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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/06/2024, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
N….…………... SENT.
N. 988/2024 R.G. V.G.
N. ….………….CRON.
N. ….………….REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Oristano, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente estensore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso presentato dai coniugi:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. BOI Parte_1 C.F._1
ANDREA ( ) presso il quale ha eletto domicilio in VIA C.F._2
LOMBARDIA,1 08015 MACOMER
e
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. BOI Parte_2 C.F._3
ANDREA ( ) presso il quale ha eletto domicilio in VIA C.F._2
LOMBARDIA,1 08015 MACOMER
e con l'intervento del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 13 L. 898/1970 (art. 8 L.
74/1987).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto in data 27/03/2024 i coniugi di cui in epigrafe, hanno esposto preliminarmente che: - in data 27/09/2003 hanno contratto matrimonio concordatario a MACOMER;
- dalla loro unione è nato in [...] in data [...]; Per_1
- il Tribunale di Oristano, con decreto del 6 luglio 2021 ha omologato la loro separazione consensuale;
- la convivenza da allora non è più ripresa.
Tutto ciò premesso, hanno chiesto che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni di cui al dispositivo.
Il ricorso è stato comunicato al P.M. che ha concluso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È stata fissata udienza davanti al Collegio in trattazione scritta nel corso della quale i coniugi, mediante deposito di note, hanno insistito nel ricorso.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, ritenersi accolto.
Le condizioni inerenti ai rapporti economici alle quali i coniugi hanno formalmente dichiarato di subordinare la loro richiesta sono compiutamente formulate, sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso giacché i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, e gli accordi relativi al figlio minore rispondono all'interesse di quest'ultimo.
Non vi è dunque necessità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 4 L. 898/1970 e ss.
modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del Matrimonio celebrato a MACOMER in data
27/09/2003 tra i coniugi:
e Parte_1 Parte_2
2 e, per l'effetto
ORDINA
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MACOMER di procedere alla relativa annotazione, ai sensi dell'art. 10 L. 898/1970, a margine dell'atto di matrimonio n°19
parte 2 serie A Anno 2003
Tra le parti saranno vigenti le condizioni che qui di seguito si trascrivono:
1. prende atto che e hanno concordemente Parte_1 Parte_2
regolato i loro rapporti patrimoniali inerenti i beni mobili e immobili, e non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
2. prende atto che i ricorrenti non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a titolo di assegno divorzile;
3. il figlio minore – che attualmente frequenta la classe prima media pubblica Per_1
“Caria” in Macomer e continuerà gli studi fino al conseguimento della relativa licenza,
con orari dalle 8,30 alle 13,30 con due rientri settimanali il martedì ed il giovedì – è
affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi per tutti gli atti di straordinaria amministrazione come già indicato in omologa della separazione e continuerà a permanere presso la madre, genitore collocatario, con facoltà di vedere il padre secondo il calendario già concordato e ribadito nel piano genitoriale allegato;
4. prende atto che il minore intende frequentare i percorsi di formazione Per_1
religiosa – catechismo- e praticare le attività sportive (calcio e nuoto) due o tre volte la settimana;
5. in relazione agli impegni scolastici ed extrascolastici afferenti il minore, appaiono opportune modalità di visita per il genitore non collocatario secondo il calendario deciso in sede di separazione consensuale dei coniugi, ossia il padre avrà la facoltà di vedere ogni giorno previ accordi con la madre;
alternativamente, Per_1 Per_1
3 trascorrerà i fine settimana con la madre presso l'abitazione di Via Cagliari in
Macomer, o col padre presso l'abitazione di Via Enrico Berlinguer in Macomer, dal venerdì sera alle ore 18,00 alla domenica alle ore 20,00 o secondo gli accordi presi di volta in volta tra i coniugi e secondo le prioritarie esigenze scolastiche del minore;
6. il minore manterrà rapporti coi nonni paterni e materni;
7. le vacanze natalizie potranno essere suddivise in tempi uguali tra i genitori dal 23
dicembre al 30 dicembre con uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, periodo in cui il genitore di pertinenza avrà anche cura degli eventuali compiti e attività scolastiche da eseguire;
8. le vacanze pasquali e i ponti per le eventuali festività civili, per la loro brevità e per evitare spostamenti faticosi al minore potranno essere previsti ad anni alterni tra i genitori;
9. le vacanze estive saranno programmate di volta in volta, in funzione degli impegni lavorativi dei genitori e conseguenti periodi di ferie;
10. in caso di viaggi che comportino l'espatrio del minore, gli stessi potranno essere effettuati solo previo accordo tra i genitori e autorizzati caso per caso, così come gli eventuali soggiorni all'estero del minore per vacanza o studio;
11. l'assegno di mantenimento in favore del minore pari a € 200,00, sarà Per_1
versato dal padre il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione istat annuale;
detto importo è suscettibile di variazione per effetto delle mutate esigenze del minore;
le spese straordinarie per il minore saranno ripartite al 50% tra i coniugi, previamente concordate, salvo urgenze e salvo diverso accordo delle parti.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Oristano, il 18/06/2024
IL PRESIDENTE estensore Dott. Leopoldo Sciarrillo
4
N. 988/2024 R.G. V.G.
N. ….………….CRON.
N. ….………….REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Oristano, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente estensore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso presentato dai coniugi:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. BOI Parte_1 C.F._1
ANDREA ( ) presso il quale ha eletto domicilio in VIA C.F._2
LOMBARDIA,1 08015 MACOMER
e
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. BOI Parte_2 C.F._3
ANDREA ( ) presso il quale ha eletto domicilio in VIA C.F._2
LOMBARDIA,1 08015 MACOMER
e con l'intervento del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 13 L. 898/1970 (art. 8 L.
74/1987).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto in data 27/03/2024 i coniugi di cui in epigrafe, hanno esposto preliminarmente che: - in data 27/09/2003 hanno contratto matrimonio concordatario a MACOMER;
- dalla loro unione è nato in [...] in data [...]; Per_1
- il Tribunale di Oristano, con decreto del 6 luglio 2021 ha omologato la loro separazione consensuale;
- la convivenza da allora non è più ripresa.
Tutto ciò premesso, hanno chiesto che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni di cui al dispositivo.
Il ricorso è stato comunicato al P.M. che ha concluso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È stata fissata udienza davanti al Collegio in trattazione scritta nel corso della quale i coniugi, mediante deposito di note, hanno insistito nel ricorso.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, ritenersi accolto.
Le condizioni inerenti ai rapporti economici alle quali i coniugi hanno formalmente dichiarato di subordinare la loro richiesta sono compiutamente formulate, sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso giacché i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, e gli accordi relativi al figlio minore rispondono all'interesse di quest'ultimo.
Non vi è dunque necessità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 4 L. 898/1970 e ss.
modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del Matrimonio celebrato a MACOMER in data
27/09/2003 tra i coniugi:
e Parte_1 Parte_2
2 e, per l'effetto
ORDINA
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MACOMER di procedere alla relativa annotazione, ai sensi dell'art. 10 L. 898/1970, a margine dell'atto di matrimonio n°19
parte 2 serie A Anno 2003
Tra le parti saranno vigenti le condizioni che qui di seguito si trascrivono:
1. prende atto che e hanno concordemente Parte_1 Parte_2
regolato i loro rapporti patrimoniali inerenti i beni mobili e immobili, e non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
2. prende atto che i ricorrenti non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a titolo di assegno divorzile;
3. il figlio minore – che attualmente frequenta la classe prima media pubblica Per_1
“Caria” in Macomer e continuerà gli studi fino al conseguimento della relativa licenza,
con orari dalle 8,30 alle 13,30 con due rientri settimanali il martedì ed il giovedì – è
affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi per tutti gli atti di straordinaria amministrazione come già indicato in omologa della separazione e continuerà a permanere presso la madre, genitore collocatario, con facoltà di vedere il padre secondo il calendario già concordato e ribadito nel piano genitoriale allegato;
4. prende atto che il minore intende frequentare i percorsi di formazione Per_1
religiosa – catechismo- e praticare le attività sportive (calcio e nuoto) due o tre volte la settimana;
5. in relazione agli impegni scolastici ed extrascolastici afferenti il minore, appaiono opportune modalità di visita per il genitore non collocatario secondo il calendario deciso in sede di separazione consensuale dei coniugi, ossia il padre avrà la facoltà di vedere ogni giorno previ accordi con la madre;
alternativamente, Per_1 Per_1
3 trascorrerà i fine settimana con la madre presso l'abitazione di Via Cagliari in
Macomer, o col padre presso l'abitazione di Via Enrico Berlinguer in Macomer, dal venerdì sera alle ore 18,00 alla domenica alle ore 20,00 o secondo gli accordi presi di volta in volta tra i coniugi e secondo le prioritarie esigenze scolastiche del minore;
6. il minore manterrà rapporti coi nonni paterni e materni;
7. le vacanze natalizie potranno essere suddivise in tempi uguali tra i genitori dal 23
dicembre al 30 dicembre con uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, periodo in cui il genitore di pertinenza avrà anche cura degli eventuali compiti e attività scolastiche da eseguire;
8. le vacanze pasquali e i ponti per le eventuali festività civili, per la loro brevità e per evitare spostamenti faticosi al minore potranno essere previsti ad anni alterni tra i genitori;
9. le vacanze estive saranno programmate di volta in volta, in funzione degli impegni lavorativi dei genitori e conseguenti periodi di ferie;
10. in caso di viaggi che comportino l'espatrio del minore, gli stessi potranno essere effettuati solo previo accordo tra i genitori e autorizzati caso per caso, così come gli eventuali soggiorni all'estero del minore per vacanza o studio;
11. l'assegno di mantenimento in favore del minore pari a € 200,00, sarà Per_1
versato dal padre il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione istat annuale;
detto importo è suscettibile di variazione per effetto delle mutate esigenze del minore;
le spese straordinarie per il minore saranno ripartite al 50% tra i coniugi, previamente concordate, salvo urgenze e salvo diverso accordo delle parti.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Oristano, il 18/06/2024
IL PRESIDENTE estensore Dott. Leopoldo Sciarrillo
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