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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/10/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI LO EN, all'udienza del 16/10/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 496 /2025 R.G., promossa da: nato il [...] a [...] , Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. CALABRO' ROSARIA , giusta procura CodiceFiscale_1 in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. CAMMAROTO MARIA;
- resistente -
OGGETTO: post atp per indennità di accompagnamento e handicap
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13/02/2025, esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 3703/23, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all' indennità d' accompagnamento e allo status di portatore di handicap con connotazione di gravità;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura del
100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 L.104/92;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la riduzione dell'autonomia personale con connotazione di gravità e la necessità dell'accompagnatore sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni. Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida e bisognosa dell'accompagnatore e meritevole del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità sin dalla data della CP_ domanda amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva decisa mediante lettura della presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (giudizio il cui fascicolo è stato acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la parte ricorrente si trovava in uno stato di invalidità in misura del 100%, e che le patologie riscontrate non la rendevano bisognosa né di accompagnatore né dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità.
Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e depositava l'atto in questione. Parte_1
Con il presente giudizio, la parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto al riconoscimento del diritto all' indennità d' accompagnamento e dello status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 L.104/92 sin dalla domanda amministrativa.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è
l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Va evidenziato che l'architettura disegnata dall'art. 445 bis c.p.c. in materia di accertamento del requisito sanitario utile per le prestazioni collegate all'invalidità civile non prevede alcun automatismo relativo alla rinnovazione delle operazioni peritali in sede di giudizio di merito.
La decisione di procedere al rinnovo delle operazioni peritali od, eventualmente, di disporre un supplemento di quelle già espletate in sede di ATP – ferma restando la possibilità di rivedere le conclusioni cui è pervenuto il Consulente in caso di aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - resta una valutazione del giudice da adottarsi sulla scorta di elementi obiettivi costituiti dalla bontà intrinseca ed estrinseca dell'elaborato peritale sottoposto a critica, dalla concreta entità, rilevanza e fondatezza delle critiche sollevate avverso l'elaborato e dalla capacità di quest'ultimo di resistere alle medesime sul piano logico-argomentativo.
Del resto, in tema di rinnovazione delle operazioni di CTU, la costante giurisprudenza di legittimità afferma da tempo principi del tutto coerenti con quanto sopra: “Il giudice d'appello, sia pure con l'obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, se non condivide le conclusioni del detto ausiliare;
deve, tuttavia, prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata. La decisione, anche implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici” (Cassazione civile sez. I, 17/12/2010, n.25569); e ancora: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22799).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a censurare le conclusioni senza però fornire adeguata motivazione delle proprie generiche doglianze.
Ora, il giudizio espresso dal C.t.u. - che dato atto di tutta la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, oltre che delle risultanze dell'esame obiettivo della periziata - non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso. Invero, il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre che dall'esame obiettivo della periziata, e le conclusioni cui egli è giunto sono coerenti con quanto esaminato, né la ricorrente ha specificamente contestato o evidenziato dove starebbe l'errore compiuto dal consulente limitandosi a riferire che il c.t.u. non avrebbe adeguatamente valutato le patologie da cui ella è affetta e non avrebbe approfonditamente determinato il quadro clinico da cui il periziato era affetto come già preesistente al momento della presentazione della domanda all' . CP_1
Ora tale doglianza non appare pertinente posto che il Ctu ha esaustivamente analizzato tutte le patologie da cui la periziata è affetta, riconoscendola invalida nella misura del 100% e, soprattutto, non si è fermato alla mera diagnosi clinica di una determinata patologia, ma è andato oltre, dando atto compiutamente della estrinsecazione di ciascuna malattia sul piano funzionale e concludendo che le patologie riscontrate non evidenziano la perdita della capacità di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita.
Ad esempio, a proposito delle patologie a carico dell'apparato neuro-psichico e di quelle che interessano la colonna vertebrale– per le quali la ricorrente invoca una massiva incidenza invalidante che non sarebbe stata sufficientemente valorizzata dal CTU - si osserva che le stesse sono superate dall'esame obiettivo del periziato, da cui è emersa la capacità di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita (cfr. considerazioni e conclusioni della CTU, in atti).
Va, quindi, ancora una volta sottolineato che la relazione peritale già espletata in sede di ATP appare completa ed adeguatamente motivata sotto il profilo logico scientifico.
Di contro, parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione basata sul semplice assunto che la presenza delle patologie che la affliggono, già al momento della domanda avrebbero certamente dovuto renderla totalmente invalida e bisognosa di accompagnatore.
E' appena il caso di precisare, contrariamente a quanto affermato in ricorso dalla parte ricorrente, che il C.t.u. si è espresso anche sui rilievi formulati dalla stessa, rispondendo esaustivamente a tutte le censure formulate, con argomentazioni logico-scientifiche che questo
Tribunale ritiene esaustive e condivisibili: “ Il legale di parte ricorrente nelle sue osservazioni riporta quanto refertato alla visita geriatrica eseguita in data 30/05/2023 con esecuzione dei test di valutazione multidimensionali. La valutazione geriatrica di tale visita si discosta in parte da quanto rilevato dal CTU alla visita medico legale espletata in data 26 novembre 2024.
In questa sede obiettivamente si rilevava nel ricorrente un ottimo orientamento spazio- temporale, sapeva benissimo dove si trovava, in quale paese, in quale stagione, soprattutto il motivo della visita. Non presentava alterazione degli indici cognitivi: non presentava confusione mentale, né deficit di attenzione, né difficoltà a comprendere il linguaggio, anzi usava un eloquio spontaneo, fluido, ben articolato, logico e comprensibile relativo al contesto, con tono di voce regolare alla voce di conversazione. Anche se la forma del pensiero è povera ma con nessi associativi e idee validi.
Capace nella scrittura.
Non mostrava disturbi comportamentali: non si presentava irritabile nell'atteggiamento, non era irrequieto, dichiarava di dormire tranquillamente e di svegliarsi durante la notte solamente per esigenze di minzione notturna. In sede di visita medico legale, dichiarava di recarsi in bagno in modo autonomo.
Non presentava alterazione dei sintomi cognitivi: riusciva a trovare le parole per fare un discorso, ricordava benissimo il nome della moglie e delle cose che lo circondavano. Non si impegna di fare la spesa, di governare la casa, di preparare i pasti, perché in casa c'è chi si occupa di queste mansioni, conosce il denaro e maneggia le proprie finanze in modo indipendente. Prende le medicine che le sono state prescritte.
Non presenta alterazioni degli indici funzionali.
Si lava in modo autonomo, necessita di assistenza nella pulizia di una parte del corpo, cioè della schiena, si veste completamente da solo senza bisogno di assistenza, si reca da solo in bagno, si sposta fuori e dentro dal letto senza assistenza, contiene le feci e l'urina, si alimenta senza assistenza. In sede di visita medico legale dichiarava di passare le sue giornate passeggiando con il cane.”.
Una ultima notazione va fatta.
Parte ricorrente ha allegato al presente ricorso una consulenza tecnica di parte al fine di suffragare la propria richiesta di rinnovo della CTU.
Occorre richiamare sul punto il pacifico orientamento della Cass. civ., sez. I, 06.08.2015,
n.16552: “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo”.
Al riguardo si osserva che, a fronte delle contestazioni del consulente tecnico di parte in ordine ai vizi dell'elaborato medico peritale, in mancanza di oggettivi riscontri documentali a supporto delle allegazioni contenute nell'elaborato, ritiene questo decidente di dover dare prevalenza alle osservazioni cliniche e medico legali svolte dal proprio CTU.
Infatti, è appena il caso di precisare, che contrariamente a quanto affermato in ricorso dalla parte ricorrente, che il C.t.u. ha utilizzato argomentazioni logico-scientifiche che questo Tribunale ritiene esaustive e condivisibili, rispondendo esaustivamente a tutte le censure formulate in sede di rilevi.
Concludendo rileva il decidente che la genericità delle allegazioni e delle contestazioni attoree e la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1 con ricorso depositato il 13/02/2025 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che on si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità Parte_1 di accompagnamento e lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 16/10/2025.
Il Giudice
PI LO EN