Articolo 11 ter della Legge 22 febbraio 2000, n. 28
Articolo 11 bisArticolo 11 quater
Versione
19 novembre 2003
Art. 11-ter. (( (Definizioni) )) (( 1. Ai fini del presente Capo si intende:
a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale; b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca; c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra piu' opinioni, anche se conseguito nel corso di piu' trasmissioni. ))
Entrata in vigore il 19 novembre 2003