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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 4 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3568/2019 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
, n.q di titolare della ditta individuale , rapp.to Parte_1 Parte_1
e difeso dagli avv.ti Alfonso Celotto ed Erik Furno, presso lo studio di quest'ultimo elett.te domiciliato in Napoli, via Cesario Console n.3.
appellante
E in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Napoli, via Diaz n.11.
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso la Corte di appello di Napoli -sezione civile in data 25/7/2019, ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli, X sezione civile, n. 5984 del 10/6/2019, che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2861, emessa dall' in Controparte_2 data 24.6.2016, con cui era stato ingiunto a il pagamento della somma Parte_1 di € 50.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7, comma 5, del d.l. 13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8/11/2012, n. 189. In particolare, l'illecito contestato al , quale titolare di una tabaccheria sita Pt_1 in Napoli, via Cinthia n. 44/A, consisteva nella mancata esposizione, all'ingresso e all'interno del suo locale, del materiale informativo, predisposto dall'azienda sanitaria locale, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi dedicati alla cura ed al reinserimento sociale delle persone colpite da patologie correlate al gioco d'azzardo patologico (c.d. GAP).
2.L'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ricompreso tra i soggetti destinatari della sanzione di € 50.000,00, di cui all'art. 7, comma 6, del d.l. n. 158/2012, anche i “gestori di sale da giochi o di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi anche ippici, e non sportivi”, non avendo la legge espressamente previsto una tale sanzione a carico dei predetti soggetti. Dunque, nei confronti di tali soggetti mancava la previsione di una qualsivoglia sanzione quale conseguenza dell'inadempimento dell'esposizione all'interno e all'esterno dei locali del materiale informativo predisposto dalla ASL territorialmente competente e diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio di servizi di assistenza per le persone con patologie collegate alla G.A.P.
2.1. Ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto non manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 6 del D.L. 158 del 2012 in relazione agli artt.3 e 41 Cost., nella parte in cui non prevedeva un limite minimo o massimo di pena, non riconosceva l'evidente sproporzione tra la pena prevista e il disvalore dell'illecito, determinando una ingiustificata disparità di trattamento in violazione ai suindicati principi costituzionali.
2.2 Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, ha concluso in tali termini:
“- in via principale, dichiarare che nessuna sanzione amministrativa può essere posta a carico del Sig. ai sensi di legge;
Pt_1
- in subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale relativamente all'articolo 7, comma 6, del d.l n. 158 del 2012, convertito in legge n. 189 del 2012, per contrasto con gli artt. 3, 41 della Costituzione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, come per legge.”
3. L' si è costituita in giudizio ed Controparte_1 ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
4.Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
5.Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, solo parte appellante ha depositato telematicamente note in data 19/5/2025 in cui ha rilevato che, nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con sentenza n.185/2021, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, c.6 DL n158/2021. Ha, quindi, chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con vittoria o in subordine compensazione delle spese del doppio grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.Osserva la Corte che, come correttamente rilevato da parte appellante, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 185/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute),convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189.
6.1 La Corte ha ritenuto fondate le questioni sollevate in riferimento all'art. 3, in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, sostenendo che “La norma censurata punisce indistintamente l'inosservanza dei plurimi obblighi di condotta contemplati dall'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, con una sanzione amministrativa pecuniaria di considerevole severità e, al tempo stesso, fissa;
dunque, non suscettibile di graduazione da parte dell'autorità amministrativa, e del giudice poi, in correlazione alle specifiche circostanze del caso concreto secondo i criteri indicati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)” e che “La fissità del trattamento sanzionatorio impedisce di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che è in funzione dell'ampiezza dell'offerta di gioco e del tipo di violazione commessa. Un conto è l'omissione delle formule di avvertimento in schedine
o tagliandi di giochi soggetti ad ampia diffusione, altro conto le inadempienze relative a sale da gioco o esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, la cui gravità varia in modo rilevante secondo la dimensione e l'ubicazione della sala o dell'esercizio, il grado di frequentazione, il numero di apparecchiature da gioco presenti e la circostanza che si sia di fronte a una violazione totale, ovvero solo parziale, degli obblighi previsti.
Tutto ciò fa sì che la reazione sanzionatoria possa risultare manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma, come attesta in modo esemplare il caso oggetto del giudizio a quo. Nella specie, il titolare di un bar, nel quale è presente un unico apparecchio da gioco, si trova esposto all'applicazione di una sanzione di cinquantamila euro per il solo fatto di non aver esposto in modo visibile nel locale una targa di avvertimento sui rischi della dipendenza da gioco d'azzardo: ciò, pur essendo egli risultato adempiente agli altri obblighi posti a suo carico in chiave di prevenzione delle ludopatie, tra cui quello di esposizione del materiale informativo in materia, predisposto dall'azienda sanitaria locale.”
6.2 Quanto alla portata della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte ha precisato che la stessa possa assumere “un contenuto meramente ablativo. Spetterà al legislatore determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, una diversa sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone i relativi limiti minimo e massimo”.
7. Ciò posto, nel caso di specie in cui l'ordinanza ingiunzione irrogata a
[...]
si fonda sulla vigenza dell'art. 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre Pt_1
2012, n. 158 convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189, la declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma comporta il venir meno della portata precettiva della stessa con effetto retroattivo, e quindi produce i propri effetti sul giudizio in corso, trattandosi di una situazione giuridica non esaurita ( cfr. in tal senso Cass. sez.2 ord. n. 2258 del 30/01/2025).
7.1 Occorre, tuttavia, precisare che tale effetto si produce in quanto oggetto del presente gravame è proprio l'applicazione di tale norma con i suoi gravosi effetti nei confronti dell'odierno appellante, essendo la sentenza di primo grado impugnata proprio sotto tale profilo e chiedendosi, in particolare, a questa Corte il riesame della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma . Di conseguenza nel presente giudizio non si è formato alcun giudicato interno che osterebbe all'applicazione della pronuncia di incostituzionalità.
7.2 In tal senso si è espressa, con orientamento consolidato, la Suprema Corte affermando che :”La previsione dell'art. 136 Cost., secondo cui la declaratoria di incostituzionalità di una norma di legge comporta che quest'ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, deve essere raccordata con i principi generali dell'ordinamento in materia di impugnazioni, e, in particolare, con quello secondo cui la funzione giurisdizionale di legittimità è esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse;
ne consegue che, essendo i poteri del giudice dell'impugnazione determinati con riferimento all'impugnazione (tempestiva) delle parti, la mancata impugnazione della parte che potrebbe giovarsi della pronuncia di incostituzionalità impedisce che lo "ius superveniens" costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale possa operare in danno della parte impugnante, ostandovi il divieto di "reformatio in peius" di cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c. “( Cass. sez.lav. 24/6/2022 n. 20446).
Si è anche affermato che: “La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma non riverbera effetti sulle sentenze che di quella norma hanno fatto applicazione quando non vi sia stata impugnazione del relativo capo, a nulla rilevando che altri capi della sentenza siano stati impugnati ed il relativo giudizio sia ancora pendente al momento della pronuncia della Corte costituzionale”(Cass. sez.5 30/12/2019 n. 34575).
8.Pertanto nel caso di specie il venir meno della norma dichiarata costituzionalmente illegittima e la natura meramente ablativa della pronuncia della Corte Costituzionale comportano l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 2861, emessa nei confronti di dall' Parte_1 Controparte_2
in data 24.6.2016 ed in tal senso va riformata l'impugnata sentenza.
[...]
9. L'intervento della sentenza della Corte Costituzionale nel corso del giudizio di appello costituisce grave ragione per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte così provvede: 1) in riforma dell'impugnata sentenza annulla l'ordinanza ingiunzione n. 2861, emessa dall' Controparte_2
in data 24.6.2016, con cui è stato ingiunto a
[...] Parte_1 di pagare € 50.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7, comma 5, del d.l. 13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8/11/2012, n. 189; 2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 4 giugno 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 4 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3568/2019 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
, n.q di titolare della ditta individuale , rapp.to Parte_1 Parte_1
e difeso dagli avv.ti Alfonso Celotto ed Erik Furno, presso lo studio di quest'ultimo elett.te domiciliato in Napoli, via Cesario Console n.3.
appellante
E in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Napoli, via Diaz n.11.
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso la Corte di appello di Napoli -sezione civile in data 25/7/2019, ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli, X sezione civile, n. 5984 del 10/6/2019, che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2861, emessa dall' in Controparte_2 data 24.6.2016, con cui era stato ingiunto a il pagamento della somma Parte_1 di € 50.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7, comma 5, del d.l. 13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8/11/2012, n. 189. In particolare, l'illecito contestato al , quale titolare di una tabaccheria sita Pt_1 in Napoli, via Cinthia n. 44/A, consisteva nella mancata esposizione, all'ingresso e all'interno del suo locale, del materiale informativo, predisposto dall'azienda sanitaria locale, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi dedicati alla cura ed al reinserimento sociale delle persone colpite da patologie correlate al gioco d'azzardo patologico (c.d. GAP).
2.L'appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ricompreso tra i soggetti destinatari della sanzione di € 50.000,00, di cui all'art. 7, comma 6, del d.l. n. 158/2012, anche i “gestori di sale da giochi o di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi anche ippici, e non sportivi”, non avendo la legge espressamente previsto una tale sanzione a carico dei predetti soggetti. Dunque, nei confronti di tali soggetti mancava la previsione di una qualsivoglia sanzione quale conseguenza dell'inadempimento dell'esposizione all'interno e all'esterno dei locali del materiale informativo predisposto dalla ASL territorialmente competente e diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio di servizi di assistenza per le persone con patologie collegate alla G.A.P.
2.1. Ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto non manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 6 del D.L. 158 del 2012 in relazione agli artt.3 e 41 Cost., nella parte in cui non prevedeva un limite minimo o massimo di pena, non riconosceva l'evidente sproporzione tra la pena prevista e il disvalore dell'illecito, determinando una ingiustificata disparità di trattamento in violazione ai suindicati principi costituzionali.
2.2 Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, ha concluso in tali termini:
“- in via principale, dichiarare che nessuna sanzione amministrativa può essere posta a carico del Sig. ai sensi di legge;
Pt_1
- in subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale relativamente all'articolo 7, comma 6, del d.l n. 158 del 2012, convertito in legge n. 189 del 2012, per contrasto con gli artt. 3, 41 della Costituzione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, come per legge.”
3. L' si è costituita in giudizio ed Controparte_1 ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
4.Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
5.Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, solo parte appellante ha depositato telematicamente note in data 19/5/2025 in cui ha rilevato che, nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con sentenza n.185/2021, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, c.6 DL n158/2021. Ha, quindi, chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con vittoria o in subordine compensazione delle spese del doppio grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.Osserva la Corte che, come correttamente rilevato da parte appellante, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 185/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute),convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189.
6.1 La Corte ha ritenuto fondate le questioni sollevate in riferimento all'art. 3, in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, sostenendo che “La norma censurata punisce indistintamente l'inosservanza dei plurimi obblighi di condotta contemplati dall'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, con una sanzione amministrativa pecuniaria di considerevole severità e, al tempo stesso, fissa;
dunque, non suscettibile di graduazione da parte dell'autorità amministrativa, e del giudice poi, in correlazione alle specifiche circostanze del caso concreto secondo i criteri indicati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)” e che “La fissità del trattamento sanzionatorio impedisce di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che è in funzione dell'ampiezza dell'offerta di gioco e del tipo di violazione commessa. Un conto è l'omissione delle formule di avvertimento in schedine
o tagliandi di giochi soggetti ad ampia diffusione, altro conto le inadempienze relative a sale da gioco o esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, la cui gravità varia in modo rilevante secondo la dimensione e l'ubicazione della sala o dell'esercizio, il grado di frequentazione, il numero di apparecchiature da gioco presenti e la circostanza che si sia di fronte a una violazione totale, ovvero solo parziale, degli obblighi previsti.
Tutto ciò fa sì che la reazione sanzionatoria possa risultare manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma, come attesta in modo esemplare il caso oggetto del giudizio a quo. Nella specie, il titolare di un bar, nel quale è presente un unico apparecchio da gioco, si trova esposto all'applicazione di una sanzione di cinquantamila euro per il solo fatto di non aver esposto in modo visibile nel locale una targa di avvertimento sui rischi della dipendenza da gioco d'azzardo: ciò, pur essendo egli risultato adempiente agli altri obblighi posti a suo carico in chiave di prevenzione delle ludopatie, tra cui quello di esposizione del materiale informativo in materia, predisposto dall'azienda sanitaria locale.”
6.2 Quanto alla portata della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte ha precisato che la stessa possa assumere “un contenuto meramente ablativo. Spetterà al legislatore determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, una diversa sanzione per i comportamenti considerati, stabilendone i relativi limiti minimo e massimo”.
7. Ciò posto, nel caso di specie in cui l'ordinanza ingiunzione irrogata a
[...]
si fonda sulla vigenza dell'art. 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre Pt_1
2012, n. 158 convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189, la declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma comporta il venir meno della portata precettiva della stessa con effetto retroattivo, e quindi produce i propri effetti sul giudizio in corso, trattandosi di una situazione giuridica non esaurita ( cfr. in tal senso Cass. sez.2 ord. n. 2258 del 30/01/2025).
7.1 Occorre, tuttavia, precisare che tale effetto si produce in quanto oggetto del presente gravame è proprio l'applicazione di tale norma con i suoi gravosi effetti nei confronti dell'odierno appellante, essendo la sentenza di primo grado impugnata proprio sotto tale profilo e chiedendosi, in particolare, a questa Corte il riesame della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma . Di conseguenza nel presente giudizio non si è formato alcun giudicato interno che osterebbe all'applicazione della pronuncia di incostituzionalità.
7.2 In tal senso si è espressa, con orientamento consolidato, la Suprema Corte affermando che :”La previsione dell'art. 136 Cost., secondo cui la declaratoria di incostituzionalità di una norma di legge comporta che quest'ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, deve essere raccordata con i principi generali dell'ordinamento in materia di impugnazioni, e, in particolare, con quello secondo cui la funzione giurisdizionale di legittimità è esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse;
ne consegue che, essendo i poteri del giudice dell'impugnazione determinati con riferimento all'impugnazione (tempestiva) delle parti, la mancata impugnazione della parte che potrebbe giovarsi della pronuncia di incostituzionalità impedisce che lo "ius superveniens" costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale possa operare in danno della parte impugnante, ostandovi il divieto di "reformatio in peius" di cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c. “( Cass. sez.lav. 24/6/2022 n. 20446).
Si è anche affermato che: “La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma non riverbera effetti sulle sentenze che di quella norma hanno fatto applicazione quando non vi sia stata impugnazione del relativo capo, a nulla rilevando che altri capi della sentenza siano stati impugnati ed il relativo giudizio sia ancora pendente al momento della pronuncia della Corte costituzionale”(Cass. sez.5 30/12/2019 n. 34575).
8.Pertanto nel caso di specie il venir meno della norma dichiarata costituzionalmente illegittima e la natura meramente ablativa della pronuncia della Corte Costituzionale comportano l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 2861, emessa nei confronti di dall' Parte_1 Controparte_2
in data 24.6.2016 ed in tal senso va riformata l'impugnata sentenza.
[...]
9. L'intervento della sentenza della Corte Costituzionale nel corso del giudizio di appello costituisce grave ragione per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte così provvede: 1) in riforma dell'impugnata sentenza annulla l'ordinanza ingiunzione n. 2861, emessa dall' Controparte_2
in data 24.6.2016, con cui è stato ingiunto a
[...] Parte_1 di pagare € 50.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7, comma 5, del d.l. 13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8/11/2012, n. 189; 2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 4 giugno 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente