Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 18/02/2025, n. 3618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3618 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03618/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04976/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4976 del 2019, proposto da VA NI RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Felici e Gabriele Galassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frascati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano, Massimiliano Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione N. Registro Generale 198 del 12-02-2019, emessa dal Comune di Frascati Settore IV, nella persona del Dirigente Giuliano D'Agostini, afferente “Presa d'atto della comunicazione di inottemperanza all'ingiunzione a demolire e dell'acquisizione gratuita al Patrimonio Comunale di un manufatto abusivamente realizzato in Via Catacombe di San Zotico n. 34/A, contraddistinto al catasto fabbricati al Foglio 1 Particella 373 sub 6 e sub 4 corte esclusiva di circa 465 mq. e di ogni altro atto allo stesso annesso, antecedente o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frascati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 novembre 2024 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito per l’annullamento dell’ordinanza comunale specificata in epigrafe, con cui gli uffici del Comune di Frascati hanno accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive del 10 maggio 1996 e comunicato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un manufatto abusivamente realizzato in Via Catacombe di San Zotico n. 34/A, meglio identificato catastalmente in atti.
Parte istante ha denunciato l’illegittimità dell’atto in ragione di articolati motivi di diritto, segnatamente lamentando: - violazione dell’art. 38 della Legge 47/1985, violazione, erronea e falsa interpretazione dell’art.13 L. n.47/1985 ora art.36 DPR 380/2001, nonché dell’art. 31 D.P.R. n.380/2001,eccesso di potere per difetto d’istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione, violazione dell’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001, violazione dell’art.15 , comma 3 Legge Regione Lazio n.15/2008, eccesso di potere per omesso frazionamento dell’area acquisenda.
Si è costituito in resistenza il Comune di Frascati, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento del 22 novembre 2024 e quivi trattenuta in decisione..
Il ricorso va accolto in ragione della fondatezza del primo motivo di gravame, con assorbimento di ogni altra doglianza.
Il Comune di Frascati premette all’atto di acquisizione odiernamente impugnato la circostanza che il sig. RA fosse stato attinto da ordinanza di demolizione del 1996 non ottemperata, a fronte di una istanza di condono presentata dall’esponente ai sensi del D.L. n.269/2003.
Ciò posto, deve ricordarsi che, per effetto degli artt. 38, 43 e 44 della L. n. 47 del 1985, richiamati dall’art. 32, comma 25, del D.L. n. 269 del 2003, la presentazione dell’istanza di condono edilizio determina l’obbligo dell’amministrazione comunale di procedere prioritariamente all’esame della medesima, paralizzando il corso dei procedimenti per l’applicazione delle misure repressive fino alla definizione della domanda di sanatoria; infatti, in caso di accoglimento, l’abuso compiuto viene sanato, mentre in caso di diniego l’autorità amministrativa è tenuta a reiterare l’ingiunzione di demolizione fissando un nuovo termine per l’ottemperanza da parte dell’interessato.
Il provvedimento gravato non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva, con istanza del 29 aprile 2002, presentato richiesta di concessione in sanatoria ex art.13 L.47/85, per il fabbricato ad uso abitativo oggetto di causa.
Tanto ciò è vero che, in riferimento alla suddetta richiesta, il Comune di Frascati, con nota prot. 14928 del 10 maggio 2002 (doc.4), rendeva edotto il sig. RA VA NI della sospensione della pratica di sanatoria per ricadere il manufatto all’interno del perimetro della predetta Variante Speciale “SS. Apostoli”. Successivamente, il Comune di Frascati, nonostante l’intervenuta approvazione di tale Variante Speciale con delibera di G.R. Lazio n. 515 del 28.04.2005, non adottava alcuna determinazione riguardo la richiesta di concessione in sanatoria presentata dall’odierno ricorrente. Ne deriva che, considerato che l’ordinanza di demolizione risale al 1996 ed è quindi precedente all’istanza di concessione in sanatoria, risulta palese l’illegittimità dell’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale odiernamente impugnato.
Deve ricordarsi l’orientamento giurisprudenziale, cui il TAR aderisce, secondo cui la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità o sanatoria ex art. 13 della L. n.47 del 1985 ed ora ex art. 36 del DPR n. 380 del 2001, a fronte di un ordine di demolizione precedentemente emesso, fa venir meno l’efficacia dell’ordine repressivo, dovendo quest’ultimo venir sostituito o dalla concessione in sanatoria, o, in caso di diniego di essa, da un nuovo provvedimento sanzionatorio : invero, il riesame dell’abusività dell’opera, onde verificarne l’eventuale sanabilità, comporta la (necessaria) formazione di un nuovo provvedimento, che vale, in ogni caso, a superare l’ordine di demolizione originariamente emanato dalla P.A..
Se ne desume che l’inefficacia dell’ordine di demolizione, a seguito della presentazione della richiesta di sanatoria, impedisce nel contempo il prodursi dell’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale regolata dall’art. 31, commi 3 e segg., del D.P.R. n. 380 del 2001.
Nella vicenda di specie, l’inefficacia dell’ordine di demolizione consegue quindi alla presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria presentata dal sig. RA e al fatto che quest’ultima non ha avuto ancora riscontro da parte del Comune, con l’effetto da un lato che, se accolta, determinerebbe il venir meno dell’ordine di demolizione, e, dall’altro, che, quand’anche respinta, determinerebbe o avrebbe determinato la necessità di adottare un nuovo ordine di demolizione. In ogni caso l’atto di acquisizione gratuita odiernamente impugnato fondato sull’inottemperanza all’unica demolizione si qui adottata, quella precedente all’istanza di concessione in sanatoria, deve essere ritenuto illegittimamente adottato.
Né rileva che il comune resistente abbia adottato la sospensione dell’esame dell’istanza di concessione in sanatoria in applicazione delle misure di salvaguardia a seguito dell’adozione della Variante Speciale “S.S. Apostoli“ per il recupero dei nuclei abusivi. Infatti, la suddetta Variante è stata successivamente approvata, dal che l’Amministrazione avrebbe poi dovuto esaminare l’istanza di concessione in sanatoria presentata dal sig. RA.
Una volta intervenuta l’approvazione dello strumento urbanistico (o della sua variante), ovvero scaduto il termine massimo di durata delle misure di salvaguardia, l’Amministrazione ha l’obbligo, e non la mera facoltà, di procedere all’esame delle richieste di permesso sospese, anche in ragione dei principi fondamentali sanciti dall’art. 97 Cost. (Cons. Stato, Sez.V, 9 ottobre 2013, n.4968).
Il ricorso deve dunque essere accolto nei sensi sopra esposti, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, fermo il risercizio del potere dell’amministrazione comunale entro i limiti conformativi di cui alla presente sentenza.
Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO