Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 settembre 2016 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2022 |
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- 1. Modificata l’aggravante di negazionismo e inserito l’art. 3 c.Alessandra Galluccio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Segnaliamo ai nostri lettori l'entrata in vigore, lo scorso 12 dicembre 2017, della legge europea 2017 (l. 20 novembre 2016, n. 167, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”), che introduce, tra l'altro, rilevanti novità in materia penalistica. Più in particolare, l'art. 5 della legge in questione reca «disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ad espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale», onde meglio conformarsi alle indicazioni ricevute in tal senso della Commissione europea tramite l'EU Pilot 8184/15/JUST. Nell'ambito della procedura …
Leggi di più… - 2. Forma dell’atto di riassunzione di un precedente giudizio e sinteticità degli atti nel processo amministrativo (Nota a Cons. giust. amm. Regione Sicilia, 3 marzo…Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Ilaria Genuessi Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Il richiamo nella pronuncia alla riassunzione di un precedente giudizio: cenni al fenomeno della translatio iudicii. – 3. Forma dell'atto di riassunzione e principio di sinteticità in ambito processuale amministrativo nelle previsioni ante Codice del processo amministrativo. – 4. Sinteticità e limiti dimensionali degli atti processuali di parte nelle previsioni normative vigenti: l'art. 13-ter All. II c.p.a. e il d.P.C.S. 167/2016. – 5. Il decreto in esame nel quadro delle pronunce giurisprudenziali sul punto. – 6. L'assenza di un'applicazione sistematica da parte della giurisprudenza delle conseguenze delle condotte difformi …
Leggi di più… - 3. Forma dell’atto di riassunzione di un precedente giudizio e sinteticità degli atti nel processo amministrativo (Nota a Cons. giust. amm. Regione Sicilia, 3 marzo…Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Ilaria Genuessi Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Il richiamo nella pronuncia alla riassunzione di un precedente giudizio: cenni al fenomeno della translatio iudicii. – 3. Forma dell'atto di riassunzione e principio di sinteticità in ambito processuale amministrativo nelle previsioni ante Codice del processo amministrativo. – 4. Sinteticità e limiti dimensionali degli atti processuali di parte nelle previsioni normative vigenti: l'art. 13-ter All. II c.p.a. e il d.P.C.S. 167/2016. – 5. Il decreto in esame nel quadro delle pronunce giurisprudenziali sul punto. – 6. L'assenza di un'applicazione sistematica da parte della giurisprudenza delle conseguenze delle condotte difformi …
Leggi di più… - 4. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 5. Requisiti dimensionali degli atti processuali e jus superveniensAntonio Cassatella · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Lo jus superveniens in materia di requisiti dimensionali degli atti di parte: una soluzione pragmatica, ma dubbia(nota a Cons. Stato, Ad. Plen., 13 marzo 2025, n. 3). di Antonio Cassatella Sommario: 1. La questione. 2. Sull'applicazione del tempus regit actum agli atti del processo. 3. Sulla natura delle misure previste dal vigente art. 13 ter, comma 5, n. att. c.p.a. 4. Sul passaggio in decisione della controversia come momento rilevante ai fini dell'applicazione dello jus superveniens. 5. Per una legislazione consapevole. 1. La questione Nella sentenza che si commenta l'Adunanza Plenaria ha affrontato il tema dell'efficacia temporale del nuovo art. 13 ter, comma 5, n. att. c.p.a. …
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Giurisprudenza • +500
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- 2. TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 116Provvedimento: N. 00445/2024 REG.RIC. Pubblicato il 04/02/2026 N. 00116 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00445/2024 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 445 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da ED s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e …Leggi di più...
- art. 29-nonies d.lgs. 152/2006·
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- 3. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 21/10/2025, n. 6842Provvedimento: Pubblicato il 21/10/2025 N. 06842/2025 REG.PROV.COLL. N. 05947/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5947 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello …Leggi di più...
- dimensionamento scolastico·
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- 4. TAR Roma, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 6517Provvedimento: Pubblicato il 10/04/2026 N. 06517/2026 REG.PROV.COLL. N. 15888/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15888 del 2025, proposto da: -OMISSIS-S.p.A., in proprio e quale Capogruppo Mandataria di costituendo r.t.i. con-OMISSIS-S.p.A. -OMISSIS- S.r.l; -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.r.l.; -OMISSIS-S.r.l. e -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Marini, Valentina Carucci, Esper Tedeschi, con domicilio …Leggi di più...
- art. 17.1·
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- 5. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 20/01/2025, n. 1028Provvedimento: Pubblicato il 20/01/2025 N. 01028/2025 REG.PROV.COLL. N. 01447/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da SO ER S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Mari, Anna Maria Desidera' ed Eugenio Bettella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Gse-Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge ha la finalita' di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, ((delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale,)) attraverso l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) degli screening neonatali obbligatori, da effettuare su tutti i nati a seguito di parti effettuati in strutture ospedaliere o a domicilio, per consentire diagnosi precoci e un tempestivo trattamento delle patologie. - Art. 2. Ambito di applicazione 1. Gli accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali obbligatori di cui all'articolo 1 sono effettuati per le malattie metaboliche ereditarie ((, per le malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite severe e per le malattie da accumulo lisosomiale)) per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in eta' neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico.
- Art. 3. Centro di coordinamento sugli screening neonatali 1. Al fine di favorire la massima uniformita' nell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale e' istituito presso l'Istituto superiore di sanita' il Centro di coordinamento sugli screening neonatali.
2. Il Centro di cui al comma 1 e' composto da:
a) il direttore generale dell'Istituto superiore di sanita', con funzioni di coordinatore;
b) tre membri designati dall'Istituto superiore di sanita', dei quali almeno uno con esperienza medico-scientifica specifica in materia;
c) tre membri delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti affetti dalle patologie di cui alla presente legge e dei loro familiari;
d) un rappresentante del Ministero della salute;
e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Ai componenti del Centro di cui al comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Al Centro di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare e promuovere la massima uniformita' di applicazione degli screening neonatali sul territorio nazionale;
b) collaborare con le regioni per la diffusione delle migliori pratiche in tema di screening neonatale;
c) individuare standard comuni per la realizzazione degli screening neonatali;
d) definire le dimensioni del bacino d'utenza di ciascun centro di screening di riferimento per la regione al fine di accorpare, se necessario, aree geografiche contigue;
e) fornire informazioni codificate e standardizzate ai servizi territoriali per l'assistenza alle famiglie dei neonati sui rischi derivanti dalle patologie metaboliche ereditarie, ((dalle patologie neuromuscolari su base genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da accumulo lisosomiale,)) nonche' sui benefici conseguibili attraverso l'attivita' di screening, offrendo anche informazioni sulla terapia e sulle migliori cure disponibili per la specifica malattia metabolica ((e genetica)) ;
f) stabilire, per le finalita' di cui alle lettere a) e d), le modalita' di raccolta dei campioni di sangue nonche' di consegna dei medesimi, entro quarantotto ore dal prelievo, presso i centri di screening di riferimento per la regione;
g) istituire un archivio centralizzato sugli esiti degli screening neonatali al fine di rendere disponibili dati per una verifica dell'efficacia, anche in termini di costo, dei percorsi intrapresi.
5. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.