Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/05/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
546/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 546/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta e divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] [...] ed ivi residente in [...]
Litoranea n. 28 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Torre del C.F._1
Greco alla Via Salvator Noto n. 10, presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Ascione, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Litoranea n. 28, (C.F. , agli effetti del presente atto C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Esposito, presso il cui Studio Legale in Massa Lubrense alla Via Spina n. 1 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso introduttivo del giudizio
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta, le parti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale l'omologa della loro separazione consensuale ai patti
Il P.M. in data 15.05.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.03.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Torre del Greco (NA) il 09.10.2002 scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati due figli: , nato a [...] il Per_1
14/01/2003, maggiorenne ed economicamente indipendente ed , nata a Per_2
Torre del Greco il 09/01/2007, ad oggi maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
che la dimora coniugale, di proprietà della IG.ra
, è stata fissata in Torre del Greco alla Via Litoranea n.28 ed il Controparte_1 mutuo ipotecario occorso per l'acquisto dell'appartamento stesso è cointestato ad ambedue i coniugi;
che la IG.ra , dal 13 novembre del 2023 svolge attività CP_1 di commessa part-time di VII livello ed attualmente dispone di uno stipendio mensile pari ad € 600,00, mentre il IG. è titolare di una ditta edile, ed ha Pt_1 un reddito imponibile annuo pari ad € 15.000.00; che il rapporto coniugale si è progressivamente deteriorato al punto tale da rendere intollerabile la vita matrimoniale e la convivenza.
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025, le parti concordemente hanno chiesto omologarsi la loro separazione riportandosi ai patti e alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo, come modificati con atto allegato alle note di trattazione scritta depositate in data 20.02.2025.
Con ordinanza resa in data 29.03.2025, all'esito di note scritte in sostituzione di detta udienza, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza.
Il Pubblico Ministero concludeva in data 15.05.2025, esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che
“la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, le parti hanno previsto un assegno di mantenimento a carico del in favore della LI , Pt_1 Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente al 100% degli indici ISTAT oltre alla metà delle spese straordinarie nell'interesse di detta LI.
Inoltre, il Tribunale dà atto che le parti hanno pattuito che nessun contributo a titolo di mantenimento è dovuto alla IG.ra , in quanto Controparte_1 economicamente indipendente e che la IG.ra , verserà al IG. Controparte_1
, la quota pari alla meta della rata di mutuo mensile, di € 340,00 Parte_1 mensili.
In ordine, poi, alle ulteriori statuizioni accessorie, va in primo luogo rilevato che, nelle more del procedimento, la LI della coppia, , è divenuta maggiorenne Per_2
e che in ragione di ciò, nulla va disposto in ordine all'affido, alla collocazione e al regime di visita nei confronti di detta LI. Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
A. Omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
27/02/1980, e , nata a [...] il [...], ai seguenti Controparte_1 patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Torre del Greco alla Via Litoranea 28 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a CP_1
nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a
[...] quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. verserà alla IG.ra , tramite accredito su Parte_1 Controparte_1
c/c, con il seguente Iban: [...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la LI pari nel complesso ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Le spese straordinarie nell'interesse della LI sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: -le spese per la retta scolastica, per I 'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
-le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
5. Nessun contributo a titolo di mantenimento è dovuto alla IG.ra CP_1
, in quanto economicamente indipendente;
[...]
6. la IG.ra , verserà al IG. , la quota pari alla Controparte_1 Parte_1 metà della rata di mutuo mensile pari ad € 340,00 mensili;
7. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 618 parte II Serie A dei registri di matrimonio del Comune di Torre del Greco dell'anno 2002);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Torre Annunziata, camera di conIGlio del 15.05.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato