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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/02/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
3310/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 25/02/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. DI FEO FRANCESCO
Avv. LIONETTI LOREDANA ricorrente
E
CP_1
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2024 l'odierna parte ricorrente deduceva:
Pertanto presentava le seguenti conclusioni:
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisti la memoria di costituzione come note di t.s. in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è infondata.
Invero, nella nota dell' del 7.11.2023 era dedotto in modo inequivocabile il CP_1 motivo della revoca del RdC:
Sicché le doglianze sulla carenza di motivazione per la revoca del RdC sono del tutto infondate e il ricorrente ben avrebbe potuto essere “a conoscenza di quale sia la motivazione che ha originato il recupero delle somme” (v. pag. 1 ric. intr.).
Quanto invece al profilo sostanziale, da affrontare alla luce della regolarità formale della revoca in ragione del diritto di difesa dell'istante, vi è da rilevare che:
-sulla questione della sussistenza dei requisiti di legge per godere della prestazione controversa, il ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio si è limitato laconicamente a dedurre di avere tutti i requisiti di legge per la prestazione:
- Il ricorrente ha dedotto sull'indebito assistenziale deducendo che:
Pag. 2 di 8 Particolare è la questione relativa alla decennalità della permanenza.
Sulla durata della permanenza le deduzioni attoree sono – come si è detto – meramente assertive: il ricorrente si limita a sostenere di presentare tutti i requisiti di legge.
L'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, come convertito in legge, dispone: «Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.”.
Prima di esaminare la situazione dell'odierno istante, va rilevato che proprio il requisito della residenza decennale previsto dalla normativa italiana vigente è stato
Pag. 3 di 8 ritenuto illegittimo dalla CGUE con la sentenza del 29 luglio 2024 della Corte di
Giustizia dell'Ue nelle cause riunite C-112/22 CU e C-223/22 ND.
Secondo la Corte europea è contrario al principio della parità di trattamento l'aver subordinato la concessione del reddito di cittadinanza ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, al requisito della residenza decennale in Italia (di cui gli ultimi due in modo continuativo), laddove la direttiva 2003/109/CE prevede che per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, un cittadino di un Paese extra-Ue debba soggiornare legalmente e in modo ininterrotto per “soli” cinque anni nel territorio di uno Stato membro, periodo considerato sufficiente affinché questi possa poi anche beneficiare, in virtù della parità di trattamento con i cittadini, di pari prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale.
La Corte ha ritenuto contrarie all'ordinamento europeo le disposizioni del D.L. n.
4/2019 che hanno subordinato l'accesso al reddito di cittadinanza dei cittadini extra-Ue soggiornanti di lungo periodo al requisito, applicabile anche ai cittadini italiani, di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo: il requisito della residenza decennale costituisce secondo la Corte di Giustizia Ue una discriminazione indiretta.
Infatti, la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro.
Nel caso in esame, però, il ricorrente non ha provato di essere residente in Italia da cinque anni;
egli ha prodotto il certificato del comune di Trinitapoli da cui risulta solo:
Pag. 4 di 8 L' ha invece provato che il ricorrente è iscritto come residente in Italia solo CP_1 dal 2019:
Quindi, egli non era residente da almeno anni 5 né al momento della domanda amministrativa (1.4.2022) né, tampoco, nei due anni di ricezione della prestazione
(2022 e 2023).
D'altro canto, vertendosi in un giudizio di accertamento negativo, era certamente onere probatorio del ricorrente provare la insussistenza dell'indebito (anche) per legittimità della percezione della prestazione controversa.
Esaminando il terzo profilo di doglianza del ricorrente, vi è da rilevare che alcun affidamento può essere tutelato in capo a chi abbia a riferire notizie non veritiere sulla sussistenza di un requisito di legge (quale nel caso di specie la permanenza sul territorio
Pag. 5 di 8 italiano decennale) sicché questo ordine di elementi di difesa non può certo acquisire rilievo.
Ma in ogni caso, è pacifico che il RdC è una prestazione assistenziale, prevista in contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. È altresì una misura di politica attiva del lavoro per accompagnare in un percorso di reinserimento lavorativo e sociale.
Premessa la natura assistenziale del RdC, il suo indebito pagamento è disciplinato dall'istituto dell'indebito oggettivo.
In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38 comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per l'art. 128 del d. Igs. 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dalla I. n. 328 del 2000 art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, la natura assistenziale della prestazione per cui è causa (reddito di cittadinanza) si desume dal fatto che non si fonda su presupposti contributivi;
avuto riguardo alla sua finalità, il reddito di cittadinanza può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (arg. da Cass. n. 13915/2021).
Pertanto, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n.
31373 del 2019, richiamata da Cass. n. 13915/2021), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771
e 5059 del 2018).
Nel caso in esame appare scontato che il ricorrente abbia dichiarato la sua permanenza decennale dal momento che l' gli ha inizialmente riconosciuto la CP_1 prestazione. Sicché la prestazione stessa è indebita senza che possa tutelarsi davvero alcun affidamento in capo al richiedente.
Non pare infatti possa essere sostenuta la tesi che la percezione della prestazione abbia creato un affidamento in capo al recipiente dal momento che egli ha dichiarato di
Pag. 6 di 8 risiedere in Italia da almeno 10 anni laddove è provato che non ha risieduto neppure i 5 anni minimi previsti dalla normativa eurounitaria, pur nelle more delle intempestive verifiche anagrafiche dell' . CP_1
Peraltro tale soluzione è conforme ai principi enunciati dalla Corte d'appello di
Bari nella sentenza n. 91/2024 pubbl. il 29/01/2024 RG n. 211/2023 emessa proprio in un caso di ripetizione di indebito per reddito di cittadinanza corrisposto a straniero privo del requisito della residenza:
“Se ne deve dedurre che la revoca della prestazione è stato legittimamente adottata dall' in difetto di uno dei requisiti previsti dalla legge per il CP_2 riconoscimento del reddito di cittadinanza. Conseguentemente, è infondata la domanda CP_ di accertamento negativo dell'indebito contestato dall'
Come affermato in più occasioni dalle pronunce della Suprema Corte, in materia di prestazioni assistenziali indebite – i cui principi risultano senz'altro applicabili al caso in scrutinio – in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione allorquando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile
(cfr. Cass. n. 13223 del 2020).
Dunque, opera la regola civilistica dell'incondizionata ripetibilità se ricorrono ipotesi che escludono qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come accade – per esempio – nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr. Cass. n. 26036 del 2019).
Ancora, non è configurabile in radice una condizione di affidamento – ed opera, perciò, la regola ordinaria della piena ripetibilità – tutte le volte in cui si è in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente che ha dato luogo all'erogazione inde-bita della prestazione assistenziale (Cass. n. 24617 del 2022 relativa ad un caso di ripetizione di prestazione assistenziale nei confronti di un assistibile che aveva richiesto due prestazioni fra loro incompatibili per espressa previsione di legge).
È evidente che nel caso di specie non può configurarsi in capo a alcuna Pt_2 situazione soggettiva di legittimo e ragionevole affidamento. La prestazione richiesta e percepita, difatti, si è rivelata non dovuta per la mancanza di un requisito (ossia, come detto, l'effettiva residenza del richiedente sul territorio nazionale per almeno dieci anni) la cui insussistenza non poteva essere ignota a al momento della presentazione Pt_2 CP_ della relativa istanza amministrativa. È dunque irrilevante il fatto che l' abbia in un primo momento liquidato la prestazione per poi chiederne il rimborso a seguito della comunicazione, da parte dell'ente locale, della prescritte verifiche anagrafiche.”.
La domanda va rigettata.
Pag. 7 di 8 Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili nei confronti dell'istante, stante la presenza di regolare dichiarazione di esonero dalla condanna alle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato il 02/04/2024, nella causa
[...] CP_1 iscritta al n. 3310/2024 R.G.A.C. così provvede: rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Foggia, 25/02/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
Pag. 8 di 8