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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5835/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Controparte_1 Controparte_2
entrambi con l'avv. TICOZZI MARCO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc.
civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 15/07/2015.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n.
907/2024 del 14/11/2024, pubblicata in data 18/11/2024.
1 Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine normativamente previsto.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 29/05/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi del 14/11/2024
davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 15/07/2015
da nato a [...] il [...] e Controparte_1 [...]
nata a [...] - ROMANIA il 06/11/1975 e trascritto al n. 15, Parte_1
Parte I, Anno 2015, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLORBA alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
2. Nessuna statuizione economica tra le parti in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
3. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 29/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5835/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Controparte_1 Controparte_2
entrambi con l'avv. TICOZZI MARCO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc.
civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 15/07/2015.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n.
907/2024 del 14/11/2024, pubblicata in data 18/11/2024.
1 Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine normativamente previsto.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 29/05/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi del 14/11/2024
davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 15/07/2015
da nato a [...] il [...] e Controparte_1 [...]
nata a [...] - ROMANIA il 06/11/1975 e trascritto al n. 15, Parte_1
Parte I, Anno 2015, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLORBA alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
2. Nessuna statuizione economica tra le parti in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
3. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 29/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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