CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
AL LL, AT
PIRAINO ANGELO, CE
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1415/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Prof. Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IVA-ALTRO 2020 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IMU 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IMU 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IMU 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IMU 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 TARI 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 TARI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 TARI 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 TARI 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 TARI 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IRAP 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IRAP 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IRAP 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IRAP 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IRAP 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IRAP 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2406/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la società “Ricorrente_1 sas”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante il n.
296 76 2025 00000593 000, notificata il 31 gennaio 2025, riguardante una pretesa di € 321.102,53, a titolo di Iva, Irap, Irpef, Add. Com. e Reg. all'Irpef, Reit. alla fonte Irpef, IMU e TARI, per gli anni dal 2013 al 2020, comprensiva di sanzioni, interessi e oneri di riscossione.
Deduceva gradatamente:
1. l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento (e, in caso di decorso di più di un anno dalla loro eventuale notifica, l'omessa previa notificazione dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50
c. 2 dpr 602/73);
2. la decadenza ex art. 25 c. 1 lett. a) b) e c) dpr 602/73;
3. la prescrizione quinquennale e decennale dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, specificando che: in ordine alle prodromiche cartelle di pagamento di cui ai nn. 296 2016 0106434472, 296 2017
0014488385 e 296 2017 0040902312, il credito vantato dall'esattore, pari a complessivi € 24.182,43 a titolo di Irap, ritenute add. Com. e Reg. all'Irpef ed IVA, era nullo per intervenuta prescrizione decennale, decorrente dalle annualità d'imposta 2013-2014; in ordine alle prodromiche cartelle di pagamento n. 296
2019 0008758844, n. 296 2020 0097389443 e n. n. 296 2022 0063426415, il credito vantato dall'esattore, pari a complessivi € 12.467,84 a titolo di TARI e IMU, era nullo per intervenuta prescrizione quinquennale, decorrente dalle annualità d'imposta 2012, 2014, 2016 e 2018;
4. la nullità per sopravvenuta “inefficacia”, poiché non seguita nei termini previsti dall'atto tipico successivo ex art.77 c. 1 e c. 2 bis e 50 c. 3 dpr 602/73, cioè dall'iscrizione di ipoteca.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo l'infondatezza del ricorso, allegando documentazione al riguardo e chiedendone il rigetto.
Con successiva memoria del 19 settembre 2025 la società ricorrente replicava alle argomentazioni di parte convenuta, contestando solo alcune delle relate di notifica prodotte, e insisteva nelle proprie domande ed eccezioni.
All'udienza del 2 ottobre 2025, sentita la parte comparsa, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Come dimostrato documentalmente da parte convenuta, tutte le cartelle prodromiche all'atto impugnato, di seguito elencate, sono state ritualmente notificate a mezzo pec alla società ricorrente, ad eccezione di quella recante il n. 296 2024 001446116 nelle date a fianco di ciascuna di esse indicate:
1. cartella n. 296 2016 0106434472, notificata il 28 novembre 2016, relativa a Irap, Ritenute add. Com. e
Reg. all'Irpef per l'anno 2013, per un importo di € 7.894,35;
2. cartella n. 296 2017 0014488385, notificata il 7 marzo 2017, relativa a IVA - annualità 2013, per un importo di € 12.101,30;
3. cartella n. 296 2017 0040902312, notificata il 20 dicembre 2017, relativa a Irap, Ritenute add. Com. e
Reg. all'Irpef - annualità 2014, per un importo di € 4.186,78;
4. cartella n. 296 2018 0002384624, notificata il 6 marzo 2018, relativa a IVA - annualità 2014, per un importo di € 43.611,38;
5. cartella n. 296 2018 0059827989, notificata il 9 gennaio 2019, relativa a IVA - annualità 2017, per un importo di € 8.599,24;
6. cartella n. 296 2019 0001711060, notificata il giorno 1 marzo 2019, relativa a IVA - annualità 2015, per un importo di € 50.253,40;
7. cartella n. 296 2019 0008758844, notificata il 26 marzo 2019, relativa a TARI - annualità 2014, per un importo di € 1.881,48;
8. cartella n. 296 2019 0034420170, notificata il 3 maggio 2019, relativa a Ritenute alla fonte Irpef - annualità 2015, per un importo di € 2.987,89;
9. cartella n. 296 2019 0043625756, notificata il 4 settembre 2019, relativa a IVA - annualità 2017, per un importo di € 5.940,69; 10. cartella n. 296 2019 0054500082, asseritamente notificata il 16.12.2019, relativa ad IVA - annualità
2016, per un importo di € 44.824,43;
11. cartella n. 296 2020 0097389443, notificata il 10 ottobre 2022, relativa a TARI e IMU - annualità 2012
e 2016, per un importo di € 4.673,29;
12. cartella n. 296 2020 0097389544, notificata il 10 ottobre 2022, relativa a Ritenute add. Com. e Reg. all'Irpef - annualità 2016, per un importo di € 3.105,29;
13. cartella n. 296 2021 0077964756, notificata il 17 novembre 2022, relativa a Irap e IVA - annualità
2017, per un importo di € 12.345,98;
14. cartella n. 296 2022 0063426314, notificata il 9 novembre 2022, relativa a Ritenute add. Com. e Reg. all'Irpef - annualità 2017, per un importo di € 1.665,43;
15. cartella n. 296 2022 0063426415, notificata il 26 ottobre 2022, relativa a IMU - annualità 2018, per un importo di € 5.913,07;
16. cartella n. 296 2022 0083767030, notificata il giorno 1 febbraio 2023, relativa a IVA - annualità 2017, per un importo di € 1.988,21;
17. cartella n. 296 2022 0091581252, notificata il 13 dicembre 2022, relativa a IVA - annualità 2018, per un importo di € 24.513,13;
18. cartella n. 296 2023 0011428474, notificata il 20 aprile 2023, relativa a Ritenute Irpef - annualità 2018, per un importo di € 3.583,10;
19. cartella n. 296 2023 0061400311, notificata il 26 settembre 2023, relativa a Ritenute add. Com. e
Reg. all'Irpef - annualità 2019, per un importo di € 2.042,68;
20. cartella n. 296 2024 001446116, asseritamente notificata il 2 aprile 2024, relativa a IVA - annualità
2019, per un importo di € 31.713,81 (in relazione a essa la convenuta non ha allegato prova della notifica);
21. cartella n. 296 2024 0017791879, notificata il 26 aprile 2024, relativa a IVA - annualità 2020, per un importo di € 47.277,61.
Orbene, con riguardo alla cartella di cui al superiore punto 20 non è stata acquisita la prova della notifica, come correttamente evidenziato da parte ricorrente nella memoria illustrativa;
la società ricorrente ha, altresì, eccepito la mancata prova della notifica della cartella di cui al superiore punto 10), ma tale circostanza, a parere della Corte, è superata dalla notifica di una successiva intimazione (recante il n.
29620229020943807000) riguardante tale cartella, notificata il 12 dicembre 2022 e che avrebbe dovuto essere impugnata per fare valere eventuali vizi di notifica degli atti presupposti, con conseguente infondatezza del primo motivo anche con riguardo a essa.
Infondato è poi il secondo motivo del ricorso, riguardante la invocata decadenza dal potere impositivo per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 25 c. 1 lett. a) b) e c) dpr 602/73; Per le cartelle notificate dal
2016 al 2019 è stata infatti notificata in data 12 dicembre 2022 la richiamata intimazione di pagamento (n.
29620229020943807000). La mancata impugnazione di tale atto, per quanto concerne le cartelle notificate dal 2016 al 2019, rende inammissibile oltre che infondata l'asserita decadenza ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, decadenza che non è maturata neanche per le successive cartelle, notificate entro i termini previsti dall' art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e tenuto conto, tra l'altro, del disposto dell'art. 68 del dl 18/2020.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, tenuto conto sia della notifica della citata intimazione il
12 dicembre 2022, valido atto interruttivo, sia della proroga dei termini di sospensione per la normativa di emergenza per il Covid 19, e ciò con riferimento sia ai tributi, sia alle sanzioni e agli interessi.
Non condivisibile è poi l'eccezione di nullità sollevata nella memoria illustrativa in relazione alle notifiche delle cartelle di pagamento indicate ai nn. da 1 a 9 dell'elenco che precede che, a parere della difesa, risulterebbero effettuate a mezzo pec da un indirizzo non censito. Ha, infatti, rilevato parte ricorrente che i file eml. contenenti le ricevute pec di avvenuta consegna delle suddette notifiche provengono dall'indirizzo pec “Email_3” che, tuttavia, non era e non è presente in alcun pubblico registro. Inoltre, la stessa mancanza di sottoscrizione digitale al documento pdf impedirebbe, a parere della difesa, la riconducibilità dell'atto della riscossione allo stesso Ente preposto ad emetterlo – già concretizzatasi con l'utilizzo di un indirizzo pec non censito in alcun pubblico registro per la notifica dell'atto – con conseguente nullità insanabile delle notificazioni.
L'assunto non è condivisibile. Come affermato dai giudici di legittimità, in tema di notificazione a mezzo
PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Il contribuente è quindi tenuto a dimostrare i pregiudizi sostanziali al suo diritto di difesa con un onere probatorio stringente che nel caso di specie non è stato assolto (cfr. Cass. 18684/23, nello stesso senso
Cass. n. 15710/25).
Parimenti, i giudici di legittimità hanno affermato che in tema di riscossione delle imposte sul reddito,
l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice
(Cass. 19327/24).
Nel caso di specie tale riferibilità non è stata messa in dubbio neanche con generiche allegazioni.
Infine, infondato è l'ultimo motivo relativo alla eventuale sopravvenuta inefficacia della comunicazione impugnata. Ed invero l'art. 77 del DPR n. 602 del 1973 non prevede espressamente un termine di efficacia della comunicazione preventiva di ipoteca, ragion per cui non vi è alcun termine decadenziale oltre il quale il predetto atto perda efficacia.
Per le considerazioni che precedono la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata deve essere annullata limitatamente alla cartella di cui al superiore n. 20 dell'elenco.
Il parziale accoglimento e la complessità delle questioni sottese al presente giudizio inducono a compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato, limitatamente alla cartella di pagamento n.
296 2024 001446116. Compensa le spese processuali. Palermo 2 ottobre 2025.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
AL LL, AT
PIRAINO ANGELO, CE
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1415/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Prof. Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IVA-ALTRO 2020 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IMU 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IMU 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IMU 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IMU 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 TARI 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 TARI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 TARI 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 TARI 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 TARI 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IRAP 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IRAP 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IRAP 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IRAP 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IRAP 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IRAP 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000593000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2406/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la società “Ricorrente_1 sas”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante il n.
296 76 2025 00000593 000, notificata il 31 gennaio 2025, riguardante una pretesa di € 321.102,53, a titolo di Iva, Irap, Irpef, Add. Com. e Reg. all'Irpef, Reit. alla fonte Irpef, IMU e TARI, per gli anni dal 2013 al 2020, comprensiva di sanzioni, interessi e oneri di riscossione.
Deduceva gradatamente:
1. l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento (e, in caso di decorso di più di un anno dalla loro eventuale notifica, l'omessa previa notificazione dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50
c. 2 dpr 602/73);
2. la decadenza ex art. 25 c. 1 lett. a) b) e c) dpr 602/73;
3. la prescrizione quinquennale e decennale dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, specificando che: in ordine alle prodromiche cartelle di pagamento di cui ai nn. 296 2016 0106434472, 296 2017
0014488385 e 296 2017 0040902312, il credito vantato dall'esattore, pari a complessivi € 24.182,43 a titolo di Irap, ritenute add. Com. e Reg. all'Irpef ed IVA, era nullo per intervenuta prescrizione decennale, decorrente dalle annualità d'imposta 2013-2014; in ordine alle prodromiche cartelle di pagamento n. 296
2019 0008758844, n. 296 2020 0097389443 e n. n. 296 2022 0063426415, il credito vantato dall'esattore, pari a complessivi € 12.467,84 a titolo di TARI e IMU, era nullo per intervenuta prescrizione quinquennale, decorrente dalle annualità d'imposta 2012, 2014, 2016 e 2018;
4. la nullità per sopravvenuta “inefficacia”, poiché non seguita nei termini previsti dall'atto tipico successivo ex art.77 c. 1 e c. 2 bis e 50 c. 3 dpr 602/73, cioè dall'iscrizione di ipoteca.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo l'infondatezza del ricorso, allegando documentazione al riguardo e chiedendone il rigetto.
Con successiva memoria del 19 settembre 2025 la società ricorrente replicava alle argomentazioni di parte convenuta, contestando solo alcune delle relate di notifica prodotte, e insisteva nelle proprie domande ed eccezioni.
All'udienza del 2 ottobre 2025, sentita la parte comparsa, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Come dimostrato documentalmente da parte convenuta, tutte le cartelle prodromiche all'atto impugnato, di seguito elencate, sono state ritualmente notificate a mezzo pec alla società ricorrente, ad eccezione di quella recante il n. 296 2024 001446116 nelle date a fianco di ciascuna di esse indicate:
1. cartella n. 296 2016 0106434472, notificata il 28 novembre 2016, relativa a Irap, Ritenute add. Com. e
Reg. all'Irpef per l'anno 2013, per un importo di € 7.894,35;
2. cartella n. 296 2017 0014488385, notificata il 7 marzo 2017, relativa a IVA - annualità 2013, per un importo di € 12.101,30;
3. cartella n. 296 2017 0040902312, notificata il 20 dicembre 2017, relativa a Irap, Ritenute add. Com. e
Reg. all'Irpef - annualità 2014, per un importo di € 4.186,78;
4. cartella n. 296 2018 0002384624, notificata il 6 marzo 2018, relativa a IVA - annualità 2014, per un importo di € 43.611,38;
5. cartella n. 296 2018 0059827989, notificata il 9 gennaio 2019, relativa a IVA - annualità 2017, per un importo di € 8.599,24;
6. cartella n. 296 2019 0001711060, notificata il giorno 1 marzo 2019, relativa a IVA - annualità 2015, per un importo di € 50.253,40;
7. cartella n. 296 2019 0008758844, notificata il 26 marzo 2019, relativa a TARI - annualità 2014, per un importo di € 1.881,48;
8. cartella n. 296 2019 0034420170, notificata il 3 maggio 2019, relativa a Ritenute alla fonte Irpef - annualità 2015, per un importo di € 2.987,89;
9. cartella n. 296 2019 0043625756, notificata il 4 settembre 2019, relativa a IVA - annualità 2017, per un importo di € 5.940,69; 10. cartella n. 296 2019 0054500082, asseritamente notificata il 16.12.2019, relativa ad IVA - annualità
2016, per un importo di € 44.824,43;
11. cartella n. 296 2020 0097389443, notificata il 10 ottobre 2022, relativa a TARI e IMU - annualità 2012
e 2016, per un importo di € 4.673,29;
12. cartella n. 296 2020 0097389544, notificata il 10 ottobre 2022, relativa a Ritenute add. Com. e Reg. all'Irpef - annualità 2016, per un importo di € 3.105,29;
13. cartella n. 296 2021 0077964756, notificata il 17 novembre 2022, relativa a Irap e IVA - annualità
2017, per un importo di € 12.345,98;
14. cartella n. 296 2022 0063426314, notificata il 9 novembre 2022, relativa a Ritenute add. Com. e Reg. all'Irpef - annualità 2017, per un importo di € 1.665,43;
15. cartella n. 296 2022 0063426415, notificata il 26 ottobre 2022, relativa a IMU - annualità 2018, per un importo di € 5.913,07;
16. cartella n. 296 2022 0083767030, notificata il giorno 1 febbraio 2023, relativa a IVA - annualità 2017, per un importo di € 1.988,21;
17. cartella n. 296 2022 0091581252, notificata il 13 dicembre 2022, relativa a IVA - annualità 2018, per un importo di € 24.513,13;
18. cartella n. 296 2023 0011428474, notificata il 20 aprile 2023, relativa a Ritenute Irpef - annualità 2018, per un importo di € 3.583,10;
19. cartella n. 296 2023 0061400311, notificata il 26 settembre 2023, relativa a Ritenute add. Com. e
Reg. all'Irpef - annualità 2019, per un importo di € 2.042,68;
20. cartella n. 296 2024 001446116, asseritamente notificata il 2 aprile 2024, relativa a IVA - annualità
2019, per un importo di € 31.713,81 (in relazione a essa la convenuta non ha allegato prova della notifica);
21. cartella n. 296 2024 0017791879, notificata il 26 aprile 2024, relativa a IVA - annualità 2020, per un importo di € 47.277,61.
Orbene, con riguardo alla cartella di cui al superiore punto 20 non è stata acquisita la prova della notifica, come correttamente evidenziato da parte ricorrente nella memoria illustrativa;
la società ricorrente ha, altresì, eccepito la mancata prova della notifica della cartella di cui al superiore punto 10), ma tale circostanza, a parere della Corte, è superata dalla notifica di una successiva intimazione (recante il n.
29620229020943807000) riguardante tale cartella, notificata il 12 dicembre 2022 e che avrebbe dovuto essere impugnata per fare valere eventuali vizi di notifica degli atti presupposti, con conseguente infondatezza del primo motivo anche con riguardo a essa.
Infondato è poi il secondo motivo del ricorso, riguardante la invocata decadenza dal potere impositivo per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 25 c. 1 lett. a) b) e c) dpr 602/73; Per le cartelle notificate dal
2016 al 2019 è stata infatti notificata in data 12 dicembre 2022 la richiamata intimazione di pagamento (n.
29620229020943807000). La mancata impugnazione di tale atto, per quanto concerne le cartelle notificate dal 2016 al 2019, rende inammissibile oltre che infondata l'asserita decadenza ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, decadenza che non è maturata neanche per le successive cartelle, notificate entro i termini previsti dall' art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e tenuto conto, tra l'altro, del disposto dell'art. 68 del dl 18/2020.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, tenuto conto sia della notifica della citata intimazione il
12 dicembre 2022, valido atto interruttivo, sia della proroga dei termini di sospensione per la normativa di emergenza per il Covid 19, e ciò con riferimento sia ai tributi, sia alle sanzioni e agli interessi.
Non condivisibile è poi l'eccezione di nullità sollevata nella memoria illustrativa in relazione alle notifiche delle cartelle di pagamento indicate ai nn. da 1 a 9 dell'elenco che precede che, a parere della difesa, risulterebbero effettuate a mezzo pec da un indirizzo non censito. Ha, infatti, rilevato parte ricorrente che i file eml. contenenti le ricevute pec di avvenuta consegna delle suddette notifiche provengono dall'indirizzo pec “Email_3” che, tuttavia, non era e non è presente in alcun pubblico registro. Inoltre, la stessa mancanza di sottoscrizione digitale al documento pdf impedirebbe, a parere della difesa, la riconducibilità dell'atto della riscossione allo stesso Ente preposto ad emetterlo – già concretizzatasi con l'utilizzo di un indirizzo pec non censito in alcun pubblico registro per la notifica dell'atto – con conseguente nullità insanabile delle notificazioni.
L'assunto non è condivisibile. Come affermato dai giudici di legittimità, in tema di notificazione a mezzo
PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Il contribuente è quindi tenuto a dimostrare i pregiudizi sostanziali al suo diritto di difesa con un onere probatorio stringente che nel caso di specie non è stato assolto (cfr. Cass. 18684/23, nello stesso senso
Cass. n. 15710/25).
Parimenti, i giudici di legittimità hanno affermato che in tema di riscossione delle imposte sul reddito,
l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice
(Cass. 19327/24).
Nel caso di specie tale riferibilità non è stata messa in dubbio neanche con generiche allegazioni.
Infine, infondato è l'ultimo motivo relativo alla eventuale sopravvenuta inefficacia della comunicazione impugnata. Ed invero l'art. 77 del DPR n. 602 del 1973 non prevede espressamente un termine di efficacia della comunicazione preventiva di ipoteca, ragion per cui non vi è alcun termine decadenziale oltre il quale il predetto atto perda efficacia.
Per le considerazioni che precedono la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata deve essere annullata limitatamente alla cartella di cui al superiore n. 20 dell'elenco.
Il parziale accoglimento e la complessità delle questioni sottese al presente giudizio inducono a compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato, limitatamente alla cartella di pagamento n.
296 2024 001446116. Compensa le spese processuali. Palermo 2 ottobre 2025.