Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4101 del registro generale affari civili dell'anno 2018
TRA
Parte 1 cf: C.F. 1 nato a [...] il 27.71953
), nata a [...] il [...] (cf: C.F. 2 Parte 2
), nata a [...] il [...] (cf: C.F. 3 Parte 3
rappresentati e difesi dagli avv. ti Gandolfo Mocciaro e Giovanni Balsamo in forza di procura alle liti in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliati a Cefalù, in via
Prestisimone 21/A, presso lo studio dell'avv. Michele Iuppa
ATTORI
E
C.F. 4 ), nata a [...] (cf: Controparte_1 loil 23.10.1949, elettivamente domiciliata a GH, in via Antonio Vivaldi n. 7, presso studio dell'avv. Giovanni Valentino, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONCETTA Controparte_2 (cf: C.F. 5 nata a [...] il
17.4.1956
), nata a [...] il 109.1957 Parte 4 (cf: C.F. 6
Parte 5 (cf:
), nato a [...] il [...] C.F. 7
Parte 6 (cf: C.F. 8 ), nata a [...] il [...] rappresentati e difesi dall'avv. Fabbio Valguarnera in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, presso il cui studio, sito a Palermo in via G. Marconi n. 10, sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
), nato a [...] l'[...] Controparte_3 cf: C.F. 9
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate
(cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 Parte 2 e [...] CP 1 (o Controparte_4Pt_3_convenivano in giudizio Controparte_1 deducendo:
[...], Parte_5 e Parte 6 Parte 4 che il 16.1.1992 era deceduto a Santa Flavia LE IE, senza lasciare testamento, essendosi dunque l'eredità devoluta secondo le regole della successione legittima: che, in mancanza di parenti più prossimi, l'eredità di LE IE veniva devoluta, nella misura di ½ ciascuno, ai fratelli Per 1 e Controparte 2 ; che, come risultava dalla dichiarazione di successione presentata all'Ufficio
-
del Registro di GH, in data 16.7.1992 al n. 2704 vol. 160, e dalla dichiarazione integrativa presentata allo stesso Ufficio in data 22.12.1993 al n.
481 vol. 161, LE IE lasciava tra i beni relitti, che non erano stati successivamente venduti: le unità immobiliari facenti parte di un fabbricato di vecchia costruzione, con corte di pertinenza esclusiva, site a Santa Flavia, via
Litoranea n. 68 (in catasto: unità al piano s1, fg. 2, part. 177, sub 1, cat. A/2, classe 2, di vani 7,5, rendita € 464,81; unità al piano s2, fg. 2, part. 177, sub 2, cat. A/2, classe 2, vani 7,5, rendita € 464,81; unità al piano terra, fg. 2, part. 177, sub 3, cat. A72, classe 2, vani 7,5, rendita € 464,81; unità al piano s3, fg. 2, part. 177, sub 4, cat. C/2, classe 4, mq. 38, rendita € 14,33), il fabbricato di vecchia costruzione sito a Santa Flavia, strada Litoranea 66, composto da un corpo principale, a sua volta composto da tre unità (una al piano terra, in catasto al fg. 2, part. 410 sub 5, cat. A/7, classe 3, vani 7,5, rendita € 697,22; una al piano s1, in catasto al fg. 2, part. 410 sub 6, in corso di costruzione;
una al piano s2, in catasto al fg. 2, part. 410, sub 7, in corso di costruzione) e un locale deposito al piano s3 (in catasto al fg. 2, part. 410, sub 8, cat. C/2, classe 12, mq 58, rendita 89,86; in corso di costruzione) e un corpo accessorio esterno consistente in un locale deposito in più vani di mq 45 circa (in catasto al fg. 2, part. 410 sub 1 e 4 graffati, piano terra, cat. C/2, classe 12, mq 45, rendita €
69,72, con i sub 2 e 3 della stessa part. 410 che costituiscono beni comuni non censibili, corte); che, pertanto, i fratelli del de cuius, Per 1 e Controparte 2 erano divenuti proprietari per successione legittima dei beni sopra menzionati nella quota di
1/2 ciascuno (oltre che di altri beni);
Controparte_5 senza lasciareche in data 10.3.2008 era deceduta a testamento e la sua eredità veniva devoluta, secondo le norme in materia di successione legittima, ai suoi tre figli: Parte 1 Controparte_3 e CP_1 '
[. avendo il coniuge Controparte_6 rinunciato Controparte_1 all'eredità; che in data 9.3.2013 era deceduto anche PEsona 2 e la quota di ½ dei beni provenienti dalla successione del germano LE si era devoluta in favore dei suoi tre figli: Controparte_4 Pt 4 Pt 5 e Parte 6 avendo la moglie Controparte_7 rinunziato all'eredità; che, con atto del 7.8.2013 ai rogiti del notaio Persona 3 trascritto
1'8.8.2013 ai nn. 38060/29220, Controparte_3 aveva alienato, per la sua quota di 1/6, l'usufrutto e la nuda proprietà dei beni sopra menzionati rispettivamente a nonché a CP 2 e Parte 3 adParte 1 eccezione dell'unità al piano s3, fg. 2, part. 177, sub 4, cat C/2, venduta, per la quota di 1/6, a Parte 1 con atto ai rogiti del notaio Per 3
[...] del 23.12.2016, trascritto il 29.12.2016 ai nn. 50031/38797;
-che, dunque, gli immobili oggetto del presente giudizio ad eccezione di
-
quello da ultimo menzionato, alienato a Parte 1 appartenevano per la quota di ½, ai germani Controparte_4 Pt 4 '
Pt 1 per 1/6 a Pt 1 e Parte 5 , per 1/6 a CP 1 (o Controparte 1
CP 2 ee per 1/6 a quest'ultimo per l'usufrutto e a Parte 1 Parte 3 per la nuda proprietà; che l'unità immobiliare al piano s3, fg. 2, part. 177, sub 4, cat C/2 apparteneva, invece, per la quota di ½, ai germani Controparte_4 Pt 4 Pt 1 e '
Pt 1 e per 2/6 a [...] CP 1 0 Controparte 1 Controparte 1 Parte_5
Parte 1
Sulla scorta di tali circostanze e a considerazione dell'inutilità dei tentativi svolti nella fase pregiudiziale al fine di una soluzione bonaria della questione, domandavano lo scioglimento della com one ereditaria esistente tra le parti - relativa al compendio facente capo a RA e IE, devoluto poi ai fratelli Per 1 e Controparte_2 anch'essi decedu*. -, manifestando tuttavia l'intenzione di mantenere tra di loro la comunione ir ivisa sulla quota pari a 2/6 (1/3) dei beni, procedendo dunque alla divisione solo rispetto ai convenuti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.3.2019, si costituivano nel presente giudizio Parte_6 i quali non siControparte_4 Pt 4 Pt 5 e opponevano al chiesto scioglimento della comunione, manifestando anch'essi l'intenzione di restare in comunione tra loro;
domandavano dunque l'assegnazione
"congiunta di una somma pari alla somma delle singole quote loro spettanti”. CP 1 -, nella Da parte sua CP_1 (o Controparte_1 ) Pt 1 - d'ora in avanti solo comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.3.2019, dopo aver ricostruito la situazione fattuale che aveva dato luogo all'attuale consistenza del compendio ereditario nelle quote specificate, rilevava, innanzitutto, l'improponibilità della domanda degli attori per difetto della documentazione indispensabile per la verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative allo scioglimento della comunione, tra cui la sussistenza di ulteriori litisconsorti necessari, in violazione dell'art. 784 cpc.
Sempre in via preliminare, eccepiva la violazione del principio di universalità della divisione, manifestando espressamente il dissenso alla divisione parziale del compendio relitto domandata dalle controparti, deducendo, quindi, l'inammissibilità della domanda di divisione avanzata.
A fondamento della tesi prospettata, deduceva la nullità - e comunque la inopponibilità agli altri eredi – delle cessioni poste in essere da Controparte_3 in favore degli
-
attori con gli atti del 7.8.2013 e 22.12.2016, con le quali lo stesso aveva disposto della cd
"quotina”, ossia di quote indivise di singole unità immobiliari e non della quota indivisa vantata sull'intero asse, incidendo negativamente ed illegittimamente sul libero assetto definitivo della divisione ereditaria.
Allegava, per altro verso, che Parte 1 - che chiedeva di essere autorizzata
a chiamare in giudizio -, dopo avere acquistato le "quotine" vendutegli dal fratello
Controparte_3 aveva consentito a quest'ultimo di occupare in via esclusiva la porzione del compendio, impedendole l'esercizio del suo diritto di fruire della porzione medesima, nella sua qualità di comproprietaria di quota indivisa di 8/48 dell'intero, come comprovato dalla diffida del 27.7.2015.
Analoga situazione prospettava, poi, in relazione a Parte 3 domandando, in via riconvenzionale, la condanna dei predetti al ristoro per il mancato godimento della porzione da loro occupata dalla data della domanda.
In subordine, in caso di ritenuta procedibilità ed ammissibilità della domanda di divisione avanzata dalle controparti, chiedeva in sostanza di addivenire allo scioglimento della comunione in relazione all'intera massa ereditaria facente capo a
LE IE, devoluta in favore dei fratelli PE 1 e Controparte_2 e di dichiarare, in relazione agli altri immobili relitti da IE LE e, successivamente, dai suoi successori "mortis causa", che la successiva divisione dei beni residui in comunione ereditaria "seguirà sempre le stesse regole della divisione completa, per cui la porzione residua
(dei beni ancora da dividere) andrà determinata attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale".
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e con ordinanza del
20.12.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************
*
Ciò premesso in punto di fatto, va in primo luogo dichiarata la contumacia del terzo chiamato Controparte_3 non costituitosi pur se ritualmente evocato in giudizio.
Deve, poi, darsi atto della procedibilità della domanda avendo parte attrice esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 – nella versione
-
vigente ratione temporis -, conclusosi negativamente (cfr. all. nn. 18 e 19 all'atto introduttivo), dovendosi disattendere il rilievo mosso dalla convenuta CP 1 in ordine alla non coincidenza delle domande indicate in quella sede con quelle azionate nel presente giudizio, dovendosi intendere la richiesta avanzata dagli attori di permanere nello stato di comunione tra loro relativa a taluni beni del compendio
-
ereditario – quale specificazione della domanda esposta nell'ambito del procedimento di mediazione, senza che sia stata alterata la simmetria richiesta dalla legge.
Venendo al merito, deve osservarsi che lo scioglimento della comunione ereditaria ai sensi dell'art. 713 c.c., deve riguardare l'intera massa in virtù del principio di universalità della divisione, richiamato dalla Corte di Cassazione, di recente, nella pronuncia n. 1065/2022: "In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione".
I giudici di legittimità hanno, dunque, "ribadito il principio dell'universalità della divisione, implicitamente sancito dall'art. 727 c.c.", secondo cui "la divisione deve condurre al definitivo e completo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio comune (Cass. n. 967/1964)", precisando che "Il principio non è assoluto e inderogabile. È possibile la divisione parziale sia quando, al riguardo, intervenga un accordo fra le parti, sia quando, essendo stata chiesta una tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, la divisione dell'intero asse (Cass. n. 4479/1982; n. 573/2011; n. 6931/2016). Quando non vi sia stato accordo tra i condividenti per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta, individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto (Cass. n. 796/1964)".
Ora, non è contestato che le attrici CP 2 e Parte 3 - che non assumono la qualità di soggetti delati rispetto all'eredità di hanno acquistato da [...]Controparte_2 -
– erede della predetta de cuius - con atto del 7.8.2013 ai rogiti del notaioControparte_3 Persona 3 la quota di 1/6 della nuda proprietà dei beni indicati nell'atto introduttivo, rientranti nella successione di LE IE, ad eccezione dell'unità al piano s3, fg. 2, part. 177, sub 4, cat C/2, venduta dal medesimo dante causa, per la quota di 1/6, a con atto ai rogiti del notaio Persona 3 del 23.12.2016, Parte 1
al quale è stato altresì ceduto l'usufrutto (per 1/6) sugli immobili trasferiti a CP_2 e
Parte 3 (cfr. all. nn. 13 e 16 all'atto di citazione).
Invero, nel momento in cui si sono perfezionati tali negozi, il patrimonio ereditario facente capo a LE IE, era stato devoluto ai fratelli PE 1 e Pt 1 tra i quali sussisteva dunque una comunione per la quota di ½ ciascuno.
Ebbene, dalle risultanze processuali, è emerso che il patrimonio facente capo a LE
IE al momento della sua morte ricomprendeva, come peraltro allegato dagli stessi attori, beni ulteriori rispetto e dalla convenuta CP 1 a quelli dei quali Parte_1
[...] CP 2 e Parte 3 chiedono la divisione.
Tali elementi inducono ad affermare che gli atti di vendita posti in essere da [...]
Controparte_3 - erede di Controparte 2 Icon atti del 7.8.2013 e del 23.12.2016 ai
-
rogiti del notaio PEsona 3 aventi ad oggetto la quota di 1/6 dei beni dal medesimo acquistati in forza della successione materna configurino una vendita da parte di un coerede dei diritti ad egli spettanti su alcuni dei beni facenti parte della comunione ereditaria.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Ai sensi dell'art. 757 c.c. la alienazione da parte di un coerede dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni facenti parte della comunione ereditaria non fa subentrare l'acquirente nella comunione stessa, a meno che non risulti, anche attraverso il comportamento delle parti (rappresentato, ad es., dall'inserimento dell'acquirente nella gestione della comunione), l'intenzione delle stesse, pur attraverso la menzione dei soli beni economicamente più significativi, di trasferire l'intera quota spettante all'alienante" (Cass., n.
737/2012; conf. Cass., n. 4428/2018; Cass., n. 19424/2019).
Alla luce di tale orientamento, l'istituto del retratto successorio di cui all'art. 732 c.c. opera solo nel caso di alienazione a terzi della quota ereditaria, o di parte di essa, ma non nel caso in cui vengono ceduti per l'intero o "pro quota” soltanto singoli beni ereditari. In tale ipotesi alla divisione ereditaria parteciperà sempre il coerede cedente, da intendersi ancora quale contitolare dell'eredità. L'alienazione compiuta dal coerede, di conseguenza, deve intendersi subordinata all'atto di divisione della comunione ereditaria e all'attribuzione in suo favore propri di quei beni alienati.
Da ciò discende che all'atto di compravendita della c.d. "quotina" deve attribuirsi efficacia meramente obbligatoria, risultando il trasferimento condizionato all'attribuzione del bene, in sede di divisione, al coerede alienante (cfr. ex multis Cass., n.
9801/2013).
PEaltro l'efficacia obbligatoria della vendita di una quota parte del bene è stata ribadita dalla giurisprudenza anche nell'ipotesi in cui la stessa riguardi cespiti oggetto di comunione ordinaria (cfr. Cass., n. 25097/2022 "La vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non ha immediata efficacia traslativa, ma è tuttavia fattispecie negoziale perfetta, con efficacia meramente obbligatoria [...]").
Ebbene, nel caso sub iudice viene in rilevo proprio la fattispecie appena descritta avendo
Controparte_3 CP 2 e Parte_3 soltanto la alienato a Parte_1
quota di 1/6 del diritto di proprietà - "scomponendolo" in usufrutto e nuda proprietà avuto riguardo al rogito dal 2013 – pervenutagli per effetto della successione ereditaria della madre Controparte_2 nel cui patrimonio ereditario erano ricompresi - parimenti '
alla massa facente capo al fratello LE IE - altri beni immobili, distinti da quelli oggetto di disposizione con gli atti negoziali in questione.
Sulla scorta di tali rilievi, in mancanza di divisione relativa all'intero compendio
Parte 1 per le ereditario di LE IE, Pt 3 e nonché Parte 2
quote di beni acquistate da non possono considerarsi soggetti Controparte_3 rispetto ai quali sussiste la comunione sui beni di cui si domanda la divisione, essendo dunque privi della titolarità a proporre la relativa domanda assunto che trova conferma nella descrizione delle quote spettanti alle parti sui beni di cui si domanda la divisione, essendo le quote della comunione, per loro natura, insuscettibili di insistere su beni determinati ma riguardando l'intero asse -.
Né a differenti conclusioni può pervenirsi invocando la chiamata in giudizio del dante causa
Controparte_3 da parte della convenuta CP 1 atteso che, pur essendosi la notifica dell'atto regolarmente perfezionata, l'inerzia del comunista contumace non può essere superata dalla regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, trattandosi di soggetto che avrebbe dovuto formulare espressamente la domanda di divisione.
Da disattendere è, per altro verso, la ricostruzione dei convenuti Pt 4 CP 4
[...] volta ad escludere la esistenza di altri beni ' Parte 5 Pt 1 e
nell'asse ereditario di LE IE, trattandosi di circostanza allegata dagli stessi attori che hanno infatti domandato l'attribuzione di quote ereditarie- e dalla convenuta CP 1 - che non ha prestato il consenso alla divisione parziale -, idonea ad avvalorare il valore indiziario della dichiarazione di successione.
In ogni caso, in mancanza di prova della effettiva consistenza del compendio – avendo gli stessi attori fatto riferimento ad "altri beni che, pur essendo in comune con la convenuta non erano in alcun modo in comune con i convenuti IE" (così, traControparte_1
-l'altro, a pag. 7 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc) – e in disparte dalla questione inerente la necessaria produzione dei titoli di provenienza – non prodotti –, la domanda di scioglimento della comunione non è procedibile.
In forza delle argomentazioni svolte, non può ritenersi allo stato sussistente la comunione, sui beni di cui è causa, secondo la ricostruzione prospettata dagli attori, dovendo preliminarmente essere definita la vicenda attinente alla divisione della massa ereditaria di IE LE.
PEtanto, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda, restando assorbite le ulteriori questioni. Lespese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, disponendone la compensazione nei rapporti tra gli attori e i convenuti IE che si sono associati alla domanda di divisione proposta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_3 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa: dichiara inammissibile la domanda di divisione avanzata da Parte 1
Parte 2 e Parte_3
Controparte 1condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a CP_1 (o Pt 1 le spese di lite e le liquida in € 5.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra gli attori e i convenuti
Controparte_4 Parte_4 Parte 5 e Parte 6 .
Termini Imerese, 11 aprile 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.