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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1101/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1101/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. ARNAUDO CRISTIANA
(c.f. ), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sigg.ri Pt_1
, hanno esposto:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio civile in MANTA il 17/02/2007, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2007, in regime di separazione dei beni;
1 - che dal matrimonio sono nati due figli: (nata a [...] il [...], c.f. Per_1
e (nato a [...] il [...] c.f. ; C.F._4 Per_2 C.F._5
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e, all'udienza figurata del 16.7.2025, sono stati autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
***
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi
2 dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
***
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , n. il Parte_1
18/07/1979 a CUNEO (CN), e , n. il 02/07/1979 a SALUZZO (CN), Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile in MANTA il 17/02/2007, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2007 ;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
4) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1101/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. ARNAUDO CRISTIANA
(c.f. ), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sigg.ri Pt_1
, hanno esposto:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio civile in MANTA il 17/02/2007, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2007, in regime di separazione dei beni;
1 - che dal matrimonio sono nati due figli: (nata a [...] il [...], c.f. Per_1
e (nato a [...] il [...] c.f. ; C.F._4 Per_2 C.F._5
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e, all'udienza figurata del 16.7.2025, sono stati autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
***
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi
2 dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
***
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , n. il Parte_1
18/07/1979 a CUNEO (CN), e , n. il 02/07/1979 a SALUZZO (CN), Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile in MANTA il 17/02/2007, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2007 ;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
4) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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