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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/05/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13084/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13084/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BRUGNETTINI BARBARA che lo rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. DEL GIUDICE MELISSA che la Controparte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente: come da verbale di udienza del 18.3.2025: “le parti danno atto che precisano congiuntamente come da comparsa conclusionale del 10.2.2025 e da memoria del 7.3.2025”.
Per il P.M.:
“nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in TORINO il 28.10.1984.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Dal matrimonio sono nate tre figlie: nata a [...] il [...], Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...].
[...] Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino con decreto n. 14424/2017 del 18.9.2017.
Con ricorso depositato il 17.07.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti. Segnatamente, chiedeva assegnarsi la casa coniugale, in comproprietà tra le parti, alla IG.ra , fino al Controparte_1 raggiungimento dell'indipedenza economica della LI;
chiedeva disporsi che la casa _3
coniugale venisse venduta e che il ricavato venisse suddiviso al 50% tra le parti, stante il raggiungimento dell'autonomia reddituale della LI;
chiedeva disporsi che il signor _3 [...]
versasse la somma di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, Pt_1
inoltre, darsi atto della percezione, nella misura del 50% ciascuno, dell'A.U.U. tra le parti;
chiedeva, infine, dichiararsi l'indipendenza economica dei coniugi e, pertanto, che nulla dovesse essere corrisposto a titolo di assegno divorzile.
Con decreto del 30.7.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
18.3.2025.
Si costituiva in giudizio la NO non opponendosi alle domande formulate da parte CP_1
ricorrente, ma chiedeva, in punto vendita della casa coniugale, disporsi che le spese di provvigione spettanti all'Agenzia di mediazione immobiliare venissero sostenute al 50% dalle parti, nonché chiedeva darsi atto dell'adesione del signor alla richiesta di revoca del contributo al Pt_1
mantenimento in favore della LI Persona_2 All'udienza del 18.3.2025, le parti precisavano come congiuntamente come da comparsa conclusionale del 10.2.2025 e da memoria del 7.3.2025 e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande
Il Collegio ritiene di potere aderire all'accordo raggiunto dalle parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita in Volvera (TO) Via Arturo Toscanini n.31, in comproprietà tra i coniugi al 50%, alla IG.ra sino al raggiungimento Controparte_1 dell'indipendenza economica della LI;
_3 DISPONE che il signor versi alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento della LI (maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente) la _3 somma di € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino - COA – incluse le spese universitarie, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario.
DÀ ATTO che l'assegno unico per la LI , sino a quanto spettante, verrà percepito dai genitori _3
al 50% ciascuno;
DÀ ATTO che la LI già maggiorenne, oggi ha raggiunto l'indipendenza economica Persona_2
e che, pertanto, il contributo al mantenimento in favore della stessa viene revocato;
DÀ ATTO che le parti si impegnano a porre in vendita l'immobile che fu casa coniugale sito a
Volvera (To) in Via A. Toscanini n.31, in comproprietà al 50% ciascuno. Il IG. si impegna a Pt_1
sottoscrivere ogni atto che si renderà necessario per la vendita del suddetto immobile, impegnandosi altresì a farsi carico del 50% delle spese di provvigione spettanti all'agenzia di mediazione immobiliare che verrà individuata di comune accordo tra le parti e alle quali le stesse conferiranno incarico di porre in vendita il suddetto compendio immobiliare;
DÀ ATTO che le parti sono entrambe economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano, ciascuno, ad avanzare pretesa di assegno divorzile l'una nei confronti dell'altra;
DÀ ATTO che le parti hanno risolto con separato accordo del 21.01.2025 le questioni economiche tra loro pendenti e relative al pagamento degli arretrati di mantenimento delle figlie e Persona_2
. _3
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13084/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BRUGNETTINI BARBARA che lo rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. DEL GIUDICE MELISSA che la Controparte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente: come da verbale di udienza del 18.3.2025: “le parti danno atto che precisano congiuntamente come da comparsa conclusionale del 10.2.2025 e da memoria del 7.3.2025”.
Per il P.M.:
“nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in TORINO il 28.10.1984.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Dal matrimonio sono nate tre figlie: nata a [...] il [...], Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...].
[...] Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino con decreto n. 14424/2017 del 18.9.2017.
Con ricorso depositato il 17.07.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti. Segnatamente, chiedeva assegnarsi la casa coniugale, in comproprietà tra le parti, alla IG.ra , fino al Controparte_1 raggiungimento dell'indipedenza economica della LI;
chiedeva disporsi che la casa _3
coniugale venisse venduta e che il ricavato venisse suddiviso al 50% tra le parti, stante il raggiungimento dell'autonomia reddituale della LI;
chiedeva disporsi che il signor _3 [...]
versasse la somma di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, Pt_1
inoltre, darsi atto della percezione, nella misura del 50% ciascuno, dell'A.U.U. tra le parti;
chiedeva, infine, dichiararsi l'indipendenza economica dei coniugi e, pertanto, che nulla dovesse essere corrisposto a titolo di assegno divorzile.
Con decreto del 30.7.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
18.3.2025.
Si costituiva in giudizio la NO non opponendosi alle domande formulate da parte CP_1
ricorrente, ma chiedeva, in punto vendita della casa coniugale, disporsi che le spese di provvigione spettanti all'Agenzia di mediazione immobiliare venissero sostenute al 50% dalle parti, nonché chiedeva darsi atto dell'adesione del signor alla richiesta di revoca del contributo al Pt_1
mantenimento in favore della LI Persona_2 All'udienza del 18.3.2025, le parti precisavano come congiuntamente come da comparsa conclusionale del 10.2.2025 e da memoria del 7.3.2025 e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande
Il Collegio ritiene di potere aderire all'accordo raggiunto dalle parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita in Volvera (TO) Via Arturo Toscanini n.31, in comproprietà tra i coniugi al 50%, alla IG.ra sino al raggiungimento Controparte_1 dell'indipendenza economica della LI;
_3 DISPONE che il signor versi alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento della LI (maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente) la _3 somma di € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino - COA – incluse le spese universitarie, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario.
DÀ ATTO che l'assegno unico per la LI , sino a quanto spettante, verrà percepito dai genitori _3
al 50% ciascuno;
DÀ ATTO che la LI già maggiorenne, oggi ha raggiunto l'indipendenza economica Persona_2
e che, pertanto, il contributo al mantenimento in favore della stessa viene revocato;
DÀ ATTO che le parti si impegnano a porre in vendita l'immobile che fu casa coniugale sito a
Volvera (To) in Via A. Toscanini n.31, in comproprietà al 50% ciascuno. Il IG. si impegna a Pt_1
sottoscrivere ogni atto che si renderà necessario per la vendita del suddetto immobile, impegnandosi altresì a farsi carico del 50% delle spese di provvigione spettanti all'agenzia di mediazione immobiliare che verrà individuata di comune accordo tra le parti e alle quali le stesse conferiranno incarico di porre in vendita il suddetto compendio immobiliare;
DÀ ATTO che le parti sono entrambe economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano, ciascuno, ad avanzare pretesa di assegno divorzile l'una nei confronti dell'altra;
DÀ ATTO che le parti hanno risolto con separato accordo del 21.01.2025 le questioni economiche tra loro pendenti e relative al pagamento degli arretrati di mantenimento delle figlie e Persona_2
. _3
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.