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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/08/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1879/2024 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 15.07.2025
DA
– rappresentata e difesa dall'avv. PERETTO SILVIA PAOLA Parte_1
e dall'avv. PERETTO MICHELE attrice
CONTRO
e – rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. DONA' GIAN PIETRO convenuti avente ad oggetto: petizione eredità
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 24.07.2025
Conclusioni dell'attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
- accertare e dichiarare che la SInora nata a [...] ( Ud ) il Parte_1
09.11.1968 c.f. di cittadinanza italiana residente a [...] dei Coralli n. 50 è erede del Sig. nato a [...] ( F ) Persona_1 il 26.05.1971 e deceduto a IS ( Ud ) il 06.04.2022, e per conseguenza accertare e dichiarare la quota di eredità lei dovuta come per legge, oltre interessi maturati dal dovuto al saldo.
- ordinare ai Sig.ri nato a [...] ( M ) il 24.09.1938 Controparte_1
c.f. di cittadinanza italiana residente a [...](Ud) C.F._2
1 Corso dei Continenti n. 89 e alla SI.ra nata a [...] ( Ud ) il Controparte_2
26.08.1946 c.f. di cittadinanza italiana residente a [...]C.F._3
BI ( Ud) Corso dei Continenti n. 89 di restituire in quota per legge ogni bene mobile ed immobile caduto in eredità del defunto SI. oltre interessi Persona_1 maturati dal dovuto al saldo.
- condannare i convenuti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre Iva,
Cpa e spese generali come per legge
In via istruttoria
Chiede vengano ammesse le seguenti prove.
Ordinarsi ai convenuti l'esibizione ex art. 210 delle aperture/chiusure conti correnti afferenti al defunto SI. . Persona_1
Ammettersi consulenza tecnica di ufficio volta a determinare l'esatto ammontare dell'asse ereditario di cui è causa e volta a determinare la esatta quota ereditaria spettante alla SInora . Parte_1
Conclusioni dei convenuti: rigettata ogni altra pretesa, domanda, istanza ed eccezione avversaria, respingersi ogni domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e per tutti i motivi illustrati e per i motivi che il Giudice riterrà;
ISTANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Alla luce e in considerazione di quanto sopra esposto, si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma indicata e nella specie dell'art. l'art. 5, comma
5, L. Divorzio per violazione dell'art. 3 Costituzione e di ogni altro articolo che il Giudice riterrà, per le ragioni descritte nel corpo dell'atto, e conseguentemente di rimettere al giudizio della Consulta la questione di costituzionalità sollevata, sospendendo il presente giudizio e trasmettendo i relativi atti al Giudice Costituzionale.
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertarsi e dichiararsi che la casa di abitazione di LI BI e la impresa individuale CA sono state pagate/gestite con denaro dei convenuti che ne sono i reali titolari;
in subordine riconoscersi i convenuti creditori per le somme erogate per acquisto gestione e mantenimento della predetta abitazione e dell'azienda CA nell'interesse del figlio, con riserva di quantificazione in corso di causa.
Con totale rifusione di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: come da memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 I) La SI.ra ha convenuto in giudizio i SIg.ri e Parte_1 Controparte_1
, rispettivamente padre e madre del SI. , deceduto Controparte_2 Persona_1 senza lasciare testamento in data 06.04.2022, per ottenere l'accertamento della propria qualifica di erede, in quanto moglie del predetto de cuius, sulla base del fatto che la sentenza di divorzio, pubblicata in data 04.03.2022, non era ancora passata in giudicato al momento della morte del coniuge e che pertanto ella aveva conservato il proprio status giuridico di coniugata, con salvezza dei diritti ereditari sulla successione del marito defunto. L'attrice chiedeva, inoltre, l'accertamento della propria quota ereditaria dovuta per legge e la restituzione in quota di ogni bene immobile e mobile caduto in eredità, oltre ad interessi maturati dal dovuto al saldo.
Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande avversarie sostenendo che la sentenza di divorzio, pronunciata su ricorso congiunto dei coniugi e mirante ad ottenere esclusivamente la cessazione degli effetti civili del Parte_2 matrimonio, senza ulteriori condizioni, non fosse impugnabile: pertanto, essa doveva considerarsi passata in giudicato nel momento stesso della sua pubblicazione, anche in assenza di acquiescenza, senza dare luogo alla decorrenza dei termini per l'impugnazione, difettando qualsiasi interesse e diritto alla contestazione di una pronuncia pienamente satisfattiva delle pretese di ambo le parti. In ogni caso, i convenuti deducevano, quanto all'asse ereditario relitto, che la casa di abitazione sita a LI era di loro esclusiva proprietà in quanto da essi stessi pagata con denaro proveniente dalla vendita di altro immobile;
infine, anche l'impresa individuale del figlio, CA, era stata fondata e gestita con denaro sempre proveniente solo dai genitori stessi.
II) Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. Il giudice, nel corso della prima udienza, prospettava i possibili profili aleatori della vertenza e tentava la conciliazione della lite. Fallito tale tentativo e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, il giudice fissava udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, si riservava il deposito della sentenza.
III) Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento.
Risultano pacifiche e comunque provate documentalmente le seguenti circostanze:
-l'odierna attrice e il SI. hanno contratto matrimonio Persona_1 concordatario in data 20.12.2012 a LI BI (doc. 1 att.);
-con decreto n. 5093/2020 del 24.11.2020 (doc. 2 att.) il Tribunale di Udine ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi;
3 -il medesimo Tribunale ha pronunciato, in data 24.02.2022, sentenza di divorzio
(pubblicata in data 04.03.2022-doc. 4 att.) all'esito del ricorso congiunto presentato dai coniugi e mirante ad ottenere la sola pronuncia sullo status;
-in data 06.04.2022 il SI. è deceduto (doc. 5); Persona_1
-la sentenza di divorzio non è mai stata notificata;
i coniugi neppure avevano prestato acquiescenza alla pronuncia in sede di ricorso congiunto;
-al momento della morte del de cuius non era, dunque, ancora spirato il termine “lungo”
(artt. 325, 326, 327 c.p.c.) per l'impugnazione, pari a 6 mesi dalla pubblicazione della pronuncia.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti, la sentenza di divorzio, ancorché pronunciata su domanda congiunta dei coniugi, è impugnabile nei modi e tempi ordinari, anche se – e anzi, come si vedrà, in parte proprio in quanto – essa non recepisca altre condizioni pattuite tra le parti, limitandosi a statuire sullo status.
Anzitutto, come correttamente rilevato dalla difesa attorea, in generale va ricordato che nel diritto processuale civile l'appello è il mezzo di impugnazione ordinario delle sentenze pronunciate in primo grado, ad eccezione di quelle dichiarate inappellabili tanto dalla legge quanto in virtù di accordo tra le parti (artt. 339 comma 1, 360 comma 2 c.p.c.).
L'art. 5 comma 5 l. n. 898/1970, applicabile ratione temporis alla sentenza di divorzio dei coniugi , dispone(va) che la sentenza di divorzio è appellabile da Parte_2 ciascuna delle parti.
Benché la disposizione non ammetta testualmente eccezioni di alcun tipo, in verità un'interpretazione complessiva e sistematica dei principi giuridici fondanti l'ordinamento, delle specifiche norme di legge in tema di separazione e divorzio nonché soprattutto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia induce, in verità, a dover tratteggiare una netta distinzione tra:
1) capo della sentenza che pronuncia sullo status dei coniugi (separazione/divorzio);
2) capi (eventuali) della sentenza che pronunciano sulle altre condizioni inerenti la crisi familiare, a contenuto necessario (affidamento dei figli, regime di visita dei genitori, mantenimento prole, assegnazione casa familiare, mantenimento coniuge debole) o eventuale (regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale o personale tra coniugi).
Più nello specifico, con riferimento alla seconda categoria indicata (n. 2), la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 18066/20141) ha chiarito che la possibilità di impugnazione 1 Trattasi proprio della sentenza citata, a sostegno delle proprie pretese, dalla difesa dei convenuti, benché impropriamente: infatti, contrariamente a quanto preteso dai convenuti, la fattispecie concreta esaminata 4 di sentenze di divorzio congiunto (così, evidentemente, riconoscendola in via generale, come del resto previsto dall'anzidetto art. 5 l. div.), nella prassi, non può che riguardare casi particolari: “il primo giudice non ha recepito o ha recepito solo parzialmente
l'accordo tra le parti, magari precisando che erano in questione diritti indisponibili o
l'accordo stesso appariva in contrasto con l'interesse del minore, ovvero non era congrua la corresponsione una tantum di somma, escludente, per il futuro l'assegno divorzile. In tali casi, ovviamente, ciascuno dei coniugi od entrambi potrebbero impugnare la sentenza”, oltre al PM limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli e anche al curatore speciale del minore (in questo senso cfr. anche C. n. 18066/2014).
La sentenza, invece, di separazione consensuale, di divorzio congiunto, ma anche di accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate all'esito di un giudizio contenzioso, non potrebbe essere impugnata, secondo la giurisprudenza, con riferimento ai capi e/o punti in cui il Tribunale si sia limitato ad accogliere (previo vaglio di congruità nell'ambito dei diritti indisponibili concernenti gli interessi dei minori) o semplicemente a recepire (previo mero “controllo esterno” nel caso di accordi su diritti disponibili dei coniugi) le condizioni pattuite tra le parti: ciò sia per mancanza, in senso stretto, di
“soccombenza” e dunque di interesse ad impugnare, sia in quanto le condizioni pattuite e poi recepite dall'autorità giudiziaria costituiscono un vero e proprio accordo di natura negoziale, vincolante per i coniugi contraenti, tanto che per sciogliersi da tali vincoli contrattuali agli stessi non rimarrà che la possibilità di introdurre un autonomo giudizio di cognizione per ottenerne la declaratoria di nullità o l'annullamento (ex multis, cfr.
Cassazione civile sez. III, 12/05/2022, n.15169: “Nell'ambito di un giudizio di divorzio congiunto, gli effetti traslativi immobiliari, oggetto di accordo tra i coniugi, non derivano dalla sentenza (di divorzio) che, per tale parte, ha effetti dichiarativi e non costitutivi. Gli accordi patrimoniali costituiscono manifestazione di autonomia contrattuale privata, frutto della libera determinazione delle parti anche dopo la sentenza e come tali vivono nel mondo del diritto in ragione e nei limiti di tale loro natura. Pertanto, rimangono soggetti anche agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi”; cfr. anche Cass. n. 17607/2003 e la già richiamata Cass. n.
18066/2014).
dalla S.C. riguardava l'impugnazione, giudicata inammissibile, di una sentenza definitiva a mezzo della quale il Tribunale, nell'ambito di un giudizio contenzioso di divorzio, dopo aver – si badi – in precedenza pronunciato autonoma e distinta sentenza non definitiva sullo status, si era limitato a recepire le (ulteriori) conclusioni congiunte infine rassegnate dalle parti a definizione del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 5 Quanto, invece, alla sola pronuncia sullo status, essa implica l'accertamento giudiziale della sussistenza dei presupposti di legge (art. 151 c.c.; art. 2 l. n. 898/1970) per la dichiarazione di separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso.
Il divorzio, come noto, viene pronunciato dal Tribunale mediante sentenza costitutiva, cioè modificativa di una determinata fattispecie fattuale e giuridica preesistente, previo accertamento delle condizioni di legge: prerogative, quelle di accertamento e costitutive, tipicamente ed esclusivamente di competenza giurisdizionale, sottratte al potere dispositivo-negoziale dei privati, i quali non potrebbero conseguire il risultato loro garantito dall'ordinamento (modifica del loro status) in assenza del prescritto, preventivo, vaglio pubblicistico-giurisdizionale.
La pronuncia di divorzio attiene, quindi, come è evidente, a situazioni giuridiche indisponibili (status) rispetto quali solo l'autorità giudiziaria (o comunque pubblicistica: si veda l'istituto della negoziazione assistita nell'ambito delle separazioni/divorzi) ha potere di intervento e modifica della realtà giuridica.
Ne consegue che deve necessariamente ammettersi la possibilità per le parti di impugnare ogni statuizione sullo status (tanto che essa costituisca solo il capo di una sentenza di maggiore ampiezza o l'unico contenuto della sentenza stessa), anche nel caso di domanda congiunta, tutte le volte in cui il vaglio giudiziale sull'effettiva ricorrenza dei presupposti, sostanziali e processuali, di legge per la pronuncia di separazione o divorzio si sia rivelato erroneo, trattandosi di aspetti sui quali le parti, come detto, non hanno alcun potere dispositivo.
Un tanto trova conferma, del resto, non solo nel fatto che, come già visto, l'art. 5 legge n. 898/1970, ratione temporis applicabile al caso di specie, consente espressamente l'impugnazione delle sentenze di divorzio (sempre e senza ulteriori distinzioni), ma anche tenuto conto della previsione di cui all'art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c. (nel quale deve intendersi confluito, stante l'introduzione del c.d. rito unificato in materia di famiglia, anche l'abrogato art. 4 comma 12 secondo periodo l. n. 898/1970), secondo cui è ammesso appello immediato contro la sentenza non definitiva che pronunci solo in punto separazione e divorzio (sentenza, questa, che, non di rado, anche nell'ambito di giudizi contenziosi è richiesta proprio congiuntamente dalle parti).
Ricapitolando, dunque, in estrema sintesi si devono ritenere:
- non impugnabili, per mancanza di “soccombenza” in senso stretto e per la natura intrinsecamente autonoma e negoziale del loro contenuto, i capi e/o punti di una sentenza
6 di separazione, divorzio, pronunciata su ricorso congiunto o su conclusioni congiunte rassegnate in un giudizio originariamente contenzioso, che accolgano o si limitino a recepire le condizioni pattuite tra le parti, a contenuto necessario o eventuale, salva la possibilità per i coniugi o ex coniugi di chiederne, ricorrendone i presupposti, la declaratoria di nullità o annullamento mediante autonomi giudizi ordinari di cognizione.
Al riguardo, va, tuttavia, ulteriormente specificato che la Cassazione si è posta il problema del possibile rischio di pregiudizio dei diritti indisponibili che potrebbe derivare dalle pattuizioni delle parti, rilevando tuttavia come trattasi di clausole “estreme”, rispetto alle quali comunque il giudice ben può invitare i coniugi ad intervenire in chiave modificativa mediante una diretta interlocuzione (Cass. n. 18066/2014). La stessa pronuncia ammette comunque, come già ricordato più sopra, la possibilità di impugnazione di una sentenza di separazione consensuale, divorzio congiunto o resa su conclusioni congiunte all'esito di un giudizio contenzioso che non recepisca gli accordi tra le parti o li recepisca in parte, ritenendoli, in tutto o parte, in contrasto con diritti indisponibili. Tale orientamento trova conforto nella giurisprudenza successiva ("ferma la natura costituiva della sentenza che definisce il procedimento di divorzio a domanda congiunta, la sentenza medesima riveste invece un valore meramente dichiarativo, o di presa d'atto quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che la domanda congiunta di divorzio deve compiutamente indicare. Fermo il limite invalicabile costituito dalla necessaria mancanza di un contrasto tra gli accordi patrimoniali e norme inderogabili, e dal fatto che gli accordi non collidano con l'interesse dei figli, in special modo se minori", cfr. ex multis, cfr. Cass. 24/07/2018, n. 19540), ed è stato, infine, recepito anche dalla c.d.
MA TA (art. 473-bis.51 comma 4 c.p.c.: “Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, [il giudice] convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda”);
- sempre impugnabili le sentenze o i capi di sentenza che pronuncino, anche su domanda congiunta, in punto status, trattandosi di statuizioni giudiziali aventi ad oggetto l'accertamento delle condizioni di legge, sostanziali e processuali, per poter addivenire ad una pronuncia costitutiva e dunque modificativa della realtà giuridica (scioglimento del vincolo matrimoniale o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente perdita definitiva dello status di coniugato). Esse, riguardando situazioni giuridiche indisponibili, devono sempre poter essere suscettibili di censura in caso di errori nel vaglio delle condizioni, sostanziali e processuali, previste dalla legge (es: assenza presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 2 l. div.; invalida partecipazione,
7 rappresentanza, assistenza in giudizio delle parti e dunque irregolarità rispetto alla manifestazione del consenso personale dei coniugi, etc…).
Pertanto, tornando al caso di specie, si deve concludere affermando che la sentenza n.
233/2022 con la quale il Tribunale di Udine ha pronunciato (solo) il divorzio tra i coniugi
, su domanda congiunta degli stessi, ben avrebbe potuto essere impugnata Parte_2 dalle parti (le quali non avevano neppure prestato acquiescenza al momento del deposito del ricorso) nei termini ordinari di legge.
Poiché, secondo quanto affermato dalle parti in causa, la sentenza non è stata notificata, alla morte del SI. (avvenuta il 06.04.2022) doveva ancora spirare il termine Per_1
“lungo” per l'impugnazione della pronuncia, ossia 6 mesi dalla sua pubblicazione (il
04.03.2022).
Ne consegue che la morte del coniuge durante la decorrenza del termine per impugnare, come statuito dalla giurisprudenza, non dà luogo al fenomeno processuale della interruzione del termine stesso, ma, determinando lo scioglimento del vincolo matrimoniale per altra causa, preclude il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio, ancorché emessa su domanda congiunta dei coniugi (cfr. Cassazione sentenza n. 5664, dd. 19/06/1996).
Deve dunque accertarsi e dichiararsi che, essendo il SI. deceduto prima del Per_1 passaggio in giudicato della sentenza di divorzio congiunto, lo status divorzile non si è mai consolidato in capo ai coniugi: la SI.ra , separata senza addebito, ha pertanto Parte_1 conservato pienamente i diritti successori nei riguardi del marito (art. 585 c.c.).
Conseguentemente, la SI.ra deve considerarsi erede legittima di Parte_1 [...]
per la quota di 2/3 dell'eredità, come prescritto dall'art. 582 c.c. nel caso Persona_1 di concorso del coniuge con gli ascendenti.
Da ultimo, va rilevata la manifesta inammissibilità della richiesta svolta dalla difesa dei convenuti acché questo giudice sollevasse questione di legittimità costituzionale in merito all'art. 5 comma 5 l. n. 898/1970 per asserita (ma non giustificata) violazione dell'art. 3 della Costituzione nonché “di ogni altro articolo che il Giudice riterrà, per le ragioni descritte nel corpo dell'atto”.
Trattasi, come è evidente dalla sua formulazione, di un'istanza estremamente generica, non adeguatamente motivata, e in ogni caso meramente astratta.
Non solo il riferimento ai parametri costituzionali che si pretendono disattesi è del tutto vago, incerto, indeterminato, ma soprattutto non vengono spiegate le ragioni per le quali l'impugnabilità delle sentenze di divorzio su domanda congiunta contrasterebbe con il
8 principio di uguaglianza o con altri diritti costituzionalmente garantiti. Si è, invece, dato atto della coerenza, ragionevolezza ed organicità dei principi sostanziali e processuali applicabili, per legge e secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, alle peculiarità delle sentenze in materia di status familiae.
IV) Quanto alle ulteriori domande delle parti.
L'attrice si è limitata a chiedere l'accertamento della propria quota ereditaria devoluta per legge, nonché la restituzione “in quota per legge” di ogni bene mobile ed immobile caduto in eredità del defunto SI. oltre interessi maturati dal dovuto Persona_1 al saldo.
Non è stata, dunque, formulata da parte della difesa attorea alcuna specifica domanda di divisione ereditaria né di assegnazione di beni determinati facenti parte dell'asse in base alle rispettive quote.
A tal proposito, valga quanto segue.
Mentre, invero, secondo la giurisprudenza, nella domanda di scioglimento della comunione ereditaria può ritenersi insita la domanda di petizione ereditaria, tenuto conto dei medesimi effetti sostanziali che ne derivano (“nell'azione di scioglimento della comunione ereditaria può dirsi insita l'azione di petizione ereditaria allorché si chieda la ricostruzione dell'asse relitto e l'inclusione, in esso, di beni sottratti da altro erede o da un terzo…tanto più che la sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di costoro di acquistare non soltanto la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, ivi compresa quella diretta ad ottenere, in via esecutiva, il rilascio dei beni in essa inclusi, rispetto ai quali gli altri condividenti non hanno più alcun titolo giustificativo per protrarre ulteriormente la detenzione proprio per effetto della compiuta divisione”:
Cassazione civile sez. II, 17/10/2024 n. 26951), non può dirsi, invece, l'inverso, avendo la petizione di eredità una funzione sì recuperatoria e di condanna al rilascio dei beni, ma non di divisione degli stessi e specifica attribuzione di essi tra coeredi, in mancanza di apposita domanda.
In sintesi ed in definitiva, l'accoglimento di una domanda di petizione di eredità, laddove promossa nei riguardi di altri coeredi (come nel caso di specie), in assenza di domanda di scioglimento della comunione, non può che risolversi nella condanna alla restituzione dei beni pro quota indivisa.
9 Dunque, tenuto conto del divieto di ultrapetizione (attribuzione di un bene della vita diverso da quello richiesto o pronuncia su domanda non proposta), avendo parte attrice svolto solamente ed espressamente una domanda di recupero dei beni “in quota” (da intendersi, per quanto anzidetto, indivisa), non è possibile procedere, in assenza di relativa espressa domanda, anche alla divisione dell'asse ereditario relitto con attribuzione di beni specifici a soddisfacimento delle singole quote dei coeredi in causa.
L'asse ereditario, secondo le risultanze di questo giudizio, può considerarsi composto dai beni indicati nelle dichiarazioni di successione prodotte in causa dall'attrice (doc. 7):
- nuda proprietà della casa di abitazione sita a LI BI Corso dei Continenti
n. 89 (foglio n. 59 particella n. 447), sulla quale insiste il diritto di usufrutto vitalizio, con diritto di accrescimento reciproco, in favore dei genitori del de cuius, come da atto notarile sub doc. 4) convenuti;
- conti correnti bancari afferenti al SI. : conto corrente n. Persona_1
30041080 presso Banca Credit Agricole Friuladria Filiale 64 LI BI – euro
186, 00; conto corrente n. 30188196 presso Banca Credit Agricole Friuladria Filiale 64
LI BI – euro 4.201, 00;
-impresa con sede in LI BI ( Ud ) Via Controparte_3
Giardini n. 50 Partita Iva , valore aziendale indicato in euro 41.304, 00. P.IVA_1
I convenuti non hanno indicato altri beni presenti nell'asse.
I convenuti hanno, tuttavia, chiesto, in via riconvenzionale, anzitutto, di accertare che la casa di LI BI e l'impresa CA sarebbero beni a loro stessi riferibili, dunque da escludere dall'asse ereditario del figlio in quanto, secondo la difesa, “La casa di abitazione dei convenuti in Corso dei Continenti n. 89 a LI proveniente dalla alienazione di altro immobile, come risulta da atto notarile che si allega (doc. 4).
L'impresa CA veniva fondata e gestita con denaro dei convenuti come da documenti che di produrranno e anche le altre spese affrontate dai convenuti nella gestione della ditta individuale intestata al compianto discendente verranno documentate e provate”
(pag. 9 comparsa). In via subordinata, i SIg. hanno chiesto Parte_3
l'accertamento dei crediti di cui sarebbero titolari per le somme erogate per l'acquisto, la gestione e mantenimento dell'abitazione e dell'azienda del figlio.
Quanto all'abitazione, è pacifico e documentalmente provato (doc. 4 conv.) che il de cuius, al momento del decesso, ne fosse nudo proprietario: nell'atto notarile di compravendita dell'immobile dd. 11.11.1990 si dà atto che il denaro utilizzato per l'acquisto della casa proveniva dalla vendita di altri beni siti in NT RE di RI,
10 indicati come “di famiglia” e dunque verosimilmente di proprietà degli odierni convenuti,
(come del resto da loro stessi dichiarato), genitori del SI. all'epoca Persona_1 appena diciannovenne e, sempre secondo quanto dichiarato dalla difesa dei resistenti, non economicamente indipendente.
Potendosi, dunque, ritenere, in assenza di contestazioni avversarie e comunque in presenza di plurimi elementi fattuali indicativi di ciò (dichiarazioni contenute nell'atto notarile, età del figlio al momento del rogito, rapporto di parentela tra i Persona_1 contraenti), che furono effettivamente i genitori a pagare, per l'intero, con Parte_3 le proprie risorse, l'acquisto dell'abitazione, intestandone la nuda proprietà al figlio e riservandosi per loro l'usufrutto vitalizio, tale operazione negoziale non può che essere qualificata come una donazione immobiliare in favore del discendente, con conseguente consolidamento – in assenza, a quanto consta, di rimedi negoziali esperiti da parte dei donanti contro il donatario – del diritto di nuda proprietà in capo al de cuius al momento del suo decesso.
Ugualmente a dirsi per gli aiuti economici dedotti (oltre che genericamente, comunque non provati documentalmente;
i capp.
7-8 della II memoria dei convenuti non sono stati ammessi in quanto eccessivamente generici2) dai convenuti anche in ordine all'attività imprenditoriale del figlio.
In ogni caso, anche a voler ritenere che, invece, le suddette elargizioni patrimoniali dei genitori non fossero, in verità, supportate da una causa liberale – come, invece, tutti gli elementi dedotti dagli stessi convenuti inducono, come visto, a ritenere (si ripete: sono gli stessi coniugi ad aver sempre affermato di aver acquistato la casa di Parte_3
LI solo con il proprio denaro, intestandone la nuda proprietà al figlio all'epoca non economicamente indipendente e di averlo sempre aiutato anche nell'attività imprenditoriale) – comunque la domanda formulata dai convenuti di (mero) accertamento dei diritti di credito derivanti da tali atti dispositivi è stata formulata in termini eccessivamente generici e, soprattutto, non è stata supportata da alcuna prova a dimostrazione degli effettivi importi che sarebbero stati erogati al figlio non già, dunque, per liberalità ma in forza di un (mai dedotto, mai provato) contratto di mutuo con onere di restituzione in loro favore del denaro che sarebbe stato (non si sa che in quantità) elargito. La stessa difesa dei convenuti, pur preannunciando, in sede di comparsa di 2 “7) vero che l'azienda veniva costituita nel 2010 grazie al denaro che Controparte_3 egli riceveva da parte dei genitori;
8) vero che nel corso della vita aziendale i SI.ri e elargivano somme di CP_1 Controparte_2 denaro al figlio per aiutarlo nella conduzione della ditta”. Per_1 11 costituzione, che si sarebbe riservata la quantificazione del suddetto credito “in corso di causa”, mai ha specificato gli importi richiesti e i titoli cui si riferirebbero.
V) Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale, e vengono dunque poste interamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, e liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dallo scaglione di valore della causa indicato in domanda (valore indeterminabile-complessità media) per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria ed, invece, secondo il parametro minimo previsto dallo scaglione anzidetto per la fase decisionale, non essendovi stato il deposito di scritti conclusivi ma solo la discussione orale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
[...]
1) accerta e dichiara che , nata a [...] il [...] Parte_1
c.f. , è erede legittima di , nato a C.F._1 Persona_1
La CH de FO (F) il 26.05.1971 e deceduto a IS (Ud) il 06.04.2022; per l'effetto, accerta e dichiara che la quota di eredità ad ella dovuta come per legge, ai sensi dell'art. 582 c.c., è pari a 2/3 dell'asse ereditario relitto dell'anzidetto de cuius costituito dai beni indicati nelle dichiarazioni di successione prodotte sub doc. 7) della difesa attorea dd. 10.05.2022 e 31.05.2022;
2) ordina ai convenuti , nato a [...] (M) Controparte_1 il 24.09.1938 c.f. , e nata a [...] C.F._2 Controparte_2
(Ud) il 26.08.1946 c.f. , di restituire alla coerede C.F._3
, nei limiti della quota indivisa indicata al punto che precede Parte_1 pari a 2/3 dell'asse ereditario, ogni bene mobile ed immobile caduto in eredità del defunto SI. ed indicato nelle anzidette dichiarazioni di Persona_1 successione di cui al punto 1, oltre ad interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo;
3) condanna i convenuti e , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice , delle Parte_1 spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 9.616,00 di cui € 9.071,00 per competenze professionali ed € 545,00 per esborsi (contributo unificato e marca), oltre
12 al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, ed oltre ad IVA e C.P. come per legge.
Così deciso in Udine il 21/08/2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
13
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1879/2024 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 15.07.2025
DA
– rappresentata e difesa dall'avv. PERETTO SILVIA PAOLA Parte_1
e dall'avv. PERETTO MICHELE attrice
CONTRO
e – rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. DONA' GIAN PIETRO convenuti avente ad oggetto: petizione eredità
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 24.07.2025
Conclusioni dell'attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
- accertare e dichiarare che la SInora nata a [...] ( Ud ) il Parte_1
09.11.1968 c.f. di cittadinanza italiana residente a [...] dei Coralli n. 50 è erede del Sig. nato a [...] ( F ) Persona_1 il 26.05.1971 e deceduto a IS ( Ud ) il 06.04.2022, e per conseguenza accertare e dichiarare la quota di eredità lei dovuta come per legge, oltre interessi maturati dal dovuto al saldo.
- ordinare ai Sig.ri nato a [...] ( M ) il 24.09.1938 Controparte_1
c.f. di cittadinanza italiana residente a [...](Ud) C.F._2
1 Corso dei Continenti n. 89 e alla SI.ra nata a [...] ( Ud ) il Controparte_2
26.08.1946 c.f. di cittadinanza italiana residente a [...]C.F._3
BI ( Ud) Corso dei Continenti n. 89 di restituire in quota per legge ogni bene mobile ed immobile caduto in eredità del defunto SI. oltre interessi Persona_1 maturati dal dovuto al saldo.
- condannare i convenuti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre Iva,
Cpa e spese generali come per legge
In via istruttoria
Chiede vengano ammesse le seguenti prove.
Ordinarsi ai convenuti l'esibizione ex art. 210 delle aperture/chiusure conti correnti afferenti al defunto SI. . Persona_1
Ammettersi consulenza tecnica di ufficio volta a determinare l'esatto ammontare dell'asse ereditario di cui è causa e volta a determinare la esatta quota ereditaria spettante alla SInora . Parte_1
Conclusioni dei convenuti: rigettata ogni altra pretesa, domanda, istanza ed eccezione avversaria, respingersi ogni domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e per tutti i motivi illustrati e per i motivi che il Giudice riterrà;
ISTANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Alla luce e in considerazione di quanto sopra esposto, si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma indicata e nella specie dell'art. l'art. 5, comma
5, L. Divorzio per violazione dell'art. 3 Costituzione e di ogni altro articolo che il Giudice riterrà, per le ragioni descritte nel corpo dell'atto, e conseguentemente di rimettere al giudizio della Consulta la questione di costituzionalità sollevata, sospendendo il presente giudizio e trasmettendo i relativi atti al Giudice Costituzionale.
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertarsi e dichiararsi che la casa di abitazione di LI BI e la impresa individuale CA sono state pagate/gestite con denaro dei convenuti che ne sono i reali titolari;
in subordine riconoscersi i convenuti creditori per le somme erogate per acquisto gestione e mantenimento della predetta abitazione e dell'azienda CA nell'interesse del figlio, con riserva di quantificazione in corso di causa.
Con totale rifusione di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: come da memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 I) La SI.ra ha convenuto in giudizio i SIg.ri e Parte_1 Controparte_1
, rispettivamente padre e madre del SI. , deceduto Controparte_2 Persona_1 senza lasciare testamento in data 06.04.2022, per ottenere l'accertamento della propria qualifica di erede, in quanto moglie del predetto de cuius, sulla base del fatto che la sentenza di divorzio, pubblicata in data 04.03.2022, non era ancora passata in giudicato al momento della morte del coniuge e che pertanto ella aveva conservato il proprio status giuridico di coniugata, con salvezza dei diritti ereditari sulla successione del marito defunto. L'attrice chiedeva, inoltre, l'accertamento della propria quota ereditaria dovuta per legge e la restituzione in quota di ogni bene immobile e mobile caduto in eredità, oltre ad interessi maturati dal dovuto al saldo.
Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande avversarie sostenendo che la sentenza di divorzio, pronunciata su ricorso congiunto dei coniugi e mirante ad ottenere esclusivamente la cessazione degli effetti civili del Parte_2 matrimonio, senza ulteriori condizioni, non fosse impugnabile: pertanto, essa doveva considerarsi passata in giudicato nel momento stesso della sua pubblicazione, anche in assenza di acquiescenza, senza dare luogo alla decorrenza dei termini per l'impugnazione, difettando qualsiasi interesse e diritto alla contestazione di una pronuncia pienamente satisfattiva delle pretese di ambo le parti. In ogni caso, i convenuti deducevano, quanto all'asse ereditario relitto, che la casa di abitazione sita a LI era di loro esclusiva proprietà in quanto da essi stessi pagata con denaro proveniente dalla vendita di altro immobile;
infine, anche l'impresa individuale del figlio, CA, era stata fondata e gestita con denaro sempre proveniente solo dai genitori stessi.
II) Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. Il giudice, nel corso della prima udienza, prospettava i possibili profili aleatori della vertenza e tentava la conciliazione della lite. Fallito tale tentativo e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, il giudice fissava udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, si riservava il deposito della sentenza.
III) Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento.
Risultano pacifiche e comunque provate documentalmente le seguenti circostanze:
-l'odierna attrice e il SI. hanno contratto matrimonio Persona_1 concordatario in data 20.12.2012 a LI BI (doc. 1 att.);
-con decreto n. 5093/2020 del 24.11.2020 (doc. 2 att.) il Tribunale di Udine ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi;
3 -il medesimo Tribunale ha pronunciato, in data 24.02.2022, sentenza di divorzio
(pubblicata in data 04.03.2022-doc. 4 att.) all'esito del ricorso congiunto presentato dai coniugi e mirante ad ottenere la sola pronuncia sullo status;
-in data 06.04.2022 il SI. è deceduto (doc. 5); Persona_1
-la sentenza di divorzio non è mai stata notificata;
i coniugi neppure avevano prestato acquiescenza alla pronuncia in sede di ricorso congiunto;
-al momento della morte del de cuius non era, dunque, ancora spirato il termine “lungo”
(artt. 325, 326, 327 c.p.c.) per l'impugnazione, pari a 6 mesi dalla pubblicazione della pronuncia.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti, la sentenza di divorzio, ancorché pronunciata su domanda congiunta dei coniugi, è impugnabile nei modi e tempi ordinari, anche se – e anzi, come si vedrà, in parte proprio in quanto – essa non recepisca altre condizioni pattuite tra le parti, limitandosi a statuire sullo status.
Anzitutto, come correttamente rilevato dalla difesa attorea, in generale va ricordato che nel diritto processuale civile l'appello è il mezzo di impugnazione ordinario delle sentenze pronunciate in primo grado, ad eccezione di quelle dichiarate inappellabili tanto dalla legge quanto in virtù di accordo tra le parti (artt. 339 comma 1, 360 comma 2 c.p.c.).
L'art. 5 comma 5 l. n. 898/1970, applicabile ratione temporis alla sentenza di divorzio dei coniugi , dispone(va) che la sentenza di divorzio è appellabile da Parte_2 ciascuna delle parti.
Benché la disposizione non ammetta testualmente eccezioni di alcun tipo, in verità un'interpretazione complessiva e sistematica dei principi giuridici fondanti l'ordinamento, delle specifiche norme di legge in tema di separazione e divorzio nonché soprattutto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia induce, in verità, a dover tratteggiare una netta distinzione tra:
1) capo della sentenza che pronuncia sullo status dei coniugi (separazione/divorzio);
2) capi (eventuali) della sentenza che pronunciano sulle altre condizioni inerenti la crisi familiare, a contenuto necessario (affidamento dei figli, regime di visita dei genitori, mantenimento prole, assegnazione casa familiare, mantenimento coniuge debole) o eventuale (regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale o personale tra coniugi).
Più nello specifico, con riferimento alla seconda categoria indicata (n. 2), la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 18066/20141) ha chiarito che la possibilità di impugnazione 1 Trattasi proprio della sentenza citata, a sostegno delle proprie pretese, dalla difesa dei convenuti, benché impropriamente: infatti, contrariamente a quanto preteso dai convenuti, la fattispecie concreta esaminata 4 di sentenze di divorzio congiunto (così, evidentemente, riconoscendola in via generale, come del resto previsto dall'anzidetto art. 5 l. div.), nella prassi, non può che riguardare casi particolari: “il primo giudice non ha recepito o ha recepito solo parzialmente
l'accordo tra le parti, magari precisando che erano in questione diritti indisponibili o
l'accordo stesso appariva in contrasto con l'interesse del minore, ovvero non era congrua la corresponsione una tantum di somma, escludente, per il futuro l'assegno divorzile. In tali casi, ovviamente, ciascuno dei coniugi od entrambi potrebbero impugnare la sentenza”, oltre al PM limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli e anche al curatore speciale del minore (in questo senso cfr. anche C. n. 18066/2014).
La sentenza, invece, di separazione consensuale, di divorzio congiunto, ma anche di accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate all'esito di un giudizio contenzioso, non potrebbe essere impugnata, secondo la giurisprudenza, con riferimento ai capi e/o punti in cui il Tribunale si sia limitato ad accogliere (previo vaglio di congruità nell'ambito dei diritti indisponibili concernenti gli interessi dei minori) o semplicemente a recepire (previo mero “controllo esterno” nel caso di accordi su diritti disponibili dei coniugi) le condizioni pattuite tra le parti: ciò sia per mancanza, in senso stretto, di
“soccombenza” e dunque di interesse ad impugnare, sia in quanto le condizioni pattuite e poi recepite dall'autorità giudiziaria costituiscono un vero e proprio accordo di natura negoziale, vincolante per i coniugi contraenti, tanto che per sciogliersi da tali vincoli contrattuali agli stessi non rimarrà che la possibilità di introdurre un autonomo giudizio di cognizione per ottenerne la declaratoria di nullità o l'annullamento (ex multis, cfr.
Cassazione civile sez. III, 12/05/2022, n.15169: “Nell'ambito di un giudizio di divorzio congiunto, gli effetti traslativi immobiliari, oggetto di accordo tra i coniugi, non derivano dalla sentenza (di divorzio) che, per tale parte, ha effetti dichiarativi e non costitutivi. Gli accordi patrimoniali costituiscono manifestazione di autonomia contrattuale privata, frutto della libera determinazione delle parti anche dopo la sentenza e come tali vivono nel mondo del diritto in ragione e nei limiti di tale loro natura. Pertanto, rimangono soggetti anche agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi”; cfr. anche Cass. n. 17607/2003 e la già richiamata Cass. n.
18066/2014).
dalla S.C. riguardava l'impugnazione, giudicata inammissibile, di una sentenza definitiva a mezzo della quale il Tribunale, nell'ambito di un giudizio contenzioso di divorzio, dopo aver – si badi – in precedenza pronunciato autonoma e distinta sentenza non definitiva sullo status, si era limitato a recepire le (ulteriori) conclusioni congiunte infine rassegnate dalle parti a definizione del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 5 Quanto, invece, alla sola pronuncia sullo status, essa implica l'accertamento giudiziale della sussistenza dei presupposti di legge (art. 151 c.c.; art. 2 l. n. 898/1970) per la dichiarazione di separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso.
Il divorzio, come noto, viene pronunciato dal Tribunale mediante sentenza costitutiva, cioè modificativa di una determinata fattispecie fattuale e giuridica preesistente, previo accertamento delle condizioni di legge: prerogative, quelle di accertamento e costitutive, tipicamente ed esclusivamente di competenza giurisdizionale, sottratte al potere dispositivo-negoziale dei privati, i quali non potrebbero conseguire il risultato loro garantito dall'ordinamento (modifica del loro status) in assenza del prescritto, preventivo, vaglio pubblicistico-giurisdizionale.
La pronuncia di divorzio attiene, quindi, come è evidente, a situazioni giuridiche indisponibili (status) rispetto quali solo l'autorità giudiziaria (o comunque pubblicistica: si veda l'istituto della negoziazione assistita nell'ambito delle separazioni/divorzi) ha potere di intervento e modifica della realtà giuridica.
Ne consegue che deve necessariamente ammettersi la possibilità per le parti di impugnare ogni statuizione sullo status (tanto che essa costituisca solo il capo di una sentenza di maggiore ampiezza o l'unico contenuto della sentenza stessa), anche nel caso di domanda congiunta, tutte le volte in cui il vaglio giudiziale sull'effettiva ricorrenza dei presupposti, sostanziali e processuali, di legge per la pronuncia di separazione o divorzio si sia rivelato erroneo, trattandosi di aspetti sui quali le parti, come detto, non hanno alcun potere dispositivo.
Un tanto trova conferma, del resto, non solo nel fatto che, come già visto, l'art. 5 legge n. 898/1970, ratione temporis applicabile al caso di specie, consente espressamente l'impugnazione delle sentenze di divorzio (sempre e senza ulteriori distinzioni), ma anche tenuto conto della previsione di cui all'art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c. (nel quale deve intendersi confluito, stante l'introduzione del c.d. rito unificato in materia di famiglia, anche l'abrogato art. 4 comma 12 secondo periodo l. n. 898/1970), secondo cui è ammesso appello immediato contro la sentenza non definitiva che pronunci solo in punto separazione e divorzio (sentenza, questa, che, non di rado, anche nell'ambito di giudizi contenziosi è richiesta proprio congiuntamente dalle parti).
Ricapitolando, dunque, in estrema sintesi si devono ritenere:
- non impugnabili, per mancanza di “soccombenza” in senso stretto e per la natura intrinsecamente autonoma e negoziale del loro contenuto, i capi e/o punti di una sentenza
6 di separazione, divorzio, pronunciata su ricorso congiunto o su conclusioni congiunte rassegnate in un giudizio originariamente contenzioso, che accolgano o si limitino a recepire le condizioni pattuite tra le parti, a contenuto necessario o eventuale, salva la possibilità per i coniugi o ex coniugi di chiederne, ricorrendone i presupposti, la declaratoria di nullità o annullamento mediante autonomi giudizi ordinari di cognizione.
Al riguardo, va, tuttavia, ulteriormente specificato che la Cassazione si è posta il problema del possibile rischio di pregiudizio dei diritti indisponibili che potrebbe derivare dalle pattuizioni delle parti, rilevando tuttavia come trattasi di clausole “estreme”, rispetto alle quali comunque il giudice ben può invitare i coniugi ad intervenire in chiave modificativa mediante una diretta interlocuzione (Cass. n. 18066/2014). La stessa pronuncia ammette comunque, come già ricordato più sopra, la possibilità di impugnazione di una sentenza di separazione consensuale, divorzio congiunto o resa su conclusioni congiunte all'esito di un giudizio contenzioso che non recepisca gli accordi tra le parti o li recepisca in parte, ritenendoli, in tutto o parte, in contrasto con diritti indisponibili. Tale orientamento trova conforto nella giurisprudenza successiva ("ferma la natura costituiva della sentenza che definisce il procedimento di divorzio a domanda congiunta, la sentenza medesima riveste invece un valore meramente dichiarativo, o di presa d'atto quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che la domanda congiunta di divorzio deve compiutamente indicare. Fermo il limite invalicabile costituito dalla necessaria mancanza di un contrasto tra gli accordi patrimoniali e norme inderogabili, e dal fatto che gli accordi non collidano con l'interesse dei figli, in special modo se minori", cfr. ex multis, cfr. Cass. 24/07/2018, n. 19540), ed è stato, infine, recepito anche dalla c.d.
MA TA (art. 473-bis.51 comma 4 c.p.c.: “Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, [il giudice] convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda”);
- sempre impugnabili le sentenze o i capi di sentenza che pronuncino, anche su domanda congiunta, in punto status, trattandosi di statuizioni giudiziali aventi ad oggetto l'accertamento delle condizioni di legge, sostanziali e processuali, per poter addivenire ad una pronuncia costitutiva e dunque modificativa della realtà giuridica (scioglimento del vincolo matrimoniale o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente perdita definitiva dello status di coniugato). Esse, riguardando situazioni giuridiche indisponibili, devono sempre poter essere suscettibili di censura in caso di errori nel vaglio delle condizioni, sostanziali e processuali, previste dalla legge (es: assenza presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 2 l. div.; invalida partecipazione,
7 rappresentanza, assistenza in giudizio delle parti e dunque irregolarità rispetto alla manifestazione del consenso personale dei coniugi, etc…).
Pertanto, tornando al caso di specie, si deve concludere affermando che la sentenza n.
233/2022 con la quale il Tribunale di Udine ha pronunciato (solo) il divorzio tra i coniugi
, su domanda congiunta degli stessi, ben avrebbe potuto essere impugnata Parte_2 dalle parti (le quali non avevano neppure prestato acquiescenza al momento del deposito del ricorso) nei termini ordinari di legge.
Poiché, secondo quanto affermato dalle parti in causa, la sentenza non è stata notificata, alla morte del SI. (avvenuta il 06.04.2022) doveva ancora spirare il termine Per_1
“lungo” per l'impugnazione della pronuncia, ossia 6 mesi dalla sua pubblicazione (il
04.03.2022).
Ne consegue che la morte del coniuge durante la decorrenza del termine per impugnare, come statuito dalla giurisprudenza, non dà luogo al fenomeno processuale della interruzione del termine stesso, ma, determinando lo scioglimento del vincolo matrimoniale per altra causa, preclude il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio, ancorché emessa su domanda congiunta dei coniugi (cfr. Cassazione sentenza n. 5664, dd. 19/06/1996).
Deve dunque accertarsi e dichiararsi che, essendo il SI. deceduto prima del Per_1 passaggio in giudicato della sentenza di divorzio congiunto, lo status divorzile non si è mai consolidato in capo ai coniugi: la SI.ra , separata senza addebito, ha pertanto Parte_1 conservato pienamente i diritti successori nei riguardi del marito (art. 585 c.c.).
Conseguentemente, la SI.ra deve considerarsi erede legittima di Parte_1 [...]
per la quota di 2/3 dell'eredità, come prescritto dall'art. 582 c.c. nel caso Persona_1 di concorso del coniuge con gli ascendenti.
Da ultimo, va rilevata la manifesta inammissibilità della richiesta svolta dalla difesa dei convenuti acché questo giudice sollevasse questione di legittimità costituzionale in merito all'art. 5 comma 5 l. n. 898/1970 per asserita (ma non giustificata) violazione dell'art. 3 della Costituzione nonché “di ogni altro articolo che il Giudice riterrà, per le ragioni descritte nel corpo dell'atto”.
Trattasi, come è evidente dalla sua formulazione, di un'istanza estremamente generica, non adeguatamente motivata, e in ogni caso meramente astratta.
Non solo il riferimento ai parametri costituzionali che si pretendono disattesi è del tutto vago, incerto, indeterminato, ma soprattutto non vengono spiegate le ragioni per le quali l'impugnabilità delle sentenze di divorzio su domanda congiunta contrasterebbe con il
8 principio di uguaglianza o con altri diritti costituzionalmente garantiti. Si è, invece, dato atto della coerenza, ragionevolezza ed organicità dei principi sostanziali e processuali applicabili, per legge e secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, alle peculiarità delle sentenze in materia di status familiae.
IV) Quanto alle ulteriori domande delle parti.
L'attrice si è limitata a chiedere l'accertamento della propria quota ereditaria devoluta per legge, nonché la restituzione “in quota per legge” di ogni bene mobile ed immobile caduto in eredità del defunto SI. oltre interessi maturati dal dovuto Persona_1 al saldo.
Non è stata, dunque, formulata da parte della difesa attorea alcuna specifica domanda di divisione ereditaria né di assegnazione di beni determinati facenti parte dell'asse in base alle rispettive quote.
A tal proposito, valga quanto segue.
Mentre, invero, secondo la giurisprudenza, nella domanda di scioglimento della comunione ereditaria può ritenersi insita la domanda di petizione ereditaria, tenuto conto dei medesimi effetti sostanziali che ne derivano (“nell'azione di scioglimento della comunione ereditaria può dirsi insita l'azione di petizione ereditaria allorché si chieda la ricostruzione dell'asse relitto e l'inclusione, in esso, di beni sottratti da altro erede o da un terzo…tanto più che la sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di costoro di acquistare non soltanto la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, ivi compresa quella diretta ad ottenere, in via esecutiva, il rilascio dei beni in essa inclusi, rispetto ai quali gli altri condividenti non hanno più alcun titolo giustificativo per protrarre ulteriormente la detenzione proprio per effetto della compiuta divisione”:
Cassazione civile sez. II, 17/10/2024 n. 26951), non può dirsi, invece, l'inverso, avendo la petizione di eredità una funzione sì recuperatoria e di condanna al rilascio dei beni, ma non di divisione degli stessi e specifica attribuzione di essi tra coeredi, in mancanza di apposita domanda.
In sintesi ed in definitiva, l'accoglimento di una domanda di petizione di eredità, laddove promossa nei riguardi di altri coeredi (come nel caso di specie), in assenza di domanda di scioglimento della comunione, non può che risolversi nella condanna alla restituzione dei beni pro quota indivisa.
9 Dunque, tenuto conto del divieto di ultrapetizione (attribuzione di un bene della vita diverso da quello richiesto o pronuncia su domanda non proposta), avendo parte attrice svolto solamente ed espressamente una domanda di recupero dei beni “in quota” (da intendersi, per quanto anzidetto, indivisa), non è possibile procedere, in assenza di relativa espressa domanda, anche alla divisione dell'asse ereditario relitto con attribuzione di beni specifici a soddisfacimento delle singole quote dei coeredi in causa.
L'asse ereditario, secondo le risultanze di questo giudizio, può considerarsi composto dai beni indicati nelle dichiarazioni di successione prodotte in causa dall'attrice (doc. 7):
- nuda proprietà della casa di abitazione sita a LI BI Corso dei Continenti
n. 89 (foglio n. 59 particella n. 447), sulla quale insiste il diritto di usufrutto vitalizio, con diritto di accrescimento reciproco, in favore dei genitori del de cuius, come da atto notarile sub doc. 4) convenuti;
- conti correnti bancari afferenti al SI. : conto corrente n. Persona_1
30041080 presso Banca Credit Agricole Friuladria Filiale 64 LI BI – euro
186, 00; conto corrente n. 30188196 presso Banca Credit Agricole Friuladria Filiale 64
LI BI – euro 4.201, 00;
-impresa con sede in LI BI ( Ud ) Via Controparte_3
Giardini n. 50 Partita Iva , valore aziendale indicato in euro 41.304, 00. P.IVA_1
I convenuti non hanno indicato altri beni presenti nell'asse.
I convenuti hanno, tuttavia, chiesto, in via riconvenzionale, anzitutto, di accertare che la casa di LI BI e l'impresa CA sarebbero beni a loro stessi riferibili, dunque da escludere dall'asse ereditario del figlio in quanto, secondo la difesa, “La casa di abitazione dei convenuti in Corso dei Continenti n. 89 a LI proveniente dalla alienazione di altro immobile, come risulta da atto notarile che si allega (doc. 4).
L'impresa CA veniva fondata e gestita con denaro dei convenuti come da documenti che di produrranno e anche le altre spese affrontate dai convenuti nella gestione della ditta individuale intestata al compianto discendente verranno documentate e provate”
(pag. 9 comparsa). In via subordinata, i SIg. hanno chiesto Parte_3
l'accertamento dei crediti di cui sarebbero titolari per le somme erogate per l'acquisto, la gestione e mantenimento dell'abitazione e dell'azienda del figlio.
Quanto all'abitazione, è pacifico e documentalmente provato (doc. 4 conv.) che il de cuius, al momento del decesso, ne fosse nudo proprietario: nell'atto notarile di compravendita dell'immobile dd. 11.11.1990 si dà atto che il denaro utilizzato per l'acquisto della casa proveniva dalla vendita di altri beni siti in NT RE di RI,
10 indicati come “di famiglia” e dunque verosimilmente di proprietà degli odierni convenuti,
(come del resto da loro stessi dichiarato), genitori del SI. all'epoca Persona_1 appena diciannovenne e, sempre secondo quanto dichiarato dalla difesa dei resistenti, non economicamente indipendente.
Potendosi, dunque, ritenere, in assenza di contestazioni avversarie e comunque in presenza di plurimi elementi fattuali indicativi di ciò (dichiarazioni contenute nell'atto notarile, età del figlio al momento del rogito, rapporto di parentela tra i Persona_1 contraenti), che furono effettivamente i genitori a pagare, per l'intero, con Parte_3 le proprie risorse, l'acquisto dell'abitazione, intestandone la nuda proprietà al figlio e riservandosi per loro l'usufrutto vitalizio, tale operazione negoziale non può che essere qualificata come una donazione immobiliare in favore del discendente, con conseguente consolidamento – in assenza, a quanto consta, di rimedi negoziali esperiti da parte dei donanti contro il donatario – del diritto di nuda proprietà in capo al de cuius al momento del suo decesso.
Ugualmente a dirsi per gli aiuti economici dedotti (oltre che genericamente, comunque non provati documentalmente;
i capp.
7-8 della II memoria dei convenuti non sono stati ammessi in quanto eccessivamente generici2) dai convenuti anche in ordine all'attività imprenditoriale del figlio.
In ogni caso, anche a voler ritenere che, invece, le suddette elargizioni patrimoniali dei genitori non fossero, in verità, supportate da una causa liberale – come, invece, tutti gli elementi dedotti dagli stessi convenuti inducono, come visto, a ritenere (si ripete: sono gli stessi coniugi ad aver sempre affermato di aver acquistato la casa di Parte_3
LI solo con il proprio denaro, intestandone la nuda proprietà al figlio all'epoca non economicamente indipendente e di averlo sempre aiutato anche nell'attività imprenditoriale) – comunque la domanda formulata dai convenuti di (mero) accertamento dei diritti di credito derivanti da tali atti dispositivi è stata formulata in termini eccessivamente generici e, soprattutto, non è stata supportata da alcuna prova a dimostrazione degli effettivi importi che sarebbero stati erogati al figlio non già, dunque, per liberalità ma in forza di un (mai dedotto, mai provato) contratto di mutuo con onere di restituzione in loro favore del denaro che sarebbe stato (non si sa che in quantità) elargito. La stessa difesa dei convenuti, pur preannunciando, in sede di comparsa di 2 “7) vero che l'azienda veniva costituita nel 2010 grazie al denaro che Controparte_3 egli riceveva da parte dei genitori;
8) vero che nel corso della vita aziendale i SI.ri e elargivano somme di CP_1 Controparte_2 denaro al figlio per aiutarlo nella conduzione della ditta”. Per_1 11 costituzione, che si sarebbe riservata la quantificazione del suddetto credito “in corso di causa”, mai ha specificato gli importi richiesti e i titoli cui si riferirebbero.
V) Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale, e vengono dunque poste interamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, e liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dallo scaglione di valore della causa indicato in domanda (valore indeterminabile-complessità media) per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria ed, invece, secondo il parametro minimo previsto dallo scaglione anzidetto per la fase decisionale, non essendovi stato il deposito di scritti conclusivi ma solo la discussione orale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
[...]
1) accerta e dichiara che , nata a [...] il [...] Parte_1
c.f. , è erede legittima di , nato a C.F._1 Persona_1
La CH de FO (F) il 26.05.1971 e deceduto a IS (Ud) il 06.04.2022; per l'effetto, accerta e dichiara che la quota di eredità ad ella dovuta come per legge, ai sensi dell'art. 582 c.c., è pari a 2/3 dell'asse ereditario relitto dell'anzidetto de cuius costituito dai beni indicati nelle dichiarazioni di successione prodotte sub doc. 7) della difesa attorea dd. 10.05.2022 e 31.05.2022;
2) ordina ai convenuti , nato a [...] (M) Controparte_1 il 24.09.1938 c.f. , e nata a [...] C.F._2 Controparte_2
(Ud) il 26.08.1946 c.f. , di restituire alla coerede C.F._3
, nei limiti della quota indivisa indicata al punto che precede Parte_1 pari a 2/3 dell'asse ereditario, ogni bene mobile ed immobile caduto in eredità del defunto SI. ed indicato nelle anzidette dichiarazioni di Persona_1 successione di cui al punto 1, oltre ad interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo;
3) condanna i convenuti e , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice , delle Parte_1 spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 9.616,00 di cui € 9.071,00 per competenze professionali ed € 545,00 per esborsi (contributo unificato e marca), oltre
12 al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, ed oltre ad IVA e C.P. come per legge.
Così deciso in Udine il 21/08/2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
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