Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00865/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-5 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Nettis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Canale D'Agordo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Cerrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Belluno, viale Fantuzzi, 11/A;
per l'annullamento
- del provvedimento del 27.10.2021 “sollecito/comunicazione regolarizzazione adempimenti Ordinanza Comunale n. 1300 del 25 maggio 2006”, prot. n. 5734, notificato in data 10.11.2021, avente ad oggetto il riacquisto dell’efficacia dell’Ordinanza n. 1300 dd.12.06.2006 ed il conseguente pagamento dell’importo irrogato a titolo di sanzione amministrativa di cui alla predetta Ordinanza pari ad Euro-OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Canale D'Agordo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente -OMISSIS- è proprietario dell’immobile sito nel Comune di Canale d’Agordo, in via -OMISSIS-, catastalmente identificato al Foglio -OMISSIS-, mappale -OMISSIS-.
L’edificio è al centro di una risalente vicenda amministrativa, che trae ragione nella commissione di alcuni abusi edilizi accertati dal Comune di Canale d’Agordo, consistenti in varie opere eseguite in difformità rispetto alla licenza edilizia 9 giugno 1973 n. 349 che aveva assentito la costruzione dell’immobile.
Per quanto qui di interesse il Comune, con ordinanza 12 maggio 2006 n. 1300, ha ingiunto la rimessione in pristino rispetto ad alcune di tali opere, mentre, rispetto a interventi non eliminabili senza pregiudizio alla parte conforme al titolo edilizio, ha ingiunto il pagamento della somma di Euro -OMISSIS-ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001.
Il sig. -OMISSIS- aveva impugnato l’ordinanza 12 maggio 2006 n. 1300 con ricorso che è stato definito con la sentenza del T.A.R. Veneto, sez. II, -OMISSIS- marzo 2021, n. 355 recante la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse fondata sulla presentazione, alla data del 12 aprile 2008, di una domanda di sanatoria, alla quale ha fatto seguito la presentazione, in data 6 giugno 2012, di un’altra istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Ciascuna delle due pratiche di sanatoria si è conclusa in senso sfavorevole all’interessato con la formazione del silenzio rigetto, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001.
2. In tale contesto, il Comune ha emesso il qui gravato atto 27 ottobre 2021 prot. n. 5734 avente a oggetto “Sollecito/comunicazione regolarizzazione adempimenti Ordinanza Comunale n. 1300 del 25 maggio 2006” .
Tale atto riassume i termini della vicenda amministrativa e così conclude: “Ciò premesso, si invitano i destinatari in solido a provvedere al pagamento dell’importo irrogato a titolo di sanzione amministrativa di cui alla suddetta Ordinanza pari a € -OMISSIS-, attraverso la piattaforma MyPAy-PagoPA […]. Ciò entro -OMISSIS- giorni dal ricevimento della presente, avvertendo che in difetto saranno attivate le procedure di riscossione coattiva ai sensi del RD n. 639/1910.”
3. A tale atto, ha fatto seguito l’ordinanza ingiunzione 3 febbraio 2022 n. 0122950022100084, adottata dal Comune ai sensi del Regio decreto n. 639 del 1910, che il sig. -OMISSIS- ha impugnato davanti al Tribunale Ordinario di Belluno.
4. Nel frattempo, con ricorso notificato il 7 gennaio 2022 e depositato l’1 febbraio 2022, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il su indicato atto 27 ottobre 2021 prot. n. 5734.
Il ricorso si affida ai seguenti motivi:
“I. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 28, I. 689 del 1981” .
Il ricorrente sostiene che la pretesa creditoria comunale sarebbe prescritta;
“II. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001” .
Il ricorrente sostiene che, in conseguenza della presentazione delle pratiche di sanatoria, l’ordinanza 12 maggio 2006 sarebbe divenuta inefficace;
“III. Violazione di legge: violazione dell'art. 34 D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per manifesta illogicità della scelta dei criteri per il computo della sanzione pecuniaria e degli interessi. Sproporzionalità manifesta”.
Il ricorrente sostiene che il Comune avrebbe impiegato criteri illegittimi per calcolare la somma ingiunta a titolo di sanzione pecuniaria;
“IV. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 7 e 12 della I. 24 novembre 1981, n. 689 nonché degli artt, 29, 33 e 34 D.P.R. n. 380 del 2001”.
Il ricorrente sostiene di non essere legittimato passivamente al pagamento della sanzione atteso che la commissione degli abusi sarebbe riconducibile al titolare della licenza edilizia del 1973;
“V. Violazione di legge. Violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 I. 241/1990”.
Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento né prima dell’adozione dell’ordinanza 12 maggio 2006, né prima dell’adozione dell’atto 27 ottobre 2021 prot. n. 5734.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Canale d’Agordo resistendo al ricorso.
In via preliminare, il Comune ha opposto alcune eccezioni di inammissibilità del gravame di seguito sintetizzate.
Sotto un primo profilo, venendo in rilievo la materia dell’opposizione all’ordinanza ex art. 3 del Regio decreto n. 639 del 1910, considerata dall’art. 32 del decreto legislativo n. -OMISSIS-0 del 2011, la giurisdizione apparterrebbe al Giudice Ordinario.
Sotto un secondo profilo, il gravame sarebbe inammissibile per difetto di interesse, atteso che l’atto impugnato consisterebbe in “un mero sollecito di pagamento di una sanzione precedentemente irrogata e oramai definitiva; sollecito, privo del requisito della lesività, in quanto atto meramente confermativo e privo di valenza costitutiva, non costituente un atto amministrativo impugnabile avanti al TAR” .
Il ricorso non sarebbe sostenuto da interesse anche perché il deducente non ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sulle istanze di sanatoria.
Il Comune ha anche contestato la fondatezza del ricorso nel merito.
6. In vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato fissata al 27 maggio 2025, il 20 maggio 2025 è stata depositata un’istanza di rinvio, sottoscritta da entrambe le parti, motivata dalla recente intrapresa di concreti e significativi contatti conciliativi, in fase di approfondimento.
7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 maggio 2025, tenutasi mediante collegamento via Teams, il ricorso, previa discussione, è stato trattenuto in decisione.
8. In via preliminare, il Collegio ritiene di non dovere accogliere l’istanza di rinvio ad altra udienza per la discussione del ricorso.
Al riguardo, l’art. 73, comma 1 -bis , cod. proc. amm. prevede che “Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.”
In proposito, il Collegio non riscontra l’esistenza nell’ordinamento processuale vigente di norme o principi che attribuiscano alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, al di fuori dei casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge, e ritiene che le situazioni eccezionali alle quali si riferisce l’art. 73, comma 1 -bis , cod. proc. amm. “possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti” (C.G.A., 31 gennaio 2022, n. -OMISSIS-3).
Nel caso di specie, non si ravvisano sussistere ragioni di tale eccezionale consistenza, anche tenuto conto del fatto che non vi è evidenza di una imminente definizione della vicenda in via stragiudiziale.
9. Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione avuto riguardo a quanto statuito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 maggio 2021, n. 12429, secondo cui “L'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica ed edilizia, a seguito dell'emanazione del d. lgs. n. -OMISSIS-0 del 2001, che ha abrogato l'art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 e modificato l'art. 22 della stessa legge, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto espressamente dall'art. 133, comma 1, lett. f, del codice del processo amministrativo, spettando al giudice della giurisdizione verificare la riconducibilità mediata del rapporto dedotto in giudizio all'esercizio del potere amministrativo avente ad oggetto l'uso del territorio.” (in termini, Consiglio di Stato, VI, -OMISSIS- gennaio 2021, n. 484 e -OMISSIS- febbraio 2021, n. 1344).
Tale regola di riparto della giurisdizione è applicabile anche in relazione alla fase prodromica all’adozione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento, e quindi, anche al caso di specie.
10. Nondimeno, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
11. L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ. (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, cod. proc. amm.), è una condizione dell'azione, la quale presuppone che, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso, il ricorrente ottenga un’effettiva utilità, e cioè un risultato di vantaggio (cfr. T.A.R. Ancona, sez. I, -OMISSIS- giugno 2024, n. 575).
L’ipotetico annullamento in sede giudiziaria di un atto endoprocedimentale, che di regola è privo di contenuto determinativo e, quindi, di immediata lesività, non potrebbe recare alcun vantaggio al ricorrente.
Infatti, la lesione della sfera giuridica del destinatario è normalmente imputabile alla statuizione contenuta nell’atto che conclude il procedimento.
È quindi consolidato l’orientamento secondo cui “Nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all'atto che conclude il procedimento; questa regola generale subisce eccezioni in casi particolari, in relazione ad atti di natura vincolata idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento ovvero ad atti interlocutori, che comportino un arresto procedimentale; la possibilità di una impugnazione anticipata di un atto ha, dunque, carattere eccezionale e va riconosciuta esclusivamente ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva del procedimento” (Consiglio di Stato, sez. V, 22 agosto 2024, n.7205).
Ritiene inoltre il Collegio che la lesività di un atto amministrativo, suscettibile di radicare l’interesse al ricorso, debba essere apprezzata secondo il criterio oggettivo della concreta limitazione prodotta sulla sfera giuridica del destinatario, e non sulla base della soggettiva prospettazione degli effetti di tale atto offerta in giudizio dal destinatario medesimo, la quale tutt’al più potrebbe radicare un interesse di mero fatto, non suscettibile di tutela giurisdizionale.
12. La comunicazione del 21 ottobre 2021 del Comune di Canale d’Agordo su cui si appunta il presente giudizio va traguardata alla luce di tali coordinate ermeneutiche.
Rileva al riguardo il Collegio che tale comunicazione ha la finalità di preannunciare le azioni di recupero coattivo della somma di cui è chiesto il pagamento spontaneo.
Si tratta di una comunicazione priva di contenuto determinativo, atteso che non è produttiva di effetti immediatamente lesivi della sfera giuridica del destinatario.
In particolare, a mezzo di tale comunicazione, il Comune di Canale d’Agordo non ha assunto alcuna determinazione di carattere ablativo nei confronti del ricorrente -OMISSIS-, tale non essendo la prospettazione della futura notificazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 3 del Regio decreto n. 639 del 1910.
Di conseguenza, trattandosi di un atto privo di immediata lesività della sfera giuridica del ricorrente, non sussiste l’interesse giuridicamente rilevante a pretenderne l’annullamento.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
12. In conclusione, visto l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Condanna -OMISSIS- a pagare al Comune di Canale d’Agordo la somma di Euro 2.500,00# (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Paolo Amovilli |
IL SEGRETARIO