Legge 19 agosto 2016, n. 167

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  • 1Urbanistica e appalti (3/2024)
    Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 19 agosto 2024

  • 2Modificata l’aggravante di negazionismo e inserito l’art. 3 c.
    Alessandra Galluccio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Segnaliamo ai nostri lettori l'entrata in vigore, lo scorso 12 dicembre 2017, della legge europea 2017 (l. 20 novembre 2016, n. 167, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”), che introduce, tra l'altro, rilevanti novità in materia penalistica. Più in particolare, l'art. 5 della legge in questione reca «disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ad espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale», onde meglio conformarsi alle indicazioni ricevute in tal senso della Commissione europea tramite l'EU Pilot 8184/15/JUST. Nell'ambito della procedura …

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  • 3Forma dell’atto di riassunzione di un precedente giudizio e sinteticità degli atti nel processo amministrativo (Nota a Cons. giust. amm. Regione Sicilia, 3 marzo…
    Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Ilaria Genuessi Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Il richiamo nella pronuncia alla riassunzione di un precedente giudizio: cenni al fenomeno della translatio iudicii. – 3. Forma dell'atto di riassunzione e principio di sinteticità in ambito processuale amministrativo nelle previsioni ante Codice del processo amministrativo. – 4. Sinteticità e limiti dimensionali degli atti processuali di parte nelle previsioni normative vigenti: l'art. 13-ter All. II c.p.a. e il d.P.C.S. 167/2016. – 5. Il decreto in esame nel quadro delle pronunce giurisprudenziali sul punto. – 6. L'assenza di un'applicazione sistematica da parte della giurisprudenza delle conseguenze delle condotte difformi …

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  • 4Vittime di reati violenti: la normativa italiana contrasta con il Diritto UE
    Avv. Mario Pavone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 15 novembre 2024

  • 5Forma dell’atto di riassunzione di un precedente giudizio e sinteticità degli atti nel processo amministrativo (Nota a Cons. giust. amm. Regione Sicilia, 3 marzo…
    Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Ilaria Genuessi Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Il richiamo nella pronuncia alla riassunzione di un precedente giudizio: cenni al fenomeno della translatio iudicii. – 3. Forma dell'atto di riassunzione e principio di sinteticità in ambito processuale amministrativo nelle previsioni ante Codice del processo amministrativo. – 4. Sinteticità e limiti dimensionali degli atti processuali di parte nelle previsioni normative vigenti: l'art. 13-ter All. II c.p.a. e il d.P.C.S. 167/2016. – 5. Il decreto in esame nel quadro delle pronunce giurisprudenziali sul punto. – 6. L'assenza di un'applicazione sistematica da parte della giurisprudenza delle conseguenze delle condotte difformi …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/06/2024, n. 5626
    Provvedimento: Pubblicato il 26/06/2024 N. 05626/2024REG.PROV.COLL. N. 00263/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 263 del 2024, proposto da IR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9257738F10, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex …
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    • sospensione del giudizio·
    • inammissibilità ricorso·
    • accesso agli atti·
    • pregiudizialità-dipendenza·
    • silenzio-diniego·
    • verifica anomalia offerta·
    • giurisdizione amministrativa·
    • superamento limiti dimensionali·
    • principio di immodificabilità offerta·
    • effetto espansivo esterno del giudicato

  • 2Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 677
    Provvedimento: Pubblicato il 27/01/2026 N. 00677/2026REG.PROV.COLL. N. 07636/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7636 del 2025, proposto dalla TH S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B05A4B0345, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro - l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa …
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    • art. 27 reg. UE 745/2017·
    • requisiti minimi obbligatori·
    • sanzione pecuniaria art. 13-ter c.p.a.·
    • art. 73 c.p.a.·
    • discrezionalità amministrativa·
    • principio di equivalenza·
    • revoca procedura gara·
    • art. 3 d.m. 21/12/2009·
    • art. 4 d.p.c.s. 22/12/2016 n. 167·
    • legittimo affidamento·
    • art. 21-quinquies l. 241/1990·
    • art. 98 d.lgs. 36/2023·
    • art. 104 c.p.a.·
    • legittimazione passiva AREU·
    • art. 24 disciplinare di gara

  • 3TAR Roma, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 6517
    Provvedimento: Pubblicato il 10/04/2026 N. 06517/2026 REG.PROV.COLL. N. 15888/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15888 del 2025, proposto da: -OMISSIS-S.p.A., in proprio e quale Capogruppo Mandataria di costituendo r.t.i. con-OMISSIS-S.p.A. -OMISSIS- S.r.l; -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.r.l.; -OMISSIS-S.r.l. e -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Marini, Valentina Carucci, Esper Tedeschi, con domicilio …
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    • art. 17.1·
    • art. 444 c.p.p.·
    • art. 54 comma 4 lett. a·
    • art. 6·
    • art. 97·
    • art. 318 c.p.·
    • art. 18 direttiva UE 2014/24·
    • art. 7 Dpcs n.167/2016·
    • art. 3.4·
    • art. 32 comma 5·
    • art. 7.2·
    • art. 80·
    • art. 95·
    • art. 2.1·
    • art. 4

  • 4TAR Torino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 198
    Provvedimento: Pubblicato il 04/02/2026 N. 00198/2026 REG.PROV.COLL. N. 00883/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 883 del 2021, proposto da Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Piemonte, in persona del Presidente pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenia Salsotto, con …
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    • art. 143 R.D. 1775/1933·
    • Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche·
    • difetto di giurisdizione·
    • rapporto di fine concessione·
    • contributo unificato·
    • acque pubbliche·
    • giurisdizione amministrativa·
    • interessi legittimi·
    • principio di incidenza·
    • spese di giudizio·
    • art. 13-ter c.p.a.

  • 5TAR Napoli, sez. IV, sentenza 21/10/2025, n. 6842
    Provvedimento: Pubblicato il 21/10/2025 N. 06842/2025 REG.PROV.COLL. N. 05947/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5947 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello …
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    • dimensionamento scolastico·
    • ne bis in idem·
    • principio di economicità·
    • principio di trasparenza·
    • discrezionalità amministrativa·
    • silenzio rifiuto·
    • aggiornamenti annuali contingente·
    • principio di efficacia·
    • art. 117 c.p.a.·
    • principio di imparzialità
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Versioni del testo

  • Art. 1.


    Finalita'

    1. La presente legge ha la finalita' di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, ((delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale,)) attraverso l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) degli screening neonatali obbligatori, da effettuare su tutti i nati a seguito di parti effettuati in strutture ospedaliere o a domicilio, per consentire diagnosi precoci e un tempestivo trattamento delle patologie.
  • Art. 2. Ambito di applicazione 1. Gli accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali obbligatori di cui all'articolo 1 sono effettuati per le malattie metaboliche ereditarie ((, per le malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite severe e per le malattie da accumulo lisosomiale)) per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in eta' neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico.
  • Art. 3. Centro di coordinamento sugli screening neonatali 1. Al fine di favorire la massima uniformita' nell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale e' istituito presso l'Istituto superiore di sanita' il Centro di coordinamento sugli screening neonatali.
    2. Il Centro di cui al comma 1 e' composto da:
    a) il direttore generale dell'Istituto superiore di sanita', con funzioni di coordinatore;
    b) tre membri designati dall'Istituto superiore di sanita', dei quali almeno uno con esperienza medico-scientifica specifica in materia;
    c) tre membri delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti affetti dalle patologie di cui alla presente legge e dei loro familiari;
    d) un rappresentante del Ministero della salute;
    e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
    3. Ai componenti del Centro di cui al comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
    4. Al Centro di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti compiti:
    a) monitorare e promuovere la massima uniformita' di applicazione degli screening neonatali sul territorio nazionale;
    b) collaborare con le regioni per la diffusione delle migliori pratiche in tema di screening neonatale;
    c) individuare standard comuni per la realizzazione degli screening neonatali;
    d) definire le dimensioni del bacino d'utenza di ciascun centro di screening di riferimento per la regione al fine di accorpare, se necessario, aree geografiche contigue;
    e) fornire informazioni codificate e standardizzate ai servizi territoriali per l'assistenza alle famiglie dei neonati sui rischi derivanti dalle patologie metaboliche ereditarie, ((dalle patologie neuromuscolari su base genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da accumulo lisosomiale,)) nonche' sui benefici conseguibili attraverso l'attivita' di screening, offrendo anche informazioni sulla terapia e sulle migliori cure disponibili per la specifica malattia metabolica ((e genetica)) ;
    f) stabilire, per le finalita' di cui alle lettere a) e d), le modalita' di raccolta dei campioni di sangue nonche' di consegna dei medesimi, entro quarantotto ore dal prelievo, presso i centri di screening di riferimento per la regione;
    g) istituire un archivio centralizzato sugli esiti degli screening neonatali al fine di rendere disponibili dati per una verifica dell'efficacia, anche in termini di costo, dei percorsi intrapresi.
    5. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.