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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CONTINI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 511/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Nazario Sauro 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19L11455 IMU 2019
- sul ricorso n. 512/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Nazario Sauro 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19T3177 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 801/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse della ricorrente, Ricorrente_1 (R.G. n. 511/2025):
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento n. 19L/11455 del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IMU per l'anno impositivo 20191 e per la somma complessiva di euro 5.799,00.
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti.
Nell'interesse della ricorrente, Ricorrente_1 (R.G. n. 512/2025):
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento n. 19T/3177 del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto il mancato pagamento della maggiore TASI per l'anno impositivo 2019 e per la somma complessiva di euro 609,00.
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti. Nell'interesse del Comune di Cagliari - resistente:
Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado voglia rigettare i ricorsi presentati dalla ricorrente per infondatezza degli stessi, con condanna al pagamento delle spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Cagliari in data 19 maggio 2025, la ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 19L/11455 del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IMU per l'anno impositivo 20191 e per la somma complessiva di euro
5.799,00 (R.G. n. 511/2025).
Con ricorso notificato al Comune di Cagliari in data 19 maggio 2025, la ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 19T/3177 del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IMU per l'anno impositivo 2019 e per la somma complessiva di euro 609,00
(R.G. n. 512/2025).
La ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, i seguenti (e medesimi) motivi di doglianza:
-la “nullità e/o annullabilità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione”;
-la “valutazione eccessiva dell'area e mancanza di prova del valore attribuito”;
-la “mancanza del presupposto oggettivo per la tassazione – pertinenza di abitazione principale”.
Il Comune di Cagliari, nel costituirsi in giudizio, ha così eccepito:
-“il requisito motivazionale si considera soddisfatto anche mediante la puntuale allegazione o il preciso richiamo di atti istruttori o presupposti, dai quali sia possibile desumere in modo intellegibile la genesi e la fondatezza della pretesa tributaria avanzata”;
-nel merito, l'insussistenza della “pertinenzialità” dell'area in parola.
A fronte della connessione (soggettiva ed oggettiva) dei ricorsi, il ricorso n. 512/2025 è stato riunito al ricorso n. 511/2025.
I ricorsi riuniti sono stati assegnati a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alcune premesse.
L'avviso di accertamento n. 19L/11455 del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IMU per l'anno impositivo 20191 e per la somma complessiva di euro 5.799,00, riguarda una “porzione dell'area cortilizia retroastante il fabbricato costituente pertinenza dell'abitazione principale, sita in Indirizzo_1, precisamente porzione di fabbricato bifamiliare censito in catasto fabbricato al Numero_1 e in catasto terreni al Numero_2 di are 3,15”, di cui la ricorrente è titolare di un diritto di usufrutto.
Analogo oggetto ha l'avviso di accertamento n. 19T/3177 del 23 dicembre 2024, relativo al mancato pagamento della maggiore IMU per l'anno impositivo 2019 e per la somma complessiva di euro 609,00.
E la ricorrente ha allegato il suo diritto “all'agevolazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze”.
Ciò premesso, sotto il profilo motivazionale, come è noto, l'avviso d'accertamento che fa riferimento alla
Delibera della Giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi invero sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'Ufficio.
E ciò è avvenuto nel caso di specie.
E il Comune di Cagliari, come evidenziato nella sua memoria di costituzione in giudizio, per la valutazione delle summenzionate aree edificabili (precisamente, per l'area censita al catasto al foglio 21, mappale
324) si è avvalsa dei parametri stabiliti nella Delibera del Consiglio comunale n. 17/2011, ove è stata approvata la c.d. perizia tecnico estimativa “Nominativo_1”, che ha una funzione analoga a quella dei c.d. studi di settore: determinando, in altri termini, un'inversione dell'onere della prova sulla congruità e adeguatezza dei valori accertati dall'Ufficio.
È fondato, invece, il motivo di doglianza relativo alla “mancanza del presupposto oggettivo per la tassazione – pertinenza di abitazione principale”.
Nel caso di specie, invero, non è pertinente il richiamo da parte della Difesa della ricorrente al contenuto della perizia estimativa a firma dell'ing. Nominativo_2 sull'area in parola: e ciò limitatamente alla determinazione del valore dell'area.
Tale perizia, tuttavia, rileva nella misura in cui, puntualmente, accerta come l'area in parola non abbia un accesso diretto alla viabilità pubblica, non suscettibile di sfruttamento edificatorio se non nella misura in cui si considera pertinenza dell'abitazione principale della ricorrente. Si tratta di un lotto intercluso, adibito, anche di fatto, a giardino.
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di IMU, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del
1992, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, in applicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale.
Ai fini dell'ICI e dell'IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale, costituendo parte integrante del fabbricato cui accede, perde autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità prevista dalla pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie, del vincolo di pertinenzialità - desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale - prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento.
E la situazione fattuale in parola era nota all'Ente locale.
Indi, l'illegittimità della pretesa impositiva.
I ricorsi, pertanto, devono essere accolti e, per l'effetto, devono essere annullati i seguenti atti impositivi:
-l'avviso di accertamento n. 19L/11455 del 23 dicembre 2024;
-l'avviso di accertamento n. 19T/3177 del 23 dicembre 2024.
Alla luce della particolarità, fattuale, della controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente non ha catastalmente identificato l'area in parola come pertinenza.
P.Q.M.
accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CONTINI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 511/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Nazario Sauro 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19L11455 IMU 2019
- sul ricorso n. 512/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Nazario Sauro 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19T3177 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 801/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse della ricorrente, Ricorrente_1 (R.G. n. 511/2025):
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento n. 19L/11455 del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IMU per l'anno impositivo 20191 e per la somma complessiva di euro 5.799,00.
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti.
Nell'interesse della ricorrente, Ricorrente_1 (R.G. n. 512/2025):
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento n. 19T/3177 del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto il mancato pagamento della maggiore TASI per l'anno impositivo 2019 e per la somma complessiva di euro 609,00.
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti. Nell'interesse del Comune di Cagliari - resistente:
Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado voglia rigettare i ricorsi presentati dalla ricorrente per infondatezza degli stessi, con condanna al pagamento delle spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Cagliari in data 19 maggio 2025, la ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 19L/11455 del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IMU per l'anno impositivo 20191 e per la somma complessiva di euro
5.799,00 (R.G. n. 511/2025).
Con ricorso notificato al Comune di Cagliari in data 19 maggio 2025, la ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 19T/3177 del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IMU per l'anno impositivo 2019 e per la somma complessiva di euro 609,00
(R.G. n. 512/2025).
La ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, i seguenti (e medesimi) motivi di doglianza:
-la “nullità e/o annullabilità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione”;
-la “valutazione eccessiva dell'area e mancanza di prova del valore attribuito”;
-la “mancanza del presupposto oggettivo per la tassazione – pertinenza di abitazione principale”.
Il Comune di Cagliari, nel costituirsi in giudizio, ha così eccepito:
-“il requisito motivazionale si considera soddisfatto anche mediante la puntuale allegazione o il preciso richiamo di atti istruttori o presupposti, dai quali sia possibile desumere in modo intellegibile la genesi e la fondatezza della pretesa tributaria avanzata”;
-nel merito, l'insussistenza della “pertinenzialità” dell'area in parola.
A fronte della connessione (soggettiva ed oggettiva) dei ricorsi, il ricorso n. 512/2025 è stato riunito al ricorso n. 511/2025.
I ricorsi riuniti sono stati assegnati a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alcune premesse.
L'avviso di accertamento n. 19L/11455 del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IMU per l'anno impositivo 20191 e per la somma complessiva di euro 5.799,00, riguarda una “porzione dell'area cortilizia retroastante il fabbricato costituente pertinenza dell'abitazione principale, sita in Indirizzo_1, precisamente porzione di fabbricato bifamiliare censito in catasto fabbricato al Numero_1 e in catasto terreni al Numero_2 di are 3,15”, di cui la ricorrente è titolare di un diritto di usufrutto.
Analogo oggetto ha l'avviso di accertamento n. 19T/3177 del 23 dicembre 2024, relativo al mancato pagamento della maggiore IMU per l'anno impositivo 2019 e per la somma complessiva di euro 609,00.
E la ricorrente ha allegato il suo diritto “all'agevolazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze”.
Ciò premesso, sotto il profilo motivazionale, come è noto, l'avviso d'accertamento che fa riferimento alla
Delibera della Giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi invero sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'Ufficio.
E ciò è avvenuto nel caso di specie.
E il Comune di Cagliari, come evidenziato nella sua memoria di costituzione in giudizio, per la valutazione delle summenzionate aree edificabili (precisamente, per l'area censita al catasto al foglio 21, mappale
324) si è avvalsa dei parametri stabiliti nella Delibera del Consiglio comunale n. 17/2011, ove è stata approvata la c.d. perizia tecnico estimativa “Nominativo_1”, che ha una funzione analoga a quella dei c.d. studi di settore: determinando, in altri termini, un'inversione dell'onere della prova sulla congruità e adeguatezza dei valori accertati dall'Ufficio.
È fondato, invece, il motivo di doglianza relativo alla “mancanza del presupposto oggettivo per la tassazione – pertinenza di abitazione principale”.
Nel caso di specie, invero, non è pertinente il richiamo da parte della Difesa della ricorrente al contenuto della perizia estimativa a firma dell'ing. Nominativo_2 sull'area in parola: e ciò limitatamente alla determinazione del valore dell'area.
Tale perizia, tuttavia, rileva nella misura in cui, puntualmente, accerta come l'area in parola non abbia un accesso diretto alla viabilità pubblica, non suscettibile di sfruttamento edificatorio se non nella misura in cui si considera pertinenza dell'abitazione principale della ricorrente. Si tratta di un lotto intercluso, adibito, anche di fatto, a giardino.
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di IMU, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del
1992, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, in applicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale.
Ai fini dell'ICI e dell'IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale, costituendo parte integrante del fabbricato cui accede, perde autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità prevista dalla pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie, del vincolo di pertinenzialità - desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale - prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento.
E la situazione fattuale in parola era nota all'Ente locale.
Indi, l'illegittimità della pretesa impositiva.
I ricorsi, pertanto, devono essere accolti e, per l'effetto, devono essere annullati i seguenti atti impositivi:
-l'avviso di accertamento n. 19L/11455 del 23 dicembre 2024;
-l'avviso di accertamento n. 19T/3177 del 23 dicembre 2024.
Alla luce della particolarità, fattuale, della controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente non ha catastalmente identificato l'area in parola come pertinenza.
P.Q.M.
accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.