Articolo 225 del Codice delle assicurazioni private
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30 giugno 2015
Art. 225. Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione 1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l' ((IVASS)) , per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, delle imprese di assicurazione cedenti e dei lavoratori dipendenti, puo' vietare all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia gia' stato adottato ((ai sensi degli articoli 221, 222, 222-bis)) .
2. L' ((IVASS)) puo' altresi' disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste dall'articolo 224.
3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 e' data comunicazione alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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