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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5201/2023
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Di Simone presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere alla via Albana n. 72
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Davide Catalano unitamente al quale elett. dom. in Caserta alla via Arena, Loc. San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.08.2023 la ricorrente in epigrafe esponeva che, con CP_ provvedimento del 31.08.2022, l' comunicava di aver proceduto alla revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, in precedenza riconosciuto su domanda del 01.03.2021, fondando il provvedimento sulla seguente motivazione: “mancanza del requisito di residenza (art. 2, co. 1, a),
2), l. 26/2019 – non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”; che, con successiva nota del
27.06.2023, l'ente previdenziale richiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da aprile 2021 a luglio 2022 per un importo complessivo di euro 7905,30.
Affermata la illegittimità dell'operato dell' per infondatezza della pretesa, evidenziata la CP_1 sussistenza di tutti i presupposti normativamente previsti ai fini del riconoscimento del beneficio oggetto di revoca, l'istante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo l'accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall' con condanna dell'ente CP_1 previdenziale alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute a tale titolo. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
Occorre brevemente richiamare la normativa di riferimento.
Il Reddito di Cittadinanza, introdotto con D.L. n. 4/2019, è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, erogato ai nuclei che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultino in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
L'art. 1, in particolare, dispone: “1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro
a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili…”.
L'art. 2 individua i beneficiari sulla base di requisiti anagrafici, sociali e reddituali, prevedendo, per quanto qui di interesse, al comma 1, lett. a), n. 2, che “a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: […] 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Su tale norma è di recente intervenuta la Corte Costituzionale la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. n. 4/2019 (conv. con modif. in L. n. 26/2019), nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
In particolare, la Corte afferma che “Il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo, il cui progetto di inclusione non guarda al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta, ponendosi in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta, prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. La ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile in riferimento al termine di cinque anni, che è quello assunto dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, che si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale” (Corte
Costituzionale, n. 31 del 20.03.2025).
Il requisito della residenza protratta per cinque anni deve intendersi, inoltre, riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendosi all'interessato di fornire la relativa prova anche in assenza di tale iscrizione, atteso che l'attestazione risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza, superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro consentiti dall'ordinamento. Si tratta di elementi di riscontro che attestano la regolare presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell' documenti medici, scolastici o CP_1 contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno, ecc..” (cfr. Tribunale di Torino, sentenza del 14.7.2022).
Il requisito della residenza va quindi inteso in senso sostanziale, potendo gli interessati fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l'effettività di tale residenza, anche se non risultante dai registri anagrafici, in linea con i principi comunitari che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità (art 45 TFUE, art 14 CEDU, art 21 CDFUE;
cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 27.9.2022).
Tanto premesso, rileva il giudicante come parte attrice abbia comprovato, mediante il deposito di copiosa documentazione (cfr. estratto conto previdenziale, certificato di frequenza scolastica, certificato attribuzione codice fiscale, contratto di soggiorno) la sua effettiva presenza sul territorio italiano per almeno dieci anni.
In ogni caso, alla luce del recente intervento della Consulta, non può revocarsi in dubbio il possesso del requisito della residenza sul territorio italiano per almeno un quinquennio, costituendo circostanza pacifica tra le parti (nonché emergente dal certificato storico di residenza in atti) che la ricorrente risieda in Italia a far data dal 17.09.2012.
Alla luce delle considerazioni svolte, il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza del
31.08.2022 nonché quello successivo del 27.06.2023, avente ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme a tale titolo percepite dalla ricorrente per il periodo da aprile 2021 a luglio 2022, devono dichiararsi illegittimi.
Conseguentemente, va dichiarato che la parte ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo CP_ richiesto dall' pari ad € 7905,30 e l'ente convenuto, va, dunque, condannato alla restituzione degli importi nelle more eventualmente trattenuti a tale titolo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, adeguate alla natura ed al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme oggetto della richiesta contenuta nella comunicazione del 27.06.2023 e, per l'effetto, CP_ condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo;
c) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2100,00 oltre spese generali, CP_1
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5201/2023
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Di Simone presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere alla via Albana n. 72
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Davide Catalano unitamente al quale elett. dom. in Caserta alla via Arena, Loc. San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.08.2023 la ricorrente in epigrafe esponeva che, con CP_ provvedimento del 31.08.2022, l' comunicava di aver proceduto alla revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, in precedenza riconosciuto su domanda del 01.03.2021, fondando il provvedimento sulla seguente motivazione: “mancanza del requisito di residenza (art. 2, co. 1, a),
2), l. 26/2019 – non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”; che, con successiva nota del
27.06.2023, l'ente previdenziale richiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da aprile 2021 a luglio 2022 per un importo complessivo di euro 7905,30.
Affermata la illegittimità dell'operato dell' per infondatezza della pretesa, evidenziata la CP_1 sussistenza di tutti i presupposti normativamente previsti ai fini del riconoscimento del beneficio oggetto di revoca, l'istante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo l'accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall' con condanna dell'ente CP_1 previdenziale alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute a tale titolo. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi di seguito esposti.
Occorre brevemente richiamare la normativa di riferimento.
Il Reddito di Cittadinanza, introdotto con D.L. n. 4/2019, è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, erogato ai nuclei che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultino in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
L'art. 1, in particolare, dispone: “1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro
a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili…”.
L'art. 2 individua i beneficiari sulla base di requisiti anagrafici, sociali e reddituali, prevedendo, per quanto qui di interesse, al comma 1, lett. a), n. 2, che “a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: […] 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Su tale norma è di recente intervenuta la Corte Costituzionale la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. n. 4/2019 (conv. con modif. in L. n. 26/2019), nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
In particolare, la Corte afferma che “Il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo, il cui progetto di inclusione non guarda al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta, ponendosi in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta, prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi. La ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile in riferimento al termine di cinque anni, che è quello assunto dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, che si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale” (Corte
Costituzionale, n. 31 del 20.03.2025).
Il requisito della residenza protratta per cinque anni deve intendersi, inoltre, riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendosi all'interessato di fornire la relativa prova anche in assenza di tale iscrizione, atteso che l'attestazione risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza, superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro consentiti dall'ordinamento. Si tratta di elementi di riscontro che attestano la regolare presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell' documenti medici, scolastici o CP_1 contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno, ecc..” (cfr. Tribunale di Torino, sentenza del 14.7.2022).
Il requisito della residenza va quindi inteso in senso sostanziale, potendo gli interessati fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l'effettività di tale residenza, anche se non risultante dai registri anagrafici, in linea con i principi comunitari che vietano qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità (art 45 TFUE, art 14 CEDU, art 21 CDFUE;
cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 27.9.2022).
Tanto premesso, rileva il giudicante come parte attrice abbia comprovato, mediante il deposito di copiosa documentazione (cfr. estratto conto previdenziale, certificato di frequenza scolastica, certificato attribuzione codice fiscale, contratto di soggiorno) la sua effettiva presenza sul territorio italiano per almeno dieci anni.
In ogni caso, alla luce del recente intervento della Consulta, non può revocarsi in dubbio il possesso del requisito della residenza sul territorio italiano per almeno un quinquennio, costituendo circostanza pacifica tra le parti (nonché emergente dal certificato storico di residenza in atti) che la ricorrente risieda in Italia a far data dal 17.09.2012.
Alla luce delle considerazioni svolte, il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza del
31.08.2022 nonché quello successivo del 27.06.2023, avente ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme a tale titolo percepite dalla ricorrente per il periodo da aprile 2021 a luglio 2022, devono dichiararsi illegittimi.
Conseguentemente, va dichiarato che la parte ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo CP_ richiesto dall' pari ad € 7905,30 e l'ente convenuto, va, dunque, condannato alla restituzione degli importi nelle more eventualmente trattenuti a tale titolo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, adeguate alla natura ed al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme oggetto della richiesta contenuta nella comunicazione del 27.06.2023 e, per l'effetto, CP_ condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo;
c) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2100,00 oltre spese generali, CP_1
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni