TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1174/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1174/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 luglio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. ZAMPIERI NICOLA, oggi sostituito dall'avv. Dallara Alessandro Parte_1
Per nessuno compare Controparte_1
Parte ricorrente chiede sia dichiarata la contumacia del , si riporta al ricorso ed alle CP_1 conclusioni ivi rassegnate e in particolare nel riconoscimento della carta docenti per gli aa/ss 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 rappresentando che il docente è stato immesso in ruolo con decorrenza dal 1.9.2023.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del e pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione. CP_1
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1174/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPIERI NICOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Piazza Alvise Conte n. 7 36015 Schio presso il difensore avv. ZAMPIERI NICOLA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 3.7.2025. Oggetto: carta docente. Premesso che:
- parte ricorrente, quale docente immesso in ruolo l'1.9.23, allega di avere lavorato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e domanda, per le predette annualità, l'accertamento del proprio CP_1 diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di Controparte_1
€ 500,00 per ciascuna annualità sopra indicata, quale contributo alla propria formazione professionale;
- il non si è costituito in giudizio;
CP_1
- all'udienza odierna parte ricorrente limitava la domanda alle annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; rilevato che:
- l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_2 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso (si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c., i seguenti precedenti sentt. nn. 486/2024, 515/2024, 635/2024, 611/2024), a cui si intende dar seguito, anche della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui, pure, si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.;
- la pronuncia della S.C. in parola ha sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1 beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- ebbene, risulta provato che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto quale docente soltanto durante l'a.s. CP_1
2022/2023 e, in particolare, dal 14.12.2022 al 31.8.2023, con supplenza annuale (cfr. contratto depositato sub 2);
- in relazione a tale contratto, di natura annuale, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente ricorrente è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo, anche ai sensi della Direttiva 1999/70/Ce che, con particolare riferimento alla clausola 4 del relativo allegato, vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e che, come noto, è da tempo considerata direttamente applicabile nel nostro ordinamento (cfr. sent. CGUE Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- nondimeno, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, le supplenze svolte negli aa/ss 2020/2021 e 2021/2022 sono state stipulate quale personale ATA (dal 17/09/2020 al 31/08/2021e dal 08/09/2021 al 31/08/2022), con conseguente insussistenza del diritto azionato, spettante esclusivamente al personale docente;
- peraltro, anche con riferimento all'a/s 2022/2023, in cui il ricorrente ha prestato la propria attività quale docente supplente, in ogni caso, non sussiste la permanenza dell'esigenza di formazione, non risultando il ricorrente inserito nel sistema scolastico quale docente;
- invero, lo stesso risulta immesso in ruolo quale personale ATA “senza sede” con decorrenza dal 1.9.2023 (cfr. stato matricolare in atti), con conseguente insussistenza delle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, quale l'essere il docente interno al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze, ovvero incaricato di una supplenza o transitato in ruolo;
- ritenuto altresì insussistente il diritto al risarcimento del danno in mancanza di alcuna allegazione e prova sul punto, peraltro neppure essendo stato richiesto nelle conclusioni di cui al ricorso;
- per i principi sopra esposti, pertanto, il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate;
- nulla sulle spese stante la contumacia del;
CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- respinge il ricorso;
- nulla sulle spese;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 3 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1174/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 luglio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. ZAMPIERI NICOLA, oggi sostituito dall'avv. Dallara Alessandro Parte_1
Per nessuno compare Controparte_1
Parte ricorrente chiede sia dichiarata la contumacia del , si riporta al ricorso ed alle CP_1 conclusioni ivi rassegnate e in particolare nel riconoscimento della carta docenti per gli aa/ss 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 rappresentando che il docente è stato immesso in ruolo con decorrenza dal 1.9.2023.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del e pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione. CP_1
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1174/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPIERI NICOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Piazza Alvise Conte n. 7 36015 Schio presso il difensore avv. ZAMPIERI NICOLA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 3.7.2025. Oggetto: carta docente. Premesso che:
- parte ricorrente, quale docente immesso in ruolo l'1.9.23, allega di avere lavorato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e domanda, per le predette annualità, l'accertamento del proprio CP_1 diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di Controparte_1
€ 500,00 per ciascuna annualità sopra indicata, quale contributo alla propria formazione professionale;
- il non si è costituito in giudizio;
CP_1
- all'udienza odierna parte ricorrente limitava la domanda alle annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; rilevato che:
- l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_2 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso (si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c., i seguenti precedenti sentt. nn. 486/2024, 515/2024, 635/2024, 611/2024), a cui si intende dar seguito, anche della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui, pure, si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.;
- la pronuncia della S.C. in parola ha sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1 beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- ebbene, risulta provato che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto quale docente soltanto durante l'a.s. CP_1
2022/2023 e, in particolare, dal 14.12.2022 al 31.8.2023, con supplenza annuale (cfr. contratto depositato sub 2);
- in relazione a tale contratto, di natura annuale, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente ricorrente è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo, anche ai sensi della Direttiva 1999/70/Ce che, con particolare riferimento alla clausola 4 del relativo allegato, vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e che, come noto, è da tempo considerata direttamente applicabile nel nostro ordinamento (cfr. sent. CGUE Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- nondimeno, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, le supplenze svolte negli aa/ss 2020/2021 e 2021/2022 sono state stipulate quale personale ATA (dal 17/09/2020 al 31/08/2021e dal 08/09/2021 al 31/08/2022), con conseguente insussistenza del diritto azionato, spettante esclusivamente al personale docente;
- peraltro, anche con riferimento all'a/s 2022/2023, in cui il ricorrente ha prestato la propria attività quale docente supplente, in ogni caso, non sussiste la permanenza dell'esigenza di formazione, non risultando il ricorrente inserito nel sistema scolastico quale docente;
- invero, lo stesso risulta immesso in ruolo quale personale ATA “senza sede” con decorrenza dal 1.9.2023 (cfr. stato matricolare in atti), con conseguente insussistenza delle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, quale l'essere il docente interno al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze, ovvero incaricato di una supplenza o transitato in ruolo;
- ritenuto altresì insussistente il diritto al risarcimento del danno in mancanza di alcuna allegazione e prova sul punto, peraltro neppure essendo stato richiesto nelle conclusioni di cui al ricorso;
- per i principi sopra esposti, pertanto, il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate;
- nulla sulle spese stante la contumacia del;
CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- respinge il ricorso;
- nulla sulle spese;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 3 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri