Ordinanza cautelare 5 maggio 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04193/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01312/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- S.p.a., -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS-S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco e Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, non costituiti in giudizio;
Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace e Alice Castrogiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-S.r.l., -OMISSIS-S.p.a. e -OMISSIS--OMISSIS-S.p.a., non costituite in giudizio;
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Maria Pinto e Andrea Mangione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-S.p.a. con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determina del Direttore Generale n. -OMISSIS- del 17.03.2025, recante Aggiudicazione del Lotto 3 (CIG n.: -OMISSIS-) della procedura “ARIA_2023_039” per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in favore di Polygon S.p.A. – Certosa Servizi S.r.l.;
- della comunicazione di aggiudicazione ex art. 76 c.p.a., ricevuta via -OMISSIS- in data 18 marzo 2025;
- della proposta di aggiudicazione del Lotto 3 a firma del RUP, prot. n. IA.2025.0022957 del 13.03.2025;
- di tutti gli atti presupposti e connessi, non conosciuti, ove recanti eventuali valutazioni negative in ordine al possesso dei requisiti in capo ad -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-;
nonché per la declaratoria di inefficacia
- della Convenzione, ove medio tempore stipulata, e degli Ordinativi di fornitura, ove nelle more già attivati;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-S.p.a. il 19\5\2025:
per l’annullamento in via incidentale in parte qua , per quanto occorra e nei limiti dell’interesse azionato,
- della Determina del Direttore Generale n. -OMISSIS- del 17.03.2025 e della Determinazione n. -OMISSIS-del 12.02.2025 nella parte in cui non dispongono espressamente l’esclusione di -OMISSIS- dalla graduatoria e dalla procedura di gara del Lotto 3;
- di ogni atto a mezzo del quale l’offerta di -OMISSIS- è stata ammessa alla gara, ivi compresi i verbali di gara tutti in parte qua ;
- di ogni atto presupposto, conseguente e connesso rispetto ai suddetti, ivi compresa la lex specialis ed i verbali di gara per quanto occorra e nei limiti dell’interesse azionato, con ogni conseguente provvedimento;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.p.a. il 29\7\2025:
per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo:
- della Determinazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- del 17.03.2025, recante Aggiudicazione del Lotto 3 (CIG n.: -OMISSIS-) della procedura “ARIA_2023_039” per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in favore di -OMISSIS-S.p.A. –-OMISSIS- S.r.l.;
- della comunicazione di aggiudicazione, ricevuta via -OMISSIS- in data 18 marzo 2025;
- della proposta di aggiudicazione del Lotto 3 a firma del RUP, prot. n. IA.2025.0022957 del 13.03.2025;
- di tutti gli atti presupposti e connessi, non conosciuti, ove recanti eventuali valutazioni negative in ordine al possesso dei requisiti in capo ad -OMISSIS- e -OMISSIS-;
quanto ai presenti motivi aggiunti:
- della Determinazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- del 11.07.2025 avente ad oggetto. “ ARIA_2023_039 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., multilotto, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali. Conferma esclusione Costituenda Società Consortile -OMISSIS- dal Lotto 3 della procedura ”;
- della nota prot. -OMISSIS- del 04.07.2025, a firma del RUP, avente ad oggetto: “ ARIA_2023_039 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., multilotto, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali. Rivalutazione Costituenda Società Consortile -OMISSIS- in merito all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ”;
- della comunicazione dell’esclusione;
- di tutti gli atti presupposti e connessi, non conosciuti, ove recanti eventuali valutazioni negative in ordine al possesso dei requisiti in capo ad -OMISSIS- e -OMISSIS-, ivi compresa, ove occorra, la conferma implicita dell’aggiudicazione del Lotto 3 (CIG n.: 9850124378) della procedura “ARIA_2023_039” per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in favore del RTI -OMISSIS-,
nonché per la declaratoria di inefficacia
- della Convenzione, medio tempore stipulata, e degli Ordinativi di fornitura, ove nelle more già attivati,
nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione della procedura di gara di cui si tratta, con riferimento al Lotto 3 di interesse, in favore della ricorrente e il subentro della stessa nella relativa convenzione e contratti attuativi, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione degli illegittimi provvedimenti gravati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-S.p.a. con socio unico il 24\9\2025:
per l’annullamento in via incidentale in parte qua , per quanto occorra e nei limiti dell’interesse azionato,
- della Determina del Direttore Generale di Aria S.p.a. n. -OMISSIS- del 17.03.2025 e della Determinazione del Direttore Generale di Aria s.p.a n. -OMISSIS- del 12.02.2025 ove intese nel senso di non disporre l’esclusione di -OMISSIS- dalla graduatoria e dalla procedura di gara Lotto 3;
-della Determinazione del Direttore Generale di Aria S.p.a. n. -OMISSIS- del 11.7.2025 e della presupposta nota del -OMISSIS- del Responsabile Unico del Procedimento;
-di ogni atto a mezzo del quale l’offerta di -OMISSIS- è stata ammessa alla gara, ivi compresi i verbali di gara tutti in parte qua;
-di ogni atto presupposto, conseguente e connesso rispetto ai suddetti, ivi compresa la lex specialis ed i verbali di gara per quanto occorra e nei limiti dell’interesse azionato, con ogni conseguente provvedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.r.l., di -OMISSIS-S.p.a. società con socio unico, dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.a.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale -OMISSIS-S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa LE Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorso introduttivo ha per oggetto i provvedimenti adottati dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) dopo la pubblicazione della sentenza n. 310 del 30 gennaio 2025 pronunciata da questa Sezione, che ha definito il ricorso R.G. -OMISSIS-del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-S.p.a., società con socio unico, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con -OMISSIS--OMISSIS-s.r.l. e la stessa -OMISSIS--OMISSIS-, avverso il provvedimento di aggiudicazione (determina n. -OMISSIS-del 7 maggio 2024) del Lotto 3 adottato a favore dell’odierna ricorrente all’esito della procedura aperta multi-lotto indetta ed espletata dalla citata ARIA, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente), finalizzata alla stipula di convenzioni ( ex art.26 della legge n. 488 del 1999), della durata massima di 24 mesi, aventi ad oggetto il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in uso presso gli Enti del S.S.R. lombardo, per l’importo complessivo a base d’asta di € 178.686.488,00.
2. Per la ricostruzione in fatto della vicenda, si rinvia alla citata sentenza n. 310 del 30 gennaio 2025, la quale – in breve - ha:
- dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti;
- ritenuto fondati, del terzo ricorso per motivi aggiunti:
(i) il secondo motivo, ritenendo insufficiente la motivazione con la quale la stazione appaltante, in violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), c- bis ) e c- ter ), del d. lgs. n. 50 del 2016, non aveva correttamente valutato la risoluzione contrattuale per inadempimento subita da -OMISSIS- e disposta dalla ASP di -OMISSIS- - con “ deliberazione n. -OMISSIS- del 6agosto 2020 in relazione alla fornitura di varie attrezzature e accessori legati all’emergenza COVID-19 ” -; e rilevando altresì l’omissione dichiarativa da parte di -OMISSIS- sulla vicenda giudiziaria riguardante un suo dipendente, l’ingegnere -OMISSIS-, coinvolto nel procedimento penale avviato dalla Procura di -OMISSIS- in relazione alla gara indetta dalla citata ASP di -OMISSIS-;
(ii) il sesto motivo di ricorso, avendo la stazione appaltante omesso di valutare le vicende penali, oggetto di un procedimento pendente innanzi al Tribunale di Lanciano, che avevano interessato l’avvocato -OMISSIS-, socio unico della -OMISSIS- s.r.l., a sua volta socio unico di -OMISSIS-s.r.l.;
(iii) l’ottavo motivo di ricorso (ed il corrispondente terzo motivo dei quarti motivi aggiunti), con riferimento alla valutazione dell’offerta di -OMISSIS- in ordine al criterio “ Organizzazione della commessa ”, avendo la Commissione valutato positivamente (con l’attribuzione di 5 punti) l’indicazione del servizio opzionale della giornata di sabato presso gli -OMISSIS- di -OMISSIS- e dei -OMISSIS-, laddove tali enti non avevano richiesto tale servizio;
(iv) dichiarato assorbiti il nono, decimo, undicesimo, dodicesimo motivo in quanto relativi a profili dedotti in via subordinata;
- in chiave conformativa, la stessa sentenza ha statuito che “ la stazione appaltante è tenuta a conformarsi in via esecutiva alla presente decisione, ri-esercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità accertati e quindi a rinnovare le fasi della procedura di gara in cui sono stati riscontrati i predetti vizi ” ed ha infine compensato le spese di giudizio.
3. Avverso tale sentenza l’ATI -OMISSIS- ha proposto ricorso in appello nel giudizio R.G. n. -OMISSIS-/2025, contestando a questo Giudice di essersi inammissibilmente sostituito nelle valutazioni discrezionali di spettanza della stazione appaltante, avendo affermato che “ i fatti riferiti dalla ricorrente sono idonei a minare la fiducia della stazione appaltante verso l’operatore ” laddove questo T.A.R. avrebbe dovuto semmai limitarsi a rilevare una mera eventuale omissione dichiarativa e a prendere atto della valutazione prognostica di irrilevanza svolta da ARIA, la quale, nell’esaminare la predetta vicenda professionale, relativa alla risoluzione disposta dalla ASP -OMISSIS- e puntualmente dichiarata da -OMISSIS-, non aveva ritenuto di ravvisare, alla luce degli approfondimenti istruttori e delle dichiarazioni rese dalla concorrente “ elementi formali ostativi all’eventuale corretto svolgimento della prestazione contrattuale e comunque al prosieguo della procedura ”, “ considerato il differente servizio rispetto a quello oggetto della presente procedura” e “rilevato altresì che il giudizio risulta essere allo stato ancora pendente ”, quindi, mancando l’illecito professionale ovvero una omissione dichiarativa, questo T.A.R. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la censura della ricorrente (-OMISSIS-) o comunque respingerla.
4. In data 6 febbraio 2025, con nota prot. IA.2025.0011334 (doc. 13), il RUP, richiamata “ l’ordinanza ” ( rectius sentenza) del TAR Milano n. 310/2025, ha proposto l’annullamento dell’aggiudicazione del Lotto 3, “ in ottemperanza alla citata ordinanza ”.
5. Con Determinazione n. -OMISSIS- del 12 febbraio 2025 (doc. 14), il Direttore Generale, recependo la citata proposta del RUP, ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione del Lotto 3, “ in ottemperanza alla ordinanza N. -OMISSIS-/2025 REG. PROV. COLL. del TAR Milano ”.
6. Con successiva Determinazione n. -OMISSIS- del 17 marzo 2025 a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto “ DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 3 ” la stazione appaltante – dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, ha aggiudicato il Lotto 3 al RTI -OMISSIS-S.p.a. – -OMISSIS-i S.r.l., seconda in graduatoria.
7. Con ricorso introduttivo notificato l’8 aprile 2025, -OMISSIS- ha impugnato per l’annullamento, previa istanza cautelare, la determinazione di aggiudicazione del Lotto 3 al RTI -OMISSIS-, la comunicazione dell’aggiudicazione e la proposta di aggiudicazione del Lotto 3 del 13 marzo 2025, lamentando i seguenti gradati motivi di ricorso:
I) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL DICTUM GIURISDIZIONALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ, CARENZA ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO DI POTERE;
II) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO E DELLA FIDUCIA, DI CUI ALL’ART. 1 E 2 D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DI CUI ALL’ART. 2 COST. E DEL BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE.
III) IN VIA SUBORDINATA. INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DEL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE E DELLA OMISSIONE DICHIARATIVA. VIOLAZIONE DELL’ART. 80, COMMA 5, LETT. C) E C-BIS) D.LGS. 50/2016. ERRONEO PRESUPPOSTO IN FATTO E IN DIRITTO. CARENZA ISTRUTTORIA E DIFETTO ASSOLUTO MOTIVAZIONALE. SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.
IV) VIOLAZIONE DELL’ART. 23 DEL DISCIPLINARE DI GARA. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 77 D.LGS. 50/2016. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. SVIAMENTO. CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE.
8. In sintesi, con il ricorso introduttivo, -OMISSIS- lamenta:
a) l’illegittimità dell’aggiudicazione a favore del RTI -OMISSIS-in ragione della violazione del dictum impartito dalla sentenza di “ riesercitare il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità accertati… ” sopra indicati, la cui portata rinnovatoria si ricaverebbe – a suo dire - anche dall’ordinanza n. 2189 del 17 marzo 2025, resa nel citato giudizio in appello;
b) l’illegittimità per carenza di istruttoria e di motivazione della Determinazione n. -OMISSIS- e della pregressa proposta, ove venissero intesi come atti impliciti di valutazione negativa.
9. Gli indicati atti sono stati altresì impugnati dal terzo operatore in graduatoria, -OMISSIS- S.r.l. (d’ora in poi solo -OMISSIS-S.r.l.), con quarto ricorso per motivi aggiunti, con unita istanza cautelare, nel giudizio R.G. n. -OMISSIS- al fine di conseguire la commessa.
10. Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante, il controinteressato RTI -OMISSIS-e -OMISSIS-S.r.l., depositando documenti e memorie.
11. Con memoria depositata il 28 aprile 2025, la stazione appaltante ha eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità del gravame, essendo stato proposto ben oltre il termine di trenta giorni decorrente dal 12 febbraio 2025 in cui è stata adottata la nota n. -OMISSIS-di annullamento dell’aggiudicazione, e comunque sostenendone l’infondatezza.
12. Con memoria depositata il 28 aprile 2025, il RTI -OMISSIS-ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e dell’istanza cautelare per violazione del principio del ne bis in idem in ragione della pendenza del ricorso dinanzi al Giudice d’appello.
13. Alla camera di consiglio del 30 aprile 2025 l’istanza cautelare è passata in decisione.
14. Con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 5 maggio 2025, il Collegio ha << Ritenuto che, ex art. 55, X comma, c.p.a., le esigenze della società ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito >>, che ha fissato per l’udienza del 1° ottobre 2025.
15. Nel frattempo la terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3829 del 6 maggio 2025, ha:
- accolto in parte l’appello principale proposto da -OMISSIS- avverso la sentenza n. -OMISSIS- di questo T.A.R.;
- accolto in parte l’appello incidentale proposto dal RTI -OMISSIS-;
- quanto all’effetto confermativo, ha affermato che “ la sentenza impugnata va confermata, con diversa motivazione, quanto al disposto annullamento dell’aggiudicazione ”.
16. Il Consiglio di Stato, con la citata sentenza, ha innanzitutto affermato che: “ 13.4……il Tar non si è affatto ingerito nel compimento di valutazioni (sulla affidabilità del concorrente) riservate alla stazione appaltante, ma si è limitato ad evidenziare, ai fini rinnovatori delle stesse sulla scorta di una più attenta ed approfondita analisi delle circostanze rilevanti, la carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento di ammissione ”.
17. Nel dettaglio, la terza sezione del Consiglio di Stato:
- ha respinto la censura dell’appellante secondo cui ai fini della fissazione del dies a quo del termine triennale di cui all’art. 80, comma 10- bis del d. lgs. n. 50/2016, di rilevanza della fattispecie risolutoria dell’ASP di -OMISSIS-, dovrebbe considerarsi il momento dell’adozione del provvedimento di esclusione, nella specie emanato dall’ASP di -OMISSIS- in data 2 agosto 2020; in particolare, il giudice dell’appello ha, invece, affermato che “ 13.2. A prescindere dal diverso orientamento recentemente espresso dal Consiglio di Stato (Sez. V, 16 dicembre 2024, n. 10105), deve invero osservarsi che l’applicazione integrale - e, quindi, non nella sola parte di interesse della appellante - della disposizione invocata impone di attribuire rilievo, non solo alla prima parte del secondo periodo del citato comma 10-bis, ai sensi del quale “nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti alla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione”, ma anche alla seconda parte, così formulata: “ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza”. Ammesso infatti che, seguendo il tracciato argomentativo della parte appellante, il provvedimento di risoluzione –suscettibile di integrare l’ipotesi escludente di cui al comma 5, lett. c-ter), del medesimo art. 80 – sia identificabile nel provvedimento di esclusione richiamato dal suddetto comma 10-bis, la pendenza del giudizio avente ad oggetto quel provvedimento, instaurato da -OMISSIS- dinanzi al Tribunale di -OMISSIS-, Sezione specializzata in materia di imprese, è stato definito solo con la sentenza n. -OMISSIS- del 18 gennaio 2025 (avverso la quale la parte appellante dichiara, peraltro, di voler interporre appello)” ;
- ha confermato (i) il secondo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti per la carenza motivazionale dell’ammissione dell’ATI -OMISSIS- e l’omissione dichiarativa, ritenendo che “ 13.3. ….. come affermato dal Tar, la stessa non possa ritenersi esaustivamente data dalla stazione appaltante attraverso il mero rinvio alle dichiarazioni rese dall’appellante, né attraverso il riferimento al fatto che si tratta di “differente servizio rispetto a quello oggetto della presente procedura” e che “il giudizio risulta essere allo stato ancora pendente ”, atteso che:
- quanto alla diversità di oggetto del contratto interessato dal provvedimento risolutorio, “ pur potendo concorrere alla valutazione della affidabilità del concorrente, non sia dotato della efficacia scriminante sostenuta dalla stazione appaltante, laddove non si dimostri che l’inadempimento sia così strettamente collegato alla prestazione cui lo stesso si riferisce, da non poter in alcun modo inficiare la fiducia della stazione appaltante nella corretta esecuzione della diversa prestazione oggetto di gara ” e che “ Infine, non assume uno specifico valore, ai fini confermativi della affidabilità del concorrente, la attuale pendenza del giudizio promosso nei confronti del provvedimento risolutorio, opponendovisi il disposto finale del citato coma 10-bis, ai sensi del quale “nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso”, che rende indipendente la valutazione della stazione appaltante sulla affidabilità professionale del concorrente da quella che sul fatto rivelatore della inaffidabilità (nella specie, il provvedimento risolutorio) è chiamato ad esprimere il giudice competente ed impone l’esaustivo svolgimento della prima anche quando il giudizio sul secondo non sia ancora definito ”;
- per quanto attiene alla rilevanza penale della vicenda de qua , che ha coinvolto l’ing. -OMISSIS-, nella duplice veste di dipendente -OMISSIS- e di responsabile di commessa, “ il fatto che non sussistano, in ragione della assenza di uno dei rapporti di collegamento organico, tra l’operatore economico ed il responsabile di uno dei reati tipizzati dall’art. 80, comma 2, contemplati dal comma 3 del medesimo articolo (oltre che per l’insussistenza di una sentenza definitiva di condanna), i presupposti per l’applicazione della causa escludente automatica di cui al comma 1, non elide il potere della stazione appaltante di valutare i fatti pregressi nel segno del diverso paradigma, di carattere facoltativo e discrezionale, di cui al comma 5, lett. c), ovvero quali indicatori di un grave illecito professionale suscettibile di incidere sulla integrità o affidabilità dell’impresa ”;
- ha accolto - riformando così il (ii) sesto motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti - il secondo motivo di appello rivolto a contestare la rilevanza della vicenda penale concernente l’avvocato -OMISSIS-, socio unico della -OMISSIS- s.r.l. controllante la -OMISSIS-, con riguardo al profilo assorbente relativo all’avvenuto decorso del termine triennale di cui all’art. 80, comma 10 bis , del d.lgs. n. 50 del 2016 nonché all’archiviazione avvenuta in data 16 maggio 2022 per assenza nel fatto dei caratteri costitutivi delle ipotizzate fattispecie criminose;
- ha dichiarato inammissibile - riformando (iii) l’ottavo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti (ed il corrispondente terzo motivo dei quarti motivi aggiunti) – il terzo e ultimo motivo di appello con riferimento alla valutazione dell’offerta di -OMISSIS- in ordine al criterio “ Organizzazione della commessa ”, “ atteso che l’estensione temporale del servizio nei giorni dal lunedì al venerdì è stata legittimamente valutata ai fini dell’attribuzione del punteggio e che l’originaria ricorrente non ha dimostrato che l’(effettivamente) erronea valutazione positiva dell’offerta del servizio (anche) nella giornata di sabato abbia inciso sulla attribuzione del punteggio in una misura tale da risultare determinante ai fini della collocazione nella graduatoria finale della gara” ;
- ha accolto il primo motivo dell’appello incidentale proposto da -OMISSIS-con cui ha censurato la decisione di questo T.A.R. di non esaminare la parte del terzo ricorso per motivi aggiunti (dalla riga 17 della pag. 43) in quanto eccedenti i limiti dimensionali fissati con il d.P.C.S. n. 167/2016;
- non ha accolto, dopo aver esaminato le censure non prese in considerazione dal T.A.R. per le ragioni evidenziate, i motivi dell’appello incidentale con i quali -OMISSIS-ha lamentato che, in violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50 del 2016, il seggio di gara non aveva correttamente valutato la vicenda giudiziari del procedimento penale “-OMISSIS-” (R.G.N.R. n. -OMISSIS-) nel quale -OMISSIS- era stata destinataria della misura cautelare della interdizione alla contrattazione con la P.A. per un anno, disposta ai sensi degli artt. 9 e 14 del d.lgs. n. 231 del 2001, revocata nel mese di dicembre 2022 a seguito dell’adozione da parte della stessa delle misure di “ riparazione delle conseguenze del reato ”; atteso che i verbali di gara n. 11 del 27 febbraio 2024 e n. 12 del 20 marzo 2024 dimostrano che la stazione appaltante ha svolto una adeguata – sia dal punto di vista istruttorio che motivazionale – valutazione dell’illecito professionale suindicato;
- non ha accolto il successivo motivo di appello incidentale di cui alle pagg. 53-59 del terzo ricorso per motivi aggiunti, non esaminate in ragione del superamento dei limiti dimensionali di cui si è detto, ritenendo inidonea la censura ad apportare all’appellante incidentale alcun concreto vantaggio, ove si consideri che la sentenza appellata, nella parte in cui annulla in parte qua l’ammissione di -OMISSIS-, è stata dianzi confermata (ed anzi arricchita nel suo contenuto motivazionale);
- non ha accolto il quarto motivo di appello incidentale (pagg. 60 -68 del terzo ricorso per motivi aggiunti, non esaminate per superamento dei limiti dimensionali), non ritenendo sussistente né la causa di esclusione obbligatoria di cui all’art. 80, comma 5, lett. f- bis ) del d. lgs. n. 50/2016, a carico di -OMISSIS--OMISSIS-, per il precedente penale a carico del dr. -OMISSIS-, né la rilevanza del fatto ai fini della valutazione di affidabilità della stessa -OMISSIS-;
- ha accolto il quinto motivo di appello incidentale ritenendo astrattamente rilevante, ai fini della valutazione dell’affidabilità del concorrente, l’esistenza di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale Penale di -OMISSIS- a carico del dr. -OMISSIS- e del dr. -OMISSIS-, ex amministratori delegati e legali rappresentanti di -OMISSIS-, che non poteva non costituire oggetto di un obbligo dichiarativo di -OMISSIS-, “ con la conseguenza che il contenuto caducatorio/conformativo della sentenza appellata, ai fini rinnovatori di quella valutazione, deve estendersi al profilo suindicato ”;
- ha respinto il sesto e settimo motivo di appello incidentale con i quali -OMISSIS-ha contestato condotte contrarie al Patto d’integrità, atteso che tale Patto riguarda le condotte poste in essere successivamente alla gara;
- ha respinto l’ottavo motivo di appello incidentale, ritenendo non integrate le fattispecie escludenti di cui all’art. 80, comma 5, lett. f) e c- ter ) in relazione alla misura cautelare interdittiva applicata per soli sei giorni e poi immediatamente sospesa, con l’applicazione di misure correttive; e ritenendo non corretta la formula proposta dall’appellante incidentale per l’attribuzione del punteggio;
- non ha accolto i successivi motivi di appello incidentale riferiti alla valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria;
- ha ritenuto inammissibile la censura sul sub-criterio “ Organizzazione della commessa ” e quella sulla rideterminazione dei punteggi economici;
- ha respinto l’ulteriore motivo di appello incidentale sull’asserita illegittimità del verbale n. -OMISSIS- del 3 settembre 2024 in quanto – a dire dell’appellante incidentale - la Commissione non era stata convocata dal RUP, atteso che la censura è smentita dal verbale (con attestazione facente prova fino a querela di falso) e dall’art. 77, comma 11, del d. lgs. 50/2016;
- infine, ha confermato la declaratoria di assorbimento dei motivi formulati dalle originarie ricorrenti in via subordinata.
18. In data 8 maggio 2025, il RTI -OMISSIS-ha proposto nel giudizio introduttivo ricorso incidentale, con il quale ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:
A. IN VIA PRINCIPALE. ILLEGITTIMITÀ DELL’AMMISSIONE DI -OMISSIS--OMNIA IN GARA ED IN GRADUATORIA.
A.1 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 80 CO. 5 LETT. C), C-BIS E C-TER) DEL D.LGS. 50/2016. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ MANIFESTE. DELIBERAZIONE DELLA ASP TP N. -OMISSIS-. PROCEDIMENTO PENALE RELATIVO ALL’INCHIESTA “-OMISSIS-”;
A.2 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 80 CO. 5 LETT. C) E C-BIS) DEL D.LGS. 50/2016. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI -OMISSIS-;
A.3 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 80 CO. 5 LETT. C), C-BIS) E C-TER DEL D.LGS. 50/2016. RISOLUZIONI DISPOSTE DALL’A.O.-OMISSIS- -OMISSIS- E DALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA;
in via subordinata:
B.1 ILLEGITTIMITÀ DELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DEL SUO OPERATO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 25 DEL DISCIPLINARE E DEI PRINCIPI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.
B.2 VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 83, 94 E 95 DEL D.LGS. 50/2016, DELL’ART. 23 DEL DISCIPLINARE DI GARA E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST.;
B.3 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE LA PROCEDURA DI GARA DEBBA ESSERE INTERAMENTE GESTITA CON IL SISTEMA TELEMATICO SINTEL. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO.
B.4 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016. VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 2, DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ILLEGITTIMITÀ DELL’ART. 23 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER MANIPOLAZIONE DELLA LEGGE DI GARA.
19. Con nota prot. -OMISSIS- del 4 luglio 2025, avente ad oggetto: “ ARIA_2023_039 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., multilotto, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali. Rivalutazione Costituenda Società Consortile -OMISSIS- in merito all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ” il RUP, richiamate le sentenze di primo (n. 310/2025) e secondo (n. -OMISSIS-), ha proposto la conferma dell’esclusione di -OMISSIS- dal Lotto 3 (doc. 22).
20. Successivamente, in data 11 luglio 2025 è stata adottata la Determinazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- avente ad oggetto “ ARIA_2023_039 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., multilotto, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali. Conferma esclusione Costituenda Società Consortile -OMISSIS- dal Lotto 3 della procedura ” (doc. 21).
21. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 29 luglio 2025, l’ATI -OMISSIS- ha impugnato la nota del 4 luglio 2025 e il provvedimento di esclusione dell’11 luglio 2025.
22. Il ricorso per motivi aggiunti è affidato ai seguenti motivi di illegittimità:
I - Erronea e falsa presupposizione in fatto e in diritto. Travisamento, violazione e/o elusione del dictum giurisdizionale. Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa. Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 80 comma 5 lett. c), c bis) e c ter) del d.lgs. n. 50/2016. Violazione dei principi di legalità e di tassatività delle cause di esclusione. Violazione delle Linee guida ANAC n. 6/2026 e ss.mm.ii.. Violazione dei principi del risultato, della fiducia, di concorrenza, di proporzionalità e di ragionevolezza. Perplessità e contraddittorietà. Sviamento. Illegittimità derivata;
II – Violazione e mancata applicazione dell’art. 80 comma 7 del d.lgs. 50/2026. Carenza di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo. Illegittimità derivata.
III – Violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 della L. n. 241/1990. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione del giusto procedimento. Violazione dei principi del risultato, della fiducia, di correttezza, di lealtà e buona fede. Carenza di istruttoria e motivazione sotto altro profilo. Violazione delle Linee guida ANAC n. 6/2016 e ss.mm.ii.. Illegittimità derivata.
IV – Violazione dell’art. 80 comma 5 lett. c) e c bis) del d.lgs. n. 50/2016. Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto altro profilo. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Sviamento. Illegittimità derivata;
ha infine proposto istanza di declaratoria di inefficacia del contratto e domanda di risarcimento in forma specifica.
23. In sintesi, l’ATI -OMISSIS- deduce:
con il primo motivo :
a) l’illegittimità del provvedimento di esclusione per difetto di motivazione, dal momento che nella nota n. 104 del 12 febbraio 2025 non sarebbero presenti i contenuti motivazionali sulla “rivalutazione” della posizione di -OMISSIS- richiamati per relationem dalla determinazione n. -OMISSIS-/2025;
b) la natura non provvedimentale – e come tale non immediatamente lesiva e non immediatamente impugnabile - della nota n.-OMISSIS- del 12 febbraio 2025, trattandosi – a suo avviso – di una presa d’atto dell’annullamento dell’aggiudicazione disposto dalla sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-/2025 senza alcuna rivalutazione della posizione di -OMISSIS-;
c) l’illegittimità del provvedimento di esclusione, non avendo la citata sentenza n. -OMISSIS- espresso un giudizio di inaffidabilità su -OMISSIS-; e ciò sarebbe stato confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. -OMISSIS-;
d) la determinazione n. -OMISSIS-/2025 sarebbe l’unico provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante, poiché l’atto che si assume confermato non esiste; al più sarebbe un provvedimento di conferma propria e non un atto meramente confermativo della nota n. -OMISSIS-/2025, e anche ove voglia attribuirsi valore (implicito) di esclusione a tale nota, la determinazione n. -OMISSIS-/2025 la sostituisce in quanto assunto dopo la sentenza del Consiglio di Stato, riaprendo così i termini di impugnazione;
con il secondo motivo :
e) l’illegittimità dell’esclusione in quanto la stazione appaltante non avrebbe valutato le misure di self cleaning adottate dalla ricorrente;
con il terzo motivo :
f) l’illegittimità dell’esclusione per violazione del principio del contraddittorio;
infine, con il quarto motivo :
g) l’illegittimità dell’esclusione e dell’aggiudicazione a favore di -OMISSIS- per disparità di trattamento in quanto la stazione appaltante nella verifica del possesso dei requisiti in capo a -OMISSIS- non avrebbe considerato le vicende penali per corruzione che avrebbero coinvolto l’aggiudicataria.
24. Con memoria depositata il 15 settembre 2025, -OMISSIS- ha contestato le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem sollevate rispettivamente dalla stazione appaltante e dal RTI Polygon, sostenendo che, in ogni caso, le questioni sarebbero superate dalla adozione dei provvedimenti successivi oggetto di impugnazione con il ricorso per motivi aggiunti e, infine, insistendo per l’infondatezza del ricorso incidentale.
25. Con memoria depositata il 15 settembre 2025, -OMISSIS-ha difeso la legittimità dell’operato della stazione appaltante;
26. Con memoria depositata il 15 settembre 2025, il RTI -OMISSIS-, oltre alla richiesta di rinvio per le difese avverso il ricorso per motivi aggiunti, ha dedotto l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per omessa impugnazione del provvedimento di ARIA del 12 febbraio 2025.
27. Con memoria di replica depositata il 18 settembre 2025, ARIA ha ribadito le proprie eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso in ragione della natura di atto meramente confermativo della determinazione n. -OMISSIS-/2025, nonché l’infondatezza del ricorso.
28. Con memoria di replica depositata il 19 settembre 2025, il RTI -OMISSIS-ha chiesto il rinvio dell’udienza con concessione dei termini a difesa e ribadito le proprie difese e la legittimità dell’operato di ARIA.
29. Con memoria di replica depositata il 19 settembre 2025, -OMISSIS- ha preso posizione sul rinvio, affermando la sussistenza del termine dilatorio di 60 giorni (nel caso di specie dimidiato - 30 giorni - ex art 119 c.p.a.) dalla notificazione dei motivi aggiunti all’udienza di merito, e ha replicato a quanto dedotto dalla stazione appaltante e dal RTI controinteressato.
30. Successivamente, con atto notificato il 29 settembre 2025, -OMISSIS-ha proposto motivi aggiunti al ricorso incidentale, con i quali ha – in sintesi – dedotto l’illegittimità della DD -OMISSIS- nella parte in cui non valuta alcuni elementi rivenienti dalle vicende relative alla ASP di -OMISSIS- e al connesso procedimento -OMISSIS-, all’indagine penale condotta dalla Procura di -OMISSIS-, alle risoluzioni disposte dall’A.O. -OMISSIS- di -OMISSIS- e dall’istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata.
31. All’udienza di merito del 1° ottobre 2025, considerata la proposizione dei motivi aggiunti al ricorso incidentale da parte di -OMISSIS- e al fine di garantire la tutela del diritto di difesa delle parti nei termini processuali, la causa è stata rinviata all’udienza del 3 dicembre 2025.
32. Con memoria depositata il 17 novembre 2025, successiva al deposito di documenti, -OMISSIS- ha insistito per l’accoglimento del ricorso incidentale e dei connessi motivi aggiunti, domandando il rigetto del ricorso principale in quanto inammissibile e infondato.
33. Con memoria depositata il 17 novembre 2025, -OMISSIS-, dopo aver rinviato alla precedente memoria del 24 settembre 2025 con cui la stessa aveva replicato al ricorso incidentale, ha formulato brevi osservazioni sul carattere ripetitivo delle censure già prospettate da -OMISSIS- nel giudizio sul Lotto 3 conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-/2025.
34. Infine, in prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno depositato memorie di repliche.
35. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
36. Ragioni di ordine logico impongono l’esame in via prioritaria del ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata impugnata la determinazione n. -OMISSIS-dell’11 luglio 2025 con oggetto “….Conferma esclusione ”, sussistendo un rapporto di presupposizione necessaria tra il provvedimento di esclusione e il provvedimento di aggiudicazione a favore del RTI -OMISSIS-, adottato con lo scorrimento della graduatoria, atteggiandosi il primo come atto presupposto del consequenziale provvedimento di aggiudicazione, sicché l’illegittimità del primo provvedimento vizia, in via derivata, il secondo.
37. Occorre evidenziare che le vicende dell’odierno contenzioso sono state oggetto di plurimi ricorsi in cui inizialmente si è contestata la legittimità dell’ammissione alla gara dell’ATI -OMISSIS- per asserita sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c bis ) e c ter ) del d.lgs. n. 50/2016.
38. La questione all'esame del Collegio è se la stazione appaltante abbia correttamente operato in sede di riedizione del potere di valutazione dell'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.
39. Le fattispecie escludenti oggetto del contenzioso sono le cause di esclusione facoltativa, le quali impongono alla stazione appaltante di compiere una valutazione, di natura eminentemente tecnica, circa l'idoneità delle stesse a compromettere l'affidabilità professionale dell'operatore economico, rientrando tale valutazione nell'ambito dell’ampia discrezionalità della stazione appaltante.
40. Come noto, le cause di esclusione nella vigenza del d. lgs. n. 50 del 2016 erano qualificate quali cause di esclusione obbligatoria e cause di esclusione facoltativa, oggi sono distinte nel d.lgs. n. 36 del 2023 in cause di esclusione automatica e cause di esclusione non automatica. Le cause di esclusione obbligatoria (art. 80, commi 1 e 3, d. lgs. 50/2016) sono connotate dal fatto che non residuano, rispetto a esse, margini di apprezzamento discrezionale – né amministrativo né tecnico - della stazione appaltante in merito ai presupposti di applicazione delle medesime, né in merito alle conseguenze (espulsive) che ne derivano. L’applicazione delle seconde (art. 80, comma 5, cit. d.lgs.), invece, è caratterizzata da un margine di apprezzamento della stazione appaltante, al fine di valutare i presupposti di fatto e le conseguenze in termini di affidabilità dell’operatore economico (variabilmente in relazione alle singole cause di esclusione facoltativa), nel rispetto del principio di proporzionalità (CGUE IV 20 dicembre 2017 C-178/16).
41. Con specifico riferimento alla decisione di ammettere alla gara l’offerente che ha dichiarato situazioni astrattamente riconducibili al grave illecito professionale, che rientra nelle cause di esclusione facoltativa, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che:
- “ la stazione appaltante, che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente incisiva della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa” (Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2023 n. 526);
- tale regola è destinata a “subire eccezione nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l'impresa come affidabile” (Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2021 n. 1500 e sez. III, 20 febbraio 2023 n. 1700)” (Consiglio di Stato, sez. V, 14 marzo 2024, n. 2491);
- in sintesi, la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, salvo che vi sia contestazione (Consiglio di Stato, V, 5 maggio 2020, n. 2850), come nel caso di specie, oggetto delle sentenze n. -OMISSIS-/2015 di questo T.A.R. e n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, che hanno rispettivamente affermato e confermato l’insufficienza motivazionale dell’ammissione alla gara di -OMISSIS-, in relazione alle vicende evidenziate dal RTI -OMISSIS-.
42. Tutto ciò premesso, va esaminata preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso per motivi aggiunti, sollevata dalla stazione appaltante con la memoria depositata in giudizio il 18 settembre 2025, per mancata impugnazione della nota di annullamento dell’aggiudicazione a favore dell’ATI ricorrente disposta con la nota n. -OMISSIS-/2025.
42.1. L’eccezione non è fondata e va, pertanto, respinta.
42.2. Il Collegio osserva che l’annullamento dell’aggiudicazione a favore dell’ATI -OMISSIS- è da ascrivere alla efficacia esecutiva della sentenza di questo Giudice n. -OMISSIS-/2025 proprio secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, cod. proc. amm., che ha eliminato l’atto impugnato, sicché la nota n. 104/2025 non ha natura provvedimentale ma, al più, essa è un atto ricognitivo o una presa d’atto dell’inefficacia dell’aggiudicazione già travolta dalla sentenza di questo T.A.R., confermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. -OMISSIS-del 6 maggio 2025, che ha affermato che “ la sentenza impugnata va confermata, con diversa motivazione, quanto al disposto annullamento dell’aggiudicazione ”.
42.3. La tesi della stazione appaltante è, inoltre, smentita dal contenuto della citata nota e da quello della proposta del 6 febbraio 2025 da essa richiamata. La prima, infatti, dopo aver premesso l’ iter della procedura in esame, afferma al p. 15. “ per quanto qui di interesse, a seguito di quanto riportato e descritto nella nota Protocollo IA.2025.0011334 del 06/02/2025, il RUP propone l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto 3 alla costituenda società consortile -OMISSIS- avvenuta con Determinazione n. -OMISSIS- del 25/07/2025, in ottemperanza alla ordinanza N. 00310/2025 REG.PROV.COLL del TAR di Milano ” e pertanto ha determinato “ di annullare la Determinazione n. -OMISSIS- del 25/07/2024, con stretto riguardo al lotto 3 ” (doc. 14, p. 2); la seconda “ nota Protocollo IA.2025.0011334 del 06/02/2025 ” si limita, a sua volta, ad affermare che “ -OMISSIS-S.p.A. - -OMISSIS-s.r. l., seconda graduata al lotto 3, ha avanzato ricorso numero di registro generale -OMISSIS-del 2024, integrato da motivi aggiunti, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia - -OMISSIS-.
Il TAR Milano, con ordinanza N. -OMISSIS-/2025 REG.PROV.COLL., ha disposto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione del lotto 3 in favore della costituenda società consortile -OMISSIS-.
Si propone pertanto l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto 3 alla costituenda società consortile -OMISSIS-, in ottemperanza alla citata ordinanza ”.
42.4. Ne consegue che, al di là del nomen iuris “…. Conferma esclusione ”, come correttamente sostenuto dall’ATI ricorrente, l’esclusione dalla gara è stata disposta per la prima volta con il provvedimento n. -OMISSIS-dell’11 luglio 2025, tempestivamente impugnato con ricorso per motivi aggiunti proposto il 29 luglio 2025.
43. Nel merito, il primo, secondo e terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti sono fondati.
43.1. Possono essere esaminati congiuntamente i primi tre motivi in quanto strettamente connessi, con i quali -OMISSIS- deduce – sotto i diversi profili – gli assorbenti vizi di difetto di motivazione e di contraddittorio del provvedimento di esclusione.
43.2. Per la consolidata giurisprudenza, il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di inaffidabilità del concorrente, che ricorre nel caso di specie, richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale ( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 7 novembre 2022, n. 9719).
43.3. L'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016 disciplina le fattispecie del grave illecito professionale, sulle quali l'ANAC, come noto, ha adottato le Linee Guida n. 6, secondo cui: ‘ 6.1. L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) deve essere disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato'.
6.2 La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell’esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che: 1. le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo di assicurare che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità; 2. l’esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare; 3. l’esclusione sia disposta all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata. 6.3 Il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all’idoneità dell’azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull’interesse della stazione appaltante a contrattare con l’operatore economico interessato. 6.4 La valutazione dell’idoneità del comportamento a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente attiene all’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto. 6.5 Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi indicati ai precedenti punti 6.2, 6.3 e 6.4 ”.
43.4. La giurisprudenza rimette alla stazione appaltante la valutazione in ordine all'incidenza delle circostanze indicate dalla suddetta disposizione ai fini della configurabilità di una causa di esclusione, affinché essa operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione oggetto di affidamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5732; C.G.A.R.S. 19 luglio 2021, n. 720).
43.5. Inoltre, il Consiglio di Stato ha affermato che la stazione appaltante nella valutazione del grave illecito professionale “ è chiamata a svolgere un sillogismo giuridico complesso che si articola su due livelli, dalla cui integrazione discende la complessiva verifica del grave illecito professionale a effetto escludente: da un lato occorre che il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d'incrinare l'affidabilità e integrità dell'operatore nei rapporti con l'amministrazione; dall'altro, il fatto così qualificato va messo in relazione con il contratto oggetto dell'affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione di affidabilità e assenza d'integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata' (Cons. Stato, n. 489 del 2022 cit.).
La valutazione di affidabilità dell'operatore economico deve essere necessariamente apprezzata al lume della specifica procedura, dell'oggetto, delle condizioni e del luogo di esecuzione della commessa, pertanto è possibile che un medesimo episodio venga diversamente valutato a seconda del contesto di riferimento.
È stato altresì chiarito che ‘l'apprezzamento della ricorrenza del grave illecito professionale è connotato da un importante contenuto fiduciario, da intendersi nel senso che assume particolare rilevanza la condotta dell'operatore rispetto allo specifico contratto stipulando e alla posizione della singola stazione appaltante: l'amministrazione, nell'esercizio dell'ampio potere tecnico - discrezionale attribuitole dal Codice degli appalti pubblici, può utilizzare ogni tipo di elemento idoneo e mezzi adeguati a desumere l'affidabilità e l'integrità del concorrente, potendo evincere il compimento di gravi illeciti professionali da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata, dell'attività professionale dell'operatore economico di cui sia stata accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa (...), secondo un giudizio espresso non in chiave sanzionatoria, ma piuttosto fiduciaria' (Cons. Stato, n. 2801 del 2023; id. n. -OMISSIS- del 2023), potendo ben accadere che ‘due stazioni appaltanti, chiamate a valutare le medesime pregresse vicende professionali di uno stesso operatore economico, diano giudizi opposti, l'una dicendo affidabile quel che l'altra ritenga non affidabile, senza che si possa sol per questo dire l'uno o l'altro provvedimento viziato da eccesso di potere' (Cons. Stato, sez. V, 4 luglio 2022, n. 5569).
In definitiva, l'inaffidabilità escludente va rapportata al singolo, concreto, appalto di riferimento, e soprattutto deve essere condotta secondo un giudizio espresso in chiave ‘fiduciaria'.
All'interno di questa attività valutativa viene, quindi, in rilievo il principio della ‘fiducia' recentemente codificato dal d.lgs. n. 36 del 2023, ma immanente nel sistema (cfr. Cons. Stato n. 7571 del 2024, quindi applicabile anche alla fattispecie in esame disciplinata dal d.lgs. n. 50 del 2016), il quale è strettamente connesso al concetto di affidabilità dell'operatore economico.
La pubblica amministrazione deve potersi fidare del futuro contraente, tanto che l'art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023 oggi accorda piena autonomia decisionale ai funzionari pubblici, con il solo obbligo di svolgimento di una adeguata istruttoria e di redazione di una adeguata motivazione.
Una volta decretata la qualificazione negativa dell'operatore sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione.
La discrezionalità in ordine al giudizio di integrità dell'operatore economico è quindi ampia, essendo evidente che rinviene il proprio limite, nonché il parametro di giudizio della legittimità del relativo esercizio, nella previsione che la stazione appaltante dimostri la sussistenza del grave illecito professionale, idoneo a compromettere il rapporto fiduciario con l'operatore economico, avvalendosi di mezzi adeguati (Cons. Stato, sez. V, 30 maggio 2022, n. 4362) ” (Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2025, n. 3537).
44. Tutto ciò premesso, occorre ora richiamare il contenuto del provvedimento di esclusione, il quale nelle premesse afferma che:
(…)
j) con determinazione n. -OMISSIS- del 12/02/2025 …. è stata valutata, previa acquisizione della documentazione di cui al ricorso RG -OMISSIS-del 2024, la posizione di -OMISSIS- e per tale ragione è stata annullata la precedete aggiudicazione del lotto 3 ……;
k) la rivalutazione della posizione dell’operatore ha tenuto conto di quanto emerso nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano che con sentenza -OMISSIS-/2025 ha disposto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione del lotto 3 in favore della costituenda società consortile -OMISSIS- poiché dalla documentazione prodotta in causa e valutata dalla Stazione appaltante con determinazione n. -OMISSIS- del 12/02/2025 è emerso che l’ASP di -OMISSIS-, aveva affidato a -OMISSIS-, mediante trattativa privata, la fornitura di varie attrezzature e accessori necessarie ai reparti di terapia intensiva e sub intensiva dei poli ospedalieri cittadini per fronteggiare l’emergenza COVID-19, per un valore dell’offerta pari a € 1.516.427,50. In seguito, l’ASP, in relazione alla fornitura di varie attrezzature e accessori legati all’emergenza COVID-19”, ha disposto la risoluzione dell’affidamento disposto in favore di -OMISSIS- “per grave inadempimento contrattuale” consistente nella mancata fornitura dei ventilatori polmonari e per “violazione del termine essenziale e perentorio”;
l) con determinazione n. -OMISSIS- del 12/02/2025 si è quindi, preso atto dello stretto collegamento che vi era tra illecito civile relativo alla fornitura dell’ASP di -OMISSIS- e l’illecito penale che si era realizzato sempre nell’ambito di quella procedura, nonché la gravità della condotta dei soggetti coinvolti nel procedimento penale (in cui è coinvolto anche il Dirigente Generale dell’ASP di -OMISSIS- che aveva dato impulso alla procedura di acquisto), i fatti riferiti dalla ricorrente sono idonei a minare la fiducia della stazione appaltante verso l’operatore;
m) dette circostanze non erano state dichiarate dall’operatore impedendo al RUP di svolgere le proprie valutazioni sulla moralità e affidabilità dell’impresa, in relazione alla vicenda della fornitura dell’ASP di -OMISSIS- che va complessivamente considerata, anche sotto il profilo penalistico;
n) in merito a dette circostanza in giudizio -OMISSIS- hanno pienamente e ampiamente spiegato la propria posizione, atti che una volta acquisiti consentono di definire l’odierno procedimento avendo l’operatore, nel contraddittorio, esposto la propria posizione e ragioni giustificatrici;
o) per tali ragioni si è proceduto all’annullamento dell’aggiudicazione del lotto 3 alla costituenda società consortile -OMISSIS-….;
p) il Consiglio di Stato (Sez. III, n. 3829/2025) ha confermato, con diversa motivazione, che il rapporto contrattuale con la ASP -OMISSIS- costituisce un frammento civilisticamente rilevante di una complessiva vicenda patologica che presenta ulteriori aspetti che minano l’affidabilità dell’operatore;
q) come già rilevato dal TAR Milano, da ARIA con determinazione n. -OMISSIS- del 12/02/2025 e dal Consiglio di Stato la condotta inadempiente di -OMISSIS- sanzionata dalla ASP -OMISSIS- con la misura risolutoria è consistita nella mancata consegna entro il termine prescritto dei 31 ventilatori polmonari occorrenti alla committente al fine di implementare i posti nelle terapie intensive e subintensive nell’ambito del piano diretto a fronteggiare l’emergenza da Coronavirus, avendone l’affidataria della commessa consegnati solo 2, peraltro di qualità diversa ed inferiore rispetto a quella indicata nell’offerta, evidenzia delle carenze a cui si aggiunge anche il carattere non imprevedibile della dedotta impossibilità di reperire le attrezzature richieste e l’inosservanza del dovere del fornitore di verificare l’attitudine all’adempimento prima di assumere il relativo impegno contrattuale come accertato dal Tribunale di -OMISSIS-, Sezione specializzata in materia di imprese, definito con sentenza n. -OMISSIS- del 18 gennaio 2025;
r) il Consiglio di Stato, disattendendo le tesi difensive di -OMISSIS-, ha ritenuto rilevante l’ordinanza cautelare del GIP presso il Tribunale di -OMISSIS- che nel mese di dicembre del 2023, ha applicato ciò nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- del R.G.N.R., per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 353-bis c.p., in relazione alla condotta di turbativa della procedura negoziata, oltre che per quello di cui agli artt. 81 cpv e 356 c.p., in relazione alla sottoscrizione da parte della stessa dei verbali di collaudo con i quali attestava falsamente che le apparecchiature sanitarie consegnate alla ASP -OMISSIS- erano conformi per tipologia e caratteristiche a quelle offerte;
s) la determinazione n. -OMISSIS- del 12/02/2025 di rivalutazione non risulta tempestivamente impugnata;
t) in data 20 maggio 2025 con PEC, prot. ARIA n. IA.2025.0043610 -OMISSIS- ha chiesto una rivalutazione della propria posizione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato in merito ad elementi che però sono stati già valutati da ARIA con la determinazione n. -OMISSIS-/2025;
u) la sentenza -OMISSIS- della I Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano e la sentenza n. -OMISSIS- della III Sezione del Consiglio di Stato confermano la non affidabilità di -OMISSIS- quanto al lotto 3 oggetto di impugnativa ad opera di altri concorrenti;
v) ARIA, sulla base di tali sentenze di primo grado (n. -OMISSIS-/2025) e di secondo grado (n. -OMISSIS-) e atti prodotti nei relativi giudizi ha valutato la posizione di -OMISSIS---OMISSIS-con riferimento al lotto 3 e per quanto appreso annullato l’aggiudicazione precedentemente disposta;
w) Con nota Protocollo IA.2025.0058246 del 04/07/2025 il Responsabile Unico del Procedimento, premesso tutto quanto sopra riportato, ha confermato l’esclusione dell’operatore economico -OMISSIS- dal lotto 3 della procedura”.
45. Il Collegio, innanzitutto, osserva che la nota n. -OMISSIS-/2025 – come chiaramente provato dal testo riportato nel par. 42.3 a cui si rinvia - non dà atto dell’asserita rivalutazione da parte del seggio di gara delle vicende che questo T.A.R., con la sentenza n. -OMISSIS-, ha ritenuto gravi e, pertanto, astrattamente rilevanti ai fini della valutazione dell’affidabilità morale e professionale della ricorrente; né essa espone le ragioni che hanno condotto la stazione appaltante a ritenere quelle vicende incidenti negativamente sull’integrità e sull’affidabilità di -OMISSIS-, e ciò basta a ritenere la motivazione del provvedimento di esclusione non conforme ai parametri normativi e ai principi espressi dalla giurisprudenza sopra citati.
45.1. Non solo, la motivazione del provvedimento di esclusione richiama erroneamente la valutazione di inaffidabilità asseritamente contenuta nelle sentenze n. -OMISSIS-/2025 di questo Giudice e n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, le quali – a dire della stazione appaltante -“ confermano la non affidabilità di -OMISSIS- quanto al lotto 3 ” (lett. u).
45.2. Si tratta di un’affermazione del tutto errata e smentita dal contenuto delle citate sentenze, le quali si sono limitate ad indicare le fattispecie astrattamente rilevanti, anche dal punto di vista temporale ai sensi del comma 10- bis dell’art. 80, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016, ai fini della valutazione dell’affidabilità del concorrente, riservata in via esclusiva alla stazione appaltante, non potendo il Giudice di primo e secondo grado sconfinare in tale campo valutativo.
45.3. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha, in sintesi, disposto che l'Amministrazione avrebbe dovuto: a) riesaminare la risoluzione contrattuale disposta dalla ASP di -OMISSIS- e la connessa vicenda penale relativa alla posizione dell’ing. -OMISSIS-; d) valutare l’omissione dichiarativa; c) esaminare il procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale Penale di -OMISSIS- a carico del dr. -OMISSIS- e dr. -OMISSIS-; tutte condotte, queste, ritenute dal Consiglio di Stato astrattamente in grado di incrinare l’affidabilità e integrità dell'operatore nei rapporti con l'amministrazione, demandando però, in via esclusiva, alla stazione appaltante la verifica in concreto che tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione.
45.4. Nel caso di specie, dal provvedimento di esclusione non si ricavano le ragioni di continuità causale o di persistenza del disvalore del pregresso grave illecito professionale sulla gara de qua , “ anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa ” (lett. c- ter ) del comma 5 dell’art. 80, d.lgs. n. 50/2016); né esso indica le ragioni per le quali la stazione appaltante ha ritenuto inidonee le misure di self –cleaning adottate da -OMISSIS- a neutralizzare l’illecito ai fini della valutazione prognostica dell’affidabilità del concorrente.
46. Quanto al terzo motivo, con cui si lamenta la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, esso è fondato e va, pertanto, accolto.
46.1. È opinione consolidata in giurisprudenza quella secondo cui nell'ambito delle procedure di gara pubbliche l'illecito professionale non può essere mai fonte di esclusione automatica dalla gara, bensì soltanto di estromissione disposta a seguito di contraddittorio procedimentale in occasione del quale l'impresa accusata di illecito professionale è ammessa a provare di avere adottato efficaci misure di self cleaning (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2024, n. 3858).
46.2. Il Consiglio di Stato ha inoltre affermato che “ 8.1. Per principio generale, simili esclusioni debbono essere di regola precedute da un adeguato contraddittorio, tra stazione appaltante e impresa, affinché quest'ultima possa fornire adeguata dimostrazione di eventuali misure di self cleaning nel frattempo adottate sul piano tecnico ed organizzativo. Come rilevato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 30settembre 2020, n. 5732), la normativa di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (commi 7 ed 8) prevede in estrema sintesi che:
"a) le Stazioni Appaltanti possono procedere all'esclusione di un concorrente unicamente dopo che le stesse dimostrano, con mezzi adeguati, che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, vietando qualsiasi automatismo all'esclusione dalle procedure di gara;
b) il concorrente che si trova in una delle ipotesi di esclusione, deve essere messo nelle condizioni di fornire la prova di aver adottato tutte le misure contestate, dimostrando la sua affidabilità per non essere escluso dalla gara (principio di proporzionalità)"……"L'onere del contraddittorio - oltre ad esser stato introdotto normativamente - è stato anche ribadito e procedimentalizzato dall'ANAC nel paragrafo VI delle Linee Guida n. 6-2017, ove è stato previsto che "l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), deve essere disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato". Ed ancora si evidenzia che: "La ratio di tali disposizioni è da ricercare nella volontà del legislatore di consentire ad un operatore economico, che ha subìto una risoluzione contrattuale ma che ha successivamente posto rimedio, di partecipare ad altre procedure d'appalto, previa valutazione da parte della stazione appaltante. Gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni di esclusione devono avere la possibilità di chiedere che siano esaminate tutte le misure dagli stessi adottati (quali ad es: riguardanti la rottura di tutti i rapporti con le persone o con le organizzazioni coinvolte nel comportamento scorretto, in misure adeguate per la riorganizzazione del personale, nell'attuazione di sistemi di rendicontazione e controllo, nella creazione di una struttura di audit interno per verificare la conformità e nell'adozione di norme interne di responsabilità e di risarcimento)per garantire l'osservanza degli obblighi imposti e ad impedire efficacemente che tali comportamenti scorretti si verifichino di nuovo, al fine di valutare se tali misure offrano garanzie sufficienti e, in caso positivo, la loro ammissione alla procedura d'appalto. Diversamente opinando, detti operatori economici non potrebbero mai più partecipare ad una procedura di gara, anche nel caso in cui avessero rimediato ai loro eventuali errori, con l'ovvia conseguenza che gli stessi sarebbero costretti a chiudere le rispettive attività ed avviare le procedure di liquidazione e/o fallimento " (Consiglio di Stato, sez. V, 1°luglio 2025, n. 5679; id. sez., 29 aprile 2024, n. 3858).
46.3. Nella fattispecie in esame, per espressa ammissione della stazione appaltante, sono stati acquisiti gli atti versati in giudizio da -OMISSIS-, “ atti che una volta acquisiti consentono di definire l’odierno procedimento avendo l’operatore, nel contraddittorio, esposto la propria posizione e ragioni giustificatrice ” (lett. n).
46.4. Orbene, è palese la violazione del principio del contraddittorio procedimentale, dal momento che, come condivisibilmente affermato dall’ATI ricorrente, gli atti difensivi versati in giudizio dalla parte hanno oggetto e finalità diverse dalle osservazioni da rendere in sede procedimentale, che rispondono a specifiche contestazioni rese dalla stazione appaltante. I primi riguardano le condotte pregresse, valutate dal Giudice, in astratto, nella loro qualificazione oggettiva di comportamenti in grado d'incrinare l'affidabilità e integrità dell'operatore nei rapporti con l'amministrazione; in sede procedimentale, invece, la stazione appaltante è chiamata a mettere in relazione i fatti così qualificati con il contratto oggetto dell'affidamento, cioè essa deve valutare l’idoneità del pregresso illecito professionale a compromettere la fiducia e l’affidabilità del concorrente nella specifica procedura di gara de qua .
46.5. Infine, il Collegio rileva che la censura formulata con il quarto motivo di ricorso per motivi aggiunti, relativa alle notizie di stampa su un procedimento penale pendente a carico di -OMISSIS-, è stata esaminata da questo T.A.R. con la sentenza n. -OMISSIS- del 3 novembre 2025 (p. 7 in diritto), allo stato non impugnata, pronunciata nel ricorso R.G. n. -OMISSIS-, proposto dalla MTE, che ha ritenuto non inficianti la procedura di gara gli eventi successivi all’aggiudicazione del contratto e considerato altresì come, “ per indirizzo consolidato, nessun rilievo possono avere le sole notizie di stampa nel giudizio sui requisiti di moralità delle imprese concorrenti a gare per l’affidamento di contratti pubblici ”.
47. Concludendo, il ricorso per motivi aggiunti al ricorso principale è fondato nei termini di cui in motivazione e va, pertanto, annullato il provvedimento di esclusione.
48. Ne consegue che l’annullamento del provvedimento di esclusione, quale atto presupposto dello scorrimento della graduatoria, travolge il consequenziale provvedimento di aggiudicazione a favore del RTI -OMISSIS-.
49. Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, giacché gli atti con esso impugnati sono stati sostituiti da quelli contestati con il ricorso per motivi aggiunti.
50. Il ricorso incidentale, con il quale è stata contestata l’ammissione alla gara dell’ATI -OMISSIS-, è improcedibile in quanto subordinato al ricorso principale dichiarato improcedibile. Parimenti, i motivi aggiunti al ricorso incidentale, con i quali è impugnata la DD 576/2025 per ragioni differenti da quelle oggetto di censura nei motivi aggiunti al ricorso principale, diventano improcedibili a seguito dell’annullamento del provvedimento contestato, per quanto detto ai punti che precedono.
51. Quanto alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, la recente sentenza n. 4385 del 22 maggio 2025, sez. III, del Consiglio di Stato ha chiarito che l’annullamento (giurisdizionale) dell’aggiudicazione comporta inefficacia del contratto.
52. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore dell’ATI -OMISSIS-, mentre possono essere compensate nei confronti delle altre parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti,
a) accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti con esso impugnati;
b) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
c) dichiara improcedibile il ricorso incidentale e il ricorso per motivi aggiunti al ricorso incidentale;
d) dichiara inefficace il contratto, ove medio tempore stipulato.
Condanna l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti s.p.a. (-OMISSIS-) alla refusione delle spese di lite a favore dell’ATI -OMISSIS-, che liquida in € 10.000,00 (diecimila/00), oltre accessori di legge e restituzione dei contributi unificati versati. Compensa le spese con le altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT CI, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
LE Di LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di LO | NT CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.