stante la comproprietà della casa coniugale, si pone, a carico di entrambi i coniugi, il pagamento nella misura del 50% degli oneri (spese condominiali/ TARI) e/o delle spese straordinarie necessarie per il prefato immobile in comproprietà (abitazione sita in Olbia, Via degli Ontani n.34). Il pagamento delle relative utenze resterà, invece, a carico esclusivamente dell' Pt_1
Quanto al garage, uniformandosi a quanto stabilito nei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, si conferma l'uso del suddetto immobile al . CP_1
Per quanto concerne la domanda di mantenimento formulata da parte ricorrente, giova ricordare che, in sede di separazione e fino all'eventuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, permangono tra i coniugi gli obblighi di assistenza e solidarietà derivanti dal matrimonio. Tuttavia, nel caso che ci occupa, la risulta, ad oggi, occupata siccome svolge l'attività di Pt_1
Colf. Dalla dichiarazione redditi 2022 risulta aver percepito redditi per €. 5.413,98 (All. CUD 21/22) mentre dalla dichiarazione 2023 per €. 13.124,44 (All CUD 22-23) pari a circa € 1.093,7 mensili.
6 Non sono state documentate spese rilevanti a proprio carico e, allo stato attuale, risulta assegnataria della casa familiare. Par Per contro, il svolge attività lavorativa presso la percependo uno stipendio netto mensile CP_1 pari a circa € 1.600,00. Ha documentato una situazione economica caratterizzata dalla contrazione dei redditi derivanti dal pagamento di € 400,00 per il canone di locazione dell'appartamento locato per il figlio a Torino, impegnato ancora oggi negli studi universitari, al quale versa regolarmente € 200,00 per le spese ordinarie oltre al 50% delle spese straordinarie come statuito da ordinanza presidenziale. Le tasse ed i libri necessari per lo studio del figlio vengono pagati attraverso un fondo assicurativo realizzato mediante trattenute sullo stipendio del resistente. È stato documentalmente provato che il si faccia anche carico del pagamento del condominio, di parte delle utenze e della CP_1
Tari relativa alla casa familiare. Tanto premesso, tenuto conto dei principi sopra indicati e degli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio, del godimento della casa familiare che costituisce un valore economico di cui beneficerà l'assegnatario dell'anzidetto immobile (Cass. n. 25420/2015), e alla luce delle rispettive posizioni economiche e patrimoniali di entrambi i coniugi, il Collegio ritiene congruo rigettare la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, non porre a carico del alcun assegno di mantenimento in favore CP_1 della moglie stante il fatto che la stessa è economicamente autonoma ed indipendente. Quanto, invece, alla richiesta di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, ricorda il Collegio che il dovere gravante sui genitori di mantenere la prole ovvero garantire ai figli il sostegno economico necessario al fine di consentire loro una crescita armonica e serena sin tanto che non diventino economicamente autosufficienti, presidiato dall'art. 30 della Carta Costituzionale, oltre che dalle disposizioni codicistiche, non può essere mai escluso per nessuna ragione. Orbene, come sopra precisato, si ritiene opportuno uniformarsi a quanto già statuito dal Presidente del Tribunale confermando i provvedimenti temporanei ed urgenti in punto di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. All'uopo si pone a carico del l'obbligo di CP_1 versare direttamente al proprietario dell'appartamento locato dal figlio a Torino €. 400,00 nonché l'obbligo di corrispondere direttamente a l'importo di €. 200,00 mensili, rivalutabili Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dallo stesso, fino a quando quest'ultimo non terminerà gli studi e reperirà attività lavorativa invitandolo ad attivarsi in tal senso. Deve essere, altresì, regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Il predetto contributo viene, dunque, determinato in misura pari al 50% a carico entrambi i genitori secondo le modalità individuate dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Deve a tal proposito darsi atto che, nel corso del giudizio, è sopravvenuta la modifica delle condizioni reddituali per l'ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio, cosicchè deve disporsi la revoca dell'ammissione provvisoria della stessa al patrocinio, con decorrenza dal 31.1.2023, data di presentazione del Mod. C.U. 2023 da parte della ricorrente (v. produzione eseguita il 22.4.2024). Ne consegue che le spese di lite saranno liquidate, in relazione all'attività difensiva svolta in regime di gratuito patrocinio (fasi di studio, introduttiva e di trattazione), secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), considerate la natura della controversia, l'attività istruttoria svolta, e la complessità delle questioni trattate, e con la successiva
7 applicazione della riduzione di legge ex art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, così pervenendosi all'importo di €. 1.178,00, oltre accessori di legge. Il pagamento di tale somma, secondo la previsione dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, dovrà essere eseguito in favore dello Stato. In relazione all'attività difensiva svolta dopo il 31.1.2023 (fase decisionale), le spese di lite saranno invece liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), considerate la natura della controversia, l'attività istruttoria svolta, e la complessità delle questioni trattate, ma con esclusione dell'applicazione della riduzione di legge ex art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, così pervenendosi all'importo di €. 1.453,00, oltre accessori di legge. Il pagamento di tale somma dovrà essere eseguito in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, in data 25 aprile 1992 presso il Comune di Olbia;
2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del predetto Comune di Olbia (Registro degli Atti di Matrimonio - atto n. 21, Parte II, Serie A– Anno 1992);
3. ADDEBITA la separazione coniugale a CP_1
4. ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale, sita in Olbia Via degli Parte_1
Ontani n.34, ed i beni mobili che la arredano, la quale verrà abitata dalla stessa unitamente al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente Per_1
5. PONE a carico di entrambi i coniugi il pagamento degli oneri (condominio, TARI etc) e/o delle spese straordinarie necessarie per la casa coniugale;
6. DISPONE che il pagamento delle utenze della casa coniugale sia posto a carico esclusivamente della ricorrente Parte_1
7. DISPONE l'uso del garage, pertinenza dell'abitazione familiare, in favore del resistente
[...]
CP_1
8. RIGETTA la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente siccome la stessa è attualmente economicamente indipendente.
9. PONE a carico di l'obbligo di versare direttamente al proprietario CP_1 dell'appartamento locato dal figlio a Torino €. 400,00, nonché il versamento in favore del figlio con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, dell'importo di €. 200,00 Per_1 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dallo stesso, fino a quando quest'ultimo non terminerà gli studi e reperirà attività lavorativa invitandolo ad attivarsi in tal senso, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate (mediche non rimborsabili dal SSN, universitarie, sportive etc);
10. RIGETTA ogni ulteriore istanza reciprocamente formulata dalle parti;
11. CONDANNA al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del presente CP_1 giudizio, che si liquidano in €. 1.178,00, oltre accessori di legge, per l'attività difensiva svolta sino al 31.1.2023;
8 12. CONDANNA al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del CP_1 presente giudizio, che si liquidano in €. 1.453,00, oltre accessori di legge, per l'attività difensiva svolta successivamente alla data del 31.1.2023. Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente est.
DR Di MO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale di Tempio Pausania composto dai seguenti magistrati:
dott. DR Di MO Presidente rel. dott. Claudio Cozzella Giudice dott.ssa Micol Menconi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1341 del 2016 R.Gen. promossa da:
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AT ON ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, Corso Umberto I, n.103 (ammessa al patrocino a spese dello stato con delibera dell'Ordine degli avvocati di Tempio Pausania del 12.04.2016)
-Ricorrente-
CONTRO
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rosati ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tempio Pausania, P.zza Gallura n.23
-Resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.
All'esito dell'udienza del 02/05/2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note d'udienza ed il giudice si è riservato di riferire al Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/06/2016, conveniva in giudizio Parte_1 esponendo che: CP_1
1 -le parti avevano contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, in data 25/04/1992 presso il Comune di Olbia, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
-dall'unione coniugale era nato, in data 15/03/1996 in Olbia, il figlio Per_1
-la residenza familiare era stata fissata nella casa di proprietà di entrambi i coniugi, acquistata in costanza di matrimonio con atto pubblico rogato notaio rep n. 126872 in data 28/05/1992, e Per_2 sita in Olbia Via degli Ontani 34;
- la comunione materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno a causa di una relazione extraconiugale che il aveva intrattenuto con un'altra donna;
CP_1
- la ricorrente svolgeva attività di segretaria part-time presso uno studio legale, per la quale percepisce uno stipendio mensile di € 780,00;
- la aveva dovuto provvedere all'acquisto di un'autovettura, per il quale aveva dovuto Pt_1 contrarre un finanziamento con rata mensile di €. 231,50, oltre a dover provvedere alle correnti spese di assicurazione e bollo;
- la ricorrente faceva fronte da sola al pagamento delle utenze e delle spese domestiche;
- il resistente era impiegato presso la Telecom S.p.a con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato, dal 1982, e percepisce uno stipendio mensile di circa €. 2.200,00 oltre straordinari, tredicesima e quattordicesima mensilità;
- Il resistente, inoltre, possedeva titoli azionari della Telecom che lo stesso ha acquistato negli anni e che oggi costituiscono un buon rendimento;
- utilizzava in via esclusiva l'automobile TA LL , acquistata con risorse di CP_1 Per_3 entrambi i coniugi;
- il figlio dei coniugi, maggiorenne, frequentava la facoltà di Ingegneria di Torino, Persona_4 ed era attualmente privo di reddito autonomo e, quindi, non economicamente autosufficiente;
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale 1) Ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione respinta;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile a
ex art 151 C.C.; 3) disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della CP_1 moglie, nella quale la stessa continuerà ad abitare insieme al figlio;
4) porre a carico Persona_4 del sig. un assegno mensile per il mantenimento della moglie nella misura di € 750,00 da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da corrispondersi con versamento entro il 15 di ogni mese direttamente sul c.c. intestato alla IBAN: Parte_1
[...]. 5) disporre a carico del un assegno di CP_1 mantenimento in favore del figlio di € 800,00, porre le spese straordinarie (mediche, Persona_4 scolastiche, di vestiario, ricreative e sportive) a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%; 6) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando, in fatto e in CP_1 diritto, le circostanze poste a fondamento del ricorso, in particolare in punto di addebito di separazione e domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati 2) rigettare la domanda proposta da parte ricorrente di corresponsione dell'assegno di mantenimento per la stessa e per il figlio e quella di addebito nonché quella di assegnazione della casa Per_1
3) condannare la ricorrente al pagamento nella misura del 50% delle spese tutte relative all'istruzione del figlio con vittoria di spese, diritti, onorari. 4) in subordine assegnare la Per_1 casa coniugale alla ricorrente che provvederà alle spese relative al condominio, utenze e assegnare l'uso del piccolo garage al resistente. 5) condannare la ricorrente al pagamento nella misura del 50%
2 delle spese straordinarie tutte relative all'istruzione del figlio 6) con vittoria di spese diritti Per_1 ed onorari”. Nella propria comparsa, il resistente rilevava:
-di percepire una mensilità netta di circa €. 1500,00;
- di versare mensilmente per il figlio il canone di locazione per l'abitazione a Torino per €. Per_1
400,00, oltre ad un fisso mensile di €. 220,00 per spese correnti;
- che le tasse universitarie ed i libri di studio del figlio venivano pagati con un fondo assicurativo accantonato mediante trattenute sullo stipendio del resistente stesso;
- di continuare a pagare la ed il condominio della casa coniugale nonché la tassa automobilistica Pt_2 dell'autovettura Punto di proprietà della moglie;
- che la casa coniugale non era di proprietà di entrambi i coniugi atteso che, sebbene il rogito sia intervenuto in costanza di matrimonio, l'acquisto si era in realtà perfezionato tempo prima, ovvero al momento della sottoscrizione del contratto preliminare;
- che il mutuo finalizzato all'acquisto della suddetta casa era stato contratto prima del matrimonio dal resistente ed unilateralmente pagato dallo stesso;
Par
- che i titoli della acquistati dal resistente avevano un valore di circa €. 2.500,00;
- che la ricorrente negli anni non aveva mai contribuito né alla vita familiare né al mantenimento del figlio con proprie sostanze;
- di non aver mai intrattenuto una relazione extraconiugale;
- che la crisi matrimoniale non traeva origine dal presunto atto di infedeltà, bensì dal progressivo deterioramento dei rapporti coniugali. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, all'udienza del 02/02/2017, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti ivi previsti autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando la casa coniugale alla ricorrente con possibilità per il resistente di utilizzare il garage di pertinenza dell'abitazione, e poneva in capo al resistente l'obbligo di versare la somma mensile di €. 620,00 in favore del figlio di cui €. 400,00 da versare Persona_4 direttamente al proprietario della casa condotta in locazione in Torino;
disponeva, inoltre, che entrambi i genitori contribuissero in misura del 50% alle spese straordinarie. Nulla disponeva in ordine all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente. In data 10/03/2017 la ricorrente provvedeva a depositare tempestivamente le memorie integrative ai sensi dell'art 709 cpc. chiedendo, a parziale modifica del provvedimento presidenziale del 2/02/2017, di porre a carico del un assegno mensile, per il suo mantenimento, nella misura di €. 750,00, CP_1 nonché un assegno di mantenimento in favore del figlio di €. 800,00. Per_1
All'udienza del 21/04/2017 il Giudice Istruttore, rilevato che non vi erano circostanze sopravvenute idonee a modificare i provvedimenti assunti dal Presidente, rigettava l'istanza di modifica. Con istanza del 13/06/2018, la ricorrente, rappresentando che, dal mese di agosto 2017, aveva perso il proprio impiego ed aveva iniziato a percepire l'indennità di disoccupazione nella misura iniziale di
€. 715,46, pari al 75% del reddito medio mensile calcolato negli ultimi 4 anni, con progressiva riduzione nella misura del 30% per ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese sino alla totale sospensione nell'agosto 2019, chiedeva, a parziale modifica del provvedimento presidenziale del 2/02/2017, di porre a carico del un assegno mensile per il suo mantenimento nella misura CP_1 di €. 250,00. All'udienza del 07/09/2018 parte ricorrente insisteva per la richiesta di modifica del provvedimento presidenziale al fine di conseguire un contributo al mantenimento, mentre parte resistente evidenziava
3 che anche la propria situazione patrimoniale era mutata a seguito di modifiche del contratto di lavoro Par con la società del quale era dipendente e deduceva che l'ultimo stipendio ammontava ad euro 1.610,00 circa. Con ordinanza del 3/06/2019, il Giudice modificava i provvedimenti presidenziali, riconoscendo un mutamento delle circostanze e, all'uopo, disponeva che il contribuisse al mantenimento della CP_1 coniuge mediante la corresponsione di un assegno mensile di €. 200, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, soggetto a rivalutazione ISTAT. Con istanza di modifica ordinanza ex artt. 177 e 709 comma 4 cpc del 01/06/2020 la Pt_1 lamentando la perdita del proprio impiego e la totale mancanza di reddito essendo decorso il tempo massimo dell'erogazione della Naspi, reiterava la richiesta di modifica parziale della ordinanza del 03/06/2019 reclamando un assegno mensile di mantenimento pari ad €. 700,00 da porre a carico del
. CP_1
All'udienza del 04/07/2020, a scioglimento della riserva del 03/06/2020, il Giudice rigettava l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali formulata nell'interesse dell' stante la genericità Pt_1 delle allegazioni poste a fondamento della predetta richiesta, non avendo la ricorrente, in alcun modo, documentato di essersi positivamente attivata per reperire altra attività lavorativa, quantomeno dal giugno 2019 all'attualità. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte ricorrente nella memoria n.1 modificava le conclusioni formulate nelle memorie integrative aggiungendo all'uopo il punto 5: “accertare e dichiarare che la casa di civile abitazione sita in Olbia, via degli Ontani, 34 distinto al N.C.E.U, al foglio 30, mapp 5649 sub 32, sub 42 e sub 52, rientra nella comunione legale tra i coniugi poiché acquistata in costanza di matrimonio, ordinando al conservatore la trascrizione nei registri immobiliari della sentenza di accertamento”. Con istanza del 02/04/2024 il procuratore di parte ricorrente comunicava che l' ammessa al Pt_1 patrocino a spese dello stato con delibera dell'Ordine degli avvocati di Tempio Pausania del 12/04/2016, in atti, nell'anno 2022 ( dichiarazione redditi 2023) aveva superato il limite reddituale stabilito per l'ammissione a tale beneficio;
pertanto, ai sensi dell'art 136 comma 1 T.U.S.G., si chiedeva che il Giudice dichiarasse la revoca ex nunc dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ed emettesse decreto di liquidazione parziale dei compensi maturati dal difensore sino al 31/01/2023 così come dallo stesso quantificati. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testi. All'udienza del 02/05/25, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte in sostituzione udienza. Parte ricorrente precisava le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, dichiarando espressamente di rinunciare alla domanda di accertamento della comunione del bene immobile, come identificato negli atti di causa, sub 5) delle conclusioni dispiegate nella memoria ex art 183 n. 1 co VI cpc del 03/09/2020. La causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
4 Reputa, dunque, il Collegio che sussistono le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi. Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente, ritiene il Collegio che essa sia meritevole di accoglimento per i motivi che di seguito si espongono. Dal disposto dell'art. 151, co. 2, c.c. è agevole desumere che, ai fini di una pronuncia di addebito, devono ricorrere le seguenti condizioni: la domanda di parte;
la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio;
l'accertamento che il comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. ex multiis Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 14840/2006). Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto gli SMS rinvenuti dalla stessa nel cellulare del marito e dal contenuto dei predetti messaggi emerge inequivocabilmente un atteggiamento ed un linguaggio che fanno pensare ad una relazione sentimentale in corso tra il e l'interlocutrice, CP_1 tale “SeDria”, individuata nella teste . Testimone_1
Quest'ultima, dapprima reticente a presentarsi in udienza tanto da portare il Giudice a disporre l'accompagnamento coattivo a seguito dell'ennesima ingiustificata assenza, veniva sentita come teste all'udienza del 08/07/2022; in tale sede ha ammesso di conoscere da lunga data il resistente e, pur negando la relazione con lo stesso e disconoscendo i relativi messaggi, ha confermato che il numero telefonico con cui il scambiava le anzidette comunicazioni fosse il proprio. CP_1
È evidente che l'attendibilità della teste risulta fortemente minata sia dai rapporti della Testimone_1 medesima con il resistente, sia dal fatto di essere la causa scatenante della discordia tra i coniugi;
tali elementi non depongono certamente nel senso della serena equidistanza del soggetto esaminato rispetto alle vicende su cui è stata chiamata a deporre. Le medesima considerazioni valgono anche per l'interrogatorio formale del , il quale ha CP_1 chiaramente negato la relazione sebbene dalla deposizione della sorella di parte ricorrente,
[...]
si evinca tutt'altro (“tua sorella sta male, ha scoperto che ho un'altra”). Parte_4
Va, altresì, precisato che, facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (Cass. n. 15811/2017). Sul punto, la ricorrente ha provato, tramite allegazione di sms comprovanti la relazione extraconiugale del marito (prova atipica ammessa in giudizio) la condotta violativa dell'obbligo di fedeltà e l'irreversibilità, a partire da quel momento, della crisi coniugale tanto da portare il ad CP_1 abbandonare spontaneamente il tetto coniugale. Il testo dei predetti sms, allegati alla seconda memoria 183 c.p.c. depositata il 2.10.2020, è in tal senso inequivoco, e se ne citano solo una minima parte, essendo tutti gli altri di analogo tenore: “Amore, io ancora un pochino incasinato…mi auguro di riuscire a darti un bacio…Anch io lo spero amore mio”;
“Buongiorno a te amore mio…Ti amo ragazzo”, “Buongiorno a te amore mio, incontrarti la mattina è sempre un bell'inizio”.
5 Viceversa, il resistente si è limitato a dedurre, ma non anche a provare, in modo puntuale e preciso, circostanze integranti l'anteriorità della crisi coniugale attribuendola ad eventi futili e non documentati (quali l'acquisto, non condiviso dalla moglie, di una bicicletta da corsa o il rifiuto dell' ad ospitare i familiari del ). Pt_1 CP_1
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l'asserzione del marito che la affectio coniugalis fosse svanita da tempo e che la scoperta dei messaggi abbia semplicemente aggravato uno stato di crisi sentimentale perdurante e conclamato, non è attendibile in quanto non supportata da alcuna prova concreta. Di contro, gli SMS rinvenuti dalla moglie nel cellulare del marito costituiscono prova inconfutabile dell'esistenza di una relazione intima tra le persone coinvolte e consentono la pronuncia della richiesta separazione con addebito, essendo venuto meno, a causa della condotta del , l'obbligo di fedeltà tra i coniugi. CP_1
Anche la richiesta di parte ricorrente relativa all'assegnazione della casa coniugale è fondata e va accolta. L'interpretazione giurisprudenziale sul punto è univoca nel senso di riconoscere il diritto di abitazione solo nell'ottica di tutelare l'interesse dei figli non autosufficienti. Da tale approdo ermeneutico (Cassazione Civile sentenza n.25604 del 12/10/2018) si può dedurre che vada riconosciuto, in capo al coniuge non proprietario, il diritto di continuare ad abitare la casa coniugale, anche in presenza di figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, studenti universitari fuori sede, in quanto l'art. 155 quater e l'art. 337 sexies c.c., nella parte in cui prevedono che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, hanno una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano. Ciò premesso, nel caso di specie, è pacifico che il figlio della coppia, frequenta la facoltà Per_1 di Ingegneria di Torino e, sebbene per motivi legati alla frequenza obbligatoria delle lezioni universitarie risieda in Piemonte, ha continuato a mantenere ad Olbia tutti i legami familiari nonché i rapporti di amicizia e ritorna periodicamente presso la casa dove abita con la madre permanendovi per lunghi periodi per preparare gli esami universitari. Pertanto, non essendoci stata interruzione del legame con l'abitazione sita in Olbia, consegue l'assegnazione della casa familiare alla odierna parte ricorrente Parte_1
In accoglimento della richiesta di parte resistente, stante la comproprietà della casa coniugale, si pone, a carico di entrambi i coniugi, il pagamento nella misura del 50% degli oneri (spese condominiali/ TARI) e/o delle spese straordinarie necessarie per il prefato immobile in comproprietà (abitazione sita in Olbia, Via degli Ontani n.34). Il pagamento delle relative utenze resterà, invece, a carico esclusivamente dell' Pt_1
Quanto al garage, uniformandosi a quanto stabilito nei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, si conferma l'uso del suddetto immobile al . CP_1
Per quanto concerne la domanda di mantenimento formulata da parte ricorrente, giova ricordare che, in sede di separazione e fino all'eventuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, permangono tra i coniugi gli obblighi di assistenza e solidarietà derivanti dal matrimonio. Tuttavia, nel caso che ci occupa, la risulta, ad oggi, occupata siccome svolge l'attività di Pt_1
Colf. Dalla dichiarazione redditi 2022 risulta aver percepito redditi per €. 5.413,98 (All. CUD 21/22) mentre dalla dichiarazione 2023 per €. 13.124,44 (All CUD 22-23) pari a circa € 1.093,7 mensili.
6 Non sono state documentate spese rilevanti a proprio carico e, allo stato attuale, risulta assegnataria della casa familiare. Par Per contro, il svolge attività lavorativa presso la percependo uno stipendio netto mensile CP_1 pari a circa € 1.600,00. Ha documentato una situazione economica caratterizzata dalla contrazione dei redditi derivanti dal pagamento di € 400,00 per il canone di locazione dell'appartamento locato per il figlio a Torino, impegnato ancora oggi negli studi universitari, al quale versa regolarmente € 200,00 per le spese ordinarie oltre al 50% delle spese straordinarie come statuito da ordinanza presidenziale. Le tasse ed i libri necessari per lo studio del figlio vengono pagati attraverso un fondo assicurativo realizzato mediante trattenute sullo stipendio del resistente. È stato documentalmente provato che il si faccia anche carico del pagamento del condominio, di parte delle utenze e della CP_1
Tari relativa alla casa familiare. Tanto premesso, tenuto conto dei principi sopra indicati e degli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio, del godimento della casa familiare che costituisce un valore economico di cui beneficerà l'assegnatario dell'anzidetto immobile (Cass. n. 25420/2015), e alla luce delle rispettive posizioni economiche e patrimoniali di entrambi i coniugi, il Collegio ritiene congruo rigettare la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, non porre a carico del alcun assegno di mantenimento in favore CP_1 della moglie stante il fatto che la stessa è economicamente autonoma ed indipendente. Quanto, invece, alla richiesta di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, ricorda il Collegio che il dovere gravante sui genitori di mantenere la prole ovvero garantire ai figli il sostegno economico necessario al fine di consentire loro una crescita armonica e serena sin tanto che non diventino economicamente autosufficienti, presidiato dall'art. 30 della Carta Costituzionale, oltre che dalle disposizioni codicistiche, non può essere mai escluso per nessuna ragione. Orbene, come sopra precisato, si ritiene opportuno uniformarsi a quanto già statuito dal Presidente del Tribunale confermando i provvedimenti temporanei ed urgenti in punto di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. All'uopo si pone a carico del l'obbligo di CP_1 versare direttamente al proprietario dell'appartamento locato dal figlio a Torino €. 400,00 nonché l'obbligo di corrispondere direttamente a l'importo di €. 200,00 mensili, rivalutabili Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dallo stesso, fino a quando quest'ultimo non terminerà gli studi e reperirà attività lavorativa invitandolo ad attivarsi in tal senso. Deve essere, altresì, regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Il predetto contributo viene, dunque, determinato in misura pari al 50% a carico entrambi i genitori secondo le modalità individuate dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Deve a tal proposito darsi atto che, nel corso del giudizio, è sopravvenuta la modifica delle condizioni reddituali per l'ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio, cosicchè deve disporsi la revoca dell'ammissione provvisoria della stessa al patrocinio, con decorrenza dal 31.1.2023, data di presentazione del Mod. C.U. 2023 da parte della ricorrente (v. produzione eseguita il 22.4.2024). Ne consegue che le spese di lite saranno liquidate, in relazione all'attività difensiva svolta in regime di gratuito patrocinio (fasi di studio, introduttiva e di trattazione), secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), considerate la natura della controversia, l'attività istruttoria svolta, e la complessità delle questioni trattate, e con la successiva
7 applicazione della riduzione di legge ex art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, così pervenendosi all'importo di €. 1.178,00, oltre accessori di legge. Il pagamento di tale somma, secondo la previsione dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, dovrà essere eseguito in favore dello Stato. In relazione all'attività difensiva svolta dopo il 31.1.2023 (fase decisionale), le spese di lite saranno invece liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), considerate la natura della controversia, l'attività istruttoria svolta, e la complessità delle questioni trattate, ma con esclusione dell'applicazione della riduzione di legge ex art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, così pervenendosi all'importo di €. 1.453,00, oltre accessori di legge. Il pagamento di tale somma dovrà essere eseguito in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, in data 25 aprile 1992 presso il Comune di Olbia;
2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del predetto Comune di Olbia (Registro degli Atti di Matrimonio - atto n. 21, Parte II, Serie A– Anno 1992);
3. ADDEBITA la separazione coniugale a CP_1
4. ASSEGNA alla ricorrente la casa coniugale, sita in Olbia Via degli Parte_1
Ontani n.34, ed i beni mobili che la arredano, la quale verrà abitata dalla stessa unitamente al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente Per_1
5. PONE a carico di entrambi i coniugi il pagamento degli oneri (condominio, TARI etc) e/o delle spese straordinarie necessarie per la casa coniugale;
6. DISPONE che il pagamento delle utenze della casa coniugale sia posto a carico esclusivamente della ricorrente Parte_1
7. DISPONE l'uso del garage, pertinenza dell'abitazione familiare, in favore del resistente
[...]
CP_1
8. RIGETTA la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente siccome la stessa è attualmente economicamente indipendente.
9. PONE a carico di l'obbligo di versare direttamente al proprietario CP_1 dell'appartamento locato dal figlio a Torino €. 400,00, nonché il versamento in favore del figlio con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, dell'importo di €. 200,00 Per_1 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dallo stesso, fino a quando quest'ultimo non terminerà gli studi e reperirà attività lavorativa invitandolo ad attivarsi in tal senso, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate (mediche non rimborsabili dal SSN, universitarie, sportive etc);
10. RIGETTA ogni ulteriore istanza reciprocamente formulata dalle parti;
11. CONDANNA al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del presente CP_1 giudizio, che si liquidano in €. 1.178,00, oltre accessori di legge, per l'attività difensiva svolta sino al 31.1.2023;
8 12. CONDANNA al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del CP_1 presente giudizio, che si liquidano in €. 1.453,00, oltre accessori di legge, per l'attività difensiva svolta successivamente alla data del 31.1.2023. Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente est.
DR Di MO
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