Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/06/2025, n. 12220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12220 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12220/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01499/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Leardini, Gianfranco Perulli, Luca Andretto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianfranco Perulli in Venezia-Mestre, via Torino 186;
contro
Banca d’IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Adriana Frisullo, Luigi Sciotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Bper Banca S.p.A., non costituita in giudizio;
per la richiesta di indennizzo ex art. 89, D.Lgs. n. 180/2015, in misura pari al valore nominale (€ 426.000,00) dei titoli obbligazionari di cui il ricorrente era titolare e di cui l’autorità resistente ha disposto la riduzione integrale con provvedimento del 21.11.2015, originariamente formulata via p.e.c. il 16.09.2016, rimasta priva di riscontro e tempestivamente reiterata davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, dichiaratasi priva di giurisdizione con sentenza passata in giudicato il 28.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca d’IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno ricorrente acquista il 22 dicembre 2006 dalla Cassa di Risparmio di Ferrara (Carife) obbligazioni subordinate per un valore nominale di 1.065.000 euro e, in pari data, con contratto di pegno le costituisce in garanzia per un mutuo erogato dalla stessa Carife a favore della società che gestisce la farmacia di sua figlia, mutuo del quale è anche fideiussore.
2. Nel 2012 la società che gestisce la farmacia e il ricorrente chiedono a Carife di destinare le rate di rimborso periodico delle obbligazioni e le cedole di interessi a defalco delle rate del mutuo.
3. In risposta al diniego di Carife, la farmacia sospende il pagamento delle rate del contratto di mutuo, che viene risolto dalla banca con richiesta di restituzione dell’intera somma rimanente data a prestito, ragione per cui la farmacia e il ricorrente adiscono il Tribunale di Ferrara.
4. Nel frattempo viene avviata la procedura di risoluzione di Carife ai sensi del D.Lgs. 180/2015, che si conclude con l’azzeramento delle obbligazioni subordinate date in pegno per l’importo di euro 426.000 (docc. 12 e 19 prodotti dal ricorrente).
5. Il Tribunale di Ferrara rigetta la domanda della farmacia e del ricorrente e contro tale pronuncia viene proposto appello, nella cui pendenza la parte attorea giunge a una transazione con Nuova Carife, subentrata nelle more a Carife.
6. Il contenuto dell’accordo transattivo (doc. 13 prod. ric.) può essere così riassunto nei punti di interesse:
6.1. ripristino dell’efficacia del mutuo;
6.2. parziale compensazione tra il credito di nuova Carife relativo alle rate di rimborso di mutuo scadute;
6.3. “ mantenimento del pacchetto delle garanzie, con la sola esclusione del pegno in favore della Banca sulle obbligazioni subordinate e sul saldo attivo del conto vincolato, per sopravvenuta estinzione del relativo oggetto ”.
7. Nel 2016 viene avviato in sede stragiudiziale il contenzioso con la Banca d’IA per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 180/2015 in misura pari al valore nominale delle obbligazioni oggetto di riduzione integrale. Alla base della pretesa avanzata si colloca la tesi secondo cui la risoluzione della banca avrebbe comportato un trattamento peggiore per l’interessato mentre, in caso di liquidazione coatta amministrativa, gli sarebbe stato possibile opporre il credito derivante dalle obbligazioni subordinate in parziale compensazione con il proprio debito quale fideiussore della farmacia, al fine di ridurre l’esposizione debitoria.
8. Il Sig. -OMISSIS-propone dapprima istanza di mediazione dinanzi alla Camera mantovana di mediazione e conciliazione. La Banca d’IA non aderisce al procedimento e, pertanto, viene dato atto dell’esito negativo dello stesso.
9. Il Sig. -OMISSIS-si rivolge quindi al Tribunale di Mantova, che dichiara il proprio difetto di giurisdizione (doc. 26 prod. ric.), confermato dalla Corte d’Appello di Brescia (doc. 29 prod. ric.).
10. Il giudizio viene riassunto dall’odierno ricorrente dinanzi a questo Tar, contestando il mancato riconoscimento dell’indennizzo su tali basi:
I. il parere dell’esperto “terzo” sull’equivalenza di effetti della risoluzione rispetto alla liquidazione coatta amministrativa avrebbe natura ricognitiva del diritto all’indennizzo; ove si ritenesse invece la natura costitutiva del parere, restando quindi preclusa la prova del pregiudizio concretamente subito, l’art. 88 del D.Lgs. 150/2015 contrasterebbe con l’art. 34, par. 1, lett. g), l’art. 73, lett. b), e l’art. 75, della Direttiva UE n. 2014/59, dovendosi quindi disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia;
II. opererebbe la compensazione al fine di evitare che il soggetto, che sia allo stesso tempo debitore (in virtù della fideiussione) e creditore (in base alle obbligazioni subordinate) del fallito, una volta chiamato a pagare quanto dovuto, rischi di perdere il controcredito a causa delle regole della concorsualità;
III. la compensazione non sarebbe impedita dalle previsioni contrattuali, in quanto il ricorrente non ha sottoscritto alcun documento che riportasse la clausola di subordinazione contenuta nel Regolamento del prestito obbligazionario; inoltre, tale clausola sarebbe nulla anche ove fosse stata sottoscritta poiché vessatoria nei confronti dell’odierno ricorrente, quale consumatore. Inoltre, qualora si ritenga che il ricorrente non abbia fatto valere la compensazione in data antecedente alla risoluzione della banca, viene prefigurata la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3, degli artt. 11 e 117, comma 1, nonché degli artt. 76 e 77 Cost. con riguardo all’art. 83, comma 3-bis, del TUB, in quanto limiterebbe il principio del “ non creditor worse off ”.
11. Al deposito di documenti da parte dell’Amministrazione resistente hanno fatto seguito la produzione di memorie difensive e lo scambio di repliche delle parti costituite. In particolare, il ricorrente ha controdedotto che la Banca d’IA sarebbe incorsa nelle preclusioni e decadenze di cui agli articoli 167 e 183 del c.p.c. con riguardo all’eccezione di postergazione, alle produzioni documentali e alla contestazione della qualifica consumatore.
12. All’udienza in data 11 giugno 2025 la causa è stata discussa e, quindi, è passata in decisione.
DIRITTO
1. Quanto alla giurisdizione e alla competenza, si premette che l’art. 95 del D.Lgs. 180/2015 individua, ai fini della tutela avverso i provvedimenti adottati sulla propria base, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio.
2. Ciò premesso, vanno esaminate preliminarmente le controdeduzioni del ricorrente con riferimento alla tempestività dell’eccezione di postergazione, delle produzioni documentali e della contestazione della qualità di consumatore da parte dell’amministrazione resistente.
2.1. In tema di translatio iudicii si deve ritenere che le preclusioni relative alle attività che le parti svolgono all’interno del giudizio operino in base al rito dell’autorità munita di giurisdizione poiché, diversamente ragionando, una scelta - errata - della parte attorea in ordine al giudice adito comprimerebbe i poteri endoprocessuali della parte resistente attraverso limitazioni in realtà non previste dal sistema di tutela della posizione giuridica azionata.
2.2. Inoltre, si condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il rinvio esterno operato dall’art. 39 del c.p.a. non consente di trasporre in modo meccanico nel processo amministrativo il sistema di preclusioni e decadenze previsto dagli articoli 166 e 167 del c.p.c. (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3977/2018; Cons. Stato, sez. IV, n. 1468/2013; TAR Veneto, sez. II, n. 1135/2024; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 2697/2022; TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 809/2021).
2.3. Tale considerazione va estesa al termine perentorio per le produzioni documentali stabilito dall’art. 183, comma 6, n. 2 ratione temporis vigente, per cui nel caso di specie vale il termine stabilito dall’art. 73 del c.p.a., secondo cui “ le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza ”, termine che è stato rispettato nel caso specifico.
2.4. Le controdeduzioni del ricorrente sono infondate.
3. Prima di passare all’esame del merito del ricorso occorre affrontare una questione di metodo che si ritiene essenziale ai fini del corretto inquadramento della vicenda controversa.
3.1. Le fonti in senso tecnico che regolano il rapporto tra la banca e il cliente sono rappresentate, in primo luogo, dalla disciplina generale del contratto e da quella particolare della contrattazione di impresa dettate dal Codice civile e, in secondo luogo, dalla disciplina della “trasparenza” contenuta nel Testo unico bancario, che può derogare alle prime.
3.2. Il carattere di specialità del diritto dell’impresa bancaria rispetto al diritto dell’impresa tout court si riflette anche sulla disciplina della crisi. Nella crisi d’impresa gli interessi privati di cui sono portatori il debitore e i creditori sono bilanciati con l’interesse pubblico al corretto funzionamento del mercato. Nella disciplina della crisi dell’impresa bancaria fa ingresso l’ulteriore interesse pubblico ad assicurare la continuità dell’attività della banca nelle sue funzioni essenziali, che è ritenuto dal legislatore prevalente rispetto a quello privato dei creditori e a quello pubblico relativo al corretto funzionamento del mercato. Tale prevalenza, che trova fondamento nel principio costituzionale di solidarietà, comporta un sacrificio dell’interesse creditorio.
3.3. In base al D.Lgs. 180/2015 che attua la Direttiva 2014/59/UE ( Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD ), per quanto concerne l’individuazione della procedura di crisi in caso di dissesto ovvero di rischio di dissesto della banca (art. 17) viene disposta la risoluzione se la Banca d’IA accerta la sussistenza dell’interesse pubblico a “ conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21 ” (continuità delle funzioni essenziali, stabilità finanziaria, contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, tutela degli investitori e della clientela) e se “ la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consent (e) di realizzare questi obiettivi nella stessa misura ” (art. 20, comma 2, del D.Lgs. 180/2015). Il D.Lgs. 180/2015 onera dei costi derivanti dalla continuità delle funzioni essenziali gli azionisti e i creditori della banca, i quali non devono tuttavia sopportare un pregiudizio maggiore di quello che comporterebbe nei loro confronti la liquidazione coatta ( no creditor worse off ; art. 22). L’obiettivo di salvaguardare azionisti e creditori viene perseguito attraverso due valutazioni successive, affidate ad un esperto indipendente nominato dalla Banca d’IA, la prima propedeutica all’avvio della procedura di risoluzione (artt. 23-25 del D.Lgs. 180/2015) e la seconda svolta nel corso del procedimento al fine di determinare la differenza di trattamento rispetto alla liquidazione coatta amministrativa (artt. 88 del D.Lgs. 180/2015), in base alla quale viene quantificata la somma da corrispondere a titolo di indennizzo (art. 89 del D.Lgs. 180/2015). I provvedimenti di risoluzione “ contengono espressamente le analisi relative alla sussistenza dei requisiti dell’interesse pubblico e dell’assenza di soluzioni alternative, e alla necessità di disporre la riduzione integrale dei diritti degli azionisti e creditori subordinati, attesa la portata del deficit patrimoniale e il principio secondo il quale gli azionisti e i creditori subordinati devono sopportare per primi le perdite (art. 22, lett. a e b, d. lgs. 180/2015 e 34, par. 1, lett. a e b, BRRD) ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 5991/2020).
4. Nel caso in esame la prima valutazione è stata confermata da quella successiva, che ha stabilito l’equipollenza del trattamento della risoluzione rispetto alla liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, ha rilevato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo. Acquistando le obbligazioni subordinate, soggette alla riduzione o azzeramento di valore, si accetta il rischio che la banca debitrice non sia in grado di rimborsarle. “ Anche in questo caso, la decisione è economicamente razionale, perché al maggior rischio di rimborso corrisponde un saggio di interesse più elevato di quello corrisposto da obbligazioni non rischiose, tipicamente i titoli di Stato. Si potrebbe pertanto già concludere che la risoluzione non arreca a chi ne è colpito alcun pregiudizio diverso da quello cui ha consapevolmente scelto di esporsi . (…) La normativa così come è formulata, però, garantisce che tale perdita non differisca da quella che si verificherebbe naturalmente: in primo luogo, come si è visto, per l’art. 17 del d. lgs. 180/2016, la risoluzione è subordinata ad uno stato di “dissesto” o di pericolo oggettivo di dissesto, ovvero ad una situazione in cui il recupero di un investimento è a rischio; in secondo luogo, per l’art. 22 del decreto stesso, nessun creditore, a pena di illegittimità della procedura, può subire da essa un pregiudizio maggiore di quello che si verificherebbe in caso di liquidazione, ovvero nel caso in cui il cattivo esito dell’investimento dovesse essere decretato dalla dinamica di mercato (Cons. Stato, sez. VI, n. 475/2019 cit.). L’accertamento a monte della sussistenza dell’interesse pubblico a disporre la procedura di risoluzione e la verifica a valle in ordine alla sussistenza dei presupposti per la spettanza dell’indennizzo implicano valutazioni che costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione, le quali “ possono appunto essere sindacate in caso di illogicità o irragionevolezza e erronea valutazione dei presupposti di fatto, ma non nelle scelte discrezionali operate ” (TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, n. 165/2017, n. 166/2017). Ne deriva che la posizione giuridica a fronte dell’indennizzo deve essere qualificata in termini di interesse legittimo pretensivo, per cui non può discutersi di valore ricognitivo ovvero costitutivo di diritti soggettivi con riguardo al parere dell’esperto indipendente. Tale parere ha natura di atto endoprocedimentale e, pertanto, non può essere contestato autonomamente, in coerenza con la disciplina della Direttiva BRDD ( considerando 51: “ Il diritto di impugnare la stima effettuata dovrebbe essere possibile soltanto se coinvolge anche la decisione di risoluzione ”).
4.1. Non merita ingresso la richiesta di rinvio pregiudiziale concernente l’art. 88 del D.Lgs. 180/2015, in quanto essa è basata su una diversa qualificazione del potere esercitato dall’amministrazione e, inoltre, non è assistita dalla prova della differenza di trattamento derivante dalla risoluzione rispetto a quello che deriverebbe dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, concernente l’andamento del complesso dei rapporti intercorrenti tra il cliente, Carife e Nuova Carife.
5. Per quanto riguarda la conoscenza del Regolamento del prestito, occorre osservare che, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., le condizioni generali di contratto predisposte dalla controparte per disciplinare in maniera uniforme una pluralità indefinita di rapporti contrattuali sono efficaci non solo nel caso in cui il contraente le abbia conosciute, ma anche quando avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. Pertanto, la disposizione in argomento equipara alla conoscenza delle clausole la loro conoscibilità e, anziché comminare l’invalidità del contratto in ragione della mancata prestazione del consenso sull’intero contenuto della proposta (come integrato dalle condizioni generali), ne stabilisce invece l’efficacia, fondando in sostanza il vincolo contrattuale sulla mera esistenza del regolamento contrattuale, predisposto da una delle parti e reso accessibile all’altra. Naturalmente, la conoscibilità delle clausole è un requisito necessario e sufficiente che deve essere integrato prima della conclusione del contratto affinché il regolamento contrattuale esplichi la propria efficacia.
La rilevanza della mera conoscibilità trova il suo fondamento nel principio di autoresponsabilità, secondo cui il contraente che, a fronte di una proposta contrattuale dal contenuto accessibile, non abbia tuttavia assolto all’onere di informarsi previsto dalla legge, è vincolato ad essa al pari di chi abbia effettivamente conosciuto le clausole.
Nel caso in esame, l’accessibilità delle informazioni rilevanti in ordine al prestito obbligazionario si evince dalla documentazione versata nel fascicolo dal ricorrente. La nota informativa (doc. 4 prodotto dalla ricorrente), pubblicata sul sito internet della banca (come riportato a pag. 1 del doc. 4 cit.), illustra dettagliatamente i fattori di rischio e le condizioni dell’offerta. Il regolamento del prestito (doc. 5 prod. ric.) evidenzia che le obbligazioni:
(i) possono essere rimborsate anticipatamente solo “ previa autorizzazione della Banca d’IA ” (art. 5);
(ii) costituiscono “passività subordinate” della banca emittente, in quanto “ in caso di scioglimento, liquidazione e liquidazione coatta amministrativa dell’Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell’Emittente, fatta eccezione per quelli con un grado di subordinazione uguale o più accentuato a quello delle obbligazioni ” (art. 10);
(iii) “ non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ” (art. 12);
(iv) il possesso di esse “ comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento ” (art. 13).
6. Si osserva che la previsione del carattere subordinato del prestito - da cui deriva il divieto di compensazione - non può essere considerata una clausola vessatoria per una pluralità di ragioni.
In primo luogo la subordinazione ovvero la postergazione è una qualità normativa che caratterizza la tipologia di obbligazione che la banca sceglie di emettere. Nel Codice civile la subordinazione del prestito obbligazionario è rinvenibile con riguardo alle società per azioni nell’articolo 2411, commi 1 e 2 (“ Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società ”) e con riferimento alle società a responsabilità limitata nell’art. 2467, comma 1, ratione temporis vigente (“ Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito ”). Quanto alla disciplina speciale dell’impresa bancaria, in base all’art. 12, comma 7, del D.Lgs. 385/1993 “ La Banca d'IA disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'IA. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito ”. La regolamentazione di dettaglio è contenuta nella circolare della Banca d’IA n. 263/2006, recante “ Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale delle banche ” (doc. 17 prod. Banca d’IA).
Alla predetta qualità normativa si conforma il regolamento contrattuale di emissione che indica l’ordine di soddisfazione dei creditori e, quindi, il livello di rischio di tale tipologia di obbligazioni.
In secondo luogo, trattandosi di una pattuizione che non modifica la disciplina di legge, essa è essenzialmente finalizzata a definire il perimetro dell’impegno contrattuale della banca in conformità alla normativa di settore.
In terzo luogo, una clausola può essere considerata vessatoria solo qualora preveda una disciplina diversa rispetto a quella stabilita dalla legge, in quanto dalle pattuizioni che regolano in modo diverso le conseguenze previste dalla legge (art. 1374 cod. civ.) può derivare “ un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi ” (art. 33, comma 1, del D.Lgs. 206/2005, “Codice del consumo”). Il principio, già contenuto nell’art. 1496-ter, comma 3, del cod. civ., secondo cui “ Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ”, è attualmente rinvenibile nell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 206/2005, “Codice del consumo”.
Non è corretto affermare il carattere vessatorio di una clausola che esclude la compensazione se tale esclusione è una caratteristica normativa del prestito obbligazionario.
7. Come eccepito dall’amministrazione resistente, la procedura di risoluzione della Carife - e, con essa, la valutazione dell’equipollenza del trattamento - ha già superato positivamente il vaglio giurisdizionale con le sentenze di questo TAR, sez. II-quater, n. 165/2017 e n. 166/2017 (docc. 5 e 6 prod. Banca d’IA), confermate dal Consiglio di Stato, sez. VI, rispettivamente, con sentenze nn. 5991/2020 e n. 475/2019.
8. Non merita ingresso la tesi del ricorrente secondo cui, in caso di liquidazione coatta amministrativa, le obbligazioni sarebbero venute immediatamente a scadenza ai sensi dell’art.
55, comma 2, della Legge fallimentare (R.D. 267/1942) e, in tal modo, il credito da esse derivante avrebbe potuto essere oggetto di parziale compensazione con il proprio debito quale fideiussore della farmacia.
8.1. In base al sopra citato art. 55, comma 2, del R.D. 267/1942 “ i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento ”. Con riguardo al perimetro applicativo di tale disposizione, si condivide il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia richiamata dall’amministrazione resistente (Cass. civ., sez. I, n. 1865/2025), secondo cui la postergazione del credito è una qualità normativa che lo rende temporaneamente inesigibile e, pertanto, insuscettibile di compensazione in sede fallimentare. L’istituto della postergazione fa sì che il credito possa essere esaminato nell’iter del procedimento concorsuale solo successivamente alla soddisfazione degli altri creditori (Cass. civ., sez. I, ord. n. 20649/2019). In altri termini, la qualità di credito postergato colloca la verifica in ordine alla possibilità di soddisfare la pretesa in una fase del procedimento che segue quella in cui è applicabile la compensazione di cui all’art. 56 della Legge fallimentare. Ciò in quanto la compensazione determinerebbe “ una evidente riduzione dell’attivo destinato alla soddisfazione degli altri creditori, che è proprio l'effetto che la disciplina della postergazione intende scongiurare ” (Cass. civ., sez. I, n. 1865/2025 cit.). A ragionare diversamente si vanificherebbe la finalità della postergazione, che “ protegge interessi di tutela preventiva dei creditori sociali che trascendono l'interesse dei soci e che da quest'ultimi non sono disponibili ” ( ibidem ).
8.2. L’ontologica incompatibilità tra la subordinazione del credito (postergazione) e la regola di compensazione fallimentare, che comporta l’impossibilità di comparare il credito postergato con un controcredito ordinario, si pone in coerenza con la categoria del prestito subordinato, che è computato nel patrimonio di vigilanza della banca e che invece verrebbe sottratto ad esso qualora si volesse ammettere l’operatività della compensazione, facendo venir meno il carattere di subordinazione dell’obbligazione e la relativa capacità di assorbimento delle perdite che la caratterizza. La posposizione della soddisfazione dei creditori postergati rispetto agli altri creditori è stata affermata anche dalla giurisprudenza unionale, secondo cui “ i titoli subordinati sono strumenti finanziari che presentano caratteristiche dei prodotti obbligazionari e degli strumenti di partecipazione al capitale, il che implica che, in caso di cessazione dei pagamenti da parte dell’emittente, i detentori di titoli subordinati sono rimborsati dopo i titolari di obbligazioni ordinarie, ma prima degli azionisti ” (CGUE, Grande sezione, 16 luglio 2016, C‑526/14, richiamata da Cons. Stato, sez. VI, n. 5991/2020 cit.).
9. Per quanto concerne l’accertamento della vessatorietà della clausola, esso è precluso in radice dal fatto che il divieto di compensazione del credito ricavabile dall’art. 10 del Regolamento del prestito obbligazionario è espressione di un principio derivante dalle disposizioni di legge passate in rassegna. Peraltro, anche ove la clausola avesse avuto natura meramente pattizia - che, si ribadisce, non ricorre nel caso di specie -, l’accertamento della vessatorietà non sarebbe stato possibile a causa dell’assenza in capo al ricorrente della qualità di consumatore. Ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore “ si può tenere conto dell’impressione creata, nella sua controparte contrattuale, dal comportamento di tale persona, consistente, in particolare, nella mancata reazione, da parte della persona che invoca la qualità di consumatore, alle clausole contrattuali che la designano come imprenditrice ” (CGUE, IX sezione, 9 marzo 2023, n. 177, C-164/21). La qualità di consumatore è stata contestata dall’amministrazione resistente, la quale ha addotto una pluralità di elementi di fatto idonei a contrastarla, quali la mancata contestazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e diligenza da parte della banca (con riguardo, ad esempio alla definizione del profilo di rischio dell’investitore ai sensi della direttiva Mifid) e l’incoerenza tra la posizione di tutela autonoma (rispetto alla farmacia) assunta in questa sede rispetto a quella sostenuta nel contenzioso dinanzi al Tribunale di Ferrara e, prima ancora, in sede stragiudiziale. Tali elementi comportamentali sono considerati idonei a confermare nella controparte contrattuale l’impressione che la persona rivendicante la qualità di consumatore agisse a fini professionali.
Inoltre, la giurisprudenza pone a carico della parte che invoca la propria qualità soggettiva di consumatore l’onere di provarla e, quindi, nel caso di specie, di dimostrare l’inesistenza di un collegamento funzionale della propria attività professionale con la garanzia prestata. L’argomentazione del ricorrente finalizzata a sostenere la propria qualità di consumatore pone in primo piano la funzione di garanzia svolta dal contratto di pegno nei confronti del mutuo e lascia sullo sfondo l’oggetto del pegno. Questo è invece un profilo rilevante, in quanto il ricorrente ha prestato garanzie diversificate, tra le quali rientra anche il contratto di pegno stipulato lo stesso giorno in cui erano stati acquistati i titoli per un valore di 1.065.000 euro. Guardando all’operazione economica nel suo complesso, la tipologia della garanzia prestata e il collegamento che la avvince al mutuo erogato a favore della farmacia consentono di qualificare il ricorrente come professionista, poiché non è necessario “ che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente … che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale ” (Cass. civ., sez. VI, n. 32244/2018; sez. III, n. 11773/2013 sez. VI, n. 15531/2011)”. Come detto, in assenza della qualità di consumatore non può discorrersi di vessatorietà (e, quindi, di nullità) della clausola.
10. Passando all’esame della questione di legittimità costituzionale prospettata con riguardo all’art. 83, comma 3-bis, del TUB, essa non presenta i presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza. Quanto alla genesi della disposizione, il comma 3-bis in argomento è stato introdotto dall’art. 1, comma 26, lettera b, del D.Lgs. 181/2015, adottato in base alla Legge delega 114/2015.
Il testo prevedeva un’eccezione alla regola generale di compensabilità in sede fallimentare (art. 56, comma 1, del R.D. 267/1942: “ i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento ”), stabilendo che “ in deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile ”. In sostanza, la disposizione afferma il principio secondo cui in sede concorsuale solo il credito scaduto prima dell’avvio della liquidazione possiede il requisito dell’esigibilità richiesto ai fini della compensazione legale. Come illustrato, la natura postergata del credito preclude la comparabilità con gli altri crediti in ragione dell’inesigibilità temporanea che non consente alla compensazione legale di operare. Ciò è confermato dal fatto che le obbligazioni subordinate non figurano nell’elenco tassativo delle clausole contemplate dal citato comma 3-bis, le quali prevedono la possibilità per il debitore-creditore di ottenere un effetto compensativo anche se non ricorrono i presupposti della compensazione legale, quali l’accordo di netting (“ le obbligazioni delle parti sono anticipate di modo che tali obbligazioni diventano immediatamente esigibili ”) e l’accordo di compensazione (“ accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l’ente soggetto a risoluzione e una controparte possono essere compensati reciprocamente ”) di cui all’art. 1 della Direttiva BRRD . Si tratta di una scelta discrezionale del legislatore che, alla luce del contesto normativo valutato nel suo complesso, appare conforme ai principi costituzionali di uguaglianza e di solidarietà che, invece, risulterebbero scalfiti qualora si rendessero comparabili le obbligazioni subordinate con gli altri crediti, incidendo quindi sull’ordine dei creditori.
10.1. Non sussiste neppure il prefigurato eccesso di delega, stante l’ampiezza dei principi e criteri direttivi dettati dall’art. 8 della L. 114/2015 e il rispetto della Direttiva 2014/59/UE, con particolare riguardo all’art. 53, “ Effetto del bail-in ”, secondo cui “ Se un’autorità di risoluzione svaluta a zero il valore nominale o l’importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività mediante l’esercizio del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati, sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all’ente soggetto a risoluzione né a qualsiasi entità succeditrice nell’ambito di una futura liquidazione ”.
11. Conclusivamente, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della Banca d’IA, liquidate in euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gallucci | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO