Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 22/12/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 215/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Massimo LASALVIA Presidente IO TA GALEFFI Consigliere relatore Natale LONGO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello in materia pensionistica iscritto al n. 61836 del registro di segreteria, proposto da omissis, nato a [...] (omissis) il omissis, c.f.
omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Polidoro, c.f.
[...], pec: polidoroemilio@pec.it e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio a Minturno (LT), via Appia 429, come da delega in atti;
contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
avverso la sentenza n. 473/2024 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, depositata il 16 ottobre 2024.
VISTI l’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITO, alla pubblica udienza del 6 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. IO TA AL,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in segreteria il 21 ottobre 2024, omissis ha inteso impugnare la sentenza n. 473/2024 della Sezione giurisdizionale Lazio, con cui è stato accolto il ricorso presentato dallo stesso.
Parte appellante ha lamentato violazione del principio della soccombenza sostanziale e/o virtuale, genericità della motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 118 disp.att.132 cpc e 24 e 11 cost., con riferimento al regime delle spese, che in primo grado sono state compensate, nonostante che il ricorrente fosse risultato vittorioso.
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2024, è stato rilevato che, per l’appellante omissis, l’avv. Salvatore Medaglia, in sostituzione dell’avv.
Emilio Polidoro, non è iscritto, come anche l’avv. Emilio Polidoro, all’albo delle giurisdizioni superiori e quindi non è stato ammesso alla discussione.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, la Sezione osserva, come già rilevato nella parte in fatto, che l’avv. Salvatore Medaglia, che si è presentato in udienza in qualità di sostituto, e l’avv. Emilio Polidoro, difensore dell’appellante, non sono iscritti all’albo delle giurisdizioni superiori.
Non risultando l’iscrizione all’albo dei patrocinatori nelle giurisdizioni superiori e quindi, per il mancato rispetto dell’art. 28, comma 2, c.g.c., non è stato possibile ammettere il difensore della parte appellante alla discussione.
L’appello risulta sottoscritto esclusivamente dall’avv. Emilio Polidoro:
tenuto conto che «Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori» (art. 28, comma 2, c.g.c.), il Collegio rileva che gli atti sottoscritti da un legale non abilitato debbono ritenersi inammissibili per mancata valida instaurazione del rapporto processuale, essendo nullo l’atto difensivo prodotto da un soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi al giudice adito; inoltre, sotto altro aspetto, è inesistente l’autenticazione della firma della parte effettuata da avvocato non abilitato, in quanto il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l’esistenza dello ius postulandi, e l’invalidità della certificazione stessa implica la nullità della procura, con conseguente inammissibilità degli atti anche sotto tale profilo (cfr. sulla corrispondente disposizione per la giustizia amministrativa: Cons. St., Sez. V, 2623/2014 e 2398/2012; in fattispecie analoga Corte dei conti Sez. II App. 244/2020 e 232/2024).
Assorbita ogni altra questione, per i predetti motivi l’appello è dunque inammissibile.
Nulla per le spese di lite, non essendo costituita controparte.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, trattandosi di questione di natura previdenziale.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 61836 del ruolo generale e promosso da omissis nei confronti dell’Inps, lo dichiara inammissibile. Nulla per le spese.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to IO TA AL
IL PRESIDENTE
f.to Massimo Lasalvia Depositata in Segreteria il 22/12/2025
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi