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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/12/2024, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1997 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo
Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1997/2018 R.G. promossa
DA
, , e Parte_1 C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliate in VIA Pt_2 C.F._2
VITTORIO VENETO 24 CASTEL DI LUCIO presso lo studio dell'avv.
RUFFINO GIUSEPPE , che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA GENERALE
[...] P.IVA_1
CASCINO,17 CASTELL'UMBERTO presso lo studio dell'avv. RATTO
CARMELO AMERICO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. CP_2
pec: (iscritta nel Registro delle P.IVA_2 Email_1 imprese di Messina R.E.A. n. 145937) in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di Controparte_3
unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio
[...]
Alfieri n. 1, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita
1 I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno rappresentato e difeso per mandato in atti P.IVA_3 dall'avv. BARBARO ALESSANDRO e presso il suo studio domiciliato nonché dall'avv. Mario Anzà
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: somministrazione
In fatto e in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
e hanno proposto opposizione al decreto
[...] Parte_2 ingiuntivo N. 524/2018 con cui è stato loro ingiunto di pagare in solido – la prima quale debitrice principale e la seconda quale fideiussore – a l'importo di € Controparte_1 CP_1
13.125,14, oltre interessi e spese, quale credito derivante dal mancato pagamento del contratto di prestito personale stipulato il
23.7.2010.
L'opponente ha eccepito di non avere mai Parte_2 sottoscritto alcun contratto di fideiussione e ha disconosciuto la sottoscrizione al contratto fideiussorio allegato dalla al ricorso CP_1 monitorio.
L'opponente ha dedotto di avere stipulato Parte_1 una polizza assicurativa contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento (per le coperture di invalidità totale permanente, inabilità temporanea totale, ricovero ospedaliero, perdita di impiego); ha ammesso di avere pagato solo lacune rate;
ha eccepito che le somme richieste non corrispondono al debito reale.
Tanto premesso, hanno chiesto la revoca del DI opposto.
Si è costituita la contestando le Controparte_1 avverse difese ed evidenziando che la ha sottoscritto il Pt_2 contratto di fideiussione, che la polizza garantiva solo l'invalidità o la perdita di impiego e non anche il mancato pagamento per altri motivi ed ha chiesto la conferma del DI opposto.
2 Nelle more del giudizio si è costituta quale procuratrice di CP_2
cessionaria del credito vantato dalla Controparte_3 [...]
, facendo proprie le difese svolte da quest'ultima. Controparte_1
Non sono state avanzate istanze istruttorie e, quindi, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione.
Contr In merito all'intervento in causa di quale procuratrice di CP_2
a sua volta cessionaria del credito vantato dall'originaria creditrice verso le opponenti, queste ultime, in comparsa conclusionale, hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva (id est titolarità del diritto controverso), non avendo prodotto alcuna documentazione in merito, ad eccezione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L'eccezione è fondata.
Va rilevato, in proposito che «la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […]» (Cass. SS. UU.
2951/2016 punti 64-65).
La fferma di avere acquisito il credito verso le odierne CP_3 opponenti per intervenuta cessione, tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “L'adempimento della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 t.u.b., individuati solo in via generica, per categorie, come di norma avviene in questi casi, non è di per se stessa idonea a fornire adeguata prova del fatto che oggetto di cessione sia stato proprio il rapporto per cui è causa. La pubblicazione in Gazzetta ha dunque
3 il solo scopo di produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., rendendo opponibile al debitore la relativa cessione a condizione che, ovviamente, la stessa sia avvenuta” (Tribunale Avezzano,
20/04/2021).
E ancora “L'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (e/o l'iscrizione nel registro delle imprese) non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto;
non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto. Difetta la legittimazione sostanziale della parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma che non ne fornisce la prova con documenti idonei a dimostrare
l'incorporazione e l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Tribunale Lecce, 19 Febbraio 2021).
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n. 24798).
Nel caso di specie è stato prodotto solo l'estratto della Gazzetta
Ufficiale in cui è contenuto l'avviso di cessione, che da solo non è idoneo a fornire prova della titolarità del diritto controverso in capo alla cessionaria.
In ogni caso, va rilevato come non essendo neppure stata chiesta l'estromissione della cedente, il processo è proseguito tra le parti originarie.
Occorre a questo punto distinguere le posizioni delle due opponenti.
4 , nel primo atto difensivo utile (ossia l'atto di Parte_2 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) ha disconosciuto la sottoscrizione al contratto di fideiussione allegato dalla banca opposta.
Quest'ultima si è limitata a contestare tale disconoscimento senza, tuttavia, chiedere la verificazione della scrittura che, pertanto, non può essere utilizzata contro l'opponente . Parte_2
Ne discende che il decreto ingiuntivo nei suoi confronti deve essere revocato.
Quanto alla posizione della va osservato come la stessa Pt_1 abbia “confessato” di non avere pagato le rate del finanziamento deducendo, però, che il debito effettivo non corrisponde a quello oggetto di ingiunzione.
L'opponente, tuttavia, non ha fornito alcuna prova in merito, cioè non ha provato di avere pagato un numero maggiore di rate: in altri termini, non ha provato alcun fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione.
Quanto, poi, alla operatività della polizza invocata dall'opponente
, va rilevato che la stessa non ha invocato Parte_1 nessuno degli eventi coperti da detta polizza, sicché per il semplice inadempimento non può ritenersi operante.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo così provvede: dichiara la carenza di legittimazione attiva di Controparte_3 revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di;
Parte_2 rigetta l'opposizione spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 524/2018 e lo dichiara esecutivo e definitivo esclusivamente nei suoi confronti;
condanna l'opposta e l'intervenuta in solido al pagamento delle spese processuali sostenute da liquidate in € 84,80 Parte_2
5 per spese ed € 1.698,50 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese tra l'opponente e Parte_1
l'intervenuta Controparte_3 condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, di € 1.698,50 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 27/12/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo
Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1997/2018 R.G. promossa
DA
, , e Parte_1 C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliate in VIA Pt_2 C.F._2
VITTORIO VENETO 24 CASTEL DI LUCIO presso lo studio dell'avv.
RUFFINO GIUSEPPE , che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA GENERALE
[...] P.IVA_1
CASCINO,17 CASTELL'UMBERTO presso lo studio dell'avv. RATTO
CARMELO AMERICO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. CP_2
pec: (iscritta nel Registro delle P.IVA_2 Email_1 imprese di Messina R.E.A. n. 145937) in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di Controparte_3
unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio
[...]
Alfieri n. 1, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita
1 I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno rappresentato e difeso per mandato in atti P.IVA_3 dall'avv. BARBARO ALESSANDRO e presso il suo studio domiciliato nonché dall'avv. Mario Anzà
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: somministrazione
In fatto e in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
e hanno proposto opposizione al decreto
[...] Parte_2 ingiuntivo N. 524/2018 con cui è stato loro ingiunto di pagare in solido – la prima quale debitrice principale e la seconda quale fideiussore – a l'importo di € Controparte_1 CP_1
13.125,14, oltre interessi e spese, quale credito derivante dal mancato pagamento del contratto di prestito personale stipulato il
23.7.2010.
L'opponente ha eccepito di non avere mai Parte_2 sottoscritto alcun contratto di fideiussione e ha disconosciuto la sottoscrizione al contratto fideiussorio allegato dalla al ricorso CP_1 monitorio.
L'opponente ha dedotto di avere stipulato Parte_1 una polizza assicurativa contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento (per le coperture di invalidità totale permanente, inabilità temporanea totale, ricovero ospedaliero, perdita di impiego); ha ammesso di avere pagato solo lacune rate;
ha eccepito che le somme richieste non corrispondono al debito reale.
Tanto premesso, hanno chiesto la revoca del DI opposto.
Si è costituita la contestando le Controparte_1 avverse difese ed evidenziando che la ha sottoscritto il Pt_2 contratto di fideiussione, che la polizza garantiva solo l'invalidità o la perdita di impiego e non anche il mancato pagamento per altri motivi ed ha chiesto la conferma del DI opposto.
2 Nelle more del giudizio si è costituta quale procuratrice di CP_2
cessionaria del credito vantato dalla Controparte_3 [...]
, facendo proprie le difese svolte da quest'ultima. Controparte_1
Non sono state avanzate istanze istruttorie e, quindi, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione.
Contr In merito all'intervento in causa di quale procuratrice di CP_2
a sua volta cessionaria del credito vantato dall'originaria creditrice verso le opponenti, queste ultime, in comparsa conclusionale, hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva (id est titolarità del diritto controverso), non avendo prodotto alcuna documentazione in merito, ad eccezione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L'eccezione è fondata.
Va rilevato, in proposito che «la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […]» (Cass. SS. UU.
2951/2016 punti 64-65).
La fferma di avere acquisito il credito verso le odierne CP_3 opponenti per intervenuta cessione, tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “L'adempimento della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 t.u.b., individuati solo in via generica, per categorie, come di norma avviene in questi casi, non è di per se stessa idonea a fornire adeguata prova del fatto che oggetto di cessione sia stato proprio il rapporto per cui è causa. La pubblicazione in Gazzetta ha dunque
3 il solo scopo di produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., rendendo opponibile al debitore la relativa cessione a condizione che, ovviamente, la stessa sia avvenuta” (Tribunale Avezzano,
20/04/2021).
E ancora “L'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (e/o l'iscrizione nel registro delle imprese) non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto;
non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto. Difetta la legittimazione sostanziale della parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma che non ne fornisce la prova con documenti idonei a dimostrare
l'incorporazione e l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Tribunale Lecce, 19 Febbraio 2021).
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n. 24798).
Nel caso di specie è stato prodotto solo l'estratto della Gazzetta
Ufficiale in cui è contenuto l'avviso di cessione, che da solo non è idoneo a fornire prova della titolarità del diritto controverso in capo alla cessionaria.
In ogni caso, va rilevato come non essendo neppure stata chiesta l'estromissione della cedente, il processo è proseguito tra le parti originarie.
Occorre a questo punto distinguere le posizioni delle due opponenti.
4 , nel primo atto difensivo utile (ossia l'atto di Parte_2 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) ha disconosciuto la sottoscrizione al contratto di fideiussione allegato dalla banca opposta.
Quest'ultima si è limitata a contestare tale disconoscimento senza, tuttavia, chiedere la verificazione della scrittura che, pertanto, non può essere utilizzata contro l'opponente . Parte_2
Ne discende che il decreto ingiuntivo nei suoi confronti deve essere revocato.
Quanto alla posizione della va osservato come la stessa Pt_1 abbia “confessato” di non avere pagato le rate del finanziamento deducendo, però, che il debito effettivo non corrisponde a quello oggetto di ingiunzione.
L'opponente, tuttavia, non ha fornito alcuna prova in merito, cioè non ha provato di avere pagato un numero maggiore di rate: in altri termini, non ha provato alcun fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione.
Quanto, poi, alla operatività della polizza invocata dall'opponente
, va rilevato che la stessa non ha invocato Parte_1 nessuno degli eventi coperti da detta polizza, sicché per il semplice inadempimento non può ritenersi operante.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo così provvede: dichiara la carenza di legittimazione attiva di Controparte_3 revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di;
Parte_2 rigetta l'opposizione spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 524/2018 e lo dichiara esecutivo e definitivo esclusivamente nei suoi confronti;
condanna l'opposta e l'intervenuta in solido al pagamento delle spese processuali sostenute da liquidate in € 84,80 Parte_2
5 per spese ed € 1.698,50 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese tra l'opponente e Parte_1
l'intervenuta Controparte_3 condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, di € 1.698,50 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 27/12/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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